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Sentenza 7 ottobre 2025
Sentenza 7 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Taranto, sentenza 07/10/2025, n. 2559 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Taranto |
| Numero : | 2559 |
| Data del deposito : | 7 ottobre 2025 |
Testo completo
Repubblica italiana
in nome del popolo italiano
Il tribunale di Taranto, sezione del lavoro, in composizione monocratica nella persona del dottor Lorenzo De Napoli, ha emesso la seguente
sentenza
nella controversia di lavoro in primo grado iscritta al n. 6462/2024 r.g.,
decisa nell'udienza del 7.10.2025, promossa da
, con l'avv. Mario Soggia;
Parte_1
ricorrente
contro
, con l'avv. Enrico Claudio Controparte_1
Schiavone;
convenuta
avente ad oggetto: “tempo-divisa”.
Conclusioni delle parti
Con ricorso depositato il 25.6.2024, , premesso di lavorare Parte_1
quale ausiliario sociosanitario alle dipendenze della
[...]
, chiedeva condannarsi la stessa a corrispondere Controparte_1
la retribuzione straordinaria maturata nel periodo 1.1.2015 – 31.5.2024 in relazione al tempo impiegato, prima dell'inizio della prestazione lavorativa
1 e al termine della stessa, per indossare e dismettere la divisa di lavoro, in misura di 14 minuti per ogni turno di lavoro.
Costituendosi in giudizio, la convenuta chiedeva rigettarsi la domanda.
All'odierna udienza la causa veniva oralmente discussa e decisa con la presente sentenza, letta in udienza.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Preliminarmente, deve esaminarsi l'eccezione, sollevata dalla convenuta, di prescrizione quinquennale dei crediti ex art. 2948 n. 4) c.c..
L'eccezione è infondata.
Per insegnamento della S.C., infatti, “il rapporto di lavoro a tempo indeterminato, così come modulato per effetto della l. 92 del 2012 e del
d.l.vo 23 del 2015, mancando dei presupposti di predeterminazione certa delle fattispecie di risoluzione e di una loro tutela adeguata, non è assistito da un regime di stabilità, sicché, per tutti quei diritti che non siano prescritti al momento di entrata in vigore della l. 92 del 2012, il termine di prescrizione decorre, a norma del combinato disposto degli artt. 2948 n. 4
e 2935 c.c., dalla cessazione del rapporto di lavoro”: cfr. Cass.
6.9.2022 n.
26246; conformi Cass. 20.10.2022 n. 30957, Cass. 15.12.2023 n. 35146,
Cass. 29.1.2024 n. 2674.
Manifestamente infondati si rivelano, poi, i dubbi di illegittimità costituzionale sollevati dalla convenuta, ove si consideri che nella citata pronuncia si dà conto anche delle sentenze della Corte costituzionale
1.4.2021 n. 59 e 19.5.2022 n. 125, rilevandosi che esse “hanno certamente esteso le ipotesi in cui può essere disposta la reintegrazione, ma non hanno
2 reso quest'ultima la forma ordinaria di tutela 'contro ogni forma illegittima di risoluzione'”.
E' appena il caso di rilevare, a questo punto, che il principio di cui sopra è applicabile anche alle società a totale partecipazione pubblica – quale la convenuta – in quanto assoggettate, in materia di licenziamenti, alle regole del settore privato: cfr. Cass. 15.7.2022 n. 35421.
Nel merito, la domanda di pagamento di differenze retributive è fondata per quanto di ragione.
A norma dell'art. 1 co. 2 lett. a) d.l.vo 8.4.2003 n. 66, si definisce orario di lavoro “qualsiasi periodo in cui il lavoratore sia al lavoro, a disposizione del datore di lavoro e nell'esercizio della sua attività o delle sue funzioni”.
Tale disposizione, al pari del previgente art. 3 r.d.l. 15.3.1923 n. 692 conv. in l. 17.4.1925 n. 473, deve interpretarsi nel senso che l'orario di lavoro ricomprende anche le operazioni strettamente funzionali alla prestazione lavorativa, purché, nello svolgimento di tali operazioni, il lavoratore resti soggetto al potere direttivo e disciplinare del datore di lavoro, sicché la norma non preclude che il tempo per indossare e dismettere la divisa sia qualificabile come lavoro effettivo e debba essere pertanto retribuito, ove tale operazione sia diretta dal datore di lavoro, il quale ne disciplina il tempo ed il luogo di esecuzione, ovvero si tratti di operazione di carattere obbligatorio per lo svolgimento dell'attività lavorativa: cfr. Cass. 7.2.2014
n. 2837, Cass. 15.1.2014 n. 692, Cass.
7.6.2012 n. 9215, Cass.
7.2.2012 n.
1697, Cass. 10.9.2010 n. 19358, Cass.
2.7.2009 n. 15492, Cass. 25.6.2009
n. 14919.
3 Più recentemente la S.C. ha ribadito che “ai fini della misurazione dell'orario di lavoro, l'art. 1 co. 2 lett. a) d.l.vo 66/2003 attribuisce un espresso ed alternativo rilievo non solo al tempo della prestazione effettiva ma anche a quello della disponibilità del lavoratore e della sua presenza sui luoghi di lavoro;
ne consegue che è da considerarsi orario di lavoro
l'arco temporale comunque trascorso dal lavoratore medesimo all'interno dell'azienda nell'espletamento di attività prodromiche ed accessorie allo svolgimento, in senso stretto, delle mansioni affidategli, ove il datore di lavoro non provi che egli sia libero di autodeterminarsi ovvero non assoggettato al potere gerarchico”: cfr. Cass. 29.5.2017 n. 13466.
La giurisprudenza di legittimità ha precisato altresì che
“l'eterodeterminazione del tempo e del luogo ove indossare la divisa o gli indumenti necessari per la prestazione lavorativa, che fa rientrare il tempo necessario per la vestizione e vestizione nell'ambito del tempo di lavoro, può derivare dall'esplicita disciplina d'impresa, o risultare implicitamente dalla natura degli indumenti da indossare o dalla specifica funzione che essi devono assolvere nello svolgimento della prestazione. Possono quindi determinare un obbligo di indossare la divisa sul luogo di lavoro ragioni
d'igiene imposte dalla prestazione da svolgere ed anche la qualità degli indumenti, quando essi siano diversi da quelli utilizzati o utilizzabili nell'abbigliamento secondo un criterio di normalità sociale, sicché non si possa ragionevolmente ipotizzare che siano indossati al di fuori del luogo di lavoro”: cfr. Cass. 26.1.2016 n. 1352, emessa in relazione a lavoratori addetti all'assistenza in una residenza per anziani;
in senso conforme, cfr.
4 Cass. 28.3.2018 n. 7738, emessa in relazione a lavoratori addetti al servizio mensa.
L'identico principio è stato poi reiteratamente affermato dalla S.C. con specifico riferimento al personale infermieristico di un ospedale, sul presupposto che “per quanto riguarda il lavoro all'interno delle strutture sanitarie, nel silenzio della contrattazione collettiva integrativa, il tempo di vestizione/vestizione dà diritto alla retribuzione, essendo detto obbligo imposto dalle superiori esigenze di sicurezza e igiene riguardanti sia la gestione del servizio pubblico, sia la stessa incolumità del personale addetto”: cfr. Cass. 22.11.2017 n. 27799, Cass. 24.5.2018 n. 12935, Cass.
11.2.2019 n. 3901, Cass.
1.7.2019 n. 17635, Cass.
7.5.2020 n. 8622.
Proprio quest'ultima ipotesi ricorre nella fattispecie in esame, trattandosi di ausiliario sociosanitario che presta la propria attività lavorativa in un ospedale, e che pertanto è tenuto ad indossare la divisa di lavoro per esigenze di igiene pubblica, oltre che di tutela della propria salute.
La eterodeterminazione delle operazioni di vestizione/svestizione trova peraltro nella specie ulteriore conferma nella circostanza – riferita dai testi escussi – che è fatto divieto di portare la divisa fuori dal posto di lavoro, e che pertanto la divisa deve essere obbligatoriamente indossata e dismessa in appositi locali della struttura ospedaliera adibiti a spogliatoi;
gli stessi testi hanno riferito altresì che l'istante giungeva sul luogo di lavoro alcuni minuti prima dell'inizio del turno per indossare la divisa da lavoro e usciva alcuni minuti dopo la fine del turno per dismetterla, per un tempo totale di circa quattordici minuti.
5 Il tempo necessario per lo svolgimento delle suddette operazioni deve pertanto considerarsi ricompreso nell'orario di lavoro e, in quanto tale, deve essere compensato mediante la retribuzione ordinaria, e non quale straordinario, in difetto di prova da parte dell'istante – su cui incombeva il relativo e rigoroso onere: cfr. Cass. 19.6.2018 n. 16150, Cass. 20.2.2018 n.
4076, Cass. 16.2.2009 n. 3714 – circa la ricorrenza in concreto dei presupposti di quest'ultimo.
Ebbene, nella specie, viceversa, il tempo in questione non è stato in concreto retribuito, come attestato dai cartellini marcatempo prodotti dall'istante, atteso che negli stessi viene registrato l'intero orario di presenza sul luogo di lavoro, ma viene contabilizzato solo l'inferiore orario del turno di servizio, che corrisponde poi a quello di fatto retribuito nei prospetti di paga pure versati in atti, e come confermato anche dalla espletata prova testimoniale, avendo riferito anche il teste Testimone_1
addotto dalla convenuta, che “il tempo di vestizione e vestizione
[...]
non è retribuito”.
Deve altresì evidenziarsi che l'art. 18 co. 10 del ccnl per il personale non medico delle case di cura Aiop stipulato in data 8.10.2020 ha stabilito, con decorrenza dall'1.11.2020, che “con esclusivo riferimento al personale cui
è fatto obbligo di indossare all'interno della struttura abiti di lavoro, divise ovvero particolari dispositivi di protezione individuale di cui al d.l.vo
81/2008, l'orario di lavoro ricomprende 14 minuti complessivi destinati a tali attività, comprensivi anche del tempo per dirigersi dallo spogliatoio alla postazione di lavoro e dalla postazione allo spogliatoio e di provvedere al passaggio delle consegne ai colleghi”, così espressamente
6 riconoscendo, sia pure ex nunc, il diritto alla retribuzione del c.d. “tempo divisa” in ragione appunto di 14 minuti complessivi.
A tale riguardo, deve tuttavia evidenziarsi che l'istante, tanto in ricorso quanto nelle note conclusive, ammette di avere percepito detta retribuzione nel periodo successivo alla entrata in vigore del citato ccnl, e decorrente dall'1.11.2020, così che nulla spetta in relazione a tale periodo.
Irrilevante ai fini di causa si appalesa infine la circostanza, pure dedotta dalla convenuta, che, in forza di un accordo aziendale sottoscritto in data
20.6.2019, il personale fruisce, dal giugno 2019, di dieci minuti di tolleranza rispetto all'orario di inizio del turno, atteso che, come riferito dal teste , addotto dalla stessa convenuta, Testimone_1
“nell'ipotesi in cui vi è un ritardo in ingresso di massimo 10 minuti questo va poi recuperato in uscita”.
Deve a questo punto rilevarsi che, per costante insegnamento della S.C., la condanna generica, quale quella richiesta in ricorso, è ammissibile anche nel rito del lavoro: cfr. Cass. 26.2.2014 n. 4587.
La convenuta va conclusivamente condannata a corrispondere in favore dell'istante una somma corrispondente alla retribuzione ordinaria pari a 14 minuti per ogni turno di lavoro in concreto svolto nel periodo dall'1.1.2015 al 31.10.2020, sulla quale, con decorrenza dal giorno della maturazione dei diritti, sono dovuti, ex artt. 429 co. 3 c.p.c. e 150 disp. att. c.p.c., la rivalutazione monetaria nonché gli interessi legali da computarsi sulle somme via via rivalutate (cfr. Cass. Sez. Un. 29.1.2001 n. 38).
7 Le spese di causa seguono la prevalente soccombenza della convenuta ex art. 91 c.p.c. e si liquidano come da dispositivo, con distrazione ex art. 93
c.p.c. in favore del procuratore dichiaratosi anticipante.
P.q.m.
condanna la resistente a pagare all'istante una somma corrispondente alla retribuzione ordinaria pari a 14 minuti per ogni turno di lavoro in concreto svolto nel periodo dall'1.1.2015 al 31.10.2020, oltre rivalutazione monetaria e interessi legali con decorrenza dal giorno della maturazione dei diritti;
rigetta nel resto la domanda;
condanna la resistente a rifondere all'istante le spese di causa, liquidate in euro 1.320,00 per compensi professionali oltre r.s.f. 15%, iva e cap, con distrazione in favore del procuratore anticipante avv. Mario Soggia.
Taranto, 7.10.2025.
Il giudice dott. Lorenzo De Napoli
8
in nome del popolo italiano
Il tribunale di Taranto, sezione del lavoro, in composizione monocratica nella persona del dottor Lorenzo De Napoli, ha emesso la seguente
sentenza
nella controversia di lavoro in primo grado iscritta al n. 6462/2024 r.g.,
decisa nell'udienza del 7.10.2025, promossa da
, con l'avv. Mario Soggia;
Parte_1
ricorrente
contro
, con l'avv. Enrico Claudio Controparte_1
Schiavone;
convenuta
avente ad oggetto: “tempo-divisa”.
Conclusioni delle parti
Con ricorso depositato il 25.6.2024, , premesso di lavorare Parte_1
quale ausiliario sociosanitario alle dipendenze della
[...]
, chiedeva condannarsi la stessa a corrispondere Controparte_1
la retribuzione straordinaria maturata nel periodo 1.1.2015 – 31.5.2024 in relazione al tempo impiegato, prima dell'inizio della prestazione lavorativa
1 e al termine della stessa, per indossare e dismettere la divisa di lavoro, in misura di 14 minuti per ogni turno di lavoro.
Costituendosi in giudizio, la convenuta chiedeva rigettarsi la domanda.
All'odierna udienza la causa veniva oralmente discussa e decisa con la presente sentenza, letta in udienza.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Preliminarmente, deve esaminarsi l'eccezione, sollevata dalla convenuta, di prescrizione quinquennale dei crediti ex art. 2948 n. 4) c.c..
L'eccezione è infondata.
Per insegnamento della S.C., infatti, “il rapporto di lavoro a tempo indeterminato, così come modulato per effetto della l. 92 del 2012 e del
d.l.vo 23 del 2015, mancando dei presupposti di predeterminazione certa delle fattispecie di risoluzione e di una loro tutela adeguata, non è assistito da un regime di stabilità, sicché, per tutti quei diritti che non siano prescritti al momento di entrata in vigore della l. 92 del 2012, il termine di prescrizione decorre, a norma del combinato disposto degli artt. 2948 n. 4
e 2935 c.c., dalla cessazione del rapporto di lavoro”: cfr. Cass.
6.9.2022 n.
26246; conformi Cass. 20.10.2022 n. 30957, Cass. 15.12.2023 n. 35146,
Cass. 29.1.2024 n. 2674.
Manifestamente infondati si rivelano, poi, i dubbi di illegittimità costituzionale sollevati dalla convenuta, ove si consideri che nella citata pronuncia si dà conto anche delle sentenze della Corte costituzionale
1.4.2021 n. 59 e 19.5.2022 n. 125, rilevandosi che esse “hanno certamente esteso le ipotesi in cui può essere disposta la reintegrazione, ma non hanno
2 reso quest'ultima la forma ordinaria di tutela 'contro ogni forma illegittima di risoluzione'”.
E' appena il caso di rilevare, a questo punto, che il principio di cui sopra è applicabile anche alle società a totale partecipazione pubblica – quale la convenuta – in quanto assoggettate, in materia di licenziamenti, alle regole del settore privato: cfr. Cass. 15.7.2022 n. 35421.
Nel merito, la domanda di pagamento di differenze retributive è fondata per quanto di ragione.
A norma dell'art. 1 co. 2 lett. a) d.l.vo 8.4.2003 n. 66, si definisce orario di lavoro “qualsiasi periodo in cui il lavoratore sia al lavoro, a disposizione del datore di lavoro e nell'esercizio della sua attività o delle sue funzioni”.
Tale disposizione, al pari del previgente art. 3 r.d.l. 15.3.1923 n. 692 conv. in l. 17.4.1925 n. 473, deve interpretarsi nel senso che l'orario di lavoro ricomprende anche le operazioni strettamente funzionali alla prestazione lavorativa, purché, nello svolgimento di tali operazioni, il lavoratore resti soggetto al potere direttivo e disciplinare del datore di lavoro, sicché la norma non preclude che il tempo per indossare e dismettere la divisa sia qualificabile come lavoro effettivo e debba essere pertanto retribuito, ove tale operazione sia diretta dal datore di lavoro, il quale ne disciplina il tempo ed il luogo di esecuzione, ovvero si tratti di operazione di carattere obbligatorio per lo svolgimento dell'attività lavorativa: cfr. Cass. 7.2.2014
n. 2837, Cass. 15.1.2014 n. 692, Cass.
7.6.2012 n. 9215, Cass.
7.2.2012 n.
1697, Cass. 10.9.2010 n. 19358, Cass.
2.7.2009 n. 15492, Cass. 25.6.2009
n. 14919.
3 Più recentemente la S.C. ha ribadito che “ai fini della misurazione dell'orario di lavoro, l'art. 1 co. 2 lett. a) d.l.vo 66/2003 attribuisce un espresso ed alternativo rilievo non solo al tempo della prestazione effettiva ma anche a quello della disponibilità del lavoratore e della sua presenza sui luoghi di lavoro;
ne consegue che è da considerarsi orario di lavoro
l'arco temporale comunque trascorso dal lavoratore medesimo all'interno dell'azienda nell'espletamento di attività prodromiche ed accessorie allo svolgimento, in senso stretto, delle mansioni affidategli, ove il datore di lavoro non provi che egli sia libero di autodeterminarsi ovvero non assoggettato al potere gerarchico”: cfr. Cass. 29.5.2017 n. 13466.
La giurisprudenza di legittimità ha precisato altresì che
“l'eterodeterminazione del tempo e del luogo ove indossare la divisa o gli indumenti necessari per la prestazione lavorativa, che fa rientrare il tempo necessario per la vestizione e vestizione nell'ambito del tempo di lavoro, può derivare dall'esplicita disciplina d'impresa, o risultare implicitamente dalla natura degli indumenti da indossare o dalla specifica funzione che essi devono assolvere nello svolgimento della prestazione. Possono quindi determinare un obbligo di indossare la divisa sul luogo di lavoro ragioni
d'igiene imposte dalla prestazione da svolgere ed anche la qualità degli indumenti, quando essi siano diversi da quelli utilizzati o utilizzabili nell'abbigliamento secondo un criterio di normalità sociale, sicché non si possa ragionevolmente ipotizzare che siano indossati al di fuori del luogo di lavoro”: cfr. Cass. 26.1.2016 n. 1352, emessa in relazione a lavoratori addetti all'assistenza in una residenza per anziani;
in senso conforme, cfr.
4 Cass. 28.3.2018 n. 7738, emessa in relazione a lavoratori addetti al servizio mensa.
L'identico principio è stato poi reiteratamente affermato dalla S.C. con specifico riferimento al personale infermieristico di un ospedale, sul presupposto che “per quanto riguarda il lavoro all'interno delle strutture sanitarie, nel silenzio della contrattazione collettiva integrativa, il tempo di vestizione/vestizione dà diritto alla retribuzione, essendo detto obbligo imposto dalle superiori esigenze di sicurezza e igiene riguardanti sia la gestione del servizio pubblico, sia la stessa incolumità del personale addetto”: cfr. Cass. 22.11.2017 n. 27799, Cass. 24.5.2018 n. 12935, Cass.
11.2.2019 n. 3901, Cass.
1.7.2019 n. 17635, Cass.
7.5.2020 n. 8622.
Proprio quest'ultima ipotesi ricorre nella fattispecie in esame, trattandosi di ausiliario sociosanitario che presta la propria attività lavorativa in un ospedale, e che pertanto è tenuto ad indossare la divisa di lavoro per esigenze di igiene pubblica, oltre che di tutela della propria salute.
La eterodeterminazione delle operazioni di vestizione/svestizione trova peraltro nella specie ulteriore conferma nella circostanza – riferita dai testi escussi – che è fatto divieto di portare la divisa fuori dal posto di lavoro, e che pertanto la divisa deve essere obbligatoriamente indossata e dismessa in appositi locali della struttura ospedaliera adibiti a spogliatoi;
gli stessi testi hanno riferito altresì che l'istante giungeva sul luogo di lavoro alcuni minuti prima dell'inizio del turno per indossare la divisa da lavoro e usciva alcuni minuti dopo la fine del turno per dismetterla, per un tempo totale di circa quattordici minuti.
5 Il tempo necessario per lo svolgimento delle suddette operazioni deve pertanto considerarsi ricompreso nell'orario di lavoro e, in quanto tale, deve essere compensato mediante la retribuzione ordinaria, e non quale straordinario, in difetto di prova da parte dell'istante – su cui incombeva il relativo e rigoroso onere: cfr. Cass. 19.6.2018 n. 16150, Cass. 20.2.2018 n.
4076, Cass. 16.2.2009 n. 3714 – circa la ricorrenza in concreto dei presupposti di quest'ultimo.
Ebbene, nella specie, viceversa, il tempo in questione non è stato in concreto retribuito, come attestato dai cartellini marcatempo prodotti dall'istante, atteso che negli stessi viene registrato l'intero orario di presenza sul luogo di lavoro, ma viene contabilizzato solo l'inferiore orario del turno di servizio, che corrisponde poi a quello di fatto retribuito nei prospetti di paga pure versati in atti, e come confermato anche dalla espletata prova testimoniale, avendo riferito anche il teste Testimone_1
addotto dalla convenuta, che “il tempo di vestizione e vestizione
[...]
non è retribuito”.
Deve altresì evidenziarsi che l'art. 18 co. 10 del ccnl per il personale non medico delle case di cura Aiop stipulato in data 8.10.2020 ha stabilito, con decorrenza dall'1.11.2020, che “con esclusivo riferimento al personale cui
è fatto obbligo di indossare all'interno della struttura abiti di lavoro, divise ovvero particolari dispositivi di protezione individuale di cui al d.l.vo
81/2008, l'orario di lavoro ricomprende 14 minuti complessivi destinati a tali attività, comprensivi anche del tempo per dirigersi dallo spogliatoio alla postazione di lavoro e dalla postazione allo spogliatoio e di provvedere al passaggio delle consegne ai colleghi”, così espressamente
6 riconoscendo, sia pure ex nunc, il diritto alla retribuzione del c.d. “tempo divisa” in ragione appunto di 14 minuti complessivi.
A tale riguardo, deve tuttavia evidenziarsi che l'istante, tanto in ricorso quanto nelle note conclusive, ammette di avere percepito detta retribuzione nel periodo successivo alla entrata in vigore del citato ccnl, e decorrente dall'1.11.2020, così che nulla spetta in relazione a tale periodo.
Irrilevante ai fini di causa si appalesa infine la circostanza, pure dedotta dalla convenuta, che, in forza di un accordo aziendale sottoscritto in data
20.6.2019, il personale fruisce, dal giugno 2019, di dieci minuti di tolleranza rispetto all'orario di inizio del turno, atteso che, come riferito dal teste , addotto dalla stessa convenuta, Testimone_1
“nell'ipotesi in cui vi è un ritardo in ingresso di massimo 10 minuti questo va poi recuperato in uscita”.
Deve a questo punto rilevarsi che, per costante insegnamento della S.C., la condanna generica, quale quella richiesta in ricorso, è ammissibile anche nel rito del lavoro: cfr. Cass. 26.2.2014 n. 4587.
La convenuta va conclusivamente condannata a corrispondere in favore dell'istante una somma corrispondente alla retribuzione ordinaria pari a 14 minuti per ogni turno di lavoro in concreto svolto nel periodo dall'1.1.2015 al 31.10.2020, sulla quale, con decorrenza dal giorno della maturazione dei diritti, sono dovuti, ex artt. 429 co. 3 c.p.c. e 150 disp. att. c.p.c., la rivalutazione monetaria nonché gli interessi legali da computarsi sulle somme via via rivalutate (cfr. Cass. Sez. Un. 29.1.2001 n. 38).
7 Le spese di causa seguono la prevalente soccombenza della convenuta ex art. 91 c.p.c. e si liquidano come da dispositivo, con distrazione ex art. 93
c.p.c. in favore del procuratore dichiaratosi anticipante.
P.q.m.
condanna la resistente a pagare all'istante una somma corrispondente alla retribuzione ordinaria pari a 14 minuti per ogni turno di lavoro in concreto svolto nel periodo dall'1.1.2015 al 31.10.2020, oltre rivalutazione monetaria e interessi legali con decorrenza dal giorno della maturazione dei diritti;
rigetta nel resto la domanda;
condanna la resistente a rifondere all'istante le spese di causa, liquidate in euro 1.320,00 per compensi professionali oltre r.s.f. 15%, iva e cap, con distrazione in favore del procuratore anticipante avv. Mario Soggia.
Taranto, 7.10.2025.
Il giudice dott. Lorenzo De Napoli
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