Sentenza 16 maggio 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 16/05/2002, n. 7144 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 7144 |
| Data del deposito : | 16 maggio 2002 |
Testo completo
Aula 'B' IN NOME DEL POP LO IT07144 / 02 REPUBBLICA ITALIANA REMA DI ASSAZIONE LA CORTE Oggetto SEZIONE LAVORO Lavoro Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Giuseppe IANNIRUBERTO Presidente R.G. N. 16417/99 Consigliere Cron.20085 Dott. Alberto SPANO' Dott. Fernando LUPI Consigliere Rep. Dott. Attilio CELENTANO Consigliere Ud. 11/12/01 ⠀ Dott. Guglielmo SIMONESCHI Rel. Consigliere ha pronunciato la seguente S E N TENZA sul ricorso proposto da: POSTE ITALIANE SPA, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato MPon22518 BRUXELLES presso lo studio in ROMA VIA dell'avvocato ROBERTO PESSI, che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato LUIGI FIORILLO, giusta delega in atti;
ricorrente
contro
TA LO, elettivamente domiciliata in ROMA VIA F. DE SANCTIS 4, presso lo studio dell'avvocato GIAMPAOLO PETTI, che la rappresenta e difende, giusta delega in2001 4930 atti;
-1- - controricorrente avverso la sentenza n. 648/99 del Tribunale di BERGAMO, depositata il 09/06/99 R.G.N. 2544/98; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 11/12/01 dal Consigliere Dott. Guglielmo SIMONESCHI;
udito l'Avvocato GENTILE per delega PESSI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Francesco MELE che ha concluso per il rigetto del ricorso. -2- SVOLGIMENTO DEL PROCESSO a domanda proposta da RO RE In seguito della s.p.a. Poste italiane per nei confronti l'accertamento del diritto alla indennità per postumi permanenti e per inabilità temporanea, conseguente a fortunio in itinere, il Pretore di Bergamo accoglieva parzialmente la domanda proposta, relativamente alla sola indennità per invalidità temporanea, con rigetto, inoltre, della eccezione di prescrizione proposta dalla convenuta. Sull'appello della RE, proposto limitatamente agli interessi e rivalutazione monetaria sulla indennità relativa al capo della domanda accolta in primo grado, il Tribunale respingeva prescrizione preliminarmente l'eccezione di riproposta dalla SOC. Poste Italiane in via incidentale, risultando dagli atti interrotto, per due volte, il decorso del termine triennale;
accoglieva invece l'appello principale, rilevando in particolare che essendo il credito maturato anteriormente al 31 dicembre 1991, gli accessori dovevano determinarsi computando gli interessi sulla somma capitale rivalutata, a decorrere dal 120 giorno successivo alla maturazione del credito sino al soddisfo. 3 Avverso questa decisione ricorre la SOC. Poste italiane censurandola per violazione di legge e l'intimatavizio di motivazione. Si è costituita resistendo alle avversarie censure. MOTIVI DELLA DECISIONE Deduce la Società ricorrente vizio di motivazione su un punto decisivo della controversia violazione dell'art. 112 d.p.r. n.1124/1965,e rilevando che il Tribunale ha erroneamente rigettato l'eccezione di prescrizione ritualmente dedotta dalla Società, anche in appello, considerando la prescrizione quella ordinaria regolata dal codice civile e non quella di cui al regime speciale previsto dalla suddetta disposizione, con l'altrettanto erronea conseguenza di ritenere ammissibili fatti interruttivi, quali il ricorso in sede quelliamministrativa accertati nel giudizio di merito, ulteriori e diversi rispetto al riconoscimento del debito da parte dell'ente debitore ○ il ricorso in sede giudiziaria. Ritiene la Corte che il ricorso deve essere rigettato, uniformandosi al decisum di Cass. sez. un. 16 novembre 1999 n. 783 per la quale "l'art. 112, 1° comma del d.p.r. n.1124/65, nello 4 stabilire che l'azione per conseguire le prestazioni assicurative si prescrive nel termine di tre anni fa riferimento al concetto di prescrizione in senso proprio, quale accolto dalla disciplina generale del codice civile, le cui regole, compresa quelle sulla interruzione sono applicabili, in mancanza di una espressa perciò ed unica volontà contraria del legislatore, alla prescrizione triennale anzidetta, che, in quanto vera prescrizione, non può essere assoggettata ad una disciplina tale da trasformarla in decadenza"; a tale orientamento dovendosi, inoltre, aggiungere, quello di Cass. n. 10304 del 4 agosto 2000 per il quale "la prescrizione delle azioni per conseguire le prestazioni dell'Inail, di cui all'art. 112 del d.p.r. n.1124/65, può legittimamente essere interrotta, secondo le norme del codice civile, non solo con la proposizione dell'azione in giudizio ma anche con atti stragiudiziali;
pertanto deve riconoscersi efficacia interruttiva di tale prescrizione anche alla domanda presentata in via amministrativa". Quanto poi alla questione del cumulo di interesse e svalutazione, deve rigettare welo che l'art.la censura, priva di fondamento, 429, 3° CO., c.p.c. riconosce il diritto al 5 cumulo, indipendentemente da qualsiasifrodę del maggior danno. Pertanto la Corte rigetta il ricorso;
le spese di questo giudizio seguono la soccombenza e vengono liquidate come da seguente dispositivo.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso, condanna la società ricorrente alle spese di questo giudizio che si liquidano in euro 15 , oltre a 1.500 euro dell'avv. per onorari, da distrarsi a favore Petti. Così deciso in Roma il 11 dicembre 2001 il Presidente: Perbica Il Cons. estensore: L RE гансо" Aff 20 Cancelleria 09 16 MAG. 2002 IL CANCELLIERE гомсо A ' 1 D 1 S 3 , S . 5 O A T L T . R L , A N O ' A B S L 3 E L I P E 7 D - S D I 8 A - I N T 1 S I S G 1 N O O E P S E A I M G D I A E G A , E O D O L T R E T T I T A S R I N I L E G L D S E E E R O D 6