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Sentenza 2 ottobre 2025
Sentenza 2 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 02/10/2025, n. 9636 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 9636 |
| Data del deposito : | 2 ottobre 2025 |
Testo completo
R.G. 20170/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ROMA
TERZA SEZIONE LAVORO
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Silvia Antonioni, all'esito dello spirare dei termini assegnati ex art. 127 ter cpc fino alL'1.10.2025, ha pronunciato, mediante deposito telematico in data odierna, la seguente
SENTENZA nella causa promossa da:
, elettivamente domiciliato in Roma, via Pietro Cossa 41, Parte_1 presso lo studio dell'avv. Mario Miceli che lo rappresenta e difende per procura allegata al ricorso
RICORRENTE
CONTRO
in persona del Presidente pro-tempore, elettivamente domiciliato in Roma, CP_1 presso l'Avvocatura Metropolitana dell'Istituto di Roma, via Cesare Beccaria 29, rappresentato e difeso dall'avv. Alessia Faddili per procura generale alle liti per atto
Notaio di Roma n. 37875 del 22.03.2024 Persona_1
RESISTENTE
OGGETTO: ricalcolo pensione
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 24.5.2024 ritualmente Parte_1
CP_ notificato dedotta l'erroneità, da parte dell' del calcolo della propria pensione
1 nelle comunicazioni di liquidazione (i) n. 082-700406138417 Cat. VDAI, con decorrenza 1° maggio 2023, della sede di Roma Montesacro, datata 20 luglio CP_1
2023, (ii) n. 073-700401093590 Cat. decorrenza 1° maggio 2023, della sede Per_2 di Roma Montesacro, datata 24 luglio 2023 e (iii) n. 082-700406138417 Cat. CP_1
VDAI, decorrenza 1° maggio 2023, datata 8 gennaio 2024, sia con riguardo alla quota contributiva sia con riguardo alla quota retributiva ragionevolmente per la errata valorizzazione della contribuzione figurativa riconosciuta in occasione della disoccupazione involontaria di cui aveva fruito il ricorrente nel periodo 8.5.2010-
8.5.2011, richiamato il disposto dell'art. 8, l. n. 155/1981, chiedeva al Tribunale di voler “- in via principale, una volta disposto l'annullamento/revoca/inefficacia di effetti della (i) comunicazione di n. 082-700406138417 Cat. decorrenza 1° Controparte_2 Per_3 maggio 2023, della sede di Roma Montesacro, datata 20 luglio 2023 e notificata il 26 luglio CP_1
2023; (ii) della comunicazione di Liquidazione Pensione n. 073-700401093590 Cat. Per_2 decorrenza 1° maggio 2023, della sede di Roma Montesacro, data 24 luglio 2023; (iii) della CP_1 comunicazione di Riliquidazione Pensione n. 082-700406138417 Cat. decorrenza 1° Per_3 maggio 2023, in accoglimento della presente domanda, accertarsi e dichiararsi il diritto del dott.
a percepire un trattamento pensionistico a carico del Fondo pensioni lavoratori dipendenti Parte_1 nella misura spettante pari ad almeno euro 5.384,78 lordi mensili e a un trattamento pensionistico a carico della Gestione separata nella misura spettante pari ad euro 102,72 o ad altra somma ritenuta di giustizia o eventualmente calcolata da apposita CTU contabile. - Accertare e dichiarare che il
Ricorrente ha diritto a percepire le differenze tra il trattamento pensionistico a carico del Fondo CP_ pensioni lavoratori dipendenti spettante e quello sinora corrisposto dall resistente e tra il trattamento pensionistico a carico Gestione separata spettante e quello sinora corrisposto dall'Ente resistente (differenze di cui ci si riserva di chiedere l'accertamento sul quantum e la relativa condanna dell' alla relativa corresponsione in separato giudizio). - Con rivalutazione monetaria e interessi CP_1 dal sorgere del diritto al saldo;
- In ogni caso con vittoria delle spese, diritti ed onorari del presente giudizio”.
2 CP_ Si costituiva in giudizio l' il quale, esposti calcoli effettuati per giungere alla liquidazione della pensione del ricorrente nelle sue diverse componenti, dedotta l'infondatezza delle doglianze esposte in ricorso, resisteva alla domanda chiedendone il rigetto.
Nel corso del giudizio, risoltasi tra le parti ogni altra questione relativa alla pensione dal lavoro autonomo sulla scorta di nuovi calcoli effettuati dall'istituto, parte CP_4 ricorrente insisteva nel ricalcolo della propria pensione Fondo pensioni lavoratori dipendenti VDAI.
La causa era istruita mediante un CTU contabile e rinviata per la decisione;
spirati i termini assegnati ex art. 127 ter cpc fino all'1.10.2025, era dunque decisa mediante il deposito telematico della presente sentenza.
Il ricorso è fondato.
Il CTU nominato, chiamato a ricalcolare la pensione spettante al ricorrente on Per_3 particolare riferimento al Fondo Pensione Lavoratori Dipendenti, tenendo conto della corretta valorizzazione della contribuzione figurativa relativa alla indennità di disoccupazione (08 maggio 2010 - 08 maggio 2011), richiamato, nell'esposizione della metodologia seguita per l'elaborazione dei conteggi, l'articolo 8 legge 155/1981 (“Ai fini del calcolo della retribuzione annua pensionabile, il valore retributivo da attribuire per ciascuna settimana ai periodi riconosciuti figurativamente per gli eventi previsti dalle disposizioni in vigore è determinato sulla media delle retribuzioni settimanali percepite in costanza di lavoro nell'anno solare in cui si collocano i predetti periodi o, nell'anno di decorrenza della pensione, nel periodo compreso sino alla data di decorrenza della pensione stessa”), aderendo alle osservazioni del CTP in ordine alla CP_ natura non normativa della Circolare n. 11 del 24.1.2023 e quindi alla applicabilità alla fattispecie dei principi giurisprudenziali espressi dalla Corte di Cassazione, ha ritenuto, mutuando le argomentazioni spese dal CTP, che il valore corretto da utilizzare ai fini della determinazione del valore settimanale dei contributi figurativi sia rappresentato dalla retribuzione indicata nell'estratto conto contributivo comprensiva
3 degli emolumenti ultra-mensili che a mente dell'art. 12 l. 153/1969 sono ricompresi nella retribuzione imponibile e nella retribuzione pensionabile, specificando che la retribuzione media settimanale da prendere in considerazione è quella percepita in costanza di rapporto di lavoro nell'anno 2009 divisa per il numero di settimane accreditate in quell'anno.
Ha calcolato, pertanto, che l'ammontare della pensione totale lorda mensile spettante al ricorrente dall'1.5.2023 è pari a € 5.361,56.
Tali conclusioni - motivate con ineccepibile rigore logico e scientifico e basate su accurate indagini in risposta al quesito posto al professionista - sono, a giudizio del
Tribunale, pienamente condivisibili e adottabili a fondamento della decisione di merito.
E invero la cassazione, con Ordinanza n. 25900 del 21/12/2010, ha affermato che “In tema di calcolo della pensione di anzianità, il valore retributivo da attribuire per ciascuna settimana ai periodi riconosciuti figurativamente è determinato, ai sensi dell'art. 8 della legge n. 155 del 1981, sulla media delle retribuzioni settimanali percepite in costanza di lavoro che rinvengano la loro causa nel rapporto medesimo, trovando applicazione, ai fini contributivi, la nozione di retribuzione imponibile prevista dall'art. 12 della legge n. 153 del 1969, più ampia rispetto a quella civilistica.
Ne consegue che gli emolumenti extramensili - quali i ratei di mensilità aggiuntive e le indennità sostitutive delle ferie - concorrono ad integrare la base di calcolo del valore retributivo da attribuire a ciascuna settimana indipendentemente dalla cadenza della loro corresponsione” (conformi Cass. 28 luglio 2009, n.17502; Cass. 9 gennaio 2007 n. 157; Cass. 19 agosto 2004 n. 16313).
Ha evidenziato, in motivazione, la Corte, che “la nozione di retribuzione imponibile a fini contributivi, prevista dalla disposizione di cui alla L. 30 aprile 1969, n. 153, art. 12, è più ampia rispetto alla nozione civilistica (art. 2099 c.c. e segg.), di generale applicazione, della retribuzione, in quanto non comprende soltanto il corrispettivo della prestazione lavorativa, ma tutto ciò che il lavoratore "riceve" (così, testualmente, la L. n. 153 del 1969, art. 12, cit.), oppure "ha diritto di ricevere" (in tal senso, v., per tutte, Cass. sez. lav., 4.3.1997 n. 1898; Cass. sez. lav., 13.4.1999 n.
3630; Cass. sez. lav., 22, 5.1999 n. 5002; Cass. sez. lav., 6.10.1999 n. 11148; Cass. sez. lav.,
4 28.10.1999 n. 12122), dal datore di lavoro, "in dipendenza del rapporto di lavoro. Da tale retribuzione imponibile sono escluse, tuttavia, soltanto le voci elencate tassativamente (dalla predetta
L. n. 153 del 1969, stesso art. 12), la cui esplicita esclusione pertanto implicitamente suppone e conferma quell'ampia nozione” concludendo con l'affermare che l'interpretazione restrittiva proposta dall' (e cioè che dovessero escludersi dalla base da assumere CP_5 per calcolare il valore dei contributi da accreditare, gli emolumenti extramensili percepiti dall'assicurato indipendentemente dal collegamento temporale alla settimana contemplata dalla lettera della legge) sia “ingiustificata e priva di fondamento normativo, laddove la L. n. 155 del 1981, art. 8, ha espressamente previsto che il valore retributivo da attribuire per ciascuna settimana ai periodi riconosciuti figurativamente è determinato sulla media delle retribuzioni settimanali percepite in costanza di rapporto di lavoro e che rinvengono la loro causa nel rapporto di lavoro, e cioè di tutte le componenti della retribuzione indipendentemente dalla cadenza della loro corresponsione, senza quindi in alcun modo escludere le competenze retributive ricevute con cadenze extramensili o ultramensili: queste ultime rientrano pertanto nell'ampia nozione di retribuzione imponibile ai fini contributivi e concorrono ad integrare la base di calcolo del valore retributivo da attribuire per ciascuna settimana ai periodi riconosciuti figurativamente”.
Facendo applicazione di detti principi, anche nella specie deve affermarsi che la tesi dell'istituto convenuto sia fondata su criteri diversi da quelli generali, non suffragati da alcuna disposizione normativa, e pertanto non condivisibili.
In accoglimento del ricorso, pertanto, accertata l'erroneità delle comunicazioni di liquidazione oggetto di giudizio, deve dichiararsi il diritto del ricorrente a ricevere dall'1.5.2023 un trattamento pensionistico a carico del Fondo pensioni lavoratori dipendenti nella misura di € 5.361,56, nonché a ricevere le differenze tra il trattamento sinora corrisposto e quello spettante, maggiorato di interessi e rivalutazione come per legge da liquidarsi in separata sede.
La statuizione sulle spese, liquidate nella misura di cui al dispositivo, segue la soccombenza.
5 Le spese di CTU, liquidate come da separato decreto, vanno poste definitivamente a CP_ carico dell'
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda in epigrafe:
- accoglie il ricorso e, per l'effetto, accertata l'erroneità delle comunicazioni di liquidazione oggetto di giudizio, dichiara il diritto del ricorrente a ricevere, dall'1.5.2023, un trattamento pensionistico a carico del Fondo Pensioni
Lavoratori Dipendenti nella misura di € 5.361,56, nonché a ricevere le differenze tra il trattamento sinora corrisposto e quello spettante, maggiorato di interessi e rivalutazione come per legge da liquidarsi in separata sede;
- condanna l' convenuto alla rifusione delle spese di giudizio - liquidate CP_5 in complessivi € 4.600,00 per compensi, oltre spese generali e accessori come per legge - in favore del ricorrente;
- pone le spese di CTU, liquidate come da separato decreto, definitivamente a CP_ carico dell'
Roma, 2.10.2025
Il Giudice
Silvia Antonioni
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ROMA
TERZA SEZIONE LAVORO
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Silvia Antonioni, all'esito dello spirare dei termini assegnati ex art. 127 ter cpc fino alL'1.10.2025, ha pronunciato, mediante deposito telematico in data odierna, la seguente
SENTENZA nella causa promossa da:
, elettivamente domiciliato in Roma, via Pietro Cossa 41, Parte_1 presso lo studio dell'avv. Mario Miceli che lo rappresenta e difende per procura allegata al ricorso
RICORRENTE
CONTRO
in persona del Presidente pro-tempore, elettivamente domiciliato in Roma, CP_1 presso l'Avvocatura Metropolitana dell'Istituto di Roma, via Cesare Beccaria 29, rappresentato e difeso dall'avv. Alessia Faddili per procura generale alle liti per atto
Notaio di Roma n. 37875 del 22.03.2024 Persona_1
RESISTENTE
OGGETTO: ricalcolo pensione
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 24.5.2024 ritualmente Parte_1
CP_ notificato dedotta l'erroneità, da parte dell' del calcolo della propria pensione
1 nelle comunicazioni di liquidazione (i) n. 082-700406138417 Cat. VDAI, con decorrenza 1° maggio 2023, della sede di Roma Montesacro, datata 20 luglio CP_1
2023, (ii) n. 073-700401093590 Cat. decorrenza 1° maggio 2023, della sede Per_2 di Roma Montesacro, datata 24 luglio 2023 e (iii) n. 082-700406138417 Cat. CP_1
VDAI, decorrenza 1° maggio 2023, datata 8 gennaio 2024, sia con riguardo alla quota contributiva sia con riguardo alla quota retributiva ragionevolmente per la errata valorizzazione della contribuzione figurativa riconosciuta in occasione della disoccupazione involontaria di cui aveva fruito il ricorrente nel periodo 8.5.2010-
8.5.2011, richiamato il disposto dell'art. 8, l. n. 155/1981, chiedeva al Tribunale di voler “- in via principale, una volta disposto l'annullamento/revoca/inefficacia di effetti della (i) comunicazione di n. 082-700406138417 Cat. decorrenza 1° Controparte_2 Per_3 maggio 2023, della sede di Roma Montesacro, datata 20 luglio 2023 e notificata il 26 luglio CP_1
2023; (ii) della comunicazione di Liquidazione Pensione n. 073-700401093590 Cat. Per_2 decorrenza 1° maggio 2023, della sede di Roma Montesacro, data 24 luglio 2023; (iii) della CP_1 comunicazione di Riliquidazione Pensione n. 082-700406138417 Cat. decorrenza 1° Per_3 maggio 2023, in accoglimento della presente domanda, accertarsi e dichiararsi il diritto del dott.
a percepire un trattamento pensionistico a carico del Fondo pensioni lavoratori dipendenti Parte_1 nella misura spettante pari ad almeno euro 5.384,78 lordi mensili e a un trattamento pensionistico a carico della Gestione separata nella misura spettante pari ad euro 102,72 o ad altra somma ritenuta di giustizia o eventualmente calcolata da apposita CTU contabile. - Accertare e dichiarare che il
Ricorrente ha diritto a percepire le differenze tra il trattamento pensionistico a carico del Fondo CP_ pensioni lavoratori dipendenti spettante e quello sinora corrisposto dall resistente e tra il trattamento pensionistico a carico Gestione separata spettante e quello sinora corrisposto dall'Ente resistente (differenze di cui ci si riserva di chiedere l'accertamento sul quantum e la relativa condanna dell' alla relativa corresponsione in separato giudizio). - Con rivalutazione monetaria e interessi CP_1 dal sorgere del diritto al saldo;
- In ogni caso con vittoria delle spese, diritti ed onorari del presente giudizio”.
2 CP_ Si costituiva in giudizio l' il quale, esposti calcoli effettuati per giungere alla liquidazione della pensione del ricorrente nelle sue diverse componenti, dedotta l'infondatezza delle doglianze esposte in ricorso, resisteva alla domanda chiedendone il rigetto.
Nel corso del giudizio, risoltasi tra le parti ogni altra questione relativa alla pensione dal lavoro autonomo sulla scorta di nuovi calcoli effettuati dall'istituto, parte CP_4 ricorrente insisteva nel ricalcolo della propria pensione Fondo pensioni lavoratori dipendenti VDAI.
La causa era istruita mediante un CTU contabile e rinviata per la decisione;
spirati i termini assegnati ex art. 127 ter cpc fino all'1.10.2025, era dunque decisa mediante il deposito telematico della presente sentenza.
Il ricorso è fondato.
Il CTU nominato, chiamato a ricalcolare la pensione spettante al ricorrente on Per_3 particolare riferimento al Fondo Pensione Lavoratori Dipendenti, tenendo conto della corretta valorizzazione della contribuzione figurativa relativa alla indennità di disoccupazione (08 maggio 2010 - 08 maggio 2011), richiamato, nell'esposizione della metodologia seguita per l'elaborazione dei conteggi, l'articolo 8 legge 155/1981 (“Ai fini del calcolo della retribuzione annua pensionabile, il valore retributivo da attribuire per ciascuna settimana ai periodi riconosciuti figurativamente per gli eventi previsti dalle disposizioni in vigore è determinato sulla media delle retribuzioni settimanali percepite in costanza di lavoro nell'anno solare in cui si collocano i predetti periodi o, nell'anno di decorrenza della pensione, nel periodo compreso sino alla data di decorrenza della pensione stessa”), aderendo alle osservazioni del CTP in ordine alla CP_ natura non normativa della Circolare n. 11 del 24.1.2023 e quindi alla applicabilità alla fattispecie dei principi giurisprudenziali espressi dalla Corte di Cassazione, ha ritenuto, mutuando le argomentazioni spese dal CTP, che il valore corretto da utilizzare ai fini della determinazione del valore settimanale dei contributi figurativi sia rappresentato dalla retribuzione indicata nell'estratto conto contributivo comprensiva
3 degli emolumenti ultra-mensili che a mente dell'art. 12 l. 153/1969 sono ricompresi nella retribuzione imponibile e nella retribuzione pensionabile, specificando che la retribuzione media settimanale da prendere in considerazione è quella percepita in costanza di rapporto di lavoro nell'anno 2009 divisa per il numero di settimane accreditate in quell'anno.
Ha calcolato, pertanto, che l'ammontare della pensione totale lorda mensile spettante al ricorrente dall'1.5.2023 è pari a € 5.361,56.
Tali conclusioni - motivate con ineccepibile rigore logico e scientifico e basate su accurate indagini in risposta al quesito posto al professionista - sono, a giudizio del
Tribunale, pienamente condivisibili e adottabili a fondamento della decisione di merito.
E invero la cassazione, con Ordinanza n. 25900 del 21/12/2010, ha affermato che “In tema di calcolo della pensione di anzianità, il valore retributivo da attribuire per ciascuna settimana ai periodi riconosciuti figurativamente è determinato, ai sensi dell'art. 8 della legge n. 155 del 1981, sulla media delle retribuzioni settimanali percepite in costanza di lavoro che rinvengano la loro causa nel rapporto medesimo, trovando applicazione, ai fini contributivi, la nozione di retribuzione imponibile prevista dall'art. 12 della legge n. 153 del 1969, più ampia rispetto a quella civilistica.
Ne consegue che gli emolumenti extramensili - quali i ratei di mensilità aggiuntive e le indennità sostitutive delle ferie - concorrono ad integrare la base di calcolo del valore retributivo da attribuire a ciascuna settimana indipendentemente dalla cadenza della loro corresponsione” (conformi Cass. 28 luglio 2009, n.17502; Cass. 9 gennaio 2007 n. 157; Cass. 19 agosto 2004 n. 16313).
Ha evidenziato, in motivazione, la Corte, che “la nozione di retribuzione imponibile a fini contributivi, prevista dalla disposizione di cui alla L. 30 aprile 1969, n. 153, art. 12, è più ampia rispetto alla nozione civilistica (art. 2099 c.c. e segg.), di generale applicazione, della retribuzione, in quanto non comprende soltanto il corrispettivo della prestazione lavorativa, ma tutto ciò che il lavoratore "riceve" (così, testualmente, la L. n. 153 del 1969, art. 12, cit.), oppure "ha diritto di ricevere" (in tal senso, v., per tutte, Cass. sez. lav., 4.3.1997 n. 1898; Cass. sez. lav., 13.4.1999 n.
3630; Cass. sez. lav., 22, 5.1999 n. 5002; Cass. sez. lav., 6.10.1999 n. 11148; Cass. sez. lav.,
4 28.10.1999 n. 12122), dal datore di lavoro, "in dipendenza del rapporto di lavoro. Da tale retribuzione imponibile sono escluse, tuttavia, soltanto le voci elencate tassativamente (dalla predetta
L. n. 153 del 1969, stesso art. 12), la cui esplicita esclusione pertanto implicitamente suppone e conferma quell'ampia nozione” concludendo con l'affermare che l'interpretazione restrittiva proposta dall' (e cioè che dovessero escludersi dalla base da assumere CP_5 per calcolare il valore dei contributi da accreditare, gli emolumenti extramensili percepiti dall'assicurato indipendentemente dal collegamento temporale alla settimana contemplata dalla lettera della legge) sia “ingiustificata e priva di fondamento normativo, laddove la L. n. 155 del 1981, art. 8, ha espressamente previsto che il valore retributivo da attribuire per ciascuna settimana ai periodi riconosciuti figurativamente è determinato sulla media delle retribuzioni settimanali percepite in costanza di rapporto di lavoro e che rinvengono la loro causa nel rapporto di lavoro, e cioè di tutte le componenti della retribuzione indipendentemente dalla cadenza della loro corresponsione, senza quindi in alcun modo escludere le competenze retributive ricevute con cadenze extramensili o ultramensili: queste ultime rientrano pertanto nell'ampia nozione di retribuzione imponibile ai fini contributivi e concorrono ad integrare la base di calcolo del valore retributivo da attribuire per ciascuna settimana ai periodi riconosciuti figurativamente”.
Facendo applicazione di detti principi, anche nella specie deve affermarsi che la tesi dell'istituto convenuto sia fondata su criteri diversi da quelli generali, non suffragati da alcuna disposizione normativa, e pertanto non condivisibili.
In accoglimento del ricorso, pertanto, accertata l'erroneità delle comunicazioni di liquidazione oggetto di giudizio, deve dichiararsi il diritto del ricorrente a ricevere dall'1.5.2023 un trattamento pensionistico a carico del Fondo pensioni lavoratori dipendenti nella misura di € 5.361,56, nonché a ricevere le differenze tra il trattamento sinora corrisposto e quello spettante, maggiorato di interessi e rivalutazione come per legge da liquidarsi in separata sede.
La statuizione sulle spese, liquidate nella misura di cui al dispositivo, segue la soccombenza.
5 Le spese di CTU, liquidate come da separato decreto, vanno poste definitivamente a CP_ carico dell'
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda in epigrafe:
- accoglie il ricorso e, per l'effetto, accertata l'erroneità delle comunicazioni di liquidazione oggetto di giudizio, dichiara il diritto del ricorrente a ricevere, dall'1.5.2023, un trattamento pensionistico a carico del Fondo Pensioni
Lavoratori Dipendenti nella misura di € 5.361,56, nonché a ricevere le differenze tra il trattamento sinora corrisposto e quello spettante, maggiorato di interessi e rivalutazione come per legge da liquidarsi in separata sede;
- condanna l' convenuto alla rifusione delle spese di giudizio - liquidate CP_5 in complessivi € 4.600,00 per compensi, oltre spese generali e accessori come per legge - in favore del ricorrente;
- pone le spese di CTU, liquidate come da separato decreto, definitivamente a CP_ carico dell'
Roma, 2.10.2025
Il Giudice
Silvia Antonioni
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