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Sentenza 24 giugno 2025
Sentenza 24 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 24/06/2025, n. 2194 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 2194 |
| Data del deposito : | 24 giugno 2025 |
Testo completo
72
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI ROMA
IV SEZIONE LAVORO
La Corte, composta dai signori magistrati:
Dott. Glauco ZACCARDI Presidente
Dott.ssa Isabella PAROLARI Consigliere rel.
Dott.ssa Sara FODERARO Consigliere
all'udienza del 24.6.2025 ha pronunciato il presente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 3390/2024 R.G. vertente tra rappresentato e difeso dall'avv. Jacopo Arcangeli Parte_1
appellante e
rappresentato e difeso dall'avv. Loredana Leto CP_1
appellato avente ad oggetto: appello avverso la sentenza del Tribunale di Roma n. 7593/2024 del 27.6.2024 conclusioni: come in atti
FATTO E DIRITTO
1. Con ricorso depositato in data 12.1.2024 e ritualmente notificato in data 18.1.2024 Parte_1
, premesso di aver diritto al pagamento dei ratei di indennità di accompagnamento da
[...]
CP_ gennaio 2023 in virtù di decreto di omologa emesso dal Tribunale di Roma notificato all' in data CP_ CP_
4.9.2023 e di aver invitato all' il modello AP70 in data 11.9.2023, ha convenuto in giudizio l' chiedendone la condanna al pagamento dei suddetti ratei.
CP_ L' si è costituito rilevando di aver disposto il pagamento della prestazione, con esigibilità dal 1°.3.2024, chiedendo di dichiararsi cessata la materia del contendere.
Nelle note scritte depositate in sostituzione dell'udienza del 26.6.2024 la parte ricorrente ha dato atto del pagamento;
ha quindi chiesto di dichiararsi cessata la materia del contendere, con condanna
CP_ dell' al pagamento delle spese processuali. CP_ Il Tribunale ha così deciso: “dichiara cessata la materia del contendere;
condanna l' al pagamento delle spese processuali che liquida in € 1.110,20 oltre spese generali nella misura del
15%, IVA e CPA come per legge, da distrarsi”.
2.Proponeva gravame per la parziale riforma della sentenza la amentando la violazione Pt_1 dell'inderogabilità dei minimi tariffari ex art.4 del Decreto del Ministero della Giustizia 10 marzo
2014, n.55, come modificato dal DM 8.3.2018, entrato in vigore il 27.4.2018, in particolare dolendosi dell'omessa liquidazione della fase decisionale.
Resisteva l'appellato.
Matura per la decisione allo stato degli atti, la causa veniva discussa e decisa all'odierna udienza mediante lettura della sentenza contestuale.
3.L'appello è fondato.
3.1Il Tribunale ha così motivato sul punto: “Quanto alla regolamentazione delle spese di lite, si CP_ osserva che l' si è attivato con il procedimento di liquidazione solo in data successiva al deposito del ricorso e alla notifica dello stesso, come pacifico tra le parti;
le spese di lite vanno pertanto poste CP_ a carico dell' come da liquidazione in dispositivo (secondo le tabelle vigenti, limitatamente alla fase di studio e introduttiva, con l'aumento previsto per l'utilizzo di tecniche informatiche che agevolano la consultazione degli allegati), con distrazione in favore del difensore dichiaratosi antistatario”.
Invero, come fondatamente sostenuto dall'appellante, spetta a suo favore anche il compenso per la fase decisionale-che costituisce l'odierno thema decidendum- avendo la Suprema Corte chiarito al riguardo che in tale fase rientra, oltre alla precisazione delle conclusioni, alla redazione e deposito di comparse conclusionali o di replica, anche l'esame delle conclusioni di controparte, le memorie illustrative, conclusionali o in replica della controparte, l'esame e la registrazione del provvedimento conclusivo del giudizio, comprese le richieste di copie al cancelliere, il ritiro del fascicolo (v. Cass.
n. 5289/2023), incombenti svolti -quantomeno in parte (cfr. tra l'altro le note scritte difensive di parte epositate il 20.6.2024)- nel caso di specie. Pt_1
3.2 Sotto il profilo del quantum rileva il Collegio che il DM n. 55/2014 (“Regolamento recante la determinazione dei parametri per la liquidazione dei compensi per la professione forense, ai sensi dell'articolo 13, comma 6, della legge 31 dicembre 2012, n. 247”), nel testo aggiornato alle modifiche introdotte dal D.M. n. 147/2022 ed applicabile al caso di specie (atteso che le prestazioni professionali del procuratore di parte appellante si sono esaurite successivamente alla data in cui è entrato in vigore il predetto D.M., ovvero successivamente al 23.10.2022), dispone all'art. 5 (determinazione del valore della controversia): “1. nella liquidazione dei compensi a carico del soccombente, il valore della causa - salvo quanto diversamente disposto dal presente comma - è determinato a norma del codice di procedura civile … Nei giudizi per pagamento di somme o liquidazione di danni, si ha riguardo di norma alla somma attribuita alla parte vincitrice piuttosto che a quella domandata”.
Nella specie, utilizzando lo scaglione compreso tra euro 5.200,00 ed euro 26.000,00, correttamente individuato dall'appellante in base al valore della controversia i compensi - nei valori minimi, senza istruttoria- corrispondono ai seguenti importi arrotondati (le prime due fasi erano già state liquidate dal Tribunale): fase di studio della controversia: euro 465,00; fase introduttiva del giudizio: euro
389,00; fase decisoria: euro 1.011,00=euro 1.865,00, aumentata ad € 2.424,50 per la maggiorazione di cui ai sensi dell'ART.4 del DM 55/2014 COMMA 1BIS, pari al 30% già stabilito dal giudice di prime cure e andato immune da appello incidentale.
3. Avuto riguardo all'accoglimento del gravame nei termini suindicati, in applicazione del principio di cui all'art. 91 c.p.c., anche le spese del presente grado devono essere poste a carico della parte appellata.
Quanto al valore della controversia, è noto che qualora il giudizio prosegua in un grado d'impugnazione soltanto per la determinazione del rimborso delle spese di lite a carico della parte soccombente, il differenziale tra la somma attribuita dalla sentenza impugnata e quella ritenuta corretta secondo l'atto di impugnazione costituisce il disputatum della controversia nel grado e sulla base di tale criterio, integrato parimenti dal criterio del decisum, vanno determinate le ulteriori spese di lite riferite all'attività difensiva svolta nel grado (Cass. Sezioni Unite, n. 19014 del 3.7/11.9.2007, conf., ad esempio, da Sez. 6-1, n. 6345 del 05.03.2020 e Sez. 2, Ordinanza n. 35007 del 2023).
Le spese si liquidano, dunque, come da dispositivo - tenuto conto delle attività in concreto espletate e dell'assenza di attività istruttoria (Sez. 3, Ordinanza n. 10206 del 16/04/2021)- con distrazione in favore del procuratore antistatario.
P.Q.M.
In accoglimento dell'appello, in parziale riforma della sentenza impugnata, che conferma per il resto, CP_
-condanna l' a rifondere a le spese di lite del primo grado del giudizio, Parte_1
liquidate in euro 2.424,50, oltre al rimborso forfetario delle spese generali, IVA e CPA come per legge, oltre c.u. del primo grado ove versato, con distrazione in favore del procuratore antistatario;
CP_
- condanna l' a rifondere a le spese di lite del presente grado del Parte_1
giudizio, liquidate in euro 962,00, oltre al rimborso forfetario delle spese generali, IVA e CPA come per legge, oltre c.u. del presente grado ove versato, con distrazione in favore del procuratore antistatario.
Roma, 24.6.2025
Il Consigliere rel.
Dott.ssa Isabella Parolari
Il Presidente
Dott. Glauco Zaccardi
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI ROMA
IV SEZIONE LAVORO
La Corte, composta dai signori magistrati:
Dott. Glauco ZACCARDI Presidente
Dott.ssa Isabella PAROLARI Consigliere rel.
Dott.ssa Sara FODERARO Consigliere
all'udienza del 24.6.2025 ha pronunciato il presente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 3390/2024 R.G. vertente tra rappresentato e difeso dall'avv. Jacopo Arcangeli Parte_1
appellante e
rappresentato e difeso dall'avv. Loredana Leto CP_1
appellato avente ad oggetto: appello avverso la sentenza del Tribunale di Roma n. 7593/2024 del 27.6.2024 conclusioni: come in atti
FATTO E DIRITTO
1. Con ricorso depositato in data 12.1.2024 e ritualmente notificato in data 18.1.2024 Parte_1
, premesso di aver diritto al pagamento dei ratei di indennità di accompagnamento da
[...]
CP_ gennaio 2023 in virtù di decreto di omologa emesso dal Tribunale di Roma notificato all' in data CP_ CP_
4.9.2023 e di aver invitato all' il modello AP70 in data 11.9.2023, ha convenuto in giudizio l' chiedendone la condanna al pagamento dei suddetti ratei.
CP_ L' si è costituito rilevando di aver disposto il pagamento della prestazione, con esigibilità dal 1°.3.2024, chiedendo di dichiararsi cessata la materia del contendere.
Nelle note scritte depositate in sostituzione dell'udienza del 26.6.2024 la parte ricorrente ha dato atto del pagamento;
ha quindi chiesto di dichiararsi cessata la materia del contendere, con condanna
CP_ dell' al pagamento delle spese processuali. CP_ Il Tribunale ha così deciso: “dichiara cessata la materia del contendere;
condanna l' al pagamento delle spese processuali che liquida in € 1.110,20 oltre spese generali nella misura del
15%, IVA e CPA come per legge, da distrarsi”.
2.Proponeva gravame per la parziale riforma della sentenza la amentando la violazione Pt_1 dell'inderogabilità dei minimi tariffari ex art.4 del Decreto del Ministero della Giustizia 10 marzo
2014, n.55, come modificato dal DM 8.3.2018, entrato in vigore il 27.4.2018, in particolare dolendosi dell'omessa liquidazione della fase decisionale.
Resisteva l'appellato.
Matura per la decisione allo stato degli atti, la causa veniva discussa e decisa all'odierna udienza mediante lettura della sentenza contestuale.
3.L'appello è fondato.
3.1Il Tribunale ha così motivato sul punto: “Quanto alla regolamentazione delle spese di lite, si CP_ osserva che l' si è attivato con il procedimento di liquidazione solo in data successiva al deposito del ricorso e alla notifica dello stesso, come pacifico tra le parti;
le spese di lite vanno pertanto poste CP_ a carico dell' come da liquidazione in dispositivo (secondo le tabelle vigenti, limitatamente alla fase di studio e introduttiva, con l'aumento previsto per l'utilizzo di tecniche informatiche che agevolano la consultazione degli allegati), con distrazione in favore del difensore dichiaratosi antistatario”.
Invero, come fondatamente sostenuto dall'appellante, spetta a suo favore anche il compenso per la fase decisionale-che costituisce l'odierno thema decidendum- avendo la Suprema Corte chiarito al riguardo che in tale fase rientra, oltre alla precisazione delle conclusioni, alla redazione e deposito di comparse conclusionali o di replica, anche l'esame delle conclusioni di controparte, le memorie illustrative, conclusionali o in replica della controparte, l'esame e la registrazione del provvedimento conclusivo del giudizio, comprese le richieste di copie al cancelliere, il ritiro del fascicolo (v. Cass.
n. 5289/2023), incombenti svolti -quantomeno in parte (cfr. tra l'altro le note scritte difensive di parte epositate il 20.6.2024)- nel caso di specie. Pt_1
3.2 Sotto il profilo del quantum rileva il Collegio che il DM n. 55/2014 (“Regolamento recante la determinazione dei parametri per la liquidazione dei compensi per la professione forense, ai sensi dell'articolo 13, comma 6, della legge 31 dicembre 2012, n. 247”), nel testo aggiornato alle modifiche introdotte dal D.M. n. 147/2022 ed applicabile al caso di specie (atteso che le prestazioni professionali del procuratore di parte appellante si sono esaurite successivamente alla data in cui è entrato in vigore il predetto D.M., ovvero successivamente al 23.10.2022), dispone all'art. 5 (determinazione del valore della controversia): “1. nella liquidazione dei compensi a carico del soccombente, il valore della causa - salvo quanto diversamente disposto dal presente comma - è determinato a norma del codice di procedura civile … Nei giudizi per pagamento di somme o liquidazione di danni, si ha riguardo di norma alla somma attribuita alla parte vincitrice piuttosto che a quella domandata”.
Nella specie, utilizzando lo scaglione compreso tra euro 5.200,00 ed euro 26.000,00, correttamente individuato dall'appellante in base al valore della controversia i compensi - nei valori minimi, senza istruttoria- corrispondono ai seguenti importi arrotondati (le prime due fasi erano già state liquidate dal Tribunale): fase di studio della controversia: euro 465,00; fase introduttiva del giudizio: euro
389,00; fase decisoria: euro 1.011,00=euro 1.865,00, aumentata ad € 2.424,50 per la maggiorazione di cui ai sensi dell'ART.4 del DM 55/2014 COMMA 1BIS, pari al 30% già stabilito dal giudice di prime cure e andato immune da appello incidentale.
3. Avuto riguardo all'accoglimento del gravame nei termini suindicati, in applicazione del principio di cui all'art. 91 c.p.c., anche le spese del presente grado devono essere poste a carico della parte appellata.
Quanto al valore della controversia, è noto che qualora il giudizio prosegua in un grado d'impugnazione soltanto per la determinazione del rimborso delle spese di lite a carico della parte soccombente, il differenziale tra la somma attribuita dalla sentenza impugnata e quella ritenuta corretta secondo l'atto di impugnazione costituisce il disputatum della controversia nel grado e sulla base di tale criterio, integrato parimenti dal criterio del decisum, vanno determinate le ulteriori spese di lite riferite all'attività difensiva svolta nel grado (Cass. Sezioni Unite, n. 19014 del 3.7/11.9.2007, conf., ad esempio, da Sez. 6-1, n. 6345 del 05.03.2020 e Sez. 2, Ordinanza n. 35007 del 2023).
Le spese si liquidano, dunque, come da dispositivo - tenuto conto delle attività in concreto espletate e dell'assenza di attività istruttoria (Sez. 3, Ordinanza n. 10206 del 16/04/2021)- con distrazione in favore del procuratore antistatario.
P.Q.M.
In accoglimento dell'appello, in parziale riforma della sentenza impugnata, che conferma per il resto, CP_
-condanna l' a rifondere a le spese di lite del primo grado del giudizio, Parte_1
liquidate in euro 2.424,50, oltre al rimborso forfetario delle spese generali, IVA e CPA come per legge, oltre c.u. del primo grado ove versato, con distrazione in favore del procuratore antistatario;
CP_
- condanna l' a rifondere a le spese di lite del presente grado del Parte_1
giudizio, liquidate in euro 962,00, oltre al rimborso forfetario delle spese generali, IVA e CPA come per legge, oltre c.u. del presente grado ove versato, con distrazione in favore del procuratore antistatario.
Roma, 24.6.2025
Il Consigliere rel.
Dott.ssa Isabella Parolari
Il Presidente
Dott. Glauco Zaccardi