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Sentenza 2 febbraio 2026
Sentenza 2 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Roma, sez. XVI, sentenza 02/02/2026, n. 1476 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Roma |
| Numero : | 1476 |
| Data del deposito : | 2 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1476/2026
Depositata il 02/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 16, riunita in udienza il 30/01/2026 alle ore 10:00 con la seguente composizione collegiale:
TA GI, Presidente
PINTO DIEGO RI TO, Relatore
SARCINA VINCENZO, Giudice
in data 30/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 14999/2024 depositato il 28/09/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Roma 1 - Via Di Settebagni 384 00138 Roma RM
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Roma - Via Giuseppe Grezar 14 00142 Roma RM
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 097202401280718 33 00 REGISTRO 2018
a seguito di discussione in camera di consiglio Richieste delle parti:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
MOTIVI DELLA DECISIONE
Ricorrente_1 ha proposto ricorso avverso la cartella esattoriale in oggetto deducendo di avere ottemperato alla pretesa impositiva , rateizzando l'importo dovuto.
L'AGENZIA DELLE ENTRATE si è costituita in giudizio, deducendo di avere "abbinato al ruolo emesso i versamenti eseguiti dalla parte in forma rateale autonomamente ed effettuati con codice tributo errato (codice tributo 1550 e 1551)", e di avere quindi emesso provvedimento di sgravio totale .
Va pertanto dichiarata cessata la materia del contendere .
Le spese di lite vanno compensate, in quanto la pretesa impositiva ha trovato origine in una erronea indicazione del codice tributo, che ha inciso sui tempi di emissione dello sgravio.
P.Q.M.
Dichiara estinto il giudizio per cessata materia del contendere e compensa le spese di lite.
Roma ,30.1.2026
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
Dott. Diego Pinto Dott. Giuseppe Leotta
Depositata il 02/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 16, riunita in udienza il 30/01/2026 alle ore 10:00 con la seguente composizione collegiale:
TA GI, Presidente
PINTO DIEGO RI TO, Relatore
SARCINA VINCENZO, Giudice
in data 30/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 14999/2024 depositato il 28/09/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Roma 1 - Via Di Settebagni 384 00138 Roma RM
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Roma - Via Giuseppe Grezar 14 00142 Roma RM
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 097202401280718 33 00 REGISTRO 2018
a seguito di discussione in camera di consiglio Richieste delle parti:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
MOTIVI DELLA DECISIONE
Ricorrente_1 ha proposto ricorso avverso la cartella esattoriale in oggetto deducendo di avere ottemperato alla pretesa impositiva , rateizzando l'importo dovuto.
L'AGENZIA DELLE ENTRATE si è costituita in giudizio, deducendo di avere "abbinato al ruolo emesso i versamenti eseguiti dalla parte in forma rateale autonomamente ed effettuati con codice tributo errato (codice tributo 1550 e 1551)", e di avere quindi emesso provvedimento di sgravio totale .
Va pertanto dichiarata cessata la materia del contendere .
Le spese di lite vanno compensate, in quanto la pretesa impositiva ha trovato origine in una erronea indicazione del codice tributo, che ha inciso sui tempi di emissione dello sgravio.
P.Q.M.
Dichiara estinto il giudizio per cessata materia del contendere e compensa le spese di lite.
Roma ,30.1.2026
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
Dott. Diego Pinto Dott. Giuseppe Leotta