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Sentenza 14 febbraio 2025
Sentenza 14 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 14/02/2025, n. 645 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 645 |
| Data del deposito : | 14 febbraio 2025 |
Testo completo
747 /2019 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BRESCIA
Prima Sezione Civile
Il Tribunale, in persona del giudice istruttore
nella causa n.747/19 R.G., all'esito della discussione, ha emesso ai sensi dell'art.281sexies
cpc la seguente
s e n t e n z a
viste le conclusioni delle parti come da verbale;
visti ed esaminati gli atti;
visto il decreto ingiuntivo immediatamente esecutivo n.5494/2018 ordine, n.16423/2018
ruolo del 15 novembre 2018 del Tribunale di Brescia con cui veniva ingiunto alla signora di pagare alla società Costruzioni Edil srl la somma di Parte_1 CP_1
euro 26.306,00 oltre gli interessi come da domanda e le spese;
1 rilevato che la signora proponeva rituale opposizione avverso il decreto Parte_1
ingiuntivo, domandando in via preliminare la sospensione della provvisoria esecuzione del decreto ex articolo 649 cpc, e nel merito la revoca del decreto ingiuntivo opposto in quanto infondato in fatto e in diritto, deducendo che la pretesa creditoria di parte ingiungente si fondava su tre documenti di riconoscimento del debito asseritamente sottoscritti da essa parte ingiunta/opponente, rispetto ai quali essa disconeva ex articolo
214 cpc la sottoscrizione ed il contenuto, domandando infine la condanna ex articolo 96
cpc della società ingiungente/opposta per lite temeraria;
rilevato che si costituiva la società opponendosi Controparte_2
preliminarmente all'istanza di sospensiva, dichiarando di volersi comunque avvalere delle scritture disconosciute di cui domandava la verificazione e concludendo nel merito per il rigetto dell'opposizione in quanto infondata in fatto e in diritto con la conseguente condanna della signora a corrisponderle la somma di euro 26.360,00 oltre Parte_1
interessi legali attesi gli atti di riconoscimento di debito prodotti nel giudizio monitorio,
oltre alle spese del giudizio e alla condanna di parte opponente ex articolo 96 cpc;
rilevato che in corso di causa con ordinanza 7 marzo 2019 il giudice istruttore sospendeva la provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo opposto alla luce del disconoscimento effettuato da parte attrice/opponente e successivamente, attesa l'istanza di verificazione formulata da parte convenuta/opposta, disponeva CTU grafologica volta ad accertare la veridicità delle firme asseritamente apposte dalla signora sulle scritture Parte_1
di riconoscimento del debito oggetto del disconoscimento e infine, all'esito della CTU,
2 ritenuta la causa matura per la decisione senza necessità di ulteriore attività istruttoria,
invitava le parti a precisare le conclusioni;
ciò premesso, va rilevato innanzitutto quanto all'eccezione di sospensione del presente giudizio ex articolo 295 cpc formulata da parte opponente, che essa non ha provato nè
prodotto agli atti documentazione atta a comprovare la pendenza di diversi e ulteriori giudizi riguardanti il medesimo credito oggetto di questa causa per cui l'istanza di sospensione va rigettata e a tale riguardo va rilevato che non risulta prodotta neppure la documentazione o comunque non risulta visibile in consolle la documentazione indicata da parte attrice/opponente come allegata alla nota datata 5 maggio 2021;
rilevato poi nel merito che la causa può bene essere decisa sulla base delle risultanze della perizia grafologica svolta dal CTU dottoressa datata 12-13 giugno 2020 Persona_1
(cfr. relazione CTU in atti);
rilevato in particolare che la CTU accertava conclusivamente dopo approfondito e documentato esame che “le tre firme in verifica 'x1-x2-x3' a nome ' Parte_1
condividono numerosi e significativi elementi grafodinamici che porta a ritenere con certezza che le
tre firme in verifica 'x1-x2-x3' sono state vergate da un'unica mano con una modalità esecutiva
rapida, naturale e spontanea” e che “le dettagliate analisi comparative tra firme in verifica
'x1,x2,x3', a nome e firme autografe 'a', della signora Parte_1 Parte_1
effettuate mettendo a diretto confronto i dati grafici emersi dall'esame delle tre firme in verifica
'x1,x2,x3' con la gestualità grafica che caratterizza le autografie comparative 'a', hanno messo in
evidenza che dette verificande condividono con le autografe sia l'andatura' (ritmo scrittorio), sia la
struttura grafica di base, sia gli elementi strettamente connessi alla modalità delle firme stesse”,
3 specificando che “le risultanze basate sui rilevi effettuati, escludono le ipotesi di imitazione da
ricalco, di imitazione pedissequa e di imitazione a mano libera”, concludendo infine che “le tre
sottoscrizioni a nome ' apposte alle tre scritture private denominate Parte_1 Pt_2
'riconoscimento ed accollo di debito' datate 3.11.2015, 3.12.2015 e 23.12.2015, prodotte da parte
opposta, sono risultate riconducibili alla mano della signora e, quindi, sono da Parte_1
ritenere autografe” (cfr. pagg. 38-39 della relazione del CTU cit.);
ritenuto che la CTU della dottoressa appare esaustiva e sufficientemente Per_1
motivata, anche con riferimento ai chiarimenti formulati in risposta alle osservazioni presentate dal CTP di parte opponente circa le metodologia osservata dalla CTU nello svolgimento delle operazioni peritali e soprattutto rispetto alla circostanza che l'esame della CTU si sarebbe basato sulle analogie e non sulle differenze tra le grafie a confronto,
circa le quali la dottoressa osservava che le sottoscrizioni analizzate e Per_1
riconducibili alla signora “sono autografe in quanto sono state tutte vergate dalla Parte_1
signora e, come evidente, sono caratterizzate da una accentuata e diffusa variabilità Parte_1
grafica” e che “le manifestazioni grafiche a confronto (verificande 'x' / autografe 'a' - esplicitate,
dettagliatamente illustrate ed oggettivate da pagina 23 a pagina 33 della presente relazione di
CTU), hanno evidenziato la stessa “fisionomia grafica complessiva” precisando che la “fisionomia
grafica” è la sintesi di più caratteristiche grafiche, generali e di dettaglio, che nel loro insieme ( e
non singolarmente ) concorrono a formare l'impronta individuale: essa opera nella identificazione
grafica allo stesso modo della fisionomia somatica (insieme dei connotati) nell'identificazione di una
persona” (cfr. pagg. 36-38 della relazione del CTU cit.);
ritenuto dunche che anche le argomentazioni svolte dal CTU relativamente alle osservazioni dei periti di parte appaiono condivisibili e sono fatte proprie anche da parte 4 di questo giudice, per cui si deve concludere che, come accertato dal CTU, le sottoscrizioni apposte alla tre scritture di riconoscimento e di accollo del debito datate 3 novembre 2015,
3 dicembre 2015 e 23 dicembre 2015 e prodotte agli atti nel fascicolo monitorio n.16423/2018 R.G. sono da attribuirsi all'ingiunta/opponente signora Parte_1
ritenuto per il resto che l'attrice/opponente non ha assolto l'onere probatorio a suo carico previsto dall'art.1988 cc per cui, in caso di riconoscimento di debito, l'esistenza del rapporto fondamentale si deve presumere fino a prova contraria;
ritenuto perciò che l'opposizione proposta dalla signora avverso il Parte_1
decreto ingiuntivo del Tribunale di Brescia n.5494/2018 ordine, n.16423/2018 ruolo del 15
novembre 2018 va rigettata;
ritenuto infine quanto alle spese che esse seguono la soccombenza, per cui la signora va conannata a rimborsare alla società Parte_1 Controparte_2
[... le spese di lite, che si liquidano come in dispositivo, nonché le spese di CTU come già
liquidate dal giudice istruttore con ordinanza 18 giugno 2020;
rilevato quanto alla domanda di condanna ai sensi dell'articolo 96 cpc formulata dalle parti l'una contro l'altra, che i rapporti intercorsi tra le stesse, come ricavabili dagli atti,
fanno ritenere che entrambe versino nella stessa condizione soggettiva, per cui detta domanda va rigettata;
P.Q.M.
il Tribunale, definitivamente pronunciando, rigettata ogni altra contraria domanda e/o eccezione, così giudica:
5 a) rigetta l'opposizione proposta dalla signora avverso il decreto Parte_1
ingiuntivo del Tribunale di Brescia n.5494/2018 ordine, n.16423/2018 ruolo del 15
novembre 2018 con cui le veniva ingiunto di pagare alla società
[...]
la somma di euro 26.306,00 oltre gli interessi come da Controparte_2
domanda e le spese;
b) condanna la signora a rimborsare alla società Parte_1 [...]
le spese di causa che si liquidano in euro 6.000,00 per Controparte_2
compensi professionali oltre rimborso spese forfettario, IVA e CPA come per legge, nonché le spese di CTU come già liquidate dal giudice istruttore con ordinanza 18 giugno 2020.
Così deciso in Brescia il 14 febbraio 2025
Il giudice
Gianni Sabbadini
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BRESCIA
Prima Sezione Civile
Il Tribunale, in persona del giudice istruttore
nella causa n.747/19 R.G., all'esito della discussione, ha emesso ai sensi dell'art.281sexies
cpc la seguente
s e n t e n z a
viste le conclusioni delle parti come da verbale;
visti ed esaminati gli atti;
visto il decreto ingiuntivo immediatamente esecutivo n.5494/2018 ordine, n.16423/2018
ruolo del 15 novembre 2018 del Tribunale di Brescia con cui veniva ingiunto alla signora di pagare alla società Costruzioni Edil srl la somma di Parte_1 CP_1
euro 26.306,00 oltre gli interessi come da domanda e le spese;
1 rilevato che la signora proponeva rituale opposizione avverso il decreto Parte_1
ingiuntivo, domandando in via preliminare la sospensione della provvisoria esecuzione del decreto ex articolo 649 cpc, e nel merito la revoca del decreto ingiuntivo opposto in quanto infondato in fatto e in diritto, deducendo che la pretesa creditoria di parte ingiungente si fondava su tre documenti di riconoscimento del debito asseritamente sottoscritti da essa parte ingiunta/opponente, rispetto ai quali essa disconeva ex articolo
214 cpc la sottoscrizione ed il contenuto, domandando infine la condanna ex articolo 96
cpc della società ingiungente/opposta per lite temeraria;
rilevato che si costituiva la società opponendosi Controparte_2
preliminarmente all'istanza di sospensiva, dichiarando di volersi comunque avvalere delle scritture disconosciute di cui domandava la verificazione e concludendo nel merito per il rigetto dell'opposizione in quanto infondata in fatto e in diritto con la conseguente condanna della signora a corrisponderle la somma di euro 26.360,00 oltre Parte_1
interessi legali attesi gli atti di riconoscimento di debito prodotti nel giudizio monitorio,
oltre alle spese del giudizio e alla condanna di parte opponente ex articolo 96 cpc;
rilevato che in corso di causa con ordinanza 7 marzo 2019 il giudice istruttore sospendeva la provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo opposto alla luce del disconoscimento effettuato da parte attrice/opponente e successivamente, attesa l'istanza di verificazione formulata da parte convenuta/opposta, disponeva CTU grafologica volta ad accertare la veridicità delle firme asseritamente apposte dalla signora sulle scritture Parte_1
di riconoscimento del debito oggetto del disconoscimento e infine, all'esito della CTU,
2 ritenuta la causa matura per la decisione senza necessità di ulteriore attività istruttoria,
invitava le parti a precisare le conclusioni;
ciò premesso, va rilevato innanzitutto quanto all'eccezione di sospensione del presente giudizio ex articolo 295 cpc formulata da parte opponente, che essa non ha provato nè
prodotto agli atti documentazione atta a comprovare la pendenza di diversi e ulteriori giudizi riguardanti il medesimo credito oggetto di questa causa per cui l'istanza di sospensione va rigettata e a tale riguardo va rilevato che non risulta prodotta neppure la documentazione o comunque non risulta visibile in consolle la documentazione indicata da parte attrice/opponente come allegata alla nota datata 5 maggio 2021;
rilevato poi nel merito che la causa può bene essere decisa sulla base delle risultanze della perizia grafologica svolta dal CTU dottoressa datata 12-13 giugno 2020 Persona_1
(cfr. relazione CTU in atti);
rilevato in particolare che la CTU accertava conclusivamente dopo approfondito e documentato esame che “le tre firme in verifica 'x1-x2-x3' a nome ' Parte_1
condividono numerosi e significativi elementi grafodinamici che porta a ritenere con certezza che le
tre firme in verifica 'x1-x2-x3' sono state vergate da un'unica mano con una modalità esecutiva
rapida, naturale e spontanea” e che “le dettagliate analisi comparative tra firme in verifica
'x1,x2,x3', a nome e firme autografe 'a', della signora Parte_1 Parte_1
effettuate mettendo a diretto confronto i dati grafici emersi dall'esame delle tre firme in verifica
'x1,x2,x3' con la gestualità grafica che caratterizza le autografie comparative 'a', hanno messo in
evidenza che dette verificande condividono con le autografe sia l'andatura' (ritmo scrittorio), sia la
struttura grafica di base, sia gli elementi strettamente connessi alla modalità delle firme stesse”,
3 specificando che “le risultanze basate sui rilevi effettuati, escludono le ipotesi di imitazione da
ricalco, di imitazione pedissequa e di imitazione a mano libera”, concludendo infine che “le tre
sottoscrizioni a nome ' apposte alle tre scritture private denominate Parte_1 Pt_2
'riconoscimento ed accollo di debito' datate 3.11.2015, 3.12.2015 e 23.12.2015, prodotte da parte
opposta, sono risultate riconducibili alla mano della signora e, quindi, sono da Parte_1
ritenere autografe” (cfr. pagg. 38-39 della relazione del CTU cit.);
ritenuto che la CTU della dottoressa appare esaustiva e sufficientemente Per_1
motivata, anche con riferimento ai chiarimenti formulati in risposta alle osservazioni presentate dal CTP di parte opponente circa le metodologia osservata dalla CTU nello svolgimento delle operazioni peritali e soprattutto rispetto alla circostanza che l'esame della CTU si sarebbe basato sulle analogie e non sulle differenze tra le grafie a confronto,
circa le quali la dottoressa osservava che le sottoscrizioni analizzate e Per_1
riconducibili alla signora “sono autografe in quanto sono state tutte vergate dalla Parte_1
signora e, come evidente, sono caratterizzate da una accentuata e diffusa variabilità Parte_1
grafica” e che “le manifestazioni grafiche a confronto (verificande 'x' / autografe 'a' - esplicitate,
dettagliatamente illustrate ed oggettivate da pagina 23 a pagina 33 della presente relazione di
CTU), hanno evidenziato la stessa “fisionomia grafica complessiva” precisando che la “fisionomia
grafica” è la sintesi di più caratteristiche grafiche, generali e di dettaglio, che nel loro insieme ( e
non singolarmente ) concorrono a formare l'impronta individuale: essa opera nella identificazione
grafica allo stesso modo della fisionomia somatica (insieme dei connotati) nell'identificazione di una
persona” (cfr. pagg. 36-38 della relazione del CTU cit.);
ritenuto dunche che anche le argomentazioni svolte dal CTU relativamente alle osservazioni dei periti di parte appaiono condivisibili e sono fatte proprie anche da parte 4 di questo giudice, per cui si deve concludere che, come accertato dal CTU, le sottoscrizioni apposte alla tre scritture di riconoscimento e di accollo del debito datate 3 novembre 2015,
3 dicembre 2015 e 23 dicembre 2015 e prodotte agli atti nel fascicolo monitorio n.16423/2018 R.G. sono da attribuirsi all'ingiunta/opponente signora Parte_1
ritenuto per il resto che l'attrice/opponente non ha assolto l'onere probatorio a suo carico previsto dall'art.1988 cc per cui, in caso di riconoscimento di debito, l'esistenza del rapporto fondamentale si deve presumere fino a prova contraria;
ritenuto perciò che l'opposizione proposta dalla signora avverso il Parte_1
decreto ingiuntivo del Tribunale di Brescia n.5494/2018 ordine, n.16423/2018 ruolo del 15
novembre 2018 va rigettata;
ritenuto infine quanto alle spese che esse seguono la soccombenza, per cui la signora va conannata a rimborsare alla società Parte_1 Controparte_2
[... le spese di lite, che si liquidano come in dispositivo, nonché le spese di CTU come già
liquidate dal giudice istruttore con ordinanza 18 giugno 2020;
rilevato quanto alla domanda di condanna ai sensi dell'articolo 96 cpc formulata dalle parti l'una contro l'altra, che i rapporti intercorsi tra le stesse, come ricavabili dagli atti,
fanno ritenere che entrambe versino nella stessa condizione soggettiva, per cui detta domanda va rigettata;
P.Q.M.
il Tribunale, definitivamente pronunciando, rigettata ogni altra contraria domanda e/o eccezione, così giudica:
5 a) rigetta l'opposizione proposta dalla signora avverso il decreto Parte_1
ingiuntivo del Tribunale di Brescia n.5494/2018 ordine, n.16423/2018 ruolo del 15
novembre 2018 con cui le veniva ingiunto di pagare alla società
[...]
la somma di euro 26.306,00 oltre gli interessi come da Controparte_2
domanda e le spese;
b) condanna la signora a rimborsare alla società Parte_1 [...]
le spese di causa che si liquidano in euro 6.000,00 per Controparte_2
compensi professionali oltre rimborso spese forfettario, IVA e CPA come per legge, nonché le spese di CTU come già liquidate dal giudice istruttore con ordinanza 18 giugno 2020.
Così deciso in Brescia il 14 febbraio 2025
Il giudice
Gianni Sabbadini
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