Sentenza 27 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Napoli, sez. I, sentenza 27/11/2025, n. 7685 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Napoli |
| Numero : | 7685 |
| Data del deposito : | 27 novembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 07685/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00379/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 379 del 2025, proposto da
OS NO, rappresentata e difesa dall'avvocato Claudio Parisi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Inps, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Gianluca Tellone, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
al giudicato formatosi sulla sentenza nr. 18132/2024 del Giudice di pace di Napoli.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Inps;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 22 ottobre 2025 il dott. LO SO e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Premesso che parte ricorrente agisce per l’ottemperanza della sentenza nr. 18132/2024 del Giudice di Pace di Napoli con la quale, in accoglimento della domanda dalla medesima proposta, è stato condannato il convenuto I.N.P.S. (oltre alla refusione di spese e compensi di lite) “[…] al pagamento, in favore della NO OS, della somma di € 437,76, oltre ai soli interessi legali a far data dall’8.5.17 […]”;
Rilevato che, con atto depositato in giudizio in data 16 ottobre 2025, parte ricorrente ha dato atto che è stato “ accreditato l’importo dovuto dall’Inps ” e che “[V] i sono quindi le condizioni perché sia dichiarata cessata la materia del contendere ”, insistendo per la condanna dell’Istituto alla refusione di spese e competenze di lite, in virtù del principio di soccombenza virtuale;
Ritenuto che sussistano, nella specie, i presupposti per la declaratoria di cessata materia del contendere, avendo parte ricorrente, come riconosciuto, conseguito l’utilità sostanziale alla quale aspirava avendo materialmente ottenuto il pagamento dell’importo indicato nella menzionata sentenza del Giudice di pace;
Considerato, quanto alla regolazione delle spese di giudizio, che l’I.N.P.S. ha disposto il pagamento con mandato emesso in data 23 settembre 2025, a considerevole distanza dalla notifica della sentenza del Giudice di pace, intervenuta il 5 settembre 2024, da eseguire entro i successivi 120 giorni;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, dichiara cessata la materia del contendere.
Condanna l’I.N.P.S. alla refusione delle spese di giudizio, a titolo di soccombenza virtuale, in favore di parte ricorrente, che liquida in complessivi euro 1.000,00 (mille/00), oltre accessori, come per legge, da attribuire al procuratore dichiaratosi antistatario.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 22 ottobre 2025 con l'intervento dei magistrati:
IU SP, Presidente FF
LO SO, Primo Referendario, Estensore
Fabio Di Lorenzo, Primo Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| LO SO | IU SP |
IL SEGRETARIO