Sentenza 11 luglio 2001
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 11/07/2001, n. 9408 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 9408 |
| Data del deposito : | 11 luglio 2001 |
Testo completo
Aula 'A' REPUBBLICA ITALIANA 01 IN NOME D POPOL940 8 LA CORTE SUPREMALICASSAZIONE Oggetto SEZIONE LAVORO Lavoro Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Francesco AMIRANTE Presidente R.G.N. 900/00 PRESTIPINO Consigliere Cron.21657 Dott. Giovanni SPANO' Consigliere Dott. Alberto Rep. Dott. Ettore Raffaele GIANNANTONIO Consigliere Ud. 20/04/01 Dott. Francesco Antonio MAIORANO Rel. Consigliere ha pronunciato la seguente SE N TE NZA sul ricorso proposto da: AG NZ, elettivamente domiciliato in ROMA PLE 32, presso 10 studio dell'avvocato LIDIA CLODIO CIABATTINI, che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato PIERO BASSI, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
INAIL --ISTITUTO NAZIONALE PER L'ASSICURAZIONE
CONTRO
GLI INFORTUNI SUL LAVORO, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA IV NOVEMBRE 144, rappresentato e difeso 2001 dagli avvocati ANTONINO CATANIA, GIUSEPPE DE FERRA' giusta delega in atti;
1870 -1- controricorrente avverso la sentenza n. 132/98 del Tribunale di URBINO, depositata il 30/12/98 R.G.N. 275/97; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 20/04/01 dal Consigliere Dott. Francesco Antonio MAIORANO;
Tudito l'Avvocato DE FERRA;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Guido RAIMONDI che ha concluso per il rigetto del ricorso. -2- SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con ricorso al Pretore di ES TI ZO conveniva in giudizio l'INAIL per il riconoscimento di un infortunio sul lavoro e la costituzione della rendita corrispondente. L'INAIL contrastava la domanda per essersi verificato l'infortunio non in occasione di lavoro, posto che il ricorrente, secondo la ricostruzione dei fatti da lui stesso fornita, mentre si recava fuori dall'edificio per acquistare cibi e bevande, era scivolato per le scale dell'immobile ove era situato un appartamento presso il quale eseguiva lavori di ristrutturazione. Il Pretore accoglieva la domanda ed il Tribunale di ES, investito in grado di appello ad istanza dell'INAIL confermava la decisione, ritenendo che il fatto si era verificato in occasione di lavoro. La Corte di Cassazione, investita dall'INAIL, che contestava la sussistenza dell'occasione di lavoro per mancanza di un nesso di causalità fra lavoro ed infortunio, cassava la sentenza, affermando che per occasione di lavoro, ex art. 2 DPR n. 1124 del 30/6/65, richiesta ai fini dell'indennizzabilità dell'infortunio, si intendeva quella cui conseguivano alterazioni lesive legate alla prestazione lavorativa da un nesso di derivazione eziologica e non meramente topografico - cronologico. Cassava quindi la sentenza impugnata e rimetteva la causa al Tribunale di Urbino. Con ricorso del 20/5/97 l'TI riassumeva la causa, precisando che a seguito dell'infortunio del 1987 aveva battuto la testa e perso la memoria, per cui aveva incontrato notevoli difficoltà a ricostruire i fatti. Solo di recente, a seguito di incontri con tre testi che indicava, aveva appreso che non era caduto dalle scale, come aveva sempre ritenuto, ma che a causa del cedimento del tetto di un bagnetto esterno, sospeso a circa m. 8 di altezza da terra, era caduto nel cortile dove era stato poi trovato svenuto fra macerie ed attrezzi di lavoro sparsi intorno. Chiedeva l'accertamento di questi fatti, a mezzo di prova per testi, e quindi la declaratoria, nel rispetto del principio di diritto enunciato dalla Cassazione, che il sinistro non si era verificato come accertato nel precedente giudizio di merito, ma a seguito di crollo del bagnetto che egli era intento a demolire e quindi che sussisteva l'infortunio sul lavoro, con le conseguenze di legge in ordine alla costituzione della rendita. L'INAIL contrastava la domanda ed il Tribunale di Urbino, con sentenza del 5/11 - 30/12/98, la rigettava. Precisava il giudice del rinvio che dalla istruttoria svolta nei precedenti gradi di merito emergeva che l'TI, artigiano muratore, aveva ricevuto l'incarico di ristrutturare un appartamento e mentre scendeva le scale del palazzo per andare ad acquistare del cibo ed una birra era caduto riportando lesioni permanenti indicate nella relazione di consulenza. Alla luce del principio enunciato dalla Suprema Corte, con la sentenza di cassazione e rinvio del 22/5/96, doveva essere accolto l'appello dell'INAIL, perché l'infortunio non si era verificato in occasione di lavoro. La diversa prospettazione del fatto, contenuta nell'atto di riassunzione, non poteva essere presa in considerazione, perché nel 2 giudizio di rinvio era preclusa alle parti ogni possibilità di domande ed eccezioni nuove, di nuove prove (con la sola eccezione del giuramento decisorio) ed anche di nuove produzioni documentali. Questo principio era applicabile anche nel giudizio del lavoro, atteso che i poteri officiosi del giudice, ex art. 421 CPC, e quelli del giudice di appello, ex art. 437 CPC, riguardavano i primi dei gradi di merito e nonvestendevano al giudizio di cassazione e quindi a quello di rinvio, che ne costituiva uno stato. Inammissibili erano quindi le nuove allegazioni del ricorrente sulle modalità del sinistro e di conseguenza anche le prove chieste per dimostrarne la fondatezza. L'appello quindi doveva essere rigettato. Avverso questa pronuncia propone ricorso per cassazione l'TI, fondato su due motivi. Resiste con controricorso l'INAIL MOTIVI DELLA DECISIONE Lamentando, col primo motivo, violazione e falsa applicazione dell'rt. 394 CPC, deduce il ricorrente che egli aveva chiesto prove su fatti sopravvenuti, che egli in precedenza ignorava per avere perduto la memoria a seguito della caduta nel cortile in conseguenza del crollo del bagnetto che stava demolendo;
solo nel 1997 aveva appreso che c'erano stati dei testimoni al fatto, attraverso i quali aveva appreso le reali modalità del sinistro, mentre in precedenza l'aveva ricostruito in maniera logica in base alle sue abitudini di "recarsi nella mattinata a fare uno spuntino". Il Tribunale, invece, aveva dichiarato inammissibili quelle prove 3 sulla dinamica del sinistro, che il ricorrente non aveva potuto indicare in precedenza perché da lui stesso ignorate, male applicando l'art. 394 CPC,in quanto non aveva colto la differenza fra “nuova prova” e “fatto nuovo": il giudizio di rinvio dalla Cassazione era in effetti un giudizio chiuso, nel quale l'istruzione probatoria era stata già completamente espletata ed il giudice doveva solo correggere l'errore di diritto secondo i principi dettati dal giudice di legittimità; nel caso di specie, però, non si trattava di nuove prove che l'istante avrebbe potuto proporre nei precedenti gradi del giudizio, ma di prove relative a fatti che la stessa parte ignorava, per averli appresi solo nel 1997. La Suprema Corte aveva riconosciuto che il giudice di rinvio poteva prendere in considerazione “fatti nuovi rilevanti, a condizione che incidano sulle posizioni delle parti, e che tali fatti (impeditivi, estintivi, modificativi) siano intervenuti in un momento successivo a quello sella loro possibile allegazione nelle fasi pregresse”. Il ricorrente aveva allegato i nuovi fatti relativi alla dinamica del sinistro non appena era venuto a conoscenza degli stessi ed il Tribunale, erroneamente, aveva ritenuto inammissibile la allegazione degli stessi e la prova relativa. Ammissibile invece, ai sensi dell'art. 420 CPC, era la nuova prova che “le parti non abbiano potuto proporre prima”. Lamentando, col secondo motivo, violazione dell'art. 24 Cost., deduce il ricorrente che ove fosse ritenuta corretta l'interpretazione dell'art. 394 CPC data dal Tribunale, evidente era l'incostituzionalità della norma per violazione dell'art. 24 della Costituzione nella parte in cui la stessa non prevedeva che il giudice del rinvio potesse tenere 4 conto dei fatti nuovi emersi successivamente alla sentenza di appello e che incidevano sostanzialmente sulla posizione delle parti: il diritto. alla difesa in ogni stato e grado del giudizio sarebbe gravemente compromesso, ove si ritenesse che il giudice del rinvio non potesse tenere conto dei fatti che la parte non aveva dedotto in precedenza, perché dalla stessa ignorati, senza sua colpa. Eccepiva, inoltre, la illegittimità costituzionale del citato art. 394 CPC in relazione agli art. 3 e 4 Cost., per violazione del principio di eguaglianza e pari dignità di tutti i cittadini e del diritto al lavoro, nonché degli art. 35 e 36, che tutelano il lavoro in tutte le sue forme ed il diritto ad una retribuzione proporzionata alla attività svolta, sufficiente ad assicurare un'esistenza libera e dignitosa. Il ricorso è infondato. Questa Corte ha già avuto modo di affermare i seguenti principi di diritto, condivisi dal Collegio: "il principio secondo cui la sentenza di cassazione vincola il giudice di rinvio non solo in ordine ai principi di diritto affermati, ma anche ai necessari presupposti di fatto, vale solo con riferimento a quei fatti che il principio di diritto affermato presuppone come pacifici o come già accertati definitivamente in sede di merito" (Cass. n. 4299 del 15/4/95). Ed ancora, “la cassazione di una sentenza per violazione o falsa applicazione di norme di diritto (art. 360 n. 3 CPC) non consente al giudice di rinvio il riesame del presupposto di applicabilità del principio di diritto enunciato nella sentenza di annullamento attraverso la rivalutazione dei fatti accertati, ovvero la adozione di una qualificazione giuridica del rapporto 5 controverso diversa da quella stabilita dal giudice di legittimità, atteso che, in sede di rinvio, non sono proponibili questioni che introducano, nel giudizio, la trattazione di un “thema decidendum" diverso da quello in relazione al quale la Corte di Cassazione ha enunciato il principio di diritto, dovendo, invece, il nuovo giudice pronunciare entro i limiti segnati dalla sentenza di annullamento e, quindi, in base ai presupposti di fatto dalla stessa considerati come accertati anche in via implicita" (Cass.9398 del 25/9/97). Nel caso di specie la Cassazione ha affermato il principio di diritto secondo cui è ravvisabile l'infortunio sul lavoro solo in caso in cui ci sia un nesso eziologico e non solo spazio - temporale fra il lavoro e l'infortunio, sul presupposto di fatto già accertato che il lavoratore scendeva dalle scale per andare ad acquistare un panino ed una birra. Tale presupposto di fatto non può essere mutato ed il ricorrente non può più dedurre nel giudizio di rinvio la diversa circostanza di fatto di una caduta dal bagnetto sul quale stava lavorando. Il primo motivo va quindi disatteso, ma neanche il secondo può essere accolto, essendo evidente la manifesta infondatezza della eccezione di legittimità costituzionale, in quanto l'art. 24 della Costituzione nel garantire a tutti la difesa giudiziale dei propri diritti non esclude affatto che, in un quadro di ragionevolezza, possano essere poste delle limitazioni, come è quella relativa al c. d. “giudizio chiuso" in sede di rinvio dalla Cassazione;
limitazione che non viola affatto i principi di eguaglianza e dignità di tutti i cittadini, oppure il 6 diritto al lavoro e ad una retribuzione proporzionata all'attività svolta. Il ricorso va quindi rigettato. Non vi è luogo a provvedere in ordine alla spese, ai sensi dell'art. 152 disp. att. CPC.
P. Q. M.
LA CORTE Rigetta il ricorso e dichiara non luogo a provvedere in ordine alle spese. Roma 20 aprile 2001 t IL PRESIDENTE CONSIGLIERE EST. Dic Allaionan IL CANCELLIERE Depositato in Cancelleria 11 LUG. 2001 E oggi, R I P IL CANCELLIERE A D 0 3 S 1 , S 3 . O 5 A L T T L R . , O A A N ' B S L I E L 3 P D E 7 S - D A I 8 T I N - S S 1 G O 1 N O E P S A E M I I D G A E A G , D E O O L T E R T T T I S A N I R I E L G D S L E E E R O D 7