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Sentenza 19 dicembre 2025
Sentenza 19 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pordenone, sentenza 19/12/2025, n. 669 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pordenone |
| Numero : | 669 |
| Data del deposito : | 19 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2300/2024
Tribunale Ordinario di Pordenone
Sezione Civile
Verbale telematico della causa n. R.G. 2300/2024
Oggi 19 dicembre 2025 innanzi al dott. Francesco Tonon, si dà atto che nessuno dei procuratori delle parti è comparso personalmente poiché l'udienza è stata fissata ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c..
Si dà atto che il procuratore di parte attrice/opponente ha depositato note conclusive in data 2 dicembre '25 nelle quali ha rassegnato le sue conclusioni, il procuratore di parte convenuta/opposta ha depositato note conclusive in data 28 novembre 2025 nelle quali ha rassegnato le sue conclusioni.
Il Giudice Istruttore, preso atto del deposito delle note e delle conclusioni delle parti dà lettura della sentenza, come da fogli di seguito allegati al presente verbale con esposizione delle ragioni di fatto e diritto della decisione.
Verbale chiuso ad ore 15,45
IL GIUDICE
dott. Francesco Tonon
pagina 1 di 7 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Pordenone
Sezione Civile
Il Tribunale Ordinario di Pordenone, in persona del Giudice dott. Francesco
Tonon ha pronunciato, ex art. 281 sexies c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. R.G. 2300/2024 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio Parte_1 C.F._1 dell'avv. PAGLIARA PIERFAUSTO, giusto mandato in atti,
ATTORE/OPPONENTE
CONTRO
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Controparte_1 P.IVA_1
EP AMARÙ, giusto mandato in atti,
CONVENUTA/OPPOSTA
Letti gli atti di causa;
viste le conclusioni delle parti, come precisate nelle note autorizzate depositate a
PCT e da aversi qui per integralmente riportate;
letto l'art. 281 sexies c.p.c.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
otteneva il decreto ingiuntivo nr. 841/2024, con il quale il CP_1
Tribunale di Pordenone condannava l'opponente, in persona del titolare sig.
(di seguito, per brevità, ), al pagamento dell'importo Parte_1 CP_2
pagina 2 di 7 di € 15.389,26, oltre interessi e spese, a titolo di saldo della fornitura di cucine, di complessivi € 42.500,00 circa, eseguita nel corso degli anni 2019-2023 e per la quale erano stati pagati acconti.
Proponeva opposizione , eccependo l'insussistenza del credito, CP_2 formulando domanda riconvenzionale volta al riconoscimento della “riserva di proprietà” in ordine ai beni mobili di cui alle fatture azionate, con conseguente richiesta di condanna di a rientrare in possesso dei beni ed a pagare CP_1 una somma giornaliera a titolo di equo indennizzo per la custodia dei medesimi beni da parte di . CP_2
Si costituiva contestando in fatto e in diritto la ricostruzione CP_1 avversaria e chiedendo il rigetto dell'opposizione e la conferma del d.i.
Scambiate le memorie ex art. 171 ter c.p.c. il G.I. a seguito dell'udienza di comparizione e trattazione, svolta su richiesta delle parti con le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c., rigettava l'istanza di sospensione della provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo opposto, ritenuta la causa matura per la decisione in quanto già documentalmente istruita, fissava per la precisazione delle conclusioni l'udienza del 19 dicembre 2025 ad ore 11,00 nella quale veniva ordinata la discussione orale della causa ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., concedendo alle parti termine fino a 15 giorni prima per il deposito di note conclusive.
Preliminarmente si osserva che parte opponente, in modo del tutto tardivo e pertanto inammissibile, solo nella seconda memoria ex art. 171 ter c.p.c. introduceva dei nuovi motivi di opposizione deducendo una nuova ricostruzione dei fatti [l'unico motivo formulato con l'atto di opposizione e con la prima memoria ex art. 171 ter c.p.c. era rappresentato dalle conseguenze derivanti dall'applicazione della disciplina di cui all'art. 1526 c.c. al rapporto negoziale in essere con da qualificarsi quale vendita con riserva di proprietà] CP_1
pagina 3 di 7 alla luce della quale il credito vantato da controparte sarebbe stato già corrisposto da parte sulla base di una asserita attenta lettura degli atti di CP_2 causa.
Si osserva che al di là della tardività di tali deduzioni, che avrebbero dovute essere formulate già con l'atto introduttivo o tutt'al più con la prima memoria ex art. 171 ter c.p.c. non certo con la seconda memoria, dedicata alla formulazione delle istanze istruttorie, le stesse non hanno trovato una adeguata documentazione, in quanto la parte si è riferita a cifre, causali, versamenti e date che non hanno trovato riscontri né nei documenti allegati alla memoria stessa, né nei documenti prodotti da controparte, anzi le cifre indicate da parte opponente risultano già defalcate dall'importo complessivamente richiesto da controparte in via monitoria (cfr. doc. 2 del fascicolo monitorio e cfr. doc. 4 di parte convenuta convenuta/opposta in particolare l'estratto conto di data 5 giugno 2024).
Operata, nei termini succinti che precedono, l'esposizione dei fatti rilevanti oggetto del contendere, l'opposizione va rigettata.
Non ha, invero, giuridico fondamento la tesi dell'attrice opponente, secondo cui il ricorso monitorio sarebbe inesistente e/o radicalmente nullo, risultando preclusa ad l'azione di esatto adempimento, in ragione CP_1 del fatto che tra le parti è intervenuta una vendita con riserva di proprietà.
Ad aver condivisibilmente sancito la giuridica infondatezza di tale tesi difensiva è, difatti, il Supremo Collegio (cfr., per tutte, Cassazione civile, sez. II,
22 ottobre 2013 n. 23967 e Cass. Civ. n. 22190/2020), il quale ha chiarito che
“In tema di vendita con riserva della proprietà, le disposizioni degli artt. 1525 e
1526 c.c., concernenti l'inadempimento del compratore e la risoluzione del contratto, hanno la funzione di impedire al venditore di chiedere la risoluzione del contratto oltre i limiti della rilevanza legale dell'inadempimento del compratore per il mancato pagamento del prezzo (come nell'ipotesi di omesso pagina 4 di 7 pagamento di una sola rata che non superi l'ottava parte del prezzo), ma non gli impediscono di far valere l'azione contrattuale di adempimento in relazione al bene oggetto del patto di riservato dominio”.
La tesi sostenuta da non tiene conto che la clausola di riservato CP_2 dominio si atteggia quale “garanzia reale” a tutela del venditore, al quale non è imposto alcun obbligo restitutorio.
L'articolato degli artt. 1523 e ss. c.c. prevede un sistema di tutela a favore di entrambi i soggetti contraenti:
• il venditore conserva la proprietà del bene (garanzia reale) sino al completo pagamento delle rate del prezzo;
• il compratore, che assume i rischi in ordine al bene già dal momento della consegna, è tutelato in caso di mancato pagamento, nel senso che il venditore non può invocare la risoluzione contrattuale se l'inadempimento è di scarsa rilevanza, pari ad una sola rata o inferiore all'ottava parte del prezzo;
in caso di inadempimento superiore alla predetta soglia, spetterà al Giudice valutare l'entità dell'inadempimento e, se del caso, pronunciare la risoluzione se richiesta dal venditore.
Lo schema contrattuale non prevede, però. un “diritto” del compratore ad ottenere la risoluzione contrattuale, ma una “garanzia reale” per il venditore;
del resto, se così non fosse, come osserva correttamente il patrocinio di parte convenuta/opposta, verrebbe meno la ratio della norma e ogni tutela in capo al venditore, che sarebbe vittima delle scelte arbitrarie del compratore, il quale potrebbe invocare la risoluzione fino al completo pagamento del prezzo.
Non essendovi alcun inadempimento da parte del venditore, odierna parte convenuta/opposta, né alcuna obbligazione in capo allo stesso di riprendersi i beni venduti, oggetto di causa, anche la domanda riconvenzionale come formulata da parte attrice/opponente va rigettata. pagina 5 di 7 Per tali ragioni l'opposizione come formulata da parte opponente è infondata e va, pertanto, in toto rigettata con conseguente conferma del d.i. opposto.
L'infondatezza dell'opposizione non comporta quale effetto automatico la sussistenza dei presupposti della cd. responsabilità da lite temeraria: nel caso di specie parte opponente non ha mai tenuto comportamenti contrari alla correttezza processuale.
Le spese del presente procedimento seguono la soccombenza di parte attrice/opponente e vengono liquidate come in dispositivo ai sensi del D.M.
55/2014 e ss. modifiche evidenziando in particolare che nella presente causa non si rinvengono specifici elementi per discostarsi dai valori medi.
P.Q.M.
Il Giudice, ogni diversa domanda ed eccezione reiette ed ogni ulteriore deduzione disattesa, definitivamente pronunciando,
1) rigetta, per le ragioni di cui alla parte motiva, l'opposizione perché infondata e per l'effetto dichiara definitivamente esecutivo il decreto ingiuntivo opposto;
2) rigetta, per le ragioni di cui alla parte motiva, la domanda riconvenzionale come formulata da parte attrice/opponente nei confronti della convenuta/opposta;
3) condanna a rifondere ad Parte_1 CP_1
in persona del legale rappresentante pro tempore, le spese di lite del
[...] presente procedimento che si liquidano in euro 5.077,00 per compenso, oltre al rimborso delle spese forfettarie pari al 15% sul compenso ex D.M. 55/2014 e ss. modifiche, C.N.P.A. e I.V.A..
Così deciso in Pordenone, il 19 dicembre 2025.
IL GIUDICE pagina 6 di 7 - dott. Francesco Tonon -
pagina 7 di 7
Tribunale Ordinario di Pordenone
Sezione Civile
Verbale telematico della causa n. R.G. 2300/2024
Oggi 19 dicembre 2025 innanzi al dott. Francesco Tonon, si dà atto che nessuno dei procuratori delle parti è comparso personalmente poiché l'udienza è stata fissata ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c..
Si dà atto che il procuratore di parte attrice/opponente ha depositato note conclusive in data 2 dicembre '25 nelle quali ha rassegnato le sue conclusioni, il procuratore di parte convenuta/opposta ha depositato note conclusive in data 28 novembre 2025 nelle quali ha rassegnato le sue conclusioni.
Il Giudice Istruttore, preso atto del deposito delle note e delle conclusioni delle parti dà lettura della sentenza, come da fogli di seguito allegati al presente verbale con esposizione delle ragioni di fatto e diritto della decisione.
Verbale chiuso ad ore 15,45
IL GIUDICE
dott. Francesco Tonon
pagina 1 di 7 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Pordenone
Sezione Civile
Il Tribunale Ordinario di Pordenone, in persona del Giudice dott. Francesco
Tonon ha pronunciato, ex art. 281 sexies c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. R.G. 2300/2024 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio Parte_1 C.F._1 dell'avv. PAGLIARA PIERFAUSTO, giusto mandato in atti,
ATTORE/OPPONENTE
CONTRO
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Controparte_1 P.IVA_1
EP AMARÙ, giusto mandato in atti,
CONVENUTA/OPPOSTA
Letti gli atti di causa;
viste le conclusioni delle parti, come precisate nelle note autorizzate depositate a
PCT e da aversi qui per integralmente riportate;
letto l'art. 281 sexies c.p.c.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
otteneva il decreto ingiuntivo nr. 841/2024, con il quale il CP_1
Tribunale di Pordenone condannava l'opponente, in persona del titolare sig.
(di seguito, per brevità, ), al pagamento dell'importo Parte_1 CP_2
pagina 2 di 7 di € 15.389,26, oltre interessi e spese, a titolo di saldo della fornitura di cucine, di complessivi € 42.500,00 circa, eseguita nel corso degli anni 2019-2023 e per la quale erano stati pagati acconti.
Proponeva opposizione , eccependo l'insussistenza del credito, CP_2 formulando domanda riconvenzionale volta al riconoscimento della “riserva di proprietà” in ordine ai beni mobili di cui alle fatture azionate, con conseguente richiesta di condanna di a rientrare in possesso dei beni ed a pagare CP_1 una somma giornaliera a titolo di equo indennizzo per la custodia dei medesimi beni da parte di . CP_2
Si costituiva contestando in fatto e in diritto la ricostruzione CP_1 avversaria e chiedendo il rigetto dell'opposizione e la conferma del d.i.
Scambiate le memorie ex art. 171 ter c.p.c. il G.I. a seguito dell'udienza di comparizione e trattazione, svolta su richiesta delle parti con le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c., rigettava l'istanza di sospensione della provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo opposto, ritenuta la causa matura per la decisione in quanto già documentalmente istruita, fissava per la precisazione delle conclusioni l'udienza del 19 dicembre 2025 ad ore 11,00 nella quale veniva ordinata la discussione orale della causa ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., concedendo alle parti termine fino a 15 giorni prima per il deposito di note conclusive.
Preliminarmente si osserva che parte opponente, in modo del tutto tardivo e pertanto inammissibile, solo nella seconda memoria ex art. 171 ter c.p.c. introduceva dei nuovi motivi di opposizione deducendo una nuova ricostruzione dei fatti [l'unico motivo formulato con l'atto di opposizione e con la prima memoria ex art. 171 ter c.p.c. era rappresentato dalle conseguenze derivanti dall'applicazione della disciplina di cui all'art. 1526 c.c. al rapporto negoziale in essere con da qualificarsi quale vendita con riserva di proprietà] CP_1
pagina 3 di 7 alla luce della quale il credito vantato da controparte sarebbe stato già corrisposto da parte sulla base di una asserita attenta lettura degli atti di CP_2 causa.
Si osserva che al di là della tardività di tali deduzioni, che avrebbero dovute essere formulate già con l'atto introduttivo o tutt'al più con la prima memoria ex art. 171 ter c.p.c. non certo con la seconda memoria, dedicata alla formulazione delle istanze istruttorie, le stesse non hanno trovato una adeguata documentazione, in quanto la parte si è riferita a cifre, causali, versamenti e date che non hanno trovato riscontri né nei documenti allegati alla memoria stessa, né nei documenti prodotti da controparte, anzi le cifre indicate da parte opponente risultano già defalcate dall'importo complessivamente richiesto da controparte in via monitoria (cfr. doc. 2 del fascicolo monitorio e cfr. doc. 4 di parte convenuta convenuta/opposta in particolare l'estratto conto di data 5 giugno 2024).
Operata, nei termini succinti che precedono, l'esposizione dei fatti rilevanti oggetto del contendere, l'opposizione va rigettata.
Non ha, invero, giuridico fondamento la tesi dell'attrice opponente, secondo cui il ricorso monitorio sarebbe inesistente e/o radicalmente nullo, risultando preclusa ad l'azione di esatto adempimento, in ragione CP_1 del fatto che tra le parti è intervenuta una vendita con riserva di proprietà.
Ad aver condivisibilmente sancito la giuridica infondatezza di tale tesi difensiva è, difatti, il Supremo Collegio (cfr., per tutte, Cassazione civile, sez. II,
22 ottobre 2013 n. 23967 e Cass. Civ. n. 22190/2020), il quale ha chiarito che
“In tema di vendita con riserva della proprietà, le disposizioni degli artt. 1525 e
1526 c.c., concernenti l'inadempimento del compratore e la risoluzione del contratto, hanno la funzione di impedire al venditore di chiedere la risoluzione del contratto oltre i limiti della rilevanza legale dell'inadempimento del compratore per il mancato pagamento del prezzo (come nell'ipotesi di omesso pagina 4 di 7 pagamento di una sola rata che non superi l'ottava parte del prezzo), ma non gli impediscono di far valere l'azione contrattuale di adempimento in relazione al bene oggetto del patto di riservato dominio”.
La tesi sostenuta da non tiene conto che la clausola di riservato CP_2 dominio si atteggia quale “garanzia reale” a tutela del venditore, al quale non è imposto alcun obbligo restitutorio.
L'articolato degli artt. 1523 e ss. c.c. prevede un sistema di tutela a favore di entrambi i soggetti contraenti:
• il venditore conserva la proprietà del bene (garanzia reale) sino al completo pagamento delle rate del prezzo;
• il compratore, che assume i rischi in ordine al bene già dal momento della consegna, è tutelato in caso di mancato pagamento, nel senso che il venditore non può invocare la risoluzione contrattuale se l'inadempimento è di scarsa rilevanza, pari ad una sola rata o inferiore all'ottava parte del prezzo;
in caso di inadempimento superiore alla predetta soglia, spetterà al Giudice valutare l'entità dell'inadempimento e, se del caso, pronunciare la risoluzione se richiesta dal venditore.
Lo schema contrattuale non prevede, però. un “diritto” del compratore ad ottenere la risoluzione contrattuale, ma una “garanzia reale” per il venditore;
del resto, se così non fosse, come osserva correttamente il patrocinio di parte convenuta/opposta, verrebbe meno la ratio della norma e ogni tutela in capo al venditore, che sarebbe vittima delle scelte arbitrarie del compratore, il quale potrebbe invocare la risoluzione fino al completo pagamento del prezzo.
Non essendovi alcun inadempimento da parte del venditore, odierna parte convenuta/opposta, né alcuna obbligazione in capo allo stesso di riprendersi i beni venduti, oggetto di causa, anche la domanda riconvenzionale come formulata da parte attrice/opponente va rigettata. pagina 5 di 7 Per tali ragioni l'opposizione come formulata da parte opponente è infondata e va, pertanto, in toto rigettata con conseguente conferma del d.i. opposto.
L'infondatezza dell'opposizione non comporta quale effetto automatico la sussistenza dei presupposti della cd. responsabilità da lite temeraria: nel caso di specie parte opponente non ha mai tenuto comportamenti contrari alla correttezza processuale.
Le spese del presente procedimento seguono la soccombenza di parte attrice/opponente e vengono liquidate come in dispositivo ai sensi del D.M.
55/2014 e ss. modifiche evidenziando in particolare che nella presente causa non si rinvengono specifici elementi per discostarsi dai valori medi.
P.Q.M.
Il Giudice, ogni diversa domanda ed eccezione reiette ed ogni ulteriore deduzione disattesa, definitivamente pronunciando,
1) rigetta, per le ragioni di cui alla parte motiva, l'opposizione perché infondata e per l'effetto dichiara definitivamente esecutivo il decreto ingiuntivo opposto;
2) rigetta, per le ragioni di cui alla parte motiva, la domanda riconvenzionale come formulata da parte attrice/opponente nei confronti della convenuta/opposta;
3) condanna a rifondere ad Parte_1 CP_1
in persona del legale rappresentante pro tempore, le spese di lite del
[...] presente procedimento che si liquidano in euro 5.077,00 per compenso, oltre al rimborso delle spese forfettarie pari al 15% sul compenso ex D.M. 55/2014 e ss. modifiche, C.N.P.A. e I.V.A..
Così deciso in Pordenone, il 19 dicembre 2025.
IL GIUDICE pagina 6 di 7 - dott. Francesco Tonon -
pagina 7 di 7