Sentenza 4 novembre 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 04/11/2002, n. 15431 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 15431 |
| Data del deposito : | 4 novembre 2002 |
Testo completo
Aula A 15431 02 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Itali di Cassaz Sezione Lavoro composta dai seguenti Magistrati: Oggetto: Prev.soc. dr. Ettore Mercurio Presidente R.G.n. 10159/2000 Consigliere rel. Cron. 36020 dr. Donato Figurelli Consigliere Rep. dr. Aldo De Matteis Consigliere Ud. 11.07.2002 dr. Giovanni Mammone Consigliere dr. Raffaele De Lella ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: Istituto Nazionale della Previdenza Sociale, in persona del Presidente e legale rappresentante pro-tempore prof. Massimo Paci, rappresentato e difeso, in virtù di mandato speciale in calce al ricorso, sia congiuntamente che disgiuntamente, dagli avv. Carlo De Angelis e Michele Di Lullo, ed elettivamente domiciliato nel loro Ufficio in Roma alla via della Frezza n. 17 presso l'Avvocatura Cen- trale dell'Istituto medesimo, ricorrente;
CONTRO
DI CO ND, nata a [...] il [...] e domici- + liata in Roma in via via C.. Ricotti n. 2, intimata;
3496 - 1 -- per l'annullamento della sentenza del Tribunale di Roma in data 17 febbraio 22 novembre 1999, n. 23238/1999, ww n. 30168/1994 R.G.A.C.C.; udita la relazione della causa svolta dal consigliere Donato Figurelli nella pubblica udienza dell'll luglio 2002; udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Gene- rale dr. Marcello Matera, che ha concluso per l'accoglimen- to del ricorso. Svolgimento del processo. Con ricorso ritualmente notificato alla controparte la signora ND Di OM, premesso di essere titolare di pensione SO 886954 erogata dall'INPS, esponeva che in data 16 novembre 1989 l'INPS le comunicava di aver accertato nei suoi confronti un indebito di lire 4.985.700; che avverso detto provvedimento la medesima inoltrava ricorso chiedendone la revoca ai sensi dell'art. 52 1. 88/89; che il ricorso non produceva alcun esito;
che l'INPS non motivava in alcun modo le ragioni dell'indebito. Chiedeva pertanto dichiararsi l'il- рушив legittimità del provvedimento adottato dall'INPS per la ri- petizione della somma suddetta. L'INPS si costituiva e chiedeva il rigetto della domanda. Il OR, con sentenza 6422/93 dichiarava che controparte non era tenuta a restituire la somma di lire 4.985.700, ri- chiesta dall'INPS con nota del 16 novembre 1989, condannando l'INPS alla rifusione delle spese di giudizio. L'INPS appellava detta sentenza con atto del 20 aprile 1994. Premetteva che l'indebito, relativo al periodo 1.1.1986/30.9. 1988, scaturiva dall'applicazione dell'art. 8 della legge 638/ 83 ed in particolare dal fatto che, avendo l'interessata su- perato il limite di reddito negli anni sopra considerati, "il suo diritto alle rate di pensione è ablato ex lege al momento di ogni singola percezione del rateo" ed altresì che "non può essere a carico dell'INPS il fatto che l'accertamento - 3 - avvenga con un ritardo che è fisiologico al pagamento delle pensioni". Di conseguenza il OR, secondo l'INPS, aveva errato nel ritenere applicabile alla fattispecie in esame la sanatoria prevista dall'art. 52 della legge 88/89. Con sentenza in data 17 febbraio - 22 novembre 1999, il Tri- bunale di Roma, nella contumacia della convenuta, respingeva l'appello. Secondo il Tribunale era incontroverso in causa che l'indebita erogazione della somma di lire 4.985.700 era riferibile esclu- sivamente all'INPS, che aveva liquidato la seconda prestazione in misura superiore al dovuto per il periodo 1.1.1986/30.9.1988, disponendo poi la ripetizione di tale importo soltanto sulla scorta delle proprie operazioni contabili (cfr. nota INPS in data 13.4.1993). Pertanto, esclusa l'assenza di dolo da parte dell'interessata, il Tribunale riteneva applicabile alla fattispecie l'art. 52 della legge 88/89, e rigettava l'appello dell'INPS. Avverso detta sentenza, con atto notificato il 12 maggio 2000, l'INPS ha proposto ricorso per cassazione, affidato ad un unico motivo. L'intimata non si è costituita in giudizio. Motivi della decisione. Con l'unico motivo il ricorrente denunzia violazione e falsa ap- - 4 plicazione dell'art. 8 legge 638/83; art. 52 legge 88/89; art. 1, commi 260 ss. legge 662/96; tutti in relazione al- l'art. 360 nn. 3 e 5 c.p.c. L'Istituto deduce che il Tribunale avrebbe dovuto applicare alla fattispecie non l'art. 52 della legge 88/89, bensì l'art. 1 commi 260 ss. legge 662/96, quale jus superveniens. Il comma 260 dispone che "nei confronti dei soggetti che hanno percepito indebitamente prestazioni pensionistiche per periodi anteriori al 1° gennaio 1996, non si fa luogo a recupero dell'indebito qualora i soggetti medesimi siano percettori di un reddito personale imponibile IRPEF per l'anno 1995 di importo pari o inferiore a lire 16 milioni". Il comma successivo: "non si fa luogo a recupero dell'inde- bito nei limiti di un quarto dell'importo riscosso", "qualora i soggetti che hanno indebitamente percepito i trattamenti di cui al comma 260 siano percettori di un reddito personale imponibile IRPEF per l'anno 1995 di importo superiore a lire 16 milioni". Detta disciplina sostituisce per intero quella precedente, e pertanto il Tribunale, in forza della normativa sopravvenuta, avrebbe dovuto accogliere l'appello dell'INPS, poichè il reddito di controparte per l'anno 1995, come da documentazione depositata, risultava superiore a lire 16.000.000. -5- Osserva la Corte che il ricorso è fondato. Le prestazioni previdenziali indebitamente erogate dagli enti di previdenza obbligatoria prima dell'l gennaio 1996 sono ripetibili secondo i criteri posti dall'art. 1, commi duecentosessantesimo e seguenti, legge n. 662 del 1996, che sostituiscono per intero la precedente disciplina, con la conseguenza che la ripetizione non è subordinata alla sus- sistenza dei relativi presupposti secondo la normativa ante- riore;
nè la retroattività delle indicate disposizioni può ཀu་ dar luogo a questioni di legittimità costituzionale, in re- lazione agli artt. 3 e 38 Costituzione, posto che, trattan- dosi di un potere discrezionale riservato al legislatore, non sono in contrasto con principi costituzionalmente sanciti disposizioni destinate ad avere un'efficacia limitata nel tempo, qualora le stesse, essendo dettate nella materia pre- videnziale, siano destinate, come nella specie, a bilanciare contrapposti interessi e a salvaguardare l'esigenza colletti- va rivolta all'eliminazione in tempi solleciti di controversie fra cittadini e pubblici poteri, pure se le medesime disposi- zioni si riferiscano a fatti passati, dei quali in via transi- toria siano stati sospesi alcuni effetti (peraltro tutelando la posizione dei cittadini più deboli perchè percettori di redditi più bassi) (Cass. 25 luglio 2001 n. 10270). Nella fattispecie è pertanto applicabile nom l'art. 52 legge 88/89, bensì l'art. 1 commi 260 ss. legge 662/96. - 6 - } Alla stregua della legge da ultimo citata, il principio applicabile è quello secondo cui nei confronti dei sog- getti che hanno percepito indebitamente prestazioni pen- sionistiche per periodi anteriori al 1° gennaio 1996 non si fa luogo a recupero dell'indebito, qualora i soggetti medesimi siano percettori di un reddito personale imponibile IRPEF per l'anno 1995 di importo pari o inferiore a lire 16 milioni, mentre non si fa luogo a recupero dell'indebito nei limiti di un quarto dell'importo riscosso, qualora i sog- getti che hanno indebitamente percepito i trattamenti di cui al comma 260 siano percettori di un reddito personale impo- nibile IRPEF per l'anno 1995 di importo superiore a lire 16 milioni (commi 260 ss.). Il ricorso deve essere accolto, con cassazione della sentenza impugnata e rinvio ad altro giudice - indicato in dispositivo che si atterrà al principio predetto e provvederà anche in ordi- ne alle spese del giudizio di cassazione.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di appello di Perugia, che provvederà anche in ordine alle spese del giudizio di cassazione. Così deciso in Roma 1'11 luglio 2002. Il Presidente (dr. Ettore Mercurio) -7- Entre flucuzio ESENTE DA IMPOSTA DI BOT DI REGISTRO, E DA OGNI SPESA, ASSA O DIRITTO A SENSI DELL'ART. 10 DELLA LEGGE 11-8-73 N. 533 IL CANCELLIERE Depositate in Cancelleria gogi, -4 Nov 2002 IL CANCELLIERE - 8 - Il Consigliere estensore (dr Donato Figurelli)