Sentenza 17 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 17/10/2025, n. 34073 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 34073 |
| Data del deposito : | 17 ottobre 2025 |
Testo completo
Hanie provvedimen
34073-25
Composta da:
VITO DI CO VI EN
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE TERZA SEZIONE PENALE
-Presidente-
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IL FUNZIONARIOLIZIARIO UA IA
Sent. n. sez. 1373 UP - 26/09/2025 R.G.N. 15716/2025
EMANUELA GA
RE AN BU
- Relatore -
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ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
DA AI nato in [...] il [...]
avverso la sentenza del 12/02/2025 della CORTE APPELLO di MILANO
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Lorenzo Antonio Bucca;
lette le conclusioni:
del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Giuseppe Sassone, che ha chiesto dichiararsi il ricorso inammissibile;
dell'avv.to Alessandro Salonia, difensore della parte civile NO CR, che ha chiesto il rigetto del ricorso e la condanna del ricorrente alla rifusione, in favore dello Stato, delle spese relative alla partecipazione della parte civile al giudizio di legittimità; dell'avv.to Emanuele Di Salvo, difensore di MD, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. Con sentenza in data 12/2/2025, la Corte di appello di Milano, in parziale riforma della sentenza del GUP del Tribunale di Milano in data 12/5/2023 - che aveva ritenuto MD AI responsabile del reato di cui all'art. 609 bis cod. pen., aggravato ai sensi dell'art. 609 ter comma 1 nella formulazione previgente, e, applicata la riduzione prevista per il rito, l'aveva condannato alla pena di anni cinque e mesi quattro di reclusione, oltre pene accessorie nonché al risarcimento del danno nei confronti della parte civile, da liquidarsi a cura del giudice civile, al pagamento di una provvisionale e alla rifusione delle spese del grado- ha riconosciuto le attenuanti generiche equivalenti all'aggravante, ha rideterminato la pena in anni tre e mesi otto di reclusione, rimodulando le pene accessorie, e ha condannato MD al pagamento delle spese del grado in favore della parte civile.
2. Avverso la decisione ha proposto ricorso per Cassazione MD, a mezzo del difensore di fiducia, che, con il primo motivo, denuncia la violazione degli artt. 44 d.lgs 150/2022 e 129-bis c.p.p. in relazione alla declaratoria di inammissibilità dell'istanza di giustizia riparativa. Si assume che: il testo dell'art. 44 prevede che l'accesso ai programmi di giustizia riparativa è previsto in relazione a tutti i reati e in ogni stato e grado del procedimento;
il protocollo adottato dalla Corte d'appello di Milano prevede la possibilità di accesso alla giustizia riparativa per qualunque reato;
la richiesta non necessita di alcun preavviso o dell'assenso della parte civile, comportando il dissenso della vittima solo un adattamento del programma concreto, siccome previsto nel predetto protocollo;
la Corte territoriale non avrebbe potuto riservarsi la decisione all'esito della discussione delle parti, comportando la giustizia riparativa la sospensione del procedimento per un massimo di giorni 180; inconferente risulta il riferimento, che si rinviene nella sentenza impugnata, alla mancata assunzione di responsabilità dell'imputato, non costituendo il pentimento o la resipiscenza uno dei presupposti dell'istituto; la declaratoria di inammissibilità rendeva l'ordinanza ricorribile per Cassazione, non potendo trovare applicazione l'orientamento di legittimità che ritiene l'ordinanza reiettiva dell'istanza non impugnabile.
2.1 Con il secondo motivo, si denuncia la mancanza di motivazione in relazione al primo motivo di appello, sostenendo che non erano stati rispettati i requisiti previsti per la motivazione per relationem. Si deduce che la Corte territoriale aveva avallato l'operato del GUP richiamandone la motivazione, senza però rispondere al primo motivo di appello che aveva evidenziato tutta una serie di lacune e incongruenze nella sentenza appellata afferenti: alla "valutazione dell'incidente probatorio solo in un breve estratto, decontestualizzato e parziale, ove invece, in esso si scorgono significative
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incongruenze, ove confrontate con tutto il compendio probatorio a disposizione del giudicante (su tutte, l'analisi forense del cellulare della persona offesa e le sit della madre, allegate e su cui si tornerà infra)"; alla valutazione come "accertamento tecnico del cellulare della persona offesa della mera acquisizione documentale "di un file excel (...) in data 05/04/17", benché il documento contrasti con i dati rinvenibili nella copia forense della memoria dell'apparecchio; alle incongruenze esistenti fra la narrazione della presunta vittima e i tabulati telefonici e gli "agganci delle celle", anche in relazione a quanto avvenuto dopo i fatti.
2.2 Con il terzo motivo si denuncia: la mancanza di motivazione in relazione "al non accoglimento delle argomentazioni difensive circa le incongruenze dei tabulati telefonici"; il vizio di motivazione, in tutte le sue declinazioni, in relazione al "travisamento delle prove rispetto agli atti acquisiti - travisamento delle risultanze della copia forense del cellulare e del foglio Excel delle presunte conversazioni annotazione di pg e contestuale verbale operazioni del 19/06/17 e annotazione del 03/08/17". Si deduce, quindi, che: dall'analisi della copia forense del telefonino della persona offesa non è emersa traccia dei messaggi, che sarebbero intercorsi tra persona offesa e l'imputato fra il 12 e il 14 febbraio 2017, riportati nel file Excel allegato all'annotazione in data il 5/4/2017, peraltro acquisito "illegittimamente in assenza di specifico decreto del PM" in formato cartaceo;
nei tabulati non vi era traccia dei contatti fra l'imputato e la persona offesa dopo il giorno 11/2/2017; dai tabulati non risulta che dalle 3 alle 5 del giorno 11/2/2017 il telefono in uso a NO CR avesse generato traffico telefonico, smetendo, quindi, quanto dichiarato da LI IO in data 22/3/2017; dalla copia forense del telefonico non risultano le conversazioni del 12,13 e 14 febbraio 2017 riportate nel file excel e non emergono elementi significativi in ordine a chat fra MD e NO e fra quest'ultima e IO LI;
il racconto della parte civile, secondo cui aveva sempre difeso e sostenuto la relazione della propria sorella scontrandosi con i genitori che "diffidavano" dell'imputato, era smentita dalle sommarie informazioni della madre della ragazza, PO GR, del 14/03/18 che aveva dichiarato di stimare l'imputato e di fidarsi di lui.
2.3 Con il quarto motivo, si denuncia la violazione dell'art. 254 cod. proc. pen. in relazione al sequestro della corrispondenza e si eccepisce "I'inutilizzabilità degli screenshot e delle chat su file Excel". Si sostiene, richiamando "Cass. 39548/24", che l'acquisizione di screenshot e delle chat sarebbe dovuto avvenire ai sensi dell'art. 254 cod. proc. pen. e,
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quindi, con decreto motivato del PM, per cui mancando tale decreto, screenshot. e chat sarebbero inutilizzabili.
2.4 Con il quinto motivo, si deduce la violazione dell'art. 609 bis cod. pen. rilevando che la dinamica descritta dalla parte civile "non presenta alcun connotato sussumibile alla violenza né fisica, né per minaccia hé per induzione, elementi costitutivi della fattispecie di cui all'art. 609-bis c.p.", per cui sarebbe configurabile il reato di cui all'art. 609 quater cod. pen.
2.5 Con il sesto motivo, si denuncia il vizio di motivazione in relazione al diniego dell'attenuante di cui al comma 4 dell'art. 609 quater cod. pen. "(o 609 -bis comma 3 c.p.)". Si contesta il diniego dell'attenute rilevando che non si era tenuto conto che: non erano stati compiuti atti di violenza o minacce;
la compromissione della libertà sessuale non era stata grave;
l'imputato aveva smesso di toccare la vittima non appena la medesima aveva detto che non era giusto;
non erano rimaste ripercussioni per la vittima, avendo la medesime smesso di frequentare uno psicologo già all'epoca dell'incidente probatorio.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso non può trovare accoglimento essendo articolato in motivi privi di fondamento o del tutto inammissibili in quanto generici o non consentiti in sede di legittimità.
2. In relazione al primo motivo, premesso che i contrapposti orientamenti giurisprudenziali formatisi in tema di impugnazione dell'ordinanza reiettiva della richiesta di invio alla giustizia riparativa hanno determinato, con ordinanza della Sez. 5, n. 14833 del 15/4/2025, il rinvio della questione alle Sezioni Unite della Corte, va osservato che le censure mosse all'operato dei giudici di appello non giustificano il rinvio del processo in attesa della risoluzione del conflitto.
2.1 L'art. 129-bis, comma 3, cod. pen. individua i parametri cui è ancorato il giudizio sull'avvio al programma di giustizia riparativa, stabilendo che il giudice, sentite le parti, i difensori nominati e, se lo ritiene necessario, la vittima del reato, invii le parti ai centri di giustizia riparativa se: a) reputa che lo svolgimento di un programma di giustizia riparativa possa essere utile alla risoluzione delle questioni derivanti dal fatto per cui si procede;
b) non vi sia un pericolo concreto per gli interessati;
c) non vi sia un pericolo concreto per l'accertamento dei fatti. Il comma successivo, inoltre, prevede che la sospensione del processo "al fine di consentire lo svolgimento del programma di giustizia riparativa" possa essere disposta solo nel caso di reati perseguibili a querela soggetta a
remissione".
Nel caso di specie, l'istanza presentata dal difensore mirava a ottenere "la sospensione del procedimento per avviare il proprio assistito alle mediazione per un programma di giustizia riparativa" (pag. 4 della sentenza impugnata). È di tutta evidenza, quindi, che il reato per cui è intervenuta condanna, per effetto della sua procedibilità d'ufficio, non rientra fra quelli per i quali era possibile disporre la sospensione del processo.
2.2 Altre considerazioni, esposte in sentenza, concorrono a giustificare la decisione contestata. La Corte territoriale, infatti, ha messo in rilievo, da una parte, l'interesse della persona offesa a una rapida definizione del processo e lo stato di ansia e apprensione che generava e, dall'altra, il disinteresse dell'imputato nei confronti della vittima, non essendo stata la parte civile neppure informata dell'intenzione di accedere alla giustizia riparativa. Ha, quindi, ritenuto, nella parte finale della sentenza, che l'accesso a un programma di giustizia riparativa non potesse arrecare alcuna effettiva utilità. Il tenore complessivo della motivazione, quindi, esprime una prognosi negativa in ordine all'utilità che il percorso di giustizia riparativa avrebbe potuto apportare alla risoluzione delle questioni specificatamente derivanti dal reato fondata sulla personalità di MD e sulla peculiarità del caso, che ha quale vittima una minore, all'epoca dei fatti appena tredicenne, nei cui confronti l'imputato ha mostrato un sostanziale disinteresse. Anche nel merito, quindi, la Corte territoriale ha fornito una motivazione del rigetto con cui il ricorso non si confronta, limitandosi a dedurre che la mediazione può aver luogo mediante la partecipazione al programma di vittime surrogate, senza spiegare -così come l'originaria istanza- la concreta utilità cui il programma era finalizzato, che non può, alla luce dei principi enunciati dagli artt. 42 e 43 d.lgs. 150 del 2022, essere rappresentato dal solo interesse a ottenere il riconoscimento di un'attenuante o a spuntare un più mite trattamento sanzionatorio.
3. Generico risulta il secondo motivo di impugnazione, non comprendendosi dal ricorso quali censure dedotte con il primo motivo di appello sarebbero state ignorate dalla sentenza impugnata. La sentenza, infatti, fornisce una dettagliata ricostruzione delle modalità di emersione dell'abuso e sottolinea la convergenza delle accuse della minore con quelle rese dai soggetti con cui la vittima si era confidate subito dopo i fatti. Affronta anche il tema del valore probatorio dei messaggi intercorsi fra le utenze di telefonia mobile della persona offesa e dell'imputato sottolineando che non vi erano elementi che ne dimostrassero l'alterazione e che la PG si era limitata a estrapolare, riportandole su un file Excel, alcune chat.
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A fronte di un tale percorso argomentativo, il secondo motivo del ricorso non fornisce alcuna indicazione sulle incongruenze che emergerebbero dall'incidente probatorio e dall'analisi dei tabulati telefonici e dai dati dei cellulari che erano state dedotte con il primo motivo di appello e che la sentenza impugnata aveva ignorato.
4. Maggiore grado di specificità presenta in terzo motivo, che sostanzialmente risulta incentrato sui tabulati telefonici e sull'inesistenza, nella copia forense della memoria del cellulare della parte civile, dei messaggi che sarebbero intercorsi fra la medesima e l'imputato dai giudici di merito valorizzati. In relazione ai dati dei tabulati telefonici, va ricordato che il vizio di motivazione che denunci la mancata risposta alle argomentazioni difensive può essere utilmente dedotto in Cassazione unicamente quando gli elementi trascurati o disattesi abbiano un chiaro ed inequivocabile carattere di decisività, nel senso che una loro adeguata valutazione avrebbe dovuto necessariamente portare, salvo intervento di ulteriori e diversi elementi di giudizio, ad una diversa pronuncia travolgendo la struttura portante della motivazione (cfr. Sez. 2, n. 37709 del 26/09/2012, Giarri, Rv. 253445; Sez. 5, n. 2916 del 13/12/2013, dep. 2014, Dall'Agnola, Rv. 257967-01; Sez. 6, n. 3724 del 25/11/2015, dep. 2016, Rv. 267723-01; Sez. 1, n. 46566 del 21/02/2017, M., Rv. 271227-01). Orbene, non è dato comprendere in che parte la mancanza di traffico telefonico fra le ore 3 e le ore 5 del giorno 11/2/2017 smentisca la versione recepita in sentenza. Non risulta, infatti, dalla sintesi delle prove dichiarative riportate dai giudici di merito, che NO CR ricorse al traffico dati della sua sim per accedere a Internet quella notte, per cui il dato valorizzato dalla difesa può trovare plausibile spiegazione nell'utilizzo, da parte della ragazza, della rete wi-fi dell'abitazione.
4.1 In relazione alle chat, in primo luogo va osservato che dalle sentenze di merito e dalle prove allegate al ricorso emerge che i messaggi valorizzati dal GUP e dalla Corte territoriale risultano tratti da un file Excel "Report-Parziale-Cellulare P.O." che riproduceva il contenuto della conversazione sviluppatasi all'interno dell'applicazione WhatsApp fra le utenze telefoniche contraddistinte dai numeri 388927893, in uso a NO CR, e 3203034230, pacificamente in uso all'imputato. Dalla sentenza di primo grado, inoltre, emerge che i messaggi del giorno 11 e del 13 febbraio furono mostrati il 22/3/2017 da CR alla polizia giudiziaria, che la stava assumendo a sommarie informazioni. Ulteriore prova dell'esistenza dei messaggi sono gli screenshot della chat fra l'imputato e NO CR che sono stati consegnati alla polizia giudiziaria da IO LI e da LA AR e IE CC.
Anche IA AX, all'epoca fidanzato di NO, sentito a sommarie informazioni il 6/4/2017, ha sostenuto che, i giorni successivi l'abuso, leggendo "i messaggi dell'imputato che arrivavano sul telefono della fidanzata, aveva compreso che fra i due era successo qualcosa e che MD era preoccupato e insisteva affinché la minore non parlasse dell'accaduto con alcuno. L'esistenza dei messaggi trova riscontro anche nelle dichiarazioni rese da CR SC, fratello di NO, che ha riferito che la sorella OS, moglie di MD, "lo aveva contattato in lacrime, dopo aver letto sul telefono del marito, un messaggio, inviato dalla persona offesa, nel quale lo apostrofava come schifoso infame". La Corte d'appello ha, inoltre, correttamente sottolineato che, nella rubrica del telefono di NO, il numero 3203034230 era associato al nome AI e che il cellulare della ragazza, "sequestrato a sorpresa...pochissimi giorni dopo la denuncia", non conteneva "alcuna traccia di eventuali manipolazioni e...nemmeno (...) applicazioni informatiche utili a compiere una tale alterazione messaggistica".
4.3 Vi sono pertanto una serie di elementi che consentono di respingere l'ipotesi secondo la quale i messaggi sarebbero stati creati sostituendo nella rubrica di Whatsapp "il nominativo di NI con quello di AI in modo che i messaggi apparissero come inviati dall'imputato", come dichiarato da NO CR nella prima parte dell'audizione del 22/3/2017. L'ipotesi difensiva, infatti, non spiega come, nel report, i messaggi siano associati al n. 3203034230 e come OS CR avesse potuto rilevarne la presenza sull'utenza telefonica del marito. Inoltre, se effettivamente i messaggi erano stati creati attraverso una chat in cui l'utenza telefonica di una complice era stata registrata come appartenente a MD AI, non si comprende perché tali messaggi, letti dalla PG il 22/3/2017, anche se non genuini, non siano stati rilevati da coloro che procedettero a realizzare e ad esaminare la copia forense del cellulare della persona offesa.
4.4 Anche a non voler pervenire alla conclusione che l'estrazione della copia forense e il suo esame vennero effettuati in maniera non appropriata da coloro che redigettero l'annotazione del 3/8/2017, quindi, la contraddittorietà delle risultanze relative alla messaggistica potrebbe al più svalutare la valenza significativa di una tale prova, rendendola inidonea a costituire riscontro obiettivo delle accuse della minore, senza però poter assurgere, come il ricorso pretenderebbe, a elemento rivelatore della natura calunniosa delle accuse formulate dalla parte civile.
4.5 Sennonché, espunto dal compendio probatorio la messaggistica, l'impianto motivazionale non presenta fratture argomentative o incongruenze logiche connotate dal carattere della decisività.
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La Corte di appello ha, infatti, rilevato che i messaggi costituivano "un ulteriore, ma nemmeno decisivo, motivo probatorio di conforto della tesi accusatoria", risultando la deposizione di NO CR, per la credibilità intrinseca e soggettiva della teste e la totale attendibilità e verosimiglianza oggettiva del suo narrato", idonea a fondare il verdetto di condanna. La sentenza impugnata ha, con diffusa e circostanziata motivazione destinata a saldarsi con quanto già rilevato al riguardo dalla pronuncia di primo grado, dato conto della ritenuta attendibilità della vittima con argomentazioni che non risultano censurabili in questa sede, perché logiche ed intrinsecamente coerenti. Le articolari considerazione dei giudici di merito in ordine all'attendibilità della minore, incentrate sulle confidenze fatte a AX IA e a LI IO nei giorni successivi ai fatti, sulle modalità di emersione dell'abuso, segnalato dalla psicoterapeuta cui la minore si era rivolta e non denunciato dalla vittima, sull'inesistenza di ragioni di inimicizie fra NO CR e l'imputato, sulla inverosimiglianza dell'ipotesi difensiva secondo la quale NO avrebbe calunniato il cognato per ottenere maggiori margini di libertà, sono però ignorate dalla difesa che valorizza solo un passo delle sommarie informazioni rese da PO GR, madre di NO, per sostenere che non era vero che, in famiglia, il rapporto fra MD e OS CR fosse stata avversato dai genitori della donna, senza però chiarire come un tale dato, se non vero, emergesse non soltanto dalla deposizione di NO ma anche da quella di IO. Lo stesso verbale, allegato al ricorso, inoltre prova che "NO e AI...sono sempre andati d'accordo, poi, dopo questa vicenda dello scorso anno forse non si sono più incontrati".
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5. MAfestamente infondato risulta il quarto motivo, prospettante l'inutilizzabilità degli screenshot e delle chat. I messaggi riprodotti negli screenshot, infatti, non sono stati acquisiti dalla polizia giudiziaria dal telefono dell'indagato o di terzi, ma sono stati prodotti da coloro cui NO CR li aveva inviati o esibiti alla PG dalla stessa minore. Non può, pertanto, trovare applicazione la pronuncia richiamata dal ricorrente che ha ritenuto che sono affetti da inutilizzabilità patologica, in considerazione della loro natura di corrispondenza, i messaggi WhatsApp presenti nella memoria del cellulare dell'indagato, acquisiti, in violazione dell'art. 254 cod. proc. pen., mediante screenshot eseguiti dalla polizia giudiziaria, di propria iniziativa e senza ragioni di urgenza, in assenza di decreto di sequestro del Pubblico Ministero (Sez. 6, n. 39548 del 11/09/2024, Di, Rv. 287039-01). Tale conclusione trova avallo in recenti pronunce di questa Corte che hanno precisato come l'inutilizzabilità in esame non ricorra nel caso in cui "sia la persona offesa a consegnare la corrispondenza digitale già ricevuta: in tal caso, la disciplina
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non può che essere diversa, disponendo della sua corrispondenza uno dei titolari non indagato. Infatti, come evidenziato di recente, in tema di mezzi di prova, l'acquisizione di "screenshots" di messaggi "whatsapp" forniti da uno dei conversanti non richiede il provvedimento di sequestro del Pubblico Ministero, trattandosi di corrispondenza ormai pervenuta sui dispositivi dei soggetti interessati, di cui, dunque, il destinatario non indagato può liberamente disporre (Sez. 5, n. 11743 del 28/02/2025, Rv. 287746-01, in un caso in cui l'imputato aveva inviato a un amico, che, a sua volta, l'aveva inoltrata alla vittima, l'immagine delle parti intime di quest'ultima che, poi, l'aveva prodotta agli inquirenti)" (Sez. 5, n. 27250 del 24/7/2025, R.). Il sequestro del telefono, ancora, disposto dal PM, costituisce un ulteriore dato che confligge con la censura difensiva prospettante l'inutilizzabilità delle chat.
6. Inammissibile, in quanto non consentito in sede di legittimità, risulta il quinto motivo che contesta la qualificazione giuridica data dai giudici di merito alla condotta dell'imputato valorizzando "la deposizione resa dalla minore all'incidente probatorio". Il motivo non individua alcun difetto nel percorso logico argomentativo che sorregge la motivazione ma contestata il significato attribuito alla "deposizione della minore" dai giudici di merito, senza peraltro riempire di contenuto l'eccepita contraddizione della prova rispetto alle qualificazione dei giudici di merito, così violando, in primo luogo, il principio di autosufficienza del ricorso, che impone, ogni qual volta venga dedotto il vizio di manifesta illogicità della motivazione in relazione a specifici atti, di provvedere, a pena d'inammissibilità, alla loro integrale trascrizione ovvero all'allegazione all'impugnazione (Sez. 4, n. 46979 del 10/11/2015, Brugamotti, Rv. 265053; Sez. 5, n. 11910 del 22/1/2010, Casucci, Rv. 246552). La doglianza, inoltre, lungi dal delineare un effettivo vizio di legittimità, finisce per contestare il risultato probatorio cui sono approdati i giudici di merito che, con valutazione conforme delle medesime emergenze istruttorie, sono stati concordi nel ritenere integrato il reato contestato. Va, quindi, ribadito che, ai fini della corretta deduzione del vizio di violazione di legge di cui all'art. 606, comma 1, lett. b) cod. proc. pen., il motivo di ricorso deve strutturarsi sulla contestazione della riconducibilità del fatto come ricostruito dai giudici di merito nella fattispecie astratta delineata dal legislatore;
altra cosa, invece, è, come accade sovente ed anche nel caso di specie, sostenere che le emergenze istruttorie acquisite siano idonee o meno a consentire la ricostruzione della condotta di cui si discute in termini tali da ricondurla al paradigma legale. Nel primo caso, infatti, viene effettivamente in rilievo un profilo di violazione di legge laddove si deduce l'erroneità dell'opera di "sussunzione" del fatto rispetto alla
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fattispecie astratta;
nel secondo caso, invece, la censura si risolve nella contestazione della possibilità di enucleare, dalle prove acquisite, una condotta corrispondente alla fattispecie tipica che è, invece, operazione prettamente riservata al giudice di merito.
7. Considerazioni del tutto simili possono essere sviluppate in relazione all'ultimo motivo del ricorso, volto a contestare il diniego dell'attenuante di cui all'art. 609 quater comma 4 cod. pen. o, in subordine, di quella di cui all'art. 609 bis comma 3 cod. pen. Le considerazioni svolte al punto precedente dimostrano già l'infondatezza della censura difensiva in relazione alla prima delle attenuanti invocate. Il motivo, inoltre, addita come inconferenti i precedenti giurisprudenziali richiamati nella sentenza senza però considerare che, nell'argomentazione della Corte territoriale, la loro rilevanza si esaurisce nell'enunciazione del principio secondo il quale anche la presenza di un solo elemento di conclamata gravità preclude il riconoscimento dell'attenuante di cui all'art. 609 bis comma 3 cod. pen. La sentenza, inoltre, richiamando anche la pronuncia appellata, indica i fattori di gravità che precludono il riconoscimento della predetta attenuante individuandoli: nell'età della vittima;
nella non trascurabile compromissione della sfera sessuale della medesima;
nelle importanti ripercussioni sotto il profilo psicologico cagionate alla parte civile;
nella relazione affettiva e di fiducia che intercorreva fra MD ed NO. A tale motivazione, il ricorso oppone ulteriori fattori, alcuni, quali la mancanza di violenza o di minaccia, non compatibili con la ricostruzione recepita in sentenza, altri fondati su differenti valutazioni delle risultanze istruttorie non ammesse in sede di legittimità, dovendosi nuovamente ribadire che il ricorso per Cassazione che devolva il vizio di motivazione, per essere valutato ammissibile, deve rivolgere le censure nei confronti della motivazione posta a fondamento della decisione, non già nei confronti della valutazione probatoria a esse sottesa, compito riservato ai giudici di merito.
8. L'esito del giudizio comporta la condanna dell'imputato al pagamento delle spese del procedimento, ai sensi dell'articolo 616 cod. proc. pen., nonché alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente grado dalla parte civile, ammessa al patrocinio a spese dello Stato, nella misura che sarà liquidata dalla Corte di appello di Milano con separato decreto di pagamento ai sensi degli art. 82 e 83 d.P.R. n. 115 del 2002, disponendo il pagamento in favore dello Stato.
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Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Condanna, inoltre, l'imputato alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile ammessa al patrocinio a spese dello Stato, nella misura che sarà liquidata dalla Corte di appello di Milano con separato decreto di pagamento ai sensi degli artt. 82 e 83 D.P.R. 115/2002, disponendo il pagamento in favore dello Stato.
Così deciso in data 26/9/2025
Il Consigliere estensore Lorenzo Antonio Bucca
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Il Presidente
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In caso di diffusione del presente provvedimento, omettere le generalità e gli altri dati identificativi, ai sensi dell'art. 52 del d. lgs. n. 196 del 2003, in quanto imposto dalla legge.
Il Presidente √ch
Depositata in Cancelleria
Oggi,
17 OTT. 2025
IL FUNZIONARIO DIZIARIO NA MA
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