CASS
Sentenza 3 febbraio 2023
Sentenza 3 febbraio 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 03/02/2023, n. 4816 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 4816 |
| Data del deposito : | 3 febbraio 2023 |
Testo completo
SENTENZA sui ricorsi proposti da: NA AN nato a [...] il [...] LI IO nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 17/03/2021 della Corte d'appello di Milano visti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi;
udita la relazione svolta dal Consigliere Sergio Di Paola;
Lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Luigi Cuomo, che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. La Corte d'appello di Milano, con la sentenza impugnata in questa sede, ha parzialmente riformato la sentenza di condanna pronunciata nei confronti di EN AN e RT FI, dal Tribunale di Milano in data 9 luglio 2020, per il reato di truffa, riqualificando il fatto ai sensi dell'art. 641 cod. pen. e rideterminando le pene da infliggere. Penale Sent. Sez. 2 Num. 4816 Anno 2023 Presidente: RAGO GEPPINO Relatore: DI PAOLA SERGIO Data Udienza: 04/11/2022 2. Propone ricorso per cassazione il comune difensore degli imputati deducendo, con il primo motivo, vizio di motivazione, per contraddittorietà e illogicità, relativamente ai profili dell'induzione in errore (atteso il costante sistema di pagamento mediante assegni in garanzia e la agevole possibilità - per la società ritenuta persona offesa del reato - di acquisire informazioni sulla solvibilità della società riferibile agli imputati) e della dissimulazione dello stato di insolvenza e del proposito di non adempiere le obbligazioni contratte;
la sentenza non aveva valutato adeguatamente i risultati dell'istruttoria che attestavano l'esistenza di un mero inadempimento di natura civilistica. 2.1. Con il secondo motivo si deduce vizio della motivazione, per contraddittorietà e illogicità, per avere affermato la responsabilità dell'imputato EN pur in presenza di una dichiarazione di ammissione di responsabilità esclusiva da parte dell'imputata RT, riconosciuta dalle stesse sentenze di merito quale addetta alla contabilità aziendale e, quindi, soggetto perfettamente in grado di conoscere la disponibilità effettiva del patrimonio aziendale così come delle situazione di crisi che avrebbero condotto al successivo fallimento. 3. La Corte ha proceduto all'esame del ricorso con le forme previste dall'art. 23, comma 8, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla I. n. 176/2020, applicabili ai sensi dell'art. 16, d.l. 30 dicembre 2021, n. 228, convertito, con modificazioni dalla I. 25 febbraio 2022, n. 15. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è inammissibile perché reiterativo, oltre che manifestamente infondato. 1.1. Il primo motivo, infatti, riproduce ampi brani dell'atto di appello, senza confrontarsi criticamente con la sentenza impugnata che, nel condividere le valutazioni in fatto operate dalla decisione del Tribunale, ha ravvisato in specifici elementi sintomatici (l'esistenza di uno stato di evidente difficoltà economica della società, sin dall'anno 2012; l'assunzione delle obbligazioni in un arco di tempo che è risultato anche successivo all'operato trasferimento della sede legale della società in Bulgaria;
l'inesistenza di provvista sui conti sui quali furono tratti gli assegni, dopo il mancato incasso delle originarie ricevute bancarie e i primi versamenti di modeste somme da imputare sulle forniture eseguite) la consapevole assunzione delle obbligazioni da parte degli imputati con il preordinato scopo di non adempiere. La difesa, infatti, si spinge ancora nel fornire una differente ricostruzione dei rapporti contrattuali (caratterizzati dalla consapevolezza della parte fornitrice della condizione di difficoltà economica della 2 ditta debitrice), che non trova riscontro nel contenuto delle sentenze e _negli atti processuali così come rappresentati dalla conformi decisioni di merito. 1.2. Anche il secondo motivo è reiterativo, oltre che generico, nell'assumere che il EN fosse soggetto estraneo alla gestione contabile, per questo, ignaro delle condizioni economiche e finanziarie della società, avendo i giudici di merito più volte ribadito che l'intera fase delle trattative e della gestione del rapporto contrattuale era da riferirsi al EN, ciò che implicava il consapevole contributo alla realizzazione della condotta di reato. 2. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso, consegue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che si ritiene equa, di euro tremila a favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 4/11/2022
udita la relazione svolta dal Consigliere Sergio Di Paola;
Lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Luigi Cuomo, che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. La Corte d'appello di Milano, con la sentenza impugnata in questa sede, ha parzialmente riformato la sentenza di condanna pronunciata nei confronti di EN AN e RT FI, dal Tribunale di Milano in data 9 luglio 2020, per il reato di truffa, riqualificando il fatto ai sensi dell'art. 641 cod. pen. e rideterminando le pene da infliggere. Penale Sent. Sez. 2 Num. 4816 Anno 2023 Presidente: RAGO GEPPINO Relatore: DI PAOLA SERGIO Data Udienza: 04/11/2022 2. Propone ricorso per cassazione il comune difensore degli imputati deducendo, con il primo motivo, vizio di motivazione, per contraddittorietà e illogicità, relativamente ai profili dell'induzione in errore (atteso il costante sistema di pagamento mediante assegni in garanzia e la agevole possibilità - per la società ritenuta persona offesa del reato - di acquisire informazioni sulla solvibilità della società riferibile agli imputati) e della dissimulazione dello stato di insolvenza e del proposito di non adempiere le obbligazioni contratte;
la sentenza non aveva valutato adeguatamente i risultati dell'istruttoria che attestavano l'esistenza di un mero inadempimento di natura civilistica. 2.1. Con il secondo motivo si deduce vizio della motivazione, per contraddittorietà e illogicità, per avere affermato la responsabilità dell'imputato EN pur in presenza di una dichiarazione di ammissione di responsabilità esclusiva da parte dell'imputata RT, riconosciuta dalle stesse sentenze di merito quale addetta alla contabilità aziendale e, quindi, soggetto perfettamente in grado di conoscere la disponibilità effettiva del patrimonio aziendale così come delle situazione di crisi che avrebbero condotto al successivo fallimento. 3. La Corte ha proceduto all'esame del ricorso con le forme previste dall'art. 23, comma 8, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla I. n. 176/2020, applicabili ai sensi dell'art. 16, d.l. 30 dicembre 2021, n. 228, convertito, con modificazioni dalla I. 25 febbraio 2022, n. 15. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è inammissibile perché reiterativo, oltre che manifestamente infondato. 1.1. Il primo motivo, infatti, riproduce ampi brani dell'atto di appello, senza confrontarsi criticamente con la sentenza impugnata che, nel condividere le valutazioni in fatto operate dalla decisione del Tribunale, ha ravvisato in specifici elementi sintomatici (l'esistenza di uno stato di evidente difficoltà economica della società, sin dall'anno 2012; l'assunzione delle obbligazioni in un arco di tempo che è risultato anche successivo all'operato trasferimento della sede legale della società in Bulgaria;
l'inesistenza di provvista sui conti sui quali furono tratti gli assegni, dopo il mancato incasso delle originarie ricevute bancarie e i primi versamenti di modeste somme da imputare sulle forniture eseguite) la consapevole assunzione delle obbligazioni da parte degli imputati con il preordinato scopo di non adempiere. La difesa, infatti, si spinge ancora nel fornire una differente ricostruzione dei rapporti contrattuali (caratterizzati dalla consapevolezza della parte fornitrice della condizione di difficoltà economica della 2 ditta debitrice), che non trova riscontro nel contenuto delle sentenze e _negli atti processuali così come rappresentati dalla conformi decisioni di merito. 1.2. Anche il secondo motivo è reiterativo, oltre che generico, nell'assumere che il EN fosse soggetto estraneo alla gestione contabile, per questo, ignaro delle condizioni economiche e finanziarie della società, avendo i giudici di merito più volte ribadito che l'intera fase delle trattative e della gestione del rapporto contrattuale era da riferirsi al EN, ciò che implicava il consapevole contributo alla realizzazione della condotta di reato. 2. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso, consegue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che si ritiene equa, di euro tremila a favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 4/11/2022