CASS
Sentenza 31 maggio 2023
Sentenza 31 maggio 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 31/05/2023, n. 23739 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 23739 |
| Data del deposito : | 31 maggio 2023 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: EL SE ND nato il [...] parte offesa nel procedimento c/ RI SI nato a [...] il [...] inoltre: PARTI OFFESE avverso l'ordinanza del 17/01/2023 del GIUDICE UDIENZA PRELIMINARE di PAVIA udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRO RANALDI;
7/' Penale Sent. Sez. 4 Num. 23739 Anno 2023 Presidente: FERRANTI DONATELLA Relatore: RANALDI ALESSANDRO Data Udienza: 12/04/2023 RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Con provvedimento del 17.1.2023, il GUP del Tribunale di Pavia - nell'ambito del procedimento a carico di MA IC per il delitto di omicidio colposo di El AO OU per eccesso di legittima difesa - ha respinto l'istanza formulata dai difensori delle persone offese volta ad ottenere la estrazione di "copia integrale della copia forense del telefono cellulare dell'imputato". 2. Il difensore della persona offesa El US JA (sorella del defunto El US OU) ha proposto ricorso per cassazione avverso il suddetto provvedimento, deducendo violazione della disposizione di cui all'art. 131 disp. att. cod. proc. pen., che consente, fra l'altro, di estrarre copia degli atti e delle cose indicati nell'art. 419, comma 2 e 3, cod. proc. pen. 3. I difensori dell'imputato hanno depositato memoria scritta con cui chiedono che il ricorso sia dichiarato inammissibile o, comunque, respinto. 4. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, in quanto proposto avverso un provvedimento interlocutorio, come tale non definitorio, emesso ex art. 131 disp. att cod. proc. pen., per il quale non è consentito il ricorso per cassazione, non previsto da alcuna norma di carattere processuale. In tale prospettiva, va qui ribadito il principio, da tempo affermato dalla Corte regolatrice e sempre attuale, in base al quale è inoppugnabile il provvedimento emesso dall'autorità giudiziaria sull'istanza di rilascio di copie degli atti processuali: la possibilità di impugnazione non è infatti prevista né dall'art. 116 cod. proc. pen. che disciplina specificatamente la materia né da altre disposizioni;
d'altro canto, la stessa non è desumibile dall'art. 111 Cost. non avendo il provvedimento natura giurisdizionale e non rientrando nelle categorie contemplate da tale norma (Sez. 6, n. 1412 del 11/04/1995, Rv. 201890 - 01; cfr. anche, in senso analogo, Sez. 1, n. 2498 del 25/05/1994, Rv. 198427 - 01). Il provvedimento impugnato non può neanche essere considerato abnorme, questione peraltro neanche dedotta da parte ricorrente. 5. Stante l'inammissibilità del ricorso, e non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost. sent. n. 186/2000), alla condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali 2 ente Il P gliere estensore Il Co consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria, che si stima equo quantificare nella misura indicata in dispositivo.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro mille in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 12 aprile 2023
7/' Penale Sent. Sez. 4 Num. 23739 Anno 2023 Presidente: FERRANTI DONATELLA Relatore: RANALDI ALESSANDRO Data Udienza: 12/04/2023 RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Con provvedimento del 17.1.2023, il GUP del Tribunale di Pavia - nell'ambito del procedimento a carico di MA IC per il delitto di omicidio colposo di El AO OU per eccesso di legittima difesa - ha respinto l'istanza formulata dai difensori delle persone offese volta ad ottenere la estrazione di "copia integrale della copia forense del telefono cellulare dell'imputato". 2. Il difensore della persona offesa El US JA (sorella del defunto El US OU) ha proposto ricorso per cassazione avverso il suddetto provvedimento, deducendo violazione della disposizione di cui all'art. 131 disp. att. cod. proc. pen., che consente, fra l'altro, di estrarre copia degli atti e delle cose indicati nell'art. 419, comma 2 e 3, cod. proc. pen. 3. I difensori dell'imputato hanno depositato memoria scritta con cui chiedono che il ricorso sia dichiarato inammissibile o, comunque, respinto. 4. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, in quanto proposto avverso un provvedimento interlocutorio, come tale non definitorio, emesso ex art. 131 disp. att cod. proc. pen., per il quale non è consentito il ricorso per cassazione, non previsto da alcuna norma di carattere processuale. In tale prospettiva, va qui ribadito il principio, da tempo affermato dalla Corte regolatrice e sempre attuale, in base al quale è inoppugnabile il provvedimento emesso dall'autorità giudiziaria sull'istanza di rilascio di copie degli atti processuali: la possibilità di impugnazione non è infatti prevista né dall'art. 116 cod. proc. pen. che disciplina specificatamente la materia né da altre disposizioni;
d'altro canto, la stessa non è desumibile dall'art. 111 Cost. non avendo il provvedimento natura giurisdizionale e non rientrando nelle categorie contemplate da tale norma (Sez. 6, n. 1412 del 11/04/1995, Rv. 201890 - 01; cfr. anche, in senso analogo, Sez. 1, n. 2498 del 25/05/1994, Rv. 198427 - 01). Il provvedimento impugnato non può neanche essere considerato abnorme, questione peraltro neanche dedotta da parte ricorrente. 5. Stante l'inammissibilità del ricorso, e non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost. sent. n. 186/2000), alla condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali 2 ente Il P gliere estensore Il Co consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria, che si stima equo quantificare nella misura indicata in dispositivo.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro mille in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 12 aprile 2023