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Sentenza 30 settembre 2025
Sentenza 30 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Benevento, sentenza 30/09/2025, n. 939 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Benevento |
| Numero : | 939 |
| Data del deposito : | 30 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BENEVENTO
Il giudice del lavoro, dott.ssa Cecilia Angela Ilaria Cassinari,
all'esito del deposito delle note scritte, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., introdotto dall'art. 3, comma 10, d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 149,
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 2092 del Ruolo Generale lavoro e previdenza dell'anno 2024, avente ad oggetto: retribuzione,
TRA
, rappresentata e difesa, giusta procura in calce al ricorso, dagli avv. Vincenzo Parte_1
Piscitelli e Michela Piscitelli ed elettivamente domiciliata presso il loro studio in Benevento, via
Pietro Nenni 26/A,
RICORRENTE
E in persona del legale rapp.te p.t., rappresentata e difesa, giusta procura in calce Controparte_1 alla memoria di costituzione, dagli avv. Francesco Fulgoni, Andrea Raffaelli, Domenico Segreti e
Luigi Caporaso ed elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultimo sito in Benevento, via
XXIV Maggio 9,
RESISTENTE
NONCHÉ
in persona del legale rapp.te p.t., Controparte_2 rappresentato e difeso in virtù di procura generale alle liti in atti dall'avv. Franco Pasut ed elettivamente domiciliato in Benevento, via Foschini 28, presso l'Ufficio legale dell'Ente.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 10/05/2024, la ricorrente ha esposto:
- di essere stata assunta dalla nel 1998, con mansioni di impiegata amministrativa e CP_1 inquadramento nel livello B, presso la struttura Villa Margherita di Benevento;
- che da febbraio 2002 era stata inquadrata nella categoria C del CCNL AIOP-ARIS quale impiegata amministrativa di concetto;
- che nel periodo dal 2002 al 2006 avrebbe avuto diritto all'inquadramento nella cat. C1, avendo svolto le corrispondenti mansioni;
- che infatti aveva svolto mansioni caratterizzate da un elevato livello di autonomia decisionale e responsabilità, spesso legate alla gestione, all'organizzazione e al coordinamento delle attività da espletarsi nell'ambiente lavorativo;
1 - che a novembre del 2006 aveva conseguito, su richiesta della datrice di lavoro, l'attestato di
“animatore sociale” di II livello;
- che in virtù di tale attestazione avrebbe dovuto essere inquadrata, dal 1° gennaio 2007, nel superiore livello C2 quale impiegata qualificata, essendo dotata di capacità tecnico-pratiche nello svolgimento di compiti operativi ed esecutivi;
- che dal 3/08/2007 la società le aveva riconosciuto il mutamento di mansioni da impiegata amministrativa ad animatore sociale, ma il livello d'inquadramento era rimasto invariato;
- che aveva inutilmente diffidato la datrice di lavoro a riconoscerle l'inquadramento nel livello superiore e l'adeguamento del trattamento economico. Tanto premesso in fatto, ha convenuto in giudizio e al fine di sentire: “- accertare e CP_1 CP_2 dichiarare che la sig.ra per le motivazioni di cui in narrativa, ha svolto mansioni Parte_1 corrispondenti all'inquadramento retributivo e contributivo corrispondente alla categoria C1 dal
04.02.2002 al 31.12.2006 e alla categoria C2 dal 01.01.2007 ad oggi, del vigente CCNL sanità privata;
per l'effetto: - condannare la società al versamento delle differenze Controparte_3 retributive e contributive maturate e non corrisposte, a causa dell'errato inquadramento contrattuale della ricorrente, pari ad € 95.085,77 come da conteggi redatti dal CTP dr. o Persona_1 quella somma maggiore o minore ritenuta di giustizia disponendo, i n caso di specifiche contestazioni
, una CTU contabile per l'esatta quantificazione delle differenze retributive spettanti alla ricorrente;
- conseguentemente condannare la società resistente anche all'adeguamento delle somme di cui al
TFR in funzione del superiore livello C2; - nella denegata ipotesi in cui non si ritenesse di dover riconoscere all'istante l'inquadramento nella categoria C2, si chiede che alla stessa venga riconosciuta almeno la qualifica corrispondente alla posizione C1 e le relative differenze retributive e contributive pari ad € 83.437,43 , con adeguamento delle somme di cui al TFR;
- in ogni caso si domanda il riconoscimento delle spettanze contributive dovute all' ; - con vittoria di spese e competenze di CP_2 lite da distrarre in favore dei procuratori dichiaratisi antistatari”.
Si è ritualmente costituita la eccependo preliminarmente la prescrizione decennale del CP_1 diritto alla qualifica superiore e quella quinquennale del diritto alle conseguenti differenze retributive e l'inammissibilità del ricorso per difetto di allegazione e prova e deducendone, nel merito, l'assoluta infondatezza;
ha, pertanto, concluso per il rigetto della domanda.
Si è ritualmente costituito anche l' , chiedendo di “giudicare sulle domande proposte da CP_2 [...] anche per il profilo della prescrizione dei relativi contributi e, per il caso che ne sussistano Pt_1
i presupposti, dichiarare con sentenza l'obbligo contributivo a carico di in p.l.r.p.t. Controparte_1 con riserva dell' di determinarne l'esatto ammontare, oltre agli oneri accessori come per legge CP_2 secondo il regime vigente in materia previdenziale”; con condanna della parte soccombente alla rifusione delle spese.
La causa, ritenuto superfluo l'espletamento della prova per testi articolata dalle parti, è stata rinviata per la discussione e decisa all'esito del deposito delle note scritte in sostituzione dell'udienza, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
La ricorrente è stata assunta alle dipendenze di – Controparte_4 successivamente fusa per incorporazione in – dal 9/11/1998, con mansioni di impiegata Controparte_1 amministrativa d'ordine inquadrata nel 4° livello del CCNL per i dipendenti delle case di cura private
– personale non medico, inizialmente con contratto a tempo parziale poi trasformato a tempo pieno.
A decorrere dal 4/02/2022, il rapporto di lavoro a tempo pieno in atto è stato nuovamente trasformato a tempo parziale, con le medesime mansioni di impiegata amministrativa inquadrata nel livello C.
2 Il 7/11/2006 la ricorrente ha conseguito l'attestato di qualifica professionale di II livello di “animatore sociale”, convalidato il 26/02/2007 dalla Regione Campania.
A far data dal 3/08/2007 la datrice di lavoro, preso atto del conseguimento di tale qualifica e facendo seguito alle richieste e intese intercorse, ha disposto il mutamento delle mansioni da impiegata amministrativa ad animatore sociale, mantenendo invariato il livello di inquadramento C.
In questa sede, la ricorrente rivendica il diritto all'inquadramento nel superiore livello C1 per il periodo dal 4/02/2002 al 31/12/2006 e nel livello C2 dall'1/01/2007 ad oggi, con condanna della datrice di lavoro al pagamento delle conseguenti differenze retributive nonché alla regolarizzazione dei versamenti contributivi.
L'art. 414 c.p.c., nel definire gli elementi del ricorso introduttivo del giudizio nel rito del lavoro, prescrive che il ricorso contenga “3. la determinazione dell'oggetto della domanda;
4. l'esposizione dei fatti e degli elementi di diritto sui quali si fonda la domanda con le relative conclusioni”.
È giurisprudenza costante della Corte di Cassazione che, per aversi nullità del ricorso introduttivo del giudizio di primo grado di cui all'art. 414 c.p.c. a causa della mancata determinazione dell'oggetto della domanda o per mancata esposizione degli elementi di fatto e delle ragioni di diritto che ne costituiscono il fondamento, non deve risultare possibile individuare, neppure attraverso l'esame complessivo dell'atto, quegli elementi e quelle ragioni, né quindi possibile identificare la stessa pretesa dedotta in giudizio dall'attore, restando così correlativamente precluso al convenuto apprestare una compiuta difesa (v., tra le molte, Cass. 7 maggio 2002 n. 6501; Cass. 13 novembre
2001 n. 14090; Cass. 18 giugno 2002 n. 8839).
Dal che la Corte ha tratto la conseguenza che la suddetta nullità deve essere esclusa nell'ipotesi in cui la domanda abbia per oggetto spettanze retributive, allorché l'attore abbia indicato il periodo di attività lavorativa, l'orario di lavoro, l'inquadramento ricevuto ed abbia altresì specificato la somma complessivamente pretesa ed i titoli in base ai quali vengono richieste le spettanze, rimanendo irrilevante la mancata notificazione dei conteggi analitici (così Cass. n. 3126/2011, n. 16855/2003, n.
817/1999, n. 11318/1994). E tanto con la precisazione che “non è necessario che l'allegazione di un fatto costitutivo, come di altra circostanza rilevante ai fini del decidere, venga formulata nel contenuto narrativo del ricorso o della memoria di costituzione del convenuto, potendo essere individuata attraverso un esame complessivo dell'atto, senza che occorra l'uso di formule sacramentali o solenni, desumendola anche dalle deduzioni istruttorie e dalle produzioni documentali, secondo una interpretazione riservata al giudice del merito” (Cass. n. 17991/2018).
Nella fattispecie, dalla lettura del ricorso emergono tutti gli elementi essenziali per comprendere quali ne siano il petitum e la causa petendi; va, pertanto, esclusa la nullità.
Costituisce, però, principio consolidato quello per cui nel rito del lavoro si riscontra una circolarità tra oneri di allegazione, di contestazione e di prova, che impone che, ai sensi degli artt. 414 e 416
c.p.c., gli elementi di fatto e di diritto posti a base delle diverse domande e/o istanze dell'attore e del convenuto siano compiutamente contenuti nei rispettivi primi atti processuali (ricorso e memoria difensiva), e richiede altresì che risulti individuato in modo chiaro nel ricorso introduttivo quanto richiesto al giudice, con conseguente impossibilità di dimostrare circostanze non ritualmente e tempestivamente allegate nel ricorso (v. al riguardo: Cass. Sez. Un., 17 giugno 2004 n. 11353, Cass.
Sez. Un., 20 aprile 2005 n. 8202, Cass. Sez. Un., 23 gennaio 2002 n. 761).
In tema di mansioni superiori, occorre premettere che, secondo giurisprudenza assolutamente consolidata, il procedimento logico-giuridico che il giudice del merito deve seguire in materia d'inquadramento dei lavoratori si articola in tre fasi fra loro interdipendenti: a) individuazione dei
3 criteri generali ed astratti previsti, per l'inquadramento nelle singole categorie o qualifiche, dalla legge o dalla contrattazione collettiva di diritto comune, la cui interpretazione è censurabile in sede di legittimità solo per violazione dei canoni legali di ermeneutica contrattuale (artt. 1362 cod. civ. e segg.) o per vizi di motivazione;
b) accertamento delle mansioni concretamente svolte dal lavoratore, che è censurabile in sede di legittimità solo se non condotto alla stregua di tutte le risultanze probatorie e non sorretto da motivazione adeguata ed immune da vizi;
c) comparazione delle previsioni astratte con le mansioni concretamente svolte – che implica apprezzamenti di fatto censurabili, in sede di legittimità, solo se non sorretti da congrua e corretta motivazione – al fine di ricondurre le mansioni di fatto nell'ambito della categoria o qualifica tipizzata dalla legge o dal contratto collettivo, secondo il principio di corrispondenza tra categoria o qualifica e mansioni (art. 2103 cod. civ.) (Cass. 27 giugno 1986 n. 4289; Cass. 21 ottobre 1999 n. 11856; Cass. 10 giugno 1999 n. 5728; v., da ultimo,
Cass. Sez. L, Sent. n. 8589 del 28/04/2015).
È stato inoltre chiarito che “Il lavoratore che agisca in giudizio per ottenere l'inquadramento in una qualifica superiore ha l'onere di allegare e di provare gli elementi posti a base della domanda e, in particolare, è tenuto ad indicare esplicitamente quali siano i profili caratterizzanti le mansioni di detta qualifica, raffrontandoli altresì espressamente con quelli concernenti le mansioni che egli deduce di avere concretamente svolto” (Cass. Sez. L, Sentenza n. 8025 del 21/05/2003, nella cui motivazione si legge “In breve non basta dire: questi sono i compiti, questa è la disposizione contrattuale invocata, ma occorre esplicitare, e poi rendere evidente sul piano probatorio, la gradazione e l'intensità (per responsabilità, autonomia, complessità, coordinamento, ecc.) dell'attività corrispondente al modello contrattuale invocato, rispetto a quello attribuito trattandosi, in tema di mansioni, di livelli di valore inclusi in un particolare sistema professionale contrattuale a carattere piramidale e, in questa vicenda,
a scaglioni (attività impiegatizia a fronte di funzioni direttive, contrattualmente distinte). Né può, a tal fine, sopperire l'intervento ufficioso del Giudice che non solo ignora i dati fattuali di riscontro, ma neppure può interferire con il principio fondante la regola processuale, che impone a colui che dice l'onere di allegare e di provare gli elementi complessivi posti a sostegno della domanda”).
Le mansioni superiori devono, inoltre, essere quanto meno prevalenti (cfr. Cass. Sez. L, Sentenza n.
25673 del 11/10/2019), seppur con la precisazione che “in caso di mansioni promiscue, ove la contrattazione collettiva non preveda una regola specifica per l'individuazione della categoria di appartenenza del lavoratore, la prevalenza – a questo fine – non va determinata sulla base di una mera contrapposizione quantitativa delle mansioni svolte, bensì tenendo conto, in base alla reciproca analisi qualitativa, della mansione maggiormente significativa sul piano professionale, purché non espletata in via sporadica od occasionale” (v. Cass. 22/12/2009 n. 26978, Cass. 18/3/2011 n. 6303, Cass. ord.
n. 2969 del 08/02/2021).
In definitiva, il lavoratore che agisca in giudizio per ottenere l'inquadramento in una qualifica superiore ha l'onere di allegare e di provare di avere svolto in misura prevalente e non episodica mansioni diverse da quelle del proprio inquadramento, dettagliatamente indicate e descritte, che corrispondano alla declaratoria generale e al profilo professionale del livello superiore invocato, avendone assunto la responsabilità diretta e avendole esercitate con il livello di autonomia e iniziativa corrispondente alla qualifica rivendicata.
Nel caso in esame, la ricorrente – pacificamente inquadrata, nell'intero periodo oggetto di causa, nel livello C del CCNL per il personale dipendente delle strutture sanitarie associate AIOP, ARIS, con mansioni di impiegata amministrativa fino a luglio 2007 – afferma, quanto al primo periodo, di avere avuto diritto al livello C1 in quanto aveva svolto mansioni rientranti nel prefato livello, avendo svolto
4 “mansioni caratterizzate da un elevato livello di autonomia decisionale e responsabilità, spesso legate alla gestione, all'organizzazione e al coordinamento delle attività da espletarsi nell'ambiente lavorativo”. Quanto al secondo periodo, fonda la richiesta di inquadramento nel livello C2 sul conseguimento dell'attestato di qualifica professionale di II livello di “animatore sociale”, e sullo svolgimento delle corrispondenti mansioni.
Per quanto concerne il livello C2, la parte non ha riportato la declaratoria del livello riconosciuto, ma unicamente una descrizione del livello rivendicato, e ha omesso di effettuare qualsivoglia comparazione fra le due, nonché di raffrontare le mansioni espletate con le declaratorie.
La richiesta si basa unicamente sulla circostanza, pacifica, che a novembre del 2006 l'istante ha conseguito un attestato di qualifica professionale, in virtù del quale la datrice di lavoro ha disposto, a decorrere dal 3/08/2007, l'assegnazione di mansioni corrispondenti (animatrice) in luogo di quelle di impiegata di concetto precedentemente assegnate.
Ebbene, dalla lettura del CCNL si evince che la posizione C2 non corrisponde a un autonomo livello d'inquadramento, ma a una posizione economica superiore conseguibile a seguito di progressione orizzontale.
Sul punto, il CCNL (art. 47, CCNL 2002-2005 e art. 48, CCNL 2016-2018) dispone che “Ferme restando le dinamiche già previste, il personale dipendente sarà inquadrato nelle posizioni economiche superiori della medesima categoria, allorquando, in rapporto all'organizzazione aziendale sulla base di percorsi lavorativi, formativi o di tutoraggio individuati, definiti e prefissati dalla Struttura - con esclusione di quelli imposti obbligatoriamente da norme di legge - acquisisca maggiore professionalità anche attraverso attestati di aggiornamento professionale e/o specifiche conoscenze che consentano la sua utilizzazione in mansioni lavorative più qualificate, che richiedono maggiore autonomia e responsabilità”.
La ricorrente non ha specificamente allegato, né dimostrato, che, attraverso il conseguimento della qualifica di II livello di animatrice sociale, abbia acquisito “maggiore professionalità anche attraverso attestati di aggiornamento professionale e/o specifiche conoscenze che consentano la sua utilizzazione in mansioni lavorative più qualificate, che richiedono maggiore autonomia e responsabilità”.
Invero, ella è stata impiegata in mansioni, pacificamente corrispondenti alla qualifica acquisita, del tutto differenti da quelle di impiegata amministrativa precedentemente svolte, delle quali non è provato che siano “più qualificate” ovvero che richiedano “maggiore autonomia e responsabilità”.
Per contro, sia il CCNL 2002-2005 che il CCNL 2016-2018 ascrivono la figura professionale dell'animatore ad un livello inferiore, ovvero il B2.
Non può, pertanto, che concludersi per l'infondatezza della richiesta di inquadramento nel livello C2.
Per quanto riguarda invece il livello C1, la ricorrente non ha riportato né la declaratoria del livello riconosciuto, né quella del livello superiore rivendicato;
non ha effettuato alcuna comparazione fra le stesse in astratto né, tantomeno, ha posto a confronto, in concreto, le mansioni che assume di avere espletato con quelle proprie di ciascun livello, come previsto dal CCNL;
la stessa descrizione delle mansioni disimpegnate – ripresa testualmente nel capitolato di prova – è formulata in termini del tutto astratti, densi di valutazioni giuridiche e poveri di elementi fattuali.
È dunque evidente come risulti impossibile seguire il procedimento logico-giuridico trifasico che si impone per poter affermare il diritto al superiore inquadramento e, comunque, l'espletamento di mansioni proprie di un livello diverso da quello assegnato.
5 La parte ha però chiesto anche, in via subordinata, il riconoscimento del solo livello C1, quale impiegato amministrativo di concetto con almeno cinque anni di anzianità nella medesima struttura e nella medesima qualifica.
Il CCNL annovera l'impiegato amministrativo di concetto nella cat. C;
tuttavia, a far data dal primo giorno del mese successivo al compimento di cinque anni di anzianità nel medesimo ente o gruppo e nella medesima qualifica, lo stesso viene inquadrato nella posizione economica C1.
L'istante ha dedotto di essere stata inquadrata in cat. C, quale impiegata di concetto, dal febbraio
2002 e la circostanza non è stata specificamente contestata.
Ella ha, pertanto, maturato il diritto all'inquadramento nella posizione C1 dal 1° marzo 2007. Viene a questo punto in rilievo l'eccezione di prescrizione.
È principio consolidato che “l'azione promossa dal lavoratore subordinato ed avente ad oggetto il riconoscimento della qualifica superiore si prescrive nell'ordinario termine decennale di cui all'art. 2946 cod. civ., mentre le azioni dirette ad ottenere le differenze retributive derivanti dal suddetto riconoscimento si prescrivono nel termine quinquennale previsto dall'art. 2948 cod. civ. (cfr. Cass.
24 maggio 2006 n. 12238; Cass. 21 agosto 2007 n. 17777; Cass. 8 aprile 2011 n. 8057 e, in precedenza, Cass. 26 luglio 1996 n. 6750; Cass. 23 agosto 1997 n. 7911)” (Cass. Sez. L, Sentenza n.
21645 del 26/10/2016).
Il termine ordinario decennale, diversamente da quello breve quinquennale di cui all'art. 2948, n. 5,
c.c., è insuscettibile di sospensione durante il corso del rapporto.
È inoltre giurisprudenza costante della S.C. che “nel fatto illecito istantaneo la condotta è mero elemento genetico dell'evento dannoso e si esaurisce con il verificarsi con esso – pur se l'esistenza di questo si protragga poi autonomamente (fatto istantaneo ad effetti permanenti) – sicché il termine prescrizionale del diritto della parte a vedersi rivalere delle conseguenze pregiudizievoli della suddetta condotta contra ius decorre alla stregua del disposto dell'art. 2935 c.c. dal suo verificarsi
(cfr. in tali sensi ex plurimis: Cass. 20 dicembre 2000 n. 16009; Cass. 17 febbraio 1997 n. 1439). E proprio dalla applicazione del principio fissato dal citato art. 2935 c.c., secondo cui la prescrizione decorre dal giorno in cui il diritto può essere fatto valere, consegue che l'esercizio di mansioni superiori a quelle iniziali o a quelle da ultimo svolte, se protrattesi ininterrottamente per il periodo predeterminato dal contratti collettivi (e comunque non superiore a tre mesi), porta ex art. 2103 c.c. all'acquisizione del diritto al trattamento normativo ed economico corrispondente all'attività svolta con il contestuale decorrere del termine prescrizionale a partire dal sorgere del detto diritto. Una volta verificatasi la prescrizione, il perpetuarsi poi dell'esercizio delle superiori mansioni oltre il periodo temporale di cui al citato articolo 2103 c.c. comporta però – con il nuovo verificarsi delle condizioni fattuali e di diritto richiesti per la fattispecie acquisitiva di cui alla norma codicistica – anche l'inizio del decorso di un nuovo termine prescrizionale” (Cass. Sez. L, Sentenza n. 13046 del 01/06/2006).
Nella fattispecie, la prescrizione del diritto all'inquadramento nella posizione C1 in virtù dell'anzianità di servizio ultraquinquennale come impiegata di concetto si è compiuta in data
1/03/2017, decorsi dieci anni da quando lo stesso poteva essere azionato;
né successivamente è maturato un ulteriore quinquennio nella qualifica utile al diritto, dal momento che la ricorrente ha cessato di rivestire la qualifica di impiegata il 3/08/2007.
Non è viceversa applicabile il principio per cui “Il diritto all'inquadramento nell'organizzazione aziendale è invece un diritto di credito del lavoratore subordinato che deriva dalle mansioni concretamente svolte ed in relazione al quale vi è per il datore di lavoro il corrispondente obbligo di assegnazione, diritto che si prescrive con il decorso del termine ordinario decennale previsto dall'art. 6 2946 cod. civ.. Ed, in particolare, si è affermato che il decorso del decennio dal momento dell'insorgenza del diritto non preclude definitivamente l'accesso al superiore inquadramento allorché continui l'attività potenzialmente idonea a determinarlo, in quanto, permanendo la situazione cui la norma collega il diritto, la prescrizione decorre autonomamente da ogni giorno successivo a quello nel quale si è per la prima volta concretata tale situazione, fino alla cessazione della medesima (Cass.
18 maggio 1995 n. 5486, Cass. 16 agosto 1993 n. 8711, pure richiamate dalla sentenza impugnata)”
(Cass. Sez. L, Sentenza n. 9662 del 17/07/2001; Sez. L, Sentenza n. 14140 del 20/06/2006).
Infatti, nel caso in esame il diritto al superiore inquadramento non scaturisce dall'espletamento, protratto nel tempo, di mansioni ascrivibili al livello più alto, ma da una previsione contrattuale che prevede che, dopo cinque anni di anzianità nella qualifica di impiegato di concetto, presso la medesima struttura, il dipendente avanzi di posizione. Maturato il diritto sulla scorta di tale previsione, lo stesso si è prescritto;
e, dopo l'avvenuta prescrizione, il presupposto previsto dal CCNL
è venuto meno.
Persa definitivamente la possibilità di ottenere il riconoscimento della posizione alla quale si correlano le differenze retributive, anche la relativa domanda va respinta.
Il ricorso va, conseguentemente, rigettato.
Le ragioni della decisione inducono a ritenere equa una compensazione delle spese in ragione della metà; la restante metà segue la soccombenza e si liquida in dispositivo avendo riguardo ai valori minimi per lo scaglione di valore della controversia, ulteriormente ridotti del 30% tenuto conto dell'assenza di questioni complesse, di fatto e/o di diritto, e dell'istruzione documentale. Le spese di lite fra la parte ricorrente e l' , chiamato in causa affinché potesse essere emessa CP_2 pronuncia di condanna in suo favore (Cass. Sez. L, Sent. n. 19398 del 15/09/2014, Sez.
6 - L, Ord. n.
14853 del 30/05/2019), possono essere integralmente compensate.
P.Q.M.
Il giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) rigetta il ricorso;
2) compensa le spese in ragione della metà e condanna la ricorrente al pagamento della restante metà, che liquida in € 2.344,65, oltre rimborso forfettario spese generali, IVA e CPA come per legge;
3) compensa le spese fra la ricorrente e l' . CP_2
Benevento, 30 settembre 2025.
Il Giudice
Cecilia Angela Ilaria Cassinari
7
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BENEVENTO
Il giudice del lavoro, dott.ssa Cecilia Angela Ilaria Cassinari,
all'esito del deposito delle note scritte, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., introdotto dall'art. 3, comma 10, d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 149,
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 2092 del Ruolo Generale lavoro e previdenza dell'anno 2024, avente ad oggetto: retribuzione,
TRA
, rappresentata e difesa, giusta procura in calce al ricorso, dagli avv. Vincenzo Parte_1
Piscitelli e Michela Piscitelli ed elettivamente domiciliata presso il loro studio in Benevento, via
Pietro Nenni 26/A,
RICORRENTE
E in persona del legale rapp.te p.t., rappresentata e difesa, giusta procura in calce Controparte_1 alla memoria di costituzione, dagli avv. Francesco Fulgoni, Andrea Raffaelli, Domenico Segreti e
Luigi Caporaso ed elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultimo sito in Benevento, via
XXIV Maggio 9,
RESISTENTE
NONCHÉ
in persona del legale rapp.te p.t., Controparte_2 rappresentato e difeso in virtù di procura generale alle liti in atti dall'avv. Franco Pasut ed elettivamente domiciliato in Benevento, via Foschini 28, presso l'Ufficio legale dell'Ente.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 10/05/2024, la ricorrente ha esposto:
- di essere stata assunta dalla nel 1998, con mansioni di impiegata amministrativa e CP_1 inquadramento nel livello B, presso la struttura Villa Margherita di Benevento;
- che da febbraio 2002 era stata inquadrata nella categoria C del CCNL AIOP-ARIS quale impiegata amministrativa di concetto;
- che nel periodo dal 2002 al 2006 avrebbe avuto diritto all'inquadramento nella cat. C1, avendo svolto le corrispondenti mansioni;
- che infatti aveva svolto mansioni caratterizzate da un elevato livello di autonomia decisionale e responsabilità, spesso legate alla gestione, all'organizzazione e al coordinamento delle attività da espletarsi nell'ambiente lavorativo;
1 - che a novembre del 2006 aveva conseguito, su richiesta della datrice di lavoro, l'attestato di
“animatore sociale” di II livello;
- che in virtù di tale attestazione avrebbe dovuto essere inquadrata, dal 1° gennaio 2007, nel superiore livello C2 quale impiegata qualificata, essendo dotata di capacità tecnico-pratiche nello svolgimento di compiti operativi ed esecutivi;
- che dal 3/08/2007 la società le aveva riconosciuto il mutamento di mansioni da impiegata amministrativa ad animatore sociale, ma il livello d'inquadramento era rimasto invariato;
- che aveva inutilmente diffidato la datrice di lavoro a riconoscerle l'inquadramento nel livello superiore e l'adeguamento del trattamento economico. Tanto premesso in fatto, ha convenuto in giudizio e al fine di sentire: “- accertare e CP_1 CP_2 dichiarare che la sig.ra per le motivazioni di cui in narrativa, ha svolto mansioni Parte_1 corrispondenti all'inquadramento retributivo e contributivo corrispondente alla categoria C1 dal
04.02.2002 al 31.12.2006 e alla categoria C2 dal 01.01.2007 ad oggi, del vigente CCNL sanità privata;
per l'effetto: - condannare la società al versamento delle differenze Controparte_3 retributive e contributive maturate e non corrisposte, a causa dell'errato inquadramento contrattuale della ricorrente, pari ad € 95.085,77 come da conteggi redatti dal CTP dr. o Persona_1 quella somma maggiore o minore ritenuta di giustizia disponendo, i n caso di specifiche contestazioni
, una CTU contabile per l'esatta quantificazione delle differenze retributive spettanti alla ricorrente;
- conseguentemente condannare la società resistente anche all'adeguamento delle somme di cui al
TFR in funzione del superiore livello C2; - nella denegata ipotesi in cui non si ritenesse di dover riconoscere all'istante l'inquadramento nella categoria C2, si chiede che alla stessa venga riconosciuta almeno la qualifica corrispondente alla posizione C1 e le relative differenze retributive e contributive pari ad € 83.437,43 , con adeguamento delle somme di cui al TFR;
- in ogni caso si domanda il riconoscimento delle spettanze contributive dovute all' ; - con vittoria di spese e competenze di CP_2 lite da distrarre in favore dei procuratori dichiaratisi antistatari”.
Si è ritualmente costituita la eccependo preliminarmente la prescrizione decennale del CP_1 diritto alla qualifica superiore e quella quinquennale del diritto alle conseguenti differenze retributive e l'inammissibilità del ricorso per difetto di allegazione e prova e deducendone, nel merito, l'assoluta infondatezza;
ha, pertanto, concluso per il rigetto della domanda.
Si è ritualmente costituito anche l' , chiedendo di “giudicare sulle domande proposte da CP_2 [...] anche per il profilo della prescrizione dei relativi contributi e, per il caso che ne sussistano Pt_1
i presupposti, dichiarare con sentenza l'obbligo contributivo a carico di in p.l.r.p.t. Controparte_1 con riserva dell' di determinarne l'esatto ammontare, oltre agli oneri accessori come per legge CP_2 secondo il regime vigente in materia previdenziale”; con condanna della parte soccombente alla rifusione delle spese.
La causa, ritenuto superfluo l'espletamento della prova per testi articolata dalle parti, è stata rinviata per la discussione e decisa all'esito del deposito delle note scritte in sostituzione dell'udienza, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
La ricorrente è stata assunta alle dipendenze di – Controparte_4 successivamente fusa per incorporazione in – dal 9/11/1998, con mansioni di impiegata Controparte_1 amministrativa d'ordine inquadrata nel 4° livello del CCNL per i dipendenti delle case di cura private
– personale non medico, inizialmente con contratto a tempo parziale poi trasformato a tempo pieno.
A decorrere dal 4/02/2022, il rapporto di lavoro a tempo pieno in atto è stato nuovamente trasformato a tempo parziale, con le medesime mansioni di impiegata amministrativa inquadrata nel livello C.
2 Il 7/11/2006 la ricorrente ha conseguito l'attestato di qualifica professionale di II livello di “animatore sociale”, convalidato il 26/02/2007 dalla Regione Campania.
A far data dal 3/08/2007 la datrice di lavoro, preso atto del conseguimento di tale qualifica e facendo seguito alle richieste e intese intercorse, ha disposto il mutamento delle mansioni da impiegata amministrativa ad animatore sociale, mantenendo invariato il livello di inquadramento C.
In questa sede, la ricorrente rivendica il diritto all'inquadramento nel superiore livello C1 per il periodo dal 4/02/2002 al 31/12/2006 e nel livello C2 dall'1/01/2007 ad oggi, con condanna della datrice di lavoro al pagamento delle conseguenti differenze retributive nonché alla regolarizzazione dei versamenti contributivi.
L'art. 414 c.p.c., nel definire gli elementi del ricorso introduttivo del giudizio nel rito del lavoro, prescrive che il ricorso contenga “3. la determinazione dell'oggetto della domanda;
4. l'esposizione dei fatti e degli elementi di diritto sui quali si fonda la domanda con le relative conclusioni”.
È giurisprudenza costante della Corte di Cassazione che, per aversi nullità del ricorso introduttivo del giudizio di primo grado di cui all'art. 414 c.p.c. a causa della mancata determinazione dell'oggetto della domanda o per mancata esposizione degli elementi di fatto e delle ragioni di diritto che ne costituiscono il fondamento, non deve risultare possibile individuare, neppure attraverso l'esame complessivo dell'atto, quegli elementi e quelle ragioni, né quindi possibile identificare la stessa pretesa dedotta in giudizio dall'attore, restando così correlativamente precluso al convenuto apprestare una compiuta difesa (v., tra le molte, Cass. 7 maggio 2002 n. 6501; Cass. 13 novembre
2001 n. 14090; Cass. 18 giugno 2002 n. 8839).
Dal che la Corte ha tratto la conseguenza che la suddetta nullità deve essere esclusa nell'ipotesi in cui la domanda abbia per oggetto spettanze retributive, allorché l'attore abbia indicato il periodo di attività lavorativa, l'orario di lavoro, l'inquadramento ricevuto ed abbia altresì specificato la somma complessivamente pretesa ed i titoli in base ai quali vengono richieste le spettanze, rimanendo irrilevante la mancata notificazione dei conteggi analitici (così Cass. n. 3126/2011, n. 16855/2003, n.
817/1999, n. 11318/1994). E tanto con la precisazione che “non è necessario che l'allegazione di un fatto costitutivo, come di altra circostanza rilevante ai fini del decidere, venga formulata nel contenuto narrativo del ricorso o della memoria di costituzione del convenuto, potendo essere individuata attraverso un esame complessivo dell'atto, senza che occorra l'uso di formule sacramentali o solenni, desumendola anche dalle deduzioni istruttorie e dalle produzioni documentali, secondo una interpretazione riservata al giudice del merito” (Cass. n. 17991/2018).
Nella fattispecie, dalla lettura del ricorso emergono tutti gli elementi essenziali per comprendere quali ne siano il petitum e la causa petendi; va, pertanto, esclusa la nullità.
Costituisce, però, principio consolidato quello per cui nel rito del lavoro si riscontra una circolarità tra oneri di allegazione, di contestazione e di prova, che impone che, ai sensi degli artt. 414 e 416
c.p.c., gli elementi di fatto e di diritto posti a base delle diverse domande e/o istanze dell'attore e del convenuto siano compiutamente contenuti nei rispettivi primi atti processuali (ricorso e memoria difensiva), e richiede altresì che risulti individuato in modo chiaro nel ricorso introduttivo quanto richiesto al giudice, con conseguente impossibilità di dimostrare circostanze non ritualmente e tempestivamente allegate nel ricorso (v. al riguardo: Cass. Sez. Un., 17 giugno 2004 n. 11353, Cass.
Sez. Un., 20 aprile 2005 n. 8202, Cass. Sez. Un., 23 gennaio 2002 n. 761).
In tema di mansioni superiori, occorre premettere che, secondo giurisprudenza assolutamente consolidata, il procedimento logico-giuridico che il giudice del merito deve seguire in materia d'inquadramento dei lavoratori si articola in tre fasi fra loro interdipendenti: a) individuazione dei
3 criteri generali ed astratti previsti, per l'inquadramento nelle singole categorie o qualifiche, dalla legge o dalla contrattazione collettiva di diritto comune, la cui interpretazione è censurabile in sede di legittimità solo per violazione dei canoni legali di ermeneutica contrattuale (artt. 1362 cod. civ. e segg.) o per vizi di motivazione;
b) accertamento delle mansioni concretamente svolte dal lavoratore, che è censurabile in sede di legittimità solo se non condotto alla stregua di tutte le risultanze probatorie e non sorretto da motivazione adeguata ed immune da vizi;
c) comparazione delle previsioni astratte con le mansioni concretamente svolte – che implica apprezzamenti di fatto censurabili, in sede di legittimità, solo se non sorretti da congrua e corretta motivazione – al fine di ricondurre le mansioni di fatto nell'ambito della categoria o qualifica tipizzata dalla legge o dal contratto collettivo, secondo il principio di corrispondenza tra categoria o qualifica e mansioni (art. 2103 cod. civ.) (Cass. 27 giugno 1986 n. 4289; Cass. 21 ottobre 1999 n. 11856; Cass. 10 giugno 1999 n. 5728; v., da ultimo,
Cass. Sez. L, Sent. n. 8589 del 28/04/2015).
È stato inoltre chiarito che “Il lavoratore che agisca in giudizio per ottenere l'inquadramento in una qualifica superiore ha l'onere di allegare e di provare gli elementi posti a base della domanda e, in particolare, è tenuto ad indicare esplicitamente quali siano i profili caratterizzanti le mansioni di detta qualifica, raffrontandoli altresì espressamente con quelli concernenti le mansioni che egli deduce di avere concretamente svolto” (Cass. Sez. L, Sentenza n. 8025 del 21/05/2003, nella cui motivazione si legge “In breve non basta dire: questi sono i compiti, questa è la disposizione contrattuale invocata, ma occorre esplicitare, e poi rendere evidente sul piano probatorio, la gradazione e l'intensità (per responsabilità, autonomia, complessità, coordinamento, ecc.) dell'attività corrispondente al modello contrattuale invocato, rispetto a quello attribuito trattandosi, in tema di mansioni, di livelli di valore inclusi in un particolare sistema professionale contrattuale a carattere piramidale e, in questa vicenda,
a scaglioni (attività impiegatizia a fronte di funzioni direttive, contrattualmente distinte). Né può, a tal fine, sopperire l'intervento ufficioso del Giudice che non solo ignora i dati fattuali di riscontro, ma neppure può interferire con il principio fondante la regola processuale, che impone a colui che dice l'onere di allegare e di provare gli elementi complessivi posti a sostegno della domanda”).
Le mansioni superiori devono, inoltre, essere quanto meno prevalenti (cfr. Cass. Sez. L, Sentenza n.
25673 del 11/10/2019), seppur con la precisazione che “in caso di mansioni promiscue, ove la contrattazione collettiva non preveda una regola specifica per l'individuazione della categoria di appartenenza del lavoratore, la prevalenza – a questo fine – non va determinata sulla base di una mera contrapposizione quantitativa delle mansioni svolte, bensì tenendo conto, in base alla reciproca analisi qualitativa, della mansione maggiormente significativa sul piano professionale, purché non espletata in via sporadica od occasionale” (v. Cass. 22/12/2009 n. 26978, Cass. 18/3/2011 n. 6303, Cass. ord.
n. 2969 del 08/02/2021).
In definitiva, il lavoratore che agisca in giudizio per ottenere l'inquadramento in una qualifica superiore ha l'onere di allegare e di provare di avere svolto in misura prevalente e non episodica mansioni diverse da quelle del proprio inquadramento, dettagliatamente indicate e descritte, che corrispondano alla declaratoria generale e al profilo professionale del livello superiore invocato, avendone assunto la responsabilità diretta e avendole esercitate con il livello di autonomia e iniziativa corrispondente alla qualifica rivendicata.
Nel caso in esame, la ricorrente – pacificamente inquadrata, nell'intero periodo oggetto di causa, nel livello C del CCNL per il personale dipendente delle strutture sanitarie associate AIOP, ARIS, con mansioni di impiegata amministrativa fino a luglio 2007 – afferma, quanto al primo periodo, di avere avuto diritto al livello C1 in quanto aveva svolto mansioni rientranti nel prefato livello, avendo svolto
4 “mansioni caratterizzate da un elevato livello di autonomia decisionale e responsabilità, spesso legate alla gestione, all'organizzazione e al coordinamento delle attività da espletarsi nell'ambiente lavorativo”. Quanto al secondo periodo, fonda la richiesta di inquadramento nel livello C2 sul conseguimento dell'attestato di qualifica professionale di II livello di “animatore sociale”, e sullo svolgimento delle corrispondenti mansioni.
Per quanto concerne il livello C2, la parte non ha riportato la declaratoria del livello riconosciuto, ma unicamente una descrizione del livello rivendicato, e ha omesso di effettuare qualsivoglia comparazione fra le due, nonché di raffrontare le mansioni espletate con le declaratorie.
La richiesta si basa unicamente sulla circostanza, pacifica, che a novembre del 2006 l'istante ha conseguito un attestato di qualifica professionale, in virtù del quale la datrice di lavoro ha disposto, a decorrere dal 3/08/2007, l'assegnazione di mansioni corrispondenti (animatrice) in luogo di quelle di impiegata di concetto precedentemente assegnate.
Ebbene, dalla lettura del CCNL si evince che la posizione C2 non corrisponde a un autonomo livello d'inquadramento, ma a una posizione economica superiore conseguibile a seguito di progressione orizzontale.
Sul punto, il CCNL (art. 47, CCNL 2002-2005 e art. 48, CCNL 2016-2018) dispone che “Ferme restando le dinamiche già previste, il personale dipendente sarà inquadrato nelle posizioni economiche superiori della medesima categoria, allorquando, in rapporto all'organizzazione aziendale sulla base di percorsi lavorativi, formativi o di tutoraggio individuati, definiti e prefissati dalla Struttura - con esclusione di quelli imposti obbligatoriamente da norme di legge - acquisisca maggiore professionalità anche attraverso attestati di aggiornamento professionale e/o specifiche conoscenze che consentano la sua utilizzazione in mansioni lavorative più qualificate, che richiedono maggiore autonomia e responsabilità”.
La ricorrente non ha specificamente allegato, né dimostrato, che, attraverso il conseguimento della qualifica di II livello di animatrice sociale, abbia acquisito “maggiore professionalità anche attraverso attestati di aggiornamento professionale e/o specifiche conoscenze che consentano la sua utilizzazione in mansioni lavorative più qualificate, che richiedono maggiore autonomia e responsabilità”.
Invero, ella è stata impiegata in mansioni, pacificamente corrispondenti alla qualifica acquisita, del tutto differenti da quelle di impiegata amministrativa precedentemente svolte, delle quali non è provato che siano “più qualificate” ovvero che richiedano “maggiore autonomia e responsabilità”.
Per contro, sia il CCNL 2002-2005 che il CCNL 2016-2018 ascrivono la figura professionale dell'animatore ad un livello inferiore, ovvero il B2.
Non può, pertanto, che concludersi per l'infondatezza della richiesta di inquadramento nel livello C2.
Per quanto riguarda invece il livello C1, la ricorrente non ha riportato né la declaratoria del livello riconosciuto, né quella del livello superiore rivendicato;
non ha effettuato alcuna comparazione fra le stesse in astratto né, tantomeno, ha posto a confronto, in concreto, le mansioni che assume di avere espletato con quelle proprie di ciascun livello, come previsto dal CCNL;
la stessa descrizione delle mansioni disimpegnate – ripresa testualmente nel capitolato di prova – è formulata in termini del tutto astratti, densi di valutazioni giuridiche e poveri di elementi fattuali.
È dunque evidente come risulti impossibile seguire il procedimento logico-giuridico trifasico che si impone per poter affermare il diritto al superiore inquadramento e, comunque, l'espletamento di mansioni proprie di un livello diverso da quello assegnato.
5 La parte ha però chiesto anche, in via subordinata, il riconoscimento del solo livello C1, quale impiegato amministrativo di concetto con almeno cinque anni di anzianità nella medesima struttura e nella medesima qualifica.
Il CCNL annovera l'impiegato amministrativo di concetto nella cat. C;
tuttavia, a far data dal primo giorno del mese successivo al compimento di cinque anni di anzianità nel medesimo ente o gruppo e nella medesima qualifica, lo stesso viene inquadrato nella posizione economica C1.
L'istante ha dedotto di essere stata inquadrata in cat. C, quale impiegata di concetto, dal febbraio
2002 e la circostanza non è stata specificamente contestata.
Ella ha, pertanto, maturato il diritto all'inquadramento nella posizione C1 dal 1° marzo 2007. Viene a questo punto in rilievo l'eccezione di prescrizione.
È principio consolidato che “l'azione promossa dal lavoratore subordinato ed avente ad oggetto il riconoscimento della qualifica superiore si prescrive nell'ordinario termine decennale di cui all'art. 2946 cod. civ., mentre le azioni dirette ad ottenere le differenze retributive derivanti dal suddetto riconoscimento si prescrivono nel termine quinquennale previsto dall'art. 2948 cod. civ. (cfr. Cass.
24 maggio 2006 n. 12238; Cass. 21 agosto 2007 n. 17777; Cass. 8 aprile 2011 n. 8057 e, in precedenza, Cass. 26 luglio 1996 n. 6750; Cass. 23 agosto 1997 n. 7911)” (Cass. Sez. L, Sentenza n.
21645 del 26/10/2016).
Il termine ordinario decennale, diversamente da quello breve quinquennale di cui all'art. 2948, n. 5,
c.c., è insuscettibile di sospensione durante il corso del rapporto.
È inoltre giurisprudenza costante della S.C. che “nel fatto illecito istantaneo la condotta è mero elemento genetico dell'evento dannoso e si esaurisce con il verificarsi con esso – pur se l'esistenza di questo si protragga poi autonomamente (fatto istantaneo ad effetti permanenti) – sicché il termine prescrizionale del diritto della parte a vedersi rivalere delle conseguenze pregiudizievoli della suddetta condotta contra ius decorre alla stregua del disposto dell'art. 2935 c.c. dal suo verificarsi
(cfr. in tali sensi ex plurimis: Cass. 20 dicembre 2000 n. 16009; Cass. 17 febbraio 1997 n. 1439). E proprio dalla applicazione del principio fissato dal citato art. 2935 c.c., secondo cui la prescrizione decorre dal giorno in cui il diritto può essere fatto valere, consegue che l'esercizio di mansioni superiori a quelle iniziali o a quelle da ultimo svolte, se protrattesi ininterrottamente per il periodo predeterminato dal contratti collettivi (e comunque non superiore a tre mesi), porta ex art. 2103 c.c. all'acquisizione del diritto al trattamento normativo ed economico corrispondente all'attività svolta con il contestuale decorrere del termine prescrizionale a partire dal sorgere del detto diritto. Una volta verificatasi la prescrizione, il perpetuarsi poi dell'esercizio delle superiori mansioni oltre il periodo temporale di cui al citato articolo 2103 c.c. comporta però – con il nuovo verificarsi delle condizioni fattuali e di diritto richiesti per la fattispecie acquisitiva di cui alla norma codicistica – anche l'inizio del decorso di un nuovo termine prescrizionale” (Cass. Sez. L, Sentenza n. 13046 del 01/06/2006).
Nella fattispecie, la prescrizione del diritto all'inquadramento nella posizione C1 in virtù dell'anzianità di servizio ultraquinquennale come impiegata di concetto si è compiuta in data
1/03/2017, decorsi dieci anni da quando lo stesso poteva essere azionato;
né successivamente è maturato un ulteriore quinquennio nella qualifica utile al diritto, dal momento che la ricorrente ha cessato di rivestire la qualifica di impiegata il 3/08/2007.
Non è viceversa applicabile il principio per cui “Il diritto all'inquadramento nell'organizzazione aziendale è invece un diritto di credito del lavoratore subordinato che deriva dalle mansioni concretamente svolte ed in relazione al quale vi è per il datore di lavoro il corrispondente obbligo di assegnazione, diritto che si prescrive con il decorso del termine ordinario decennale previsto dall'art. 6 2946 cod. civ.. Ed, in particolare, si è affermato che il decorso del decennio dal momento dell'insorgenza del diritto non preclude definitivamente l'accesso al superiore inquadramento allorché continui l'attività potenzialmente idonea a determinarlo, in quanto, permanendo la situazione cui la norma collega il diritto, la prescrizione decorre autonomamente da ogni giorno successivo a quello nel quale si è per la prima volta concretata tale situazione, fino alla cessazione della medesima (Cass.
18 maggio 1995 n. 5486, Cass. 16 agosto 1993 n. 8711, pure richiamate dalla sentenza impugnata)”
(Cass. Sez. L, Sentenza n. 9662 del 17/07/2001; Sez. L, Sentenza n. 14140 del 20/06/2006).
Infatti, nel caso in esame il diritto al superiore inquadramento non scaturisce dall'espletamento, protratto nel tempo, di mansioni ascrivibili al livello più alto, ma da una previsione contrattuale che prevede che, dopo cinque anni di anzianità nella qualifica di impiegato di concetto, presso la medesima struttura, il dipendente avanzi di posizione. Maturato il diritto sulla scorta di tale previsione, lo stesso si è prescritto;
e, dopo l'avvenuta prescrizione, il presupposto previsto dal CCNL
è venuto meno.
Persa definitivamente la possibilità di ottenere il riconoscimento della posizione alla quale si correlano le differenze retributive, anche la relativa domanda va respinta.
Il ricorso va, conseguentemente, rigettato.
Le ragioni della decisione inducono a ritenere equa una compensazione delle spese in ragione della metà; la restante metà segue la soccombenza e si liquida in dispositivo avendo riguardo ai valori minimi per lo scaglione di valore della controversia, ulteriormente ridotti del 30% tenuto conto dell'assenza di questioni complesse, di fatto e/o di diritto, e dell'istruzione documentale. Le spese di lite fra la parte ricorrente e l' , chiamato in causa affinché potesse essere emessa CP_2 pronuncia di condanna in suo favore (Cass. Sez. L, Sent. n. 19398 del 15/09/2014, Sez.
6 - L, Ord. n.
14853 del 30/05/2019), possono essere integralmente compensate.
P.Q.M.
Il giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) rigetta il ricorso;
2) compensa le spese in ragione della metà e condanna la ricorrente al pagamento della restante metà, che liquida in € 2.344,65, oltre rimborso forfettario spese generali, IVA e CPA come per legge;
3) compensa le spese fra la ricorrente e l' . CP_2
Benevento, 30 settembre 2025.
Il Giudice
Cecilia Angela Ilaria Cassinari
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