Sentenza 10 dicembre 2020
Massime • 1
In tema di misure alternative alla detenzione richieste dal condannato che, al momento del passaggio in giudicato della sentenza, si trovi agli arresti domiciliari, competente a decidere è, secondo la regola generale dettata dall'art. 677, comma 1, cod. proc. pen., il tribunale di sorveglianza nella cui giurisdizione si trova il condannato al momento della presentazione della domanda, atteso che, in tal caso, l'esecuzione della pena deve già considerarsi in atto.
Commentario • 1
- 1. Arresti domiciliari: ultime sentenzeRedazione · https://www.laleggepertutti.it/ · 25 luglio 2022
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 10/12/2020, n. 4331 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 4331 |
| Data del deposito : | 10 dicembre 2020 |
Testo completo
04331-21 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE PRIMA SEZIONE PENALE Composta da: ROSA ANNA SARACENO -Presidente - Sent. n. sez. 3439/2020 CC 10/12/2020- ROBERTO BINENTI R.G.N. 27631/2020 GIUSEPPE SANTALUCIA FRANCESCO CENTOFANTI -Relatore - STEFANO APRILE ha pronunciato la seguente SENTENZA sul conflitto di competenza sollevato da: TRIBUNALE DI SORVEGLIANZA MINORI BOLOGNA nei confronti di: y TRIBUNALE SORVEGLIANZA MINORI MILANO con l'ordinanza del 17/09/2020 del TRIB. SORV. MINORI di BOLOGNA udita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCO CENTOFANTI;
the he chusto lette/sentite le conclusioni del PG MARIA FRANCESCA LOY dichonsus la competenza del Tribunale ja i minorenni di Bl a udito il difensore RITENUTO IN FATTO 1. Con l'ordinanza in epigrafe il Tribunale per i minorenni di Bologna, ritenendosi territorialmente incompetente a trattare il procedimento di sorveglianza a carico di OM Bourrousse, ha sollevato conflitto negativo di competenza nei confronti del Tribunale per i minorenni di Milano, il quale, in precedenza, si era già dichiarato incompetente, e ha rimesso gli atti a questa Corte di cassazione per la sua risoluzione, ai sensi degli artt. 28, comma 1, lett. b), e 30, cod. proc. pen.
2. L'originaria declinatoria di competenza muoveva dalla constatazione che il condannato, istante per l'ottenimento di una misura alternativa alla detenzione, ai sensi dell'art. 656, comma 10, cod. proc. pen., si trovasse ad espiare gli arresti domiciliari, all'atto dell'instaurazione del procedimento di sorveglianza, nella circoscrizione territoriale del Tribunale per i minorenni di Bologna. La soluzione non è condivisa dal giudice rimettente, sul rilievo che la competenza debba nella specie determinarsi in applicazione del criterio di collegamento istituito dall'art. 656, comma 6, cod. proc. pen., e quindi intestarsi al giudice di sorveglianza del luogo ove abbia sede l'ufficio del Pubblico ministero preposto all'esecuzione.
3. Il giudizio di cassazione si è svolto a trattazione scritta, ai sensi dell'art. 23, comma 6, d.l. n. 137 del 2020, conv. dalla legge n. 176 del 2020. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Preliminarmente va dichiarata l'ammissibilità del conflitto, in quanto dal rifiuto dei due giudici di procedere alla trattazione del procedimento consegue la stasi del medesimo, che può essere superata solo con la decisione di questa Corte.
2. Nel merito, il conflitto deve essere risolto con l'affermazione della competenza a procedere del Tribunale per i minorenni di Bologna, in funzione di tribunale di sorveglianza.
3. La giurisprudenza di questa Corte è infatti costante nel ritenere che, in ordine alle misure alternative alla detenzione richieste dal condannato che, al momento del passaggio in giudicato della sentenza, si trovi agli arresti domiciliari, competente a decidere -ai sensi dell'art. 656, comma 10, cod. proc. 2 pen. sia, secondo la regola generale dettata dall'art. 677 dello stesso codice, il tribunale di sorveglianza nella cui giurisdizione si trovi il condannato al momento della presentazione della domanda (Sez. 1, n. 52994 del 21/11/2014, Rusolo, Rv. 261610-01; Sez. 1, n. 44914 del 22/11/2005, Vacca, Rv. 233993-01; Sez. 1, n. 11919 del 20/02/2002, confl. comp. in proc. Canfarotta, Rv. 221078-01; Sez. 1, n. 491 del 24/01/2000, confl. comp. in proc. Di Giovanni, Rv. 215385- 01). In una tale evenienza, infatti, l'esecuzione della pena deve già considerarsi in atto, con la conseguenza che, in assenza di criteri speciali e derogatori per la determinazione della competenza (il comma 10 dell'art. 656 cod. proc. pen. nichiama solo la «situazione considerata dal comma 5», e non anche la disciplina dettata, per i titoli sospesi, dal successivo comma 6), essa è da intestare secondo i criteri generali di cui al menzionato art. 677 cod. proc. pen., appartenendo quindi al giudice di sorveglianza del luogo di restrizione domiciliare del condannato.
4. Affermata così la competenza del Tribunale per i minorenni di Bologna, in funzione di tribunale di sorveglianza, gli atti debbono essere ad esso immediatamente trasmessi per l'ulteriore corso del procedimento.
P.Q.M.
Decidendo sul conflitto, dichiara la competenza del Tribunale per i minorenni di Bologna in funzione di tribunale di sorveglianza, cui dispone trasmettersi gli atti. Così deciso il 10/12/2020 Il Presidente Il Consigliere estensore Francesco Centofanti Rosa Anna Saraceno Fincester Mosemne feree DEPOSITATA IN CANCELLERIA -3 FEB 2021 A M E IL CANCELLIERE R P U S Pietro D 3