Sentenza 17 febbraio 2004
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 17/02/2004, n. 3037 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3037 |
| Data del deposito : | 17 febbraio 2004 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. CARBONE Vincenzo - Presidente -
Dott. DI NANNI Luigi Francesco - Consigliere -
Dott. LO PIANO Michele - Consigliere -
Dott. MAZZA Fabio - rel. Consigliere -
Dott. TRIFONE Francesco - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
AI AN, AI NN, ET IA, elettivamente domiciliati in ROMA VIA GAVINANA 4, presso lo studio dell'avvocato DOMENICO ANGELINI, che li difende anche disgiuntamente agli avvocati GIOVANNI AGRIZZI, DONATELLA AGRIZZI, giusta delega in atti;
- ricorrenti -
contro
ZURIGO ASSIC. S.P.A., in persona del direttore procuratore Ing. Franco Foglizzi, elettivamente domiciliata in ROMA VIA G. VASARI 5, presso lo studio dell'avvocato RAOUL RUDEL, che la difende, giusta delega in atti;
- controricorrente -
e contro
NI EN;
- intimato -
avverso la sentenza n. 2003/01 della Corte d'Appello di MILANO, Sezione 1^ Civile, emessa il 06/03/01 e depositata il 20/07/01 (R.G. 2436/00);
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio il 19/12/03 dal Consigliere Dott. Fabio MAZZA;
lette le conclusioni scritte dal Sostituto Procuratore Generale Dott. SANTI Consolo che ha chiesto si respinga il ricorso per manifesta infondatezza, con le conseguenze di legge.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
AM AN, AM NN e AM AS IA convenivano in giudizio, avanti al Tribunale di Milano, ON OR e la comp. Zurigo Assicurazioni, per sentirli condannare in solido al risarcimento di danni loro derivati dal decesso di AM AO, loro congiunto, a causa di incidente stradale avvenuto tra lo stesso Tomai, alla guida di un autocarro Ford e il ON, alla guida di autovettura assicurata presso la comp. Zurigo. I convenuti ricostituivano chiedendo il rigetto della domanda, per essere l'incidente avvenuto per fatto e colpa del AM. Il Tribunale adito, con sentenza 13.9.1999, rigettava la domanda, avendo escluso la responsabilità del ON nella produzione dell'evento dannoso. I AM proponevano appello per l'accoglimento della domanda introduttiva del giudizio. Gli appellati resistevano, spiegando altresì appello incidentale in ordine al regolamento delle spese di lite e appello incidentale condizionato in ordine alla entità del danno lamentato. La Corte di Appello di Milano, con sentenza 20.7.2001, rigettava l'appello principale e quello incidentale, restando assorbito quello incidentale condizionato. Avverso tale sentenza i AM propongono ricorso per Cassazione affidato, a cinque mezzi di gravame, e producono memoria. Resiste la comp. Zurigo con controricorso. Il ON non ha svolto difese. MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo mezzo di gravame i ricorrenti si limitano a citare la giurisprudenza di legittimità in tema di scontro tra veicoli. Il motivo è quindi generico, mancando ogni specifico riferimento ai fatti di causa e, come tale, inammissibile.
Con la seconda censura i ricorrenti lamentano la mancata ammissione, da parte del giudice dell'appello, di una consulenza tecnica volta a ricostruire l'incidente dedotto in lite, ma non considerano che tale decisione istruttoria è lasciata alla discrezionalità del giudice del merito, con il solo limite di una adeguata motivazione, che nel caso di specie sussiste, avendo la Corte di Milano indicato diffusamente le ragioni per le quali non era necessario procedere a tale adempimento (vedi Cass. 3^, 17.1.2001 n. 583). La censura non merita quindi accoglimento.
Con il terzo mezzo di gravame i ricorrenti osservano che, illegittimamente, la Corte del merito ha tratto elementi di valutazione dalle risultanze del procedimento penale, violando così l'autonomia del processo civile. Anche tale censura è manifestamente infondata. Infatti, secondo consolidata giurisprudenza di legittimità, il materiale probatorio acquisito nel procedimento penale può essere posto a fondamento della ricostruzione dell'evento dannoso in sede civile (vedi Cass. 3^, 10.5.2001 n. 6502; Cass. 1^, 15.2.2001 n. 2200). Con il quarto mezzo di gravame i ricorrenti lamentano la violazione dell'art. 141 del codice della strada, per non avere la Corte di Milano considerato che il ON non teneva, al momento dell'incidente, una velocità particolarmente moderata e procedono quindi ad una loro autonoma valutazione degli elementi acquisiti agli atti, traendone una ricostruzione del sinistro che diverge da quella ritenuta dal giudice a quo. È quindi evidente che, pur sotto la denuncia di violazione di legge, viene investito il merito della decisione, cosicché la censura risulta inammissibile. Infine, con il quinto ed ultimo mezzo di gravame viene dedotta la carenza di motivazione della sentenza impugnata. Lamentano la mancata considerazione delle prove da loro offerte, quali la planimetria e le foto allegate al rapporto della polizia. Anche tale censura appare manifestamente infondata. Affinché la motivazione possa essere considerata adeguata e sufficiente, non è necessario che il giudice abbia confutato tutte le argomentazioni delle parti, ma è sufficiente che egli abbia indicato le ragioni del suo convincimento, restando così implicitamente disattese tutte le deduzioni con esso incompatibili (vedi Cass. 3^, 1.12.1999 n. 13359). Nel caso di specie l'obbligo motivazionale è stato adeguatamente e sufficientemente assolto con iter argomentativo immune da elementi di irrazionalità. Il ricorso è quindi manifestamente infondato e deve essere rigettato e le spese devono essere regolate, come disposto dall'art. 91 c.p.c. soli confronti della società Zurigo, non avendo il ON svolto difese.
P.Q.M.
LA CORTE Rigetta il ricorso e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese del giudizio di Cassazione in favore del controricorrente s.p.a. Zurigo, che liquida in euro 1600, di cui euro 1500 per onorari. Così deciso in Roma, il 19 dicembre 2003.
Depositato in Cancelleria il 17 febbraio 2004