Sentenza 29 aprile 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 29/04/2002, n. 6222 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 6222 |
| Data del deposito : | 29 aprile 2002 |
Testo completo
i LA CORTE S062 22/0 2 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITA Oggetto DANNI Do SEZIONE SECONDA CIVILE INADEMPIMENTSΔΕ CONTRATTUALO Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Antonio VELLA Presidente R.G.N. 20358/99 744/00 Dott. Antonino ELEFANTE Consigliere 1638/00 - Consigliere Dott. Olindo SCHETTINO - MAZZIOTTI DI CELSO Rel. Consigliere Dott. Lucio Cron.17863 - - Rep. 1370 Consigliere Dott. OV SCHERILLO ha pronunciato la seguente Ud. 31/01/02 CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SENTENZA UFFICIO COPIE sul ricorso proposto da: Richiesta copia studio domiciliato in ROMAdal Sig. IL SOLE 240P PA EN, elettivamente per diritti 310 VIA EUDO GIULIOLI 47/B/18, presso lo studio 29 APR. 2002 IL CANCELLIERE dell'avvocato GIUSEPPE MAZZITELLI, difeso dall'avvocato ANTONIO BARRA, giusta delega in atti;
- ricorrente contro 500 AF UC NA, IA CA, ROMAGNUOLO REMO;
- intimati e sul 2° ricorso n° 00744/00 proposto da: 2002 AGNANO, difeso dall'avvocato ANIELLO GOVETOSA, giusta delega in atti;
- controricorrente e ricorrente incidentale nonchè
contro
AF UC NA, IA CA, PA EN;
intimati - e sul 3° ricorso n° 01638/00 proposto da: IA CA, elettivamente domiciliato in ROMA PZZA MAZZINI 27, presso lo studio dell'avvocato LUCIO NICOLAIS, difeso dagli avvocati GABRIELE LANZARA, CORRADO LANZARA, giusta delega in atti;
- controricorrente e ricorrente incidentale nonchè
contro
PA EN, ROMAGNUOLO REMO;
- intimati avverso la sentenza n. 2434/98 della Corte d'Appello di NAPOLI, depositata il 07/12/98; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 31/01/02 dal Consigliere Dott. Lucio MAZZIOTTI DI CELSO;
udito l'Avvocato Raffaele DE RUGGIERO, per delega dell'Avv. BARCA, depositata in udienza, difensore del ricorrente che ha chiesto l'accoglimento del ricoro principale;
-2- udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Raffaele PALMIERI che ha concluso per il rigetto del ricorso principale, il rigetto del ricorso incidentale n.744/2000, assorbito il ricorso incidentale condizionato n.1638/00. -3- Svolgimento del processo Con atto notificato il 16/12/1991 SO CI OV e NE Iu- liano, quest'ultimo anche nell'interesse di LA LI, premesso di aver commissionato all'impresa edile di NR GN l'appalto di ope- re necessarie alla riattazione di un loro fabbricato con nomina di MO Ro- magnuolo come direttore dei lavori, convenivano in giudizio i detti Spa- gnuolo e NU sostenendo che gli stessi, nelle rispettive qualità, non avevano eseguito tutti i lavori pattuiti e ne avevano consegnato alcuni non effettuati a regola d'arte. Gli attori, quindi, chiedevano l'accertamento della responsabilità dei convenuti e la loro condanna in solido al risarcimento del danno quantificato in £ 20.800.000. Lo GN ed il NU, costituitisi, chiedevano il rigetto della domanda eccependo la decadenza e la prescrizione ex articolo 1667 c.c. e deducendo che i lavori erano stati eseguiti a regola d'arte. L'adito tribunale di Avellino, con sentenza 3/5/1997, dichiarava inam- missibile la domanda per intervenuta prescrizione. Avverso la detta decisione la SO e lo LI proponevano appello al quale resistevano lo GN ed il NU. La corte di appello di Napoli, con sentenza 7/12/1998, in accoglimento del gravame e in riforma dell'impugnata decisione, condannava in solido lo GN ed il NU a pagare in favore degli attori £ 15.480.000 oltre interessi. Osservava la corte di merito: che al primo giudice era sfug- gita la duplice rilevanza, tanto per la decadenza quanto per la prescrizione, delle esibite missive (relative alla corrispondenza intercorsa tra le parti ) che contenevano il riconoscimento da parte sia dell'impresa sia del direttore 3 dei lavori delle manchevolezze contestate in citazione, con l'impegno da entrambi assunto per la loro eliminazione;
che ciò era decisivo a prescindere dall'applicazione al caso di specie della norma di cui all'articolo 1667 c.c. o di quella di cui all'articolo 1669 c.c. posto che nel caso in esame, al contra- rio di quanto affermato dal tribunale, andava esclusa non solo la decadenza ma anche la prescrizione breve, dovendo ritenersi sorta una nuova obbliga- zione con prescrizione della relativa azione in dieci anni dal riconoscimento;
che delle incompletezze e dei difetti dei lavori in questione dovevano ri- spondere in solido gli appellati. La cassazione della sentenza della corte di appello di Napoli è stata chie- sta da NR GN con ricorso affidato a due motivi illustrati da me- moria. NU MO ha depositato controricorso contenente ricorso incidentale. LI NE ha resistito al ricorso principale ed a quello in- cidentale proponendo, a sua volta, ricorso incidentale condizionato. SO CI OV non ha svolto attività difensiva in sede di legittimità. Motivi della decisione Il ricorso principale e quelli incidentali vanno riuniti a norma dell'articolo 335 c.p.c. Il ricorso incidentale di NU MO è inammissibile per tardività: il controricorso, contenente detto ricorso incidentale, è stato notificato alla parte contro cui è stato proposto ( ossia alla SO ed allo LI) in data 2/12/1999, cioè ben oltre il termine di sessanta giorni dalla notifica della sentenza impugnata avvenuta il 30/7/1999 (articoli 325 e 326 c.p.c. ). Non può ritenersi ammissibile tale ricorso come incidentale tardivo ex articolo 334 c.p.c. posto che il principio secondo cui le parti contro le quali è 4 proposta un'impugnazione e quelle chiamate ad integrare il contraddittorio nelle cause inscindibili possono, a loro volta, proporre impugnazione inci- dentale tardiva, è applicabile soltanto alle impugnazioni incidentali vere e proprie, che abbiano il carattere di controimpugnazione, a quelle cioè pro- venienti dalla parte contro la quale è stata proposta l'impugnazione princi- pale o che è stata chiamata, in ipotesi di cause inscindibili, ad integrare il contraddittorio e rivolte, in tale ultima ipotesi, contro qualsiasi parte ovvero, in ipotesi di cause scindibili, contro lo stesso ricorrente principale. Il GN, quindi, attesa la scindibilità delle cause (trattandosi di ob- bligazioni solidali ) avrebbe potuto rivolgere la sua impugnazione tardiva solo nei confronti del ricorrente principale (ossia dello GN) e non nei confronti della SO e dello LI. La legittimazione all'impugnazione incidentale tardiva è attribuita esclu- sivamente, anche quando si tratti di ricorso per cassazione, alle parti contro le quali è stata proposta l'impugnazione principale o a quella cui debba es- sere esteso il contraddittorio, per essere esse litisconsorti necessarie al pro- cesso, non anche alle parti alle quali la notificazione della impugnazione principale sia possibile, trattandosi di causa scindibili, esclusivamente ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 332 c.p.c. Deve pertanto essere ribadito che, come più volte chiarito da questa Corte, nelle cause scindibili, quali quelle relative ad obbligazioni solidali, è inammissibile l'impugnazione incidentale tardiva proposta contro parte di- versa dall'impugnante principale (tra le tante, sentenze 9/10/1998 n. 10034; 17/8/1995 n. 8916). 5 In applicazione dei detti principi di diritto il ricorso incidentale proposto da NU MO deve essere dichiarato inammissibile. Con il primo motivo del ricorso principale NR GN denuncia violazione e falsa applicazione del secondo comma dell'articolo 1667 c.c., in relazione agli articoli 1362, 1363 e 1366 c.c., nonché insufficiente moti- vazione. Deduce il ricorrente principale che la corte di appello ha confer- mato l'esclusione della eccepita decadenza senza alcuna precisa motivazio- ne in relazione alla posizione di esso GN: infatti, se il direttore dei lavori si è impegnato o ha comunicato che l'impresa appaltatrice era dispo- nibile ad eseguire i lavori, tali dichiarazioni non possono estendere la pro- pria efficacia fino al punto da coinvolgere l'appaltatore (ossia esso ricor- rente) il quale non ha mai riconosciuto gli asseriti vizi e non si è assunto la relativa responsabilità. Hanno quindi errato i giudici del merito ad assegnare il valore di riconoscimento - e di correlativa assunzione di responsabilità dei vizi - alla nota del 27/9/1991 con la quale esso ricorrente si era limitato a di- chiarare la sua disponibilità a verificare le opere contestate ed a provvedere alla eliminazione solo di quegli eventuali vizi ritenuti addebitabili al proprio operato. Così decidendo i detti giudici hanno violato le norme di ermeneuti- ca contrattuale integrando, con motivazione carente, l'unica dichiarazione dell'impresa appaltatrice con le asserzioni rese dal direttore dei lavori il quale peraltro rappresenta il committente ed è solo lui responsabile delle sue dichiarazioni, con tutte le conseguenze a suo esclusivo carico. La detta censura è inammissibile sotto un duplice profilo. Da un lato occorre osservare che dalla lettura della sentenza impugnata non risulta né è stato dedotto dallo GN nel motivo di ricorso in 16 -esame che abbia formato oggetto del giudizio di secondo grado, in quanto rientrante tra le problematiche dibattute la parte della decisione di primo grado relativa all'affermazione secondo la quale la esibita corri- spondenza tra le parti conteneva il riconoscimento dell'impresa e del direttore dei lavori delle manchevolezze lamentate dalla parte commit- tente con assunzione dell'impegno di eliminare dette manchevolezze. In- combeva invece al ricorrente dedurre di aver prospettato tale questione me- diante il richiamo agli scritti difensivi in primo grado manifestando in tal modo in maniera univoca la volontà di devolvere al giudice del gravame an- che il riesame della problematica connessa all'interpretazione del contenuto della corrispondenza intercorsa tra appaltatore e committente. Sotto altro aspetto bisogna rilevare che lo GN denuncia l'errata interpretazione di un documento (nota del 27/9/1991 a firma di esso ricor- rente ) senza riportare il contenuto specifico e completo di tale documento il che non consente di ricostruirne alla luce esclusivamente di alcune isolate parti il senso complessivo. Ciò impedisce a questa Corte di valutare - sulla base delle sole deduzioni contenute in ricorso l'incidenza causale del denunciato difetto di motivazione e la decisività dell'errore commesso dalla corte di appello nell'operazione interpretativa. Deve quindi ritenersi corretta l'operazione ermeneutica compiuta dal giudice del merito: il ricorrente pur se sostiene la violazione degli articoli 1362 e seguenti c.c. svolgendo al riguardo generiche argomentazioni e senza evidenziare il modo in cui la corte di appello si sarebbe discostata dai canoni interpretatativi legali ha inteso essenzialmente censurare il "risultato" interpretativo raggiunto il che è inammissibile in questa sede. 7 Con il secondo motivo del ricorso principale lo GN denuncia vio- lazione dell'articolo 2909 c.c. e preclusione del giudicato interno, nonché violazione degli articoli 112, 343, 346, e 163 c.p.c., in relazione agli articoli 1669, 1173, 1334 e 1333 c.c. Il ricorrente sostiene che la domanda formu- lata in primo grado dagli attori era intesa al riconoscimento della garanzia naturale all'appalto per i difetti dell'opera. Tale domanda è stata rigettata dal tribunale il quale, pur ritenendo irrilevante la mancata denuncia ex secondo comma articolo 1667 c.c. per il presunto riconoscimento, ha affermato che l'azione era prescritta a norma del terzo comma del citato articolo non es- sendo applicabile la disciplina dettata dall'articolo 1669 c.c. non versandosi nella specie nell'ipotesi dei gravi difetti. Con l'appello i committenti hanno censurato l'affermata inclusione dei vizi nel novero di quelli disciplinati dall'articolo 1667 c.c. sostenendo l'inserimento di tali vizi tra quelli di cui all'articolo 1669 c.c. Il thema decidendum proposto con l'appello era quindi limitato all'applicazione nella specie della disciplina dettata dall'articolo 1667 o di quella di cui all'articolo 1669 c.c. Di conseguenza, ove fosse stata confermata la prima soluzione fatta propria dal tribunale, su tale punto si sa- rebbe formato il giudicato. La corte territoriale ha pertanto accolto una do- manda non prospettata né in primo né in secondo grado e contrastante con il già formatosi giudicato di prescrizione biennale superabile solo se fosse stata ritenuta la ricorrenza del difetto grave di cui all'articolo 1669 c.c. La corte di merito ha rinvenuto per suo conto un diverso titolo dell'obbligazione in una fonte di natura autonoma mai prospettata, così di- scostandosi dal petitum ed incorrendo nel vizio di extrapetizione. Il motivo è infondato. B La Corte, letti gli atti processuali ( attività consentita in questa sede di le- gittimità attesa la natura del vizio denunciato) e in particolare l'atto di cita- zione introduttivo del giudizio di primo grado, la sentenza del tribunale e l'atto di appello come redatto dalla SO e dallo LI, ritiene insussi- stente la denunciata violazione dell'art. 112 c.p.c. e delle altre norme indi- cate nel motivo di ricorso in esame e concorda con la decisione della corte territoriale la quale sollecitata da specifica richiesta degli appellanti ( al punto 1 delle conclusioni dell'atto di gravame) volta ad ottenere la dichia- razione di inopponibilità delle eccezioni di decadenza e di prescrizione - ha affermato che "a prescindere dall'applicazione al caso di specie della norma di cui all'articolo 1667 c.c. o di quella di cui all'articolo 1669 c.c." andava esclusa la decadenza e la prescrizione breve essendo sorta una nuova obbli- gazione (con prescrizione decennale) per effetto del riconoscimento dei vi- zi delle opere appaltate e dell'impegno assunto per la loro eliminazione. Deve quindi escludersi che come sostenuto dal ricorrente principale - la corte di appello abbia “accolto una domanda non prospettata né in primo né in secondo grado” e non abbia tenuto conto del già formatosi giudicato di prescrizione biennale superabile solo se fosse stata ritenuta la ricorrenza del difetto grave di cui all'art. 1669 c.c. Al contrario la corte territoriale ha ac- colto una domanda ritualmente proposta dagli attori con l'atto introduttivo del giudizio e implicitamente ribadita con l'atto di appello riguardante una pretesa relativa allo stesso bene della vita - ossia essere tenuti indenni della spesa necessaria per l'eliminazione dei vizi manifestatisi nell'opera appal- avanzata sulla base di due distinti fatti idonei a legittimare la richie- tata -> sta: a) il contratto di appalto e l'errata esecuzione delle opere appaltate;
b) il 9 riconoscimento dei vizi denunciati e l'impegno preso dall'appaltatore di provvedere al ripristino. Tali fatti correttamente sono stati posti dalla corte di appello a sostegno dell'accoglimento della domanda dei committenti e del rigetto dell'eccezione di prescrizione sollevata dall'appaltatore. La corte distrettuale non ha preso in esame elementi in fatto o in diritto che non facessero già parte del thema decidendum, ma ha ineccepibilmente valutato quelli che erano stati già dedotti dagli attori per contrastare l'avversa eccezione di prescrizione erroneamente accolta dal tribunale. Al riguardo bisogna ribadire che, come questa Corte ha avuto modo di chiarire più volte, spetta al giudice del merito il compito di definire le do- mande avanzate dalle parti identificando e qualificando giuridicamente i be- ni della vita destinati a formare oggetto del provvedimento richiesto ( pe- titum ) nonché il complesso degli elementi della fattispecie da cui derivano le pretese dedotte in giudizio (causa petendi ). E' del pari pacifico nella giurisprudenza di legittimità che la domanda giudiziale, per essere correttamente interpretata, va considerata non solo nella sua formulazione letterale ma anche, e soprattutto, nel suo contenuto sostanziale con riguardo alle finalità che la parte intende perseguire e te- nendo conto dell'insieme delle deduzioni e delle tesi svolte. In tale prospet- tiva un'istanza, pur se non espressamente e formalmente proposta, può ri- tenersi tacitamente avanzata e virtualmente contenuta nel "thema deciden- dum" quando si trovi in rapporto di necessaria connessione con la materia del contendere e non ne estenda l'ambito soggettivo di riferimento. Per quanto poi riguarda in modo specifico il giudizio di secondo grado, poiché l'appello ha carattere devolutivo in quanto rivolto al riesame della 10 causa nel merito, il principio della specificità dei motivi di gravame non va inteso con rigori formalistici: il giudice di secondo grado può liberamente valutare ex novo l'intero materiale probatorio acquisito in primo grado (nella specie la corrispondente intercorsa tra le parti ). In particolare il principio tantum devolutum quantum appellatum preclu- de al giudice di appello l'indagine su punti della sentenza di primo grado non direttamente investiti dal gravame, ma solo in quanto essi non siano compresi nel thema decidendum neanche per implicito perché non necessa- riamente connessi con quelli censurati. Ne consegue che, quando dal com- plesso delle deduzioni e delle conclusioni contenute nell'atto di appello ri- sulti la volontà di sottoporre l'intera controversia al giudice dell'impugnazione, questi è tenuto a riesaminare anche quelle parti della sentenza di primo grado che non abbiano, a differenza di altre, formato og- getto di specifica trattazione nel suddetto atto, in quanto comunque coin- volte nell'integrale impugnazione della prima pronuncia ( nei sensi suddetti, tra le tante, sentenza 16/11/1999 n. 12694 ). a conferma della correttezzaIn proposito bisogna altresi aggiungere dell'operato della corte di appello e dell'insussistenza del denunciato vizio di ultrapetizione che i principi relativi alla responsabilità dell'appaltatore ex art. 1667 c.c. per le difformità ed i vizi dell'opera sono applicabili anche nell'ipotesi di responsabilità per la rovina e per i gravi difetti dell'edificio prevista dall'articolo 1669 c.c. e pertanto il riconoscimento di tali difetti e l'impegno del costruttore di provvedere alla loro eliminazione costituiscono elementi idonei ad ingenerare un nuovo rapporto di garanzia che si sostitui- a quello originario con conseguente irrilevanza della questione sce CORTE SUPREMA CASSAZIONE Si attesta la registrazione presso l'Agenzia delle Entrate di Roma 2 il 16.1.2012 serie 4 al n. 2463 versate € 138,43 apposta in calce alla copia autentica (art. 278 T.U. n°115 del 20/5/2002) dell'applicabilità della disciplina prevista dall'articolo 1667 c.c. o di quella di cui all'articolo 1669 c.c. e del connesso accertamento dei rispettivi termi- ni di decadenza e di prescrizione. Sul punto questa Corte ha precisato che, in tema di riconoscimento dei vizi dell'opera da parte dell'appaltatore, la di- sciplina dettata dall'articolo 1667 c.c. è applicabile “in parte qua" anche nel caso di gravi difetti di cui all'art. 1669 c.c. ( sentenza 23/5/2000 n. 6682 ). Nella specie la corte di appello ha applicato in modo corretto i detti prin- cipi affermati in giurisprudenza con riferimento alle regole ermeneutiche dettate dalla legge ed ha coerentemente accolto - con ragionamento inecce- pibile il motivo di gravame con il quale la SO e lo LI avevano so- stenuto l'inapplicabilità nella fattispecie in esame delle eccezioni di deca- denza e di prescrizione sollevate dallo GN e dal NU. In definitiva il ricorso principale dello GN deve essere rigettato con conseguente assorbimento del ricorso incidentale proposto da LI NE perché espressamente condizionato. Il contrasto tra le pronunzie rese nei gradi di merito e la natura delle que- stioni trattate giustificano la compensazione delle spese del giudizio di le- gittimità tra tutte le parti costituite.
P.Q.M.
La Corte: riunisce i ricorsi;
rigetta il ricorso principale di GN En- rico;
dichiara inammissibile il ricorso incidentale di NU MO e assorbito il ricorso incidentale condizionato di LI NE;
compensa tra tutte le parti costituite le spese del giudizio di cassazione. Roma 31 gennaio 2002 Il presidente10 0 $2311 Aurouistelly Il consigliere estensore Антоніони 109T 456T 43 321 DEPOSITATO IN CANCELLERIA IL CANCELLIERE C1 2.9 APR. 2002 7.17043 Paolo Talarico 8065 18100 of Roma れ IL CANCELLIERE 188,43 Z CO + ---- -