CGT1
Sentenza 2 febbraio 2026
Sentenza 2 febbraio 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Matera, sez. I, sentenza 02/02/2026, n. 47 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Matera |
| Numero : | 47 |
| Data del deposito : | 2 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 47/2026
Depositata il 02/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di MATERA Sezione 1, riunita in udienza il 16/01/2026 alle ore 12:30 con la seguente composizione collegiale:
BA NI, Presidente PAGLIARO MARIA LIBERA, Relatore DELL'EDERA ANNA MARIA EMILIA VITA, Giudice
in data 16/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 254/2025 depositato il 16/06/2025
proposto da
RR Srl - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentante_1Rappresentato da - CF_Rappresentante_1
Rappresentante difeso da Difensore_1 CF_Difensore_1 -
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. RA Direzione Provinciale Di Matera
Email_2 elettivamente domiciliato presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- INVITO AL PAGAMENTO n. 06720259001660115000 IRAP
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 15/2026 depositato il 19/01/2026
Richieste LL parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione LL eventuali richieste ammesse dal Presidente) Resistente/Appellato: (Trascrizione LL eventuali richieste ammesse dal Presidente)
CORTE DI GIUSTIZIA TRIBUTARIA DI I° GRADO - MATERA R.G. Ricorsi n. 254 / 2025 Sezione 1
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La RR Rappresentante_1 SR, in persona della suo p.t. legale rappresentante, , con
ricorso notificato in data 19.05.2025, ricorre avverso l'intimidazione di pagamento n.
06720259001660115 000 notificata dalla ZI LL RA Riscossione di Matera in data
15.04.2025, di cui le sottese tre cartelle di pagamento per omessa IRES ed IRAP anni 2019 e
2020; e due avvisi di accertamento, anno 2018 per IVA, IRES, IRAP e IRPEF, della ZI
LL RA di Milano , per la somma di euro 11.967,62
La ricorrente società eccepisce:
- nullità derivata ex art. 19 comma 3 d.lgs. 546/92 dell'atto opposto frutto del c.d. vizio procedurale originato in fattispecie dall'omessa rituale notificazione LL prodromiche cartelle di pagamento.
- nullità dell'intimazione di pagamento impugnata per difetto di motivazione ob relationem ex artt. 7 e 17 l. 212/2000
- nullità dell'intimazione di pagamento impugnata poiché le somme richieste, interessi e sanzioni risultano oramai inesigibili per intervenuta prescrizione maturata anche successivamente all'eventuale rituale notificazione LL stesse.
La ricorrente notifica il ricorso esclusivamente alla ZI LL RA di Matera, e ritiene la scelta di impugnare, consentita dall'art. 19, comma 3, del d.lgs. n. 546 del 1992, solo l'atto consequenziale notificatogli (cartella di pagamento, avviso di accertamento ), facendo valere, in tal modo, il vizio derivante dall'omessa notifica degli atti presupposti , che pertanto, nel caso in esame, dirigere la impugnazione verso un legittimato passivo. Ritiene il ricorrente che la mancata notifica, non determina l'inammissibilità della domanda, ma può comportare la chiamata in causa dell'ente creditore nell'ipotesi di azione svolta attraverso il concessionario, onere che, tuttavia, grava su quest'ultimo, La legittimazione passiva spetta, pertanto, all'ente titolare del credito tributario, , e non già al concessionario”(Cass. Civ. Sez. V., 16.02.2022, sent. 5160 Pertanto chiede dichiarare, la nullità e/o illegittimità dell'intimazione di pagamento n. 067 2025 9001660115 000 non impugnata ma per nullità derivata, difetto di motivazione ob relationem, inesigibilità LL somme pretese in forza dell'intervenuta prescrizione, con vittoria di spese, competenze ed onorari di causa da distrarre a favore del difensore antistatario.
Alla odierna Udienza, presente la sola parte resistente, chiamata in causa che, alla richiesta di rinvio da parte ricorrente si si oppone non avendo ricevuto nessuna richiesta, in tal senso e chiedento la discussione della causa si riporta riporta alle propri conclusioni,
La Corte preso atto, trattiene la causa in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Dall'esame degli atti di ricorso lo stesso non merita accoglimento per vari ordini di motivi, tra cui la inammissibilità dello stesso ricorso, . Primariamente la ricorrente non eccepisce vizi propri dell'intimazione in esame.
La ZI LL RA di Matera, eccepisce (doc. all. in atti), difetto di legittimazione processuale passiva dell'ufficio rispetto ai motivi di ricorso riguardanti attività di competenza di altri Enti impositori : ZI LL RA-Riscossione e ZI LL RA D.P -I di Milano. Chiede perciò la propria estromissione dal giudizio e la condanna della ricorrenteal pagamento LL spese di entrambi i gradi del giudizio.
La ricorrente società non notifica il ricorso, come dalla stessa ammesso, all'Ente ZI LL RA Riscossione di Matera, che ha notificato l'atto in esame, per cui lo stesso è inammissibile ad origine. come richiesto dall'art. 22 del D. Lgs. 546/1992, norma perentoria nel processo tributario, per cui vizio insanabile che impedisce al giudice di esaminare il merito della controversia.
La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 499/2025, ha rigettato il ricorso di una contribuente, confermando l'inammissibilità del suo appello originario contro un avviso di accertamento IRPEF. Il caso verteva sulla mancata notifica del ricorso tributario all'ZI LL RA;
tale omissione costituisce un vizio insanabile che porta all'inammissibilità del ricorso, non potendo essere sanato neanche dalla successiva costituzione in giudizio dell'ente impositore. La decisione sottolinea il rigore formale richiesto nel processo tributario. ( CTR. Sicilia, sent. n. 721/2016).
Per puro tuziorismo, .la ricorrente ritiene, in modo del tutto pretestuoso, la mancata notifica alla RR SR ., degli atti sottesi alla intimazione di pagamento de qua, ove
- la cartella di pagamento n. 067 2023 0006435507000, emessa per l'anno d'imposta 2019 dalla ZI della Riscossione, afferente ad Irap;
euro 420,53, è stata notificata il 18.07.2023, notificato con pec ore alle ore 09:30 (doc. all. in atti).
- la cartella di pagamento n. 06720230009904912 000, emessa per l'anno d'imposta 2019 dalla Agente della Riscossione, è stata notificata con pec. il 14.09.2023, afferente ad IRES per omesso pagamento di euro 3.625,65. (doc. all. in atti).
- la cartella di pagamento n. 0672024 000604781000, emessa per l'anno d'imposta 2020 dal Agente della Riscossione, è s t a t a notificata il 16.10..2024, con pec per ad omessa Ires per euro 1.947,02 (doc. all. in atti).
- l'avviso di accertamento n. T9B032200996/2024, emesso per l'anno d'imposta 2018 dall'Ufficio della ZI RA di MILANO che ha codice TC5 - e stato notificato il 19.04.2024, con pec. per omessa Iva, Ires ed Irap;
per euro 3.930,60(doc. all. in atti).
- l'avviso di accertamento n. T9B07200997/2024, emesso per l'anno d'imposta 2018 da Ufficio diverso quale della ZI RA di MILANO - che ha codice TC5 - e notificato il 19.04.2024, per omessa EF .per la somma di euro. euro 2.043,82. (doc. all. in atti).
Pertanto validi i richiami per relationem, nell'atto de qua e del tutto inconsistenti sono i riportati motivi, ove nessuna prescrizione può essere invocata in considerazione anche della interruzione dei termini, causa COVID 19 D.L. n.34/2020 ss.mm.ii.; il vanatato credito è definito e cristallizzato. Ma vi è di più. con riguardo ai due sottesi avvisi di accertamento T9B032200996/2024, n. T9B07200997/2024, indebitamente notificati alla costituita ZI LL RA di Matera, essendo emessi dalla D:P: di Milano, risulta che i 2 avvisi di accertamento sono stati già decisi a favore della A,E, di Milano, con sentenza 2698/08/25, depositata in data 19.06.2025. Per cui ricorre il ne bis in idem .
Per i su indicati motivi il ricorso è inammissibile per mancata notifica all'Ente impositore, ZI della Riscossione, tardivo in quanto le 3 cartelle sottese, risultano regolarmente notificate nei termini e non impugnate entro i 60g., e riguardo ai due avvisi ricorre il ne bis in idem.
La Corte per quanto analizzato e riportato ritiene il ricorso del tutto inconsistente, infondato, inconcludente e lo rigetta, e, siccome sopra, legittima, l'intimazione di pagamento e i sottesi atti. impositivi.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado in definitiva pronuncia:
- rigetta il ricorso;
- condanna la parte ricorrente alla rifusione, in favore dell'ZI LL RA resistente, LL spese processuali che liquida in euro 1.000,00, oltre oneri di legge se dovuti.
Così deciso in Matera , Addì 16.01.2026.
IL GIUDICE ESTENSORE IL PRESIDENTE
dott.ssa Maria libera Pagliaro dott. Giovanni Sabbato
Depositata il 02/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di MATERA Sezione 1, riunita in udienza il 16/01/2026 alle ore 12:30 con la seguente composizione collegiale:
BA NI, Presidente PAGLIARO MARIA LIBERA, Relatore DELL'EDERA ANNA MARIA EMILIA VITA, Giudice
in data 16/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 254/2025 depositato il 16/06/2025
proposto da
RR Srl - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentante_1Rappresentato da - CF_Rappresentante_1
Rappresentante difeso da Difensore_1 CF_Difensore_1 -
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. RA Direzione Provinciale Di Matera
Email_2 elettivamente domiciliato presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- INVITO AL PAGAMENTO n. 06720259001660115000 IRAP
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 15/2026 depositato il 19/01/2026
Richieste LL parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione LL eventuali richieste ammesse dal Presidente) Resistente/Appellato: (Trascrizione LL eventuali richieste ammesse dal Presidente)
CORTE DI GIUSTIZIA TRIBUTARIA DI I° GRADO - MATERA R.G. Ricorsi n. 254 / 2025 Sezione 1
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La RR Rappresentante_1 SR, in persona della suo p.t. legale rappresentante, , con
ricorso notificato in data 19.05.2025, ricorre avverso l'intimidazione di pagamento n.
06720259001660115 000 notificata dalla ZI LL RA Riscossione di Matera in data
15.04.2025, di cui le sottese tre cartelle di pagamento per omessa IRES ed IRAP anni 2019 e
2020; e due avvisi di accertamento, anno 2018 per IVA, IRES, IRAP e IRPEF, della ZI
LL RA di Milano , per la somma di euro 11.967,62
La ricorrente società eccepisce:
- nullità derivata ex art. 19 comma 3 d.lgs. 546/92 dell'atto opposto frutto del c.d. vizio procedurale originato in fattispecie dall'omessa rituale notificazione LL prodromiche cartelle di pagamento.
- nullità dell'intimazione di pagamento impugnata per difetto di motivazione ob relationem ex artt. 7 e 17 l. 212/2000
- nullità dell'intimazione di pagamento impugnata poiché le somme richieste, interessi e sanzioni risultano oramai inesigibili per intervenuta prescrizione maturata anche successivamente all'eventuale rituale notificazione LL stesse.
La ricorrente notifica il ricorso esclusivamente alla ZI LL RA di Matera, e ritiene la scelta di impugnare, consentita dall'art. 19, comma 3, del d.lgs. n. 546 del 1992, solo l'atto consequenziale notificatogli (cartella di pagamento, avviso di accertamento ), facendo valere, in tal modo, il vizio derivante dall'omessa notifica degli atti presupposti , che pertanto, nel caso in esame, dirigere la impugnazione verso un legittimato passivo. Ritiene il ricorrente che la mancata notifica, non determina l'inammissibilità della domanda, ma può comportare la chiamata in causa dell'ente creditore nell'ipotesi di azione svolta attraverso il concessionario, onere che, tuttavia, grava su quest'ultimo, La legittimazione passiva spetta, pertanto, all'ente titolare del credito tributario, , e non già al concessionario”(Cass. Civ. Sez. V., 16.02.2022, sent. 5160 Pertanto chiede dichiarare, la nullità e/o illegittimità dell'intimazione di pagamento n. 067 2025 9001660115 000 non impugnata ma per nullità derivata, difetto di motivazione ob relationem, inesigibilità LL somme pretese in forza dell'intervenuta prescrizione, con vittoria di spese, competenze ed onorari di causa da distrarre a favore del difensore antistatario.
Alla odierna Udienza, presente la sola parte resistente, chiamata in causa che, alla richiesta di rinvio da parte ricorrente si si oppone non avendo ricevuto nessuna richiesta, in tal senso e chiedento la discussione della causa si riporta riporta alle propri conclusioni,
La Corte preso atto, trattiene la causa in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Dall'esame degli atti di ricorso lo stesso non merita accoglimento per vari ordini di motivi, tra cui la inammissibilità dello stesso ricorso, . Primariamente la ricorrente non eccepisce vizi propri dell'intimazione in esame.
La ZI LL RA di Matera, eccepisce (doc. all. in atti), difetto di legittimazione processuale passiva dell'ufficio rispetto ai motivi di ricorso riguardanti attività di competenza di altri Enti impositori : ZI LL RA-Riscossione e ZI LL RA D.P -I di Milano. Chiede perciò la propria estromissione dal giudizio e la condanna della ricorrenteal pagamento LL spese di entrambi i gradi del giudizio.
La ricorrente società non notifica il ricorso, come dalla stessa ammesso, all'Ente ZI LL RA Riscossione di Matera, che ha notificato l'atto in esame, per cui lo stesso è inammissibile ad origine. come richiesto dall'art. 22 del D. Lgs. 546/1992, norma perentoria nel processo tributario, per cui vizio insanabile che impedisce al giudice di esaminare il merito della controversia.
La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 499/2025, ha rigettato il ricorso di una contribuente, confermando l'inammissibilità del suo appello originario contro un avviso di accertamento IRPEF. Il caso verteva sulla mancata notifica del ricorso tributario all'ZI LL RA;
tale omissione costituisce un vizio insanabile che porta all'inammissibilità del ricorso, non potendo essere sanato neanche dalla successiva costituzione in giudizio dell'ente impositore. La decisione sottolinea il rigore formale richiesto nel processo tributario. ( CTR. Sicilia, sent. n. 721/2016).
Per puro tuziorismo, .la ricorrente ritiene, in modo del tutto pretestuoso, la mancata notifica alla RR SR ., degli atti sottesi alla intimazione di pagamento de qua, ove
- la cartella di pagamento n. 067 2023 0006435507000, emessa per l'anno d'imposta 2019 dalla ZI della Riscossione, afferente ad Irap;
euro 420,53, è stata notificata il 18.07.2023, notificato con pec ore alle ore 09:30 (doc. all. in atti).
- la cartella di pagamento n. 06720230009904912 000, emessa per l'anno d'imposta 2019 dalla Agente della Riscossione, è stata notificata con pec. il 14.09.2023, afferente ad IRES per omesso pagamento di euro 3.625,65. (doc. all. in atti).
- la cartella di pagamento n. 0672024 000604781000, emessa per l'anno d'imposta 2020 dal Agente della Riscossione, è s t a t a notificata il 16.10..2024, con pec per ad omessa Ires per euro 1.947,02 (doc. all. in atti).
- l'avviso di accertamento n. T9B032200996/2024, emesso per l'anno d'imposta 2018 dall'Ufficio della ZI RA di MILANO che ha codice TC5 - e stato notificato il 19.04.2024, con pec. per omessa Iva, Ires ed Irap;
per euro 3.930,60(doc. all. in atti).
- l'avviso di accertamento n. T9B07200997/2024, emesso per l'anno d'imposta 2018 da Ufficio diverso quale della ZI RA di MILANO - che ha codice TC5 - e notificato il 19.04.2024, per omessa EF .per la somma di euro. euro 2.043,82. (doc. all. in atti).
Pertanto validi i richiami per relationem, nell'atto de qua e del tutto inconsistenti sono i riportati motivi, ove nessuna prescrizione può essere invocata in considerazione anche della interruzione dei termini, causa COVID 19 D.L. n.34/2020 ss.mm.ii.; il vanatato credito è definito e cristallizzato. Ma vi è di più. con riguardo ai due sottesi avvisi di accertamento T9B032200996/2024, n. T9B07200997/2024, indebitamente notificati alla costituita ZI LL RA di Matera, essendo emessi dalla D:P: di Milano, risulta che i 2 avvisi di accertamento sono stati già decisi a favore della A,E, di Milano, con sentenza 2698/08/25, depositata in data 19.06.2025. Per cui ricorre il ne bis in idem .
Per i su indicati motivi il ricorso è inammissibile per mancata notifica all'Ente impositore, ZI della Riscossione, tardivo in quanto le 3 cartelle sottese, risultano regolarmente notificate nei termini e non impugnate entro i 60g., e riguardo ai due avvisi ricorre il ne bis in idem.
La Corte per quanto analizzato e riportato ritiene il ricorso del tutto inconsistente, infondato, inconcludente e lo rigetta, e, siccome sopra, legittima, l'intimazione di pagamento e i sottesi atti. impositivi.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado in definitiva pronuncia:
- rigetta il ricorso;
- condanna la parte ricorrente alla rifusione, in favore dell'ZI LL RA resistente, LL spese processuali che liquida in euro 1.000,00, oltre oneri di legge se dovuti.
Così deciso in Matera , Addì 16.01.2026.
IL GIUDICE ESTENSORE IL PRESIDENTE
dott.ssa Maria libera Pagliaro dott. Giovanni Sabbato