Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Matera, sez. I, sentenza 02/02/2026, n. 47
CGT1
Sentenza 2 febbraio 2026

Argomenti

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  • Inammissibile
    Nullità derivata per omessa notifica atti presupposti

    Il ricorso è stato ritenuto inammissibile per mancata notifica all'Agente della Riscossione di Matera, ente che ha notificato l'atto impugnato, violando l'art. 22 del D. Lgs. 546/1992. La Corte ha altresì evidenziato che le cartelle di pagamento sottese risultano regolarmente notificate e non impugnate nei termini.

  • Rigettato
    Nullità per difetto di motivazione ob relationem

    Il giudice ha ritenuto sussistente la motivazione per relationem, in quanto gli atti presupposti risultano essere stati regolarmente notificati e i termini per l'impugnazione non sono decorsi.

  • Rigettato
    Inesigibilità delle somme per prescrizione

    Il giudice ha rigettato tale eccezione, ritenendo che i crediti siano definiti e cristallizzati, anche in considerazione dell'interruzione dei termini dovuta alla normativa COVID-19.

  • Rigettato
    Ne bis in idem per avvisi di accertamento emessi da altro ufficio

    Il giudice ha ritenuto sussistente il principio del ne bis in idem per i due avvisi di accertamento, ma ciò non ha comportato l'accoglimento del ricorso principale, dato che il ricorso è stato dichiarato inammissibile per altri motivi.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Matera, sez. I, sentenza 02/02/2026, n. 47
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di primo grado di Matera
    Numero : 47
    Data del deposito : 2 febbraio 2026

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