Art. 48.
Il cittadino o lo straniero che commette in territori estero taluno dei reati previsti dalla presente legge o dal testo unico delle leggi per la elezione della Camera dei deputati approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361 , e successive modificazioni, e' punito secondo la legge italiana.
Le norme di cui agli articoli 8 e 9, secondo comma del codice penale , concernenti la richiesta del Ministro di grazia e giustizia, non si applicano al cittadino italiano.
Il cittadino o lo straniero che commette in territori estero taluno dei reati previsti dalla presente legge o dal testo unico delle leggi per la elezione della Camera dei deputati approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361 , e successive modificazioni, e' punito secondo la legge italiana.
Le norme di cui agli articoli 8 e 9, secondo comma del codice penale , concernenti la richiesta del Ministro di grazia e giustizia, non si applicano al cittadino italiano.