Informazioni sulla legge
| Data d'entrata in vigore : | 9 luglio 1980 |
|---|---|
| Data dell'ultima modifica : | 31 luglio 2010 |
Commentari • 11
- 1. I Segretari comunali e provinciali tornano al Ministero dell’InternoAccesso limitatoCesira Cruciani · https://www.altalex.com/ · 2 agosto 2010
- 2. Risoluzione del 03/08/1984 n. 2061 - Min. Finanze - Finanza LocaleMin. Finanze · 3 agosto 1984
Un\'Associazione chiede di conoscere se il disposto di cui al secondo comma dell\'art. 44 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 639 (secondo il quale il concessionario del servizio per l\'accertamento e la riscossione dell\'imposta sulla pubblicita\' e dei diritti sulle pubbliche affissioni puo\' essere confermato con deliberazione del Consiglio comunale, purche\' le condizioni contrattuali non siano piu\' onerose per il comune) comporti che il comune debba limitarsi ad un mero confronto aritmetico tra le vecchie e le nuove condizioni, ovvero debba procedere ad una valutazione complessiva di tutte le condizioni contrattuali che tenga conto anche delle variazioni intervenute. Al …
Leggi di più… - 3. Risoluzione del 13/02/1984 n. 148 - Min. Finanze - Finanza LocaleMin. Finanze · 13 febbraio 1984
Con il foglio in riferimento codesta Associazione, premesso che una propria associata ha ricevuto comunicazione, da parte del Comune di Ravenna, delle tariffe relative alla pubblicita\' luminosa od illuminata, chiede di conoscere il parere della scrivente in ordine alle modalita\' di determinazione delle varie maggiorazioni previste dal D.P.R. 26.10.1972, n. 639, ed in particolare di quella per pubblicita\' luminosa od illuminata, da applicare alla tariffa base per pubblicita\' ordinaria. In proposito si ritiene che il metodo corretto per determinare le varie maggiorazioni della tariffa base per categoria speciale, per periodo stagionale e per pubblicita\' luminosa od illuminata …
Leggi di più… - 4. Risoluzione del 14/12/1983 n. 1586 - Min. Finanze - Finanza LocaleMin. Finanze · 14 dicembre 1983
Un Ente ha qui trasmesso una nota con la quale un\'Amministrazione Provinciale ha chiesto chiarimenti per una corretta applicazione delle varie disposizioni concernenti l\'occupazione permanente di suolo pubblico. In particolare nella nota medesima sono state formulate le seguenti ipotesi di determinazione della tariffa, sulla base delle variazioni intervenute dal 1977, assumendo come base di riferimento una tariffa pari a L. 1.000 per metro quadrato. ipotesi A) L. 1.000 anno 1977 " 2.000 " 1978, 1979, 1980 " 2.400 " 1981 " 2.600 " 1982, 1983 ipotesi B) L. 1.000 anno 1977 " 2.000 " 1978 " 3.000 " 1979 " 6.000 " 1980 " 7.200 " 1981 " 9.360 " 1982 " 12.170 " 1983. Al …
Leggi di più… - 5. Risoluzione del 01/06/1983 n. 464 - Min. Finanze - Finanza LocaleMin. Finanze · 1 giugno 1983
Con la nota sopradistinta, codesta Federazione ha chiesto di conoscere i criteri in base ai quali deve essere applicato alle tariffe relative alla tassa indicata in oggetto l\'aumento del 100% previsto dal D.L. 30 dicembre 1982, n. 952. In particolare ha chiesto di conoscere l\'esatto ammontare delle tariffe che, a decorrere dall\'anno 1983, si rendono applicabili in relazione alle singole classi di appartenenza dei Comuni facendo, peraltro, presente che molti di tali Enti procedono al calcolo aritmetico del cennato aumento tenendo conto non solo delle tariffe come raddoppiate in virtu\' di quanto disposto dalla legge n. 299 del 7.7.1980, di conversione del D.L. n. 153 del …
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Giurisprudenza • 211
- 1. Cass. civ., SS.UU., sentenza 19/12/2014, n. 26939Provvedimento: Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. ROSELLI Federico - Primo Presidente f.f. - Dott. RORDORF Renato - Presidente di Sez. - Dott. DI AMATO Sergio - Consigliere - Dott. BANDINI Gianfranco - rel. Consigliere - Dott. DI CERBO Vincenzo - Consigliere - Dott. NOBILE Vittorio - Consigliere - Dott. MAMMONE Giovanni - Consigliere - Dott. CURZIO Pietro - Consigliere - Dott. DI BLASI Antonino - Consigliere - ha pronunciato la seguente: SENTENZA sul ricorso 3966-2008 proposto da: PLURISERVIZI CAMAIORE S.P.A. (già Azienda Speciale RI di MA), in persona del Presidente pro-tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, LUIGI FARAVELLI 22, presso lo studio dell'avvocato MARESCA ARTURO, che …Leggi di più...
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- 2. Corte dei Conti, sez. Giurisdizionale Toscana, sentenza 23/06/2025, n. 81Provvedimento: Sentenza n. 81/2025 R E P U B B L I C A I T A L I A N A In nome del Popolo Italiano LA CORTE DEI CONTI SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE TOSCANA Il Giudice unico delle Pensioni dott.ssa Alessandra Cucuzza ha pronunciato la seguente SENTENZA Sul ricorso iscritto al n. 63167 del registro di Segreteria, proposto da LO OV ([...]), nata a [...] il [...], residente a [...], C.F., rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'Avv. Maurizio Innocenti, presso il cui studio, sito in Montecatini Terme (PT) – P.zza XXIV Maggio n° 7/8/9, è elettivamente domiciliata, PEC: avvinnocentimaurizio@cnfpec.it; ricorrente contro ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE …Leggi di più...
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- 3. Trib. Reggio Emilia, sentenza 05/12/2024, n. 543Provvedimento: N. R.G. 210/2023 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI REGGIO EMILIA Sezione Lavoro Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Silvia Cavallari ha pronunciato all'esito della discussione orale la seguente SENTENZA nella causa civile iscritta al n. R.G. 210/2023 promossa da: (c.f. Parte_1 C.F._1 ( c.f. ) Parte_2 C.F._2 ( c.f. ) Parte_3 C.F._3 Rappresentate e difese dall'Avv. Roberto Bianco del Foro di Bologna RICORRENTI Contro ( c.f. ) Controparte_1 P.IVA_1 Rappresentata e difesa dall'Avv. Paolo Coli del Foro di Reggio Emilia RESISTENTE e contro (c.f. Controparte_2 C.F._4 Rappresentato e difeso dall'Avv. Carlo Ficarelli del Foro di …Leggi di più...
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Versioni del testo
- Art. 1.
E' convertito in legge il decreto-legge 7 maggio 1980, n. 153 , concernente norme per l'attivita' gestionale e finanziaria degli enti locali per l'anno 1980, con le seguenti modificazioni:
All'articolo 1, il secondo comma e' soppresso.
All'articolo 2, nel primo comma, le parole: decreto-legge 19 dicembre, sono sostituite con le parole: decreto-legge 29 dicembre;
nel terzo comma, sono soppresse le parole: ad eccezione di quelli con i quali siano state concesse indennita' in analogia a quella spettante alle forze di polizia per servizio di istituto;
al quarto comma, sono aggiunte, in fine, le parole:
ed alle indennita' in esso previste, operando i relativi conguagli a carico o a favore del personale interessato.
All'articolo 9, nel secondo comma, le parole: i loro consorzi ad aziende sono sostituite dalle parole: i loro consorzi ed aziende.
All'articolo 11, e' aggiunto, in fine, il seguente comma:
Per la realizzazione delle linee metropolitane, se ragioni di economicita' lo richiedono puo' procedersi all'appalto dell'intera opera con l'acquisizione della copertura finanziaria in base al piano finanziario pluriennale di spesa.
All'articolo 16, il secondo comma e' sostituito dal seguente:
Se gli enti locali verificano alla chiusura dell'esercizio finanziario 1980 che le aziende speciali di trasporto non hanno potuto contenere la perdita di gestione entro il limite di cui al comma precedente, possono far ricorso alla facolta' di cui al quinto comma qualora siano stati adottati successivamente al 1 gennaio 1980 o si adottino entro il 31 dicembre 1980 adeguati aumenti tariffari e sempreche' la tariffa minima per i percorsi urbani non sia inferiore a lire duecento;
dopo l'ultimo comma, e' aggiunto il seguente:
Al di fuori dei casi di cui ai commi precedenti, al finanziamento delle somme occorrenti per la ricapitalizzazione, afferente ai bilanci 1979 e precedenti, delle aziende costituite sotto forma di societa' per azioni, quando l'ente locale, o l'insieme di piu' enti locali, riveste la posizione di unico azionista o di azionista di maggioranza, puo' essere provveduto mediante la contrazione di un mutuo la cui annualita' di ammortamento, che dovra' essere iscritta fra le spese correnti fermo il limite di cui al primo comma del successivo articolo 21, e' integralmente rimborsata all'ente o agli enti locali da parte dell'azienda che la iscrive nel proprio bilancio.
All'articolo 24, nel secondo comma, dopo la parola:
personale, sono aggiunte le parole: nonche' dalla concessione dei miglioramenti economici in applicazione del contratto di lavoro per il triennio 1979-1981.
All'articolo 26, nel primo comma, e' aggiunto, in fine, seguente periodo:
La tassa di occupazione temporanea di spazi ed aree pubbliche in occasione di manifestazioni politico-culturali effettuate dai partiti politici, rappresentati nelle assemblee nazionali e regionali, e' applicata nella misura ridotta ad un terzo;
il secondo comma e' soppresso;
nel terzo comma, le parole: dei precedenti commi sono sostituite dalle parole: del precedente comma;
al quinto comma, le parole: ai precedenti commi nonche' le parole: dagli stessi commi sono sostituite, rispettivamente, dalle seguenti: al primo comma e dallo stesso comma.
L'articolo 29 e' sostituito dal seguente:
Entro il 30 settembre 1981 i comuni e le province sono tenuti a provvedere ad una verifica straordinaria dei residui attivi e passivi degli esercizi 1980 e precedenti, per eliminare le somme insussistenti o prescritte ed adeguare la contabilita' alle norme previste dal decreto del Presidente della Repubblica 19 giugno 1979, n. 421 .
Prima dell'esame del conto 1980 i consigli degli enti approvano gli elenchi, distinti per capitoli, dei residui da conservare nel conto stesso.
Con il provvedimento consiliare di cui al comma precedente:
a) sono precisate, per i residui attivi, le azioni da intraprendere dalla giunta per il recupero delle somme dovute all'ente, fissando i termini entro i quali tali azioni devono essere effettuate;
b) sono determinate, per i residui passivi, le somme:
1) impegnate nelle forme di legge, non pagate e ancora dovute, relative a spese afferenti agli esercizi 1977 e precedenti che, in deroga all' articolo 21 del decreto del Presidente della Repubblica 19 giugno 1979, n. 421 , verranno conservate nei residui, soltanto se il relativo debito non e' prescritto;
2) impegnate e non ordinate, ovvero ordinate e non pagate, esclusivamente per quanto attiene agli esercizi 1978, 1979 e 1980.
La redazione degli elenchi di cui ai precedenti commi deve essere ultimata dagli uffici di ragioneria degli enti entro il 31 maggio 1981. Essi sono sottoposti al preventivo esame dei revisori nominati dal consiglio, per la verifica del conto consuntivo 1980, che li accompagna con una loro relazione.
Entro il 31 ottobre 1981 la deliberazione di approvazione del conto consuntivo 1980 viene inoltrata dal segretario dell'ente, assieme ad un certificato contenente i riepiloghi generali del conto raffrontati con la situazione al 31 dicembre 1977, all'organo regionale di controllo, il quale attesta in calce ad esso il favorevole esito del controllo effettuato sulla deliberazione, ne inoltra copia ai Ministeri dell'interno e del tesoro, ed alla regione, e ne restituisce un esemplare all'ente entro dieci giorni dall'avvenuto esame.
Ai disavanzi di amministrazione riferiti al 31 dicembre 1977, per la quota che, dopo le operazioni contabili di cui al primo comma, risulta a chiusura del conto consuntivo 1980, e' data copertura mediante operazioni di mutuo con rate di ammortamento a carico dello Stato, secondo tempi, criteri e procedure stabiliti dal Ministro del tesoro con proprio decreto, sentite l'ANCI e l'UPI. Le somministrazioni di detti mutui devono essere destinate in via prioritaria alla regolarizzazione dei rapporti debitori fra enti locali derivanti da quote di concorso obbligatorio.
Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con quello del tesoro, udite l'ANCI e l'UPI, da adottarsi entro il 31 luglio 1980, sono stabilite le modalita' che gli enti interessati devono osservare per attuare la revisione straordinaria dei residui e per la compilazione degli elenchi e della certificazione previsti dal presente articolo.
I comuni e le province possono provvedere agli adempimenti di cui al presente articolo prima o contestualmente all'approvazione del conto consuntivo 1979. In tale caso, la verifica straordinaria dei residui si intende riferita agli esercizi 1979 e precedenti e le operazioni di mutuo di cui al sesto comma sono effettuate con riferimento ai disavanzi di amministrazione al 31 dicembre 1977, per la quota che, dopo le operazioni contabili stabilite, risulta a chiusura del conto consuntivo 1979.
All'articolo 35, dopo il terzo comma, e' aggiunto il seguente:
Sono esonerati dal pagamento dei diritti di segreteria, di cui al terzo comma, gli istituti di patronato e assistenza sociale di cui alla legge 27 marzo 1980, n. 112 , che richiedono atti a fini assistenziali e previdenziali per i propri assistiti.
All'articolo 36, nel primo comma, le parole: della CISPEL - Confederazione italiana servizi pubblici degli enti locali sono sostituite dalle seguenti: dell'AICCE - Associazione italiana per il consiglio dei comuni d'Europa, della FIARO - Federazione italiana associazioni regionali ospedaliere.
All'articolo 41, il primo comma e' soppresso. - Art. 2.
Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati ed hanno efficacia i rapporti giuridici sorti in applicazione del secondo comma dell'articolo 1 del decreto-legge 7 maggio 1980, n. 153 , e, sempreche' non siano in contrasto con le norme di tale decreto, gli atti ed i provvedimenti adottati ed i rapporti giuridici sorti in applicazione del decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 662 , nonche' del decreto-legge 29 febbraio 1980, n. 35 . - Art. 3.
A decorrere dal 1 gennaio 1974 l'indennita' integrativa speciale istituita con la legge 27 maggio 1959, n. 324 , corrisposta ai dipendenti degli enti iscritti all'INADEL, gestione previdenza, e' soggetta alla contribuzione previdenziale nella misura massima prevista dall' articolo 1 della legge 31 marzo 1977, n. 91 .
In forza dell'assoggettamento contributivo previsto dal comma precedente l'iscritto all'INADEL, gestione previdenza, ha diritto, ove collocato in quiescenza dopo il 31 dicembre 1973, a percepire l'indennita' premio di servizio, ricomprendendo nel calcolo del beneficio l'indennita' integrativa di cui al precedente comma.