Informazioni sulla legge
| Data d'entrata in vigore : | 26 ottobre 2000 |
|---|---|
| Data dell'ultima modifica : | 26 ottobre 2000 |
Commentari • 20
- 1. Attuazione della Direttiva PIF: in G.U. il d.lgs. 75/2020https://www.sistemapenale.it/it/osservatorio-legislazione
Decreto legislativo 14 luglio 2020, n. 75 (in G.U. n. 177 del 15 luglio 2020), di attuazione della direttiva (UE) 2017/1371, relativa alla lotta contro la frode che lede gli interessi finanziari dell'Unione mediante il diritto penale Segnaliamo ai lettori la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del d.lgs. 75/2020, volto ad adeguare la disciplina penale italiana alla direttiva (UE) 2017/1371 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 luglio 2017, in tema di lotta contro la frode che leda gli interessi finanziari dell'Unione (c.d. “direttiva PIF” – direttiva per la protezione interessi finanziari). La direttiva sostituisce e aggiorna la precedente Convenzione PIF, già recepita nel nostro …
Leggi di più… - 2. La Cassazione sui rapporti tra riparazione pecuniaria ex art. 322 quater c.p. e risarcimento del danno. Una interpretatio abrogans, in attesa della Corte…https://www.sistemapenale.it/it/osservatorio-legislazione
Cass., Sez. VI, sent. 21 maggio 2025 (dep. 25 luglio 2025), n. 27422, Pres. G. De Amicis, Rel. F. D'Arcangelo Leggi la sentenza Leggi il contributo *Contributo pubblicato nel fascicolo 2/2026. 1. La sentenza che può leggersi in allegato affronta un'interessante questione relativa alla riparazione pecuniaria ai sensi dell'art. 322 quater c.p., prevista come obbligatoria in caso di condanna per alcuni delitti contro la pubblica amministrazione. La Corte, pronunciandosi in un giudizio relativo a una imputazione per peculato, si domanda, in particolare, se la riparazione pecuniaria debba essere ordinata anche nel caso in cui siano già stati effettuati in favore del danneggiato il …
Leggi di più… - 3. QUOTIDIANO LEGALEDi Redazione · https://www.quotidianolegale.it/ambientediritto-20-anni/
Recensione: David MacKay, Sustainable Energy – Without The Hot Air, UIT, Londra 2009, £19.99, oppure scaricabile gratuitamente dal sito www.withouthotair.com di Stefano Nespor. È stato pubblicato qualche anno fa, ma è sempre utile rileggerlo. Molti hanno la sensazione che il dibattito sul cambiamento climatico e sull'utilizzabilità delle energie rinnovabile come fonti alternative alle energie tradizionali […] Notizie LA “NORMALE PRATICA INDUSTRIALE” NELL'INTERPRETAZIONE DELLA CASSAZIONE: CHIAREZZA NON ANCORA FATTA Di Giulia Gavagnin. E' stata accolta tiepidamente la sentenza n. 17435 depositata il 10 maggio 2012 con la quale la terza sezione della Cassazione Penale ha delineato i confini …
Leggi di più… - 4. Claudia Ercolini - IUS In Itinerehttps://www.iusinitinere.it/
La c.d. concussione ambientale La concussione ambientale: fattispecie criminosa elaborata dalla giurisprudenza La rilevanza degli interessi in gioco in relazione ai reati contro la P.A. è particolarmente chiara ed evidente, dati i continui interventi legislativi volti a specificare la portata e le peculiarità degli interessi in questione o ad incriminare nuovi aspetti e nuovi fenomeni che si delineano e […] Omissione e rifiuto di atti d'ufficio: due fattispecie a confronto Nell'ambito dei reati contro la PA occorre analizzare una ulteriore e peculiare fattispecie che è stata oggetto di una sorta di “spacchettamento” a seguito della legge n. 86 del 1990, si tratta della ipotesi criminosa …
Leggi di più… - 5. Presentato alla Camera il nuovo Disegno di legge in materia diMaria Chiara Ubiali · https://dirittopenaleuomo.org/
Per il testo del Disegno di legge e della Relazione di accompagnamento, clicca qui. 1. Con il Disegno di legge in esame, presentato alla Camera dei Deputati il 24 settembre 2018 dal Ministro della Giustizia Alfonso Bonafede, torna sul tappeto una nuova riforma in materia di corruzione e di delitti contro la p.a., che promette di dare un ulteriore seguito a una recente stagione di riforme, inaugurata nel 2012 con la c.d. legge Severino. Il c.d. ‘Ddl Spazza corrotti', che ha avuto una vasta risonanza mediatica in concomitanza con la sua approvazione da parte del Consiglio dei Ministri, alcune settimane fa, e del quale solo ora finalmente si conosce il testo, incide in modo significativo su …
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Giurisprudenza • 4
- 1. CEDU, CASO DI EPISCOPO E BASSANI c. ITALIA, Sentenza, 19/12/2024, Ric. n. 47284/16Provvedimento: CORTE EUROPEA DEI DIRITTI DELL'UOMO PRIMA SEZIONE SA PO E SS c.ITALIA (Ricorsi nn.47284/16 e 84604/17) SENTENZA Articolo 6 § 1 (civile) • Equo processo • Confisca dei beni del primo ricorrente, ritenuti essere proventi diretti del reato, nonostante il non luogo a procedere disposto in ragione della scadenza del termine di prescrizione • I contrasti nella giurisprudenza della Corte di cassazione, per oltre sei anni, in ordine alla questione di sapere se la confisca potesse essere disposta in relazione a un reato nonostante l'estinzione dello stesso, costituivano delle “differenze profonde e di lunga data” • Il meccanismo del diritto interno, di rimessione alle Sezioni Unite della …Leggi di più...
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- 2. Trib. Nuoro, sentenza 14/05/2026, n. 87Provvedimento: N° R.A.C.L. 416/2022 REPUBBLICA ITALIANA TRIBUNALE ORDINARIO DI NUORO Sezione Civile – Lavoro – Previdenza e assistenza IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale di Nuoro, in funzione di Giudice del Lavoro ed in persona del dott. Paolo Dau, ha pronunciato e pubblicato, in data 14.5.2026, all'esito del deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., la seguente: SENTENZA nella causa iscritta a ruolo il 31.12.2022 e distinta al n. 416/2022 R.A.C.L., promossa da: Parte_1 elettivamente domiciliato a Roma, presso o studio dei suoi difensori, avv. ti Carmen e Virgilio Di Meo, che lo rappresentano e difendono per procura speciale in atti; ricorrente contro Controparte_1 , in persona …Leggi di più...
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- 3. Trib. Roma, sentenza 19/10/2022, n. 8612Provvedimento: R.G. 24911/2021 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI ROMA TERZA SEZIONE LAVORO Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Silvia Antonioni ha pronunciato, mediante deposito telematico all'odierna udienza, la seguente SENTENZA nella causa promossa da: elettivamente domiciliato in Roma, via Parte_1 Carlo Poma, 2, presso lo studio dell'avv. Riccardo Leone, che lo rappresenta e difende per procura allegata al ricorso RICORRENTE CONTRO , elettivamente domiciliato in Roma, Piazza delle Cinque Giornate CP_1 3, presso gli uffici dell'Avvocatura Regionale Inail per il Lazio, rappresentato e difeso dall'avv. Anna Rosa Maria De Carlo per procura alle liti …Leggi di più...
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- 4. CEDU, CASO DI TARTAMELLA E ALTRI c. ITALIA, Caso comunicato, 06/11/2023, Ric. n. 26338/19Provvedimento: CORTE EUROPEA DEI DIRITTI DELL'UOMO PRIMA SEZIONE AU TA E ALTRE c. ITALIA (Ricorsi n. 26338/19 e altre 2 – si veda l'elenco allegato) SENTENZA (Merito) Art. 1 P1 • Pacifico godimento dei beni • Sequestro e confisca dei beni delle ricorrenti, di valore equivalente ai proventi dei reati commessi da loro familiari, sulla base del fatto che essi erano nella disponibilità dei rei • Art. 1 P1 applicabile • I giudici nazionali non avevano dimostrato ragionevolmente e sulla base di elementi oggettivi che le prime due ricorrenti erano proprietarie fittizie dei beni confiscati e che questi appartenevano, in realtà, ai rei • I giudici nazionali avevano invece indagato sul comportamento della …Leggi di più...
Versioni del testo
- Art. 1. (Ratifica di Atti internazionali) 1. Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare i seguenti Atti internazionali elaborati in base all'articolo K.3 del Trattato sull'Unione europea: Convenzione sulla tutela degli interessi finanziari delle Comunita' europee, fatta a Bruxelles il 26 luglio 1995; suo primo Protocollo fatto a Dublino il 27 settembre 1996; Protocollo concernente l'interpretazione in via pregiudiziale, da parte della Corte di Giustizia delle Comunita' europee, di detta Convenzione, con annessa dichiarazione, fatto a Bruxelles il 29 novembre 1996; nonche' Convenzione relativa alla lotta contro la corruzione nella quale sono coinvolti funzionari delle Comunita' europee o degli Stati membri dell'Unione europea, fatta a Bruxelles il 26 maggio 1997 e Convenzione OCSE sulla lotta alla corruzione di pubblici ufficiali stranieri nelle operazioni economiche internazionali, con annesso, fatta a Parigi il 17 dicembre 1997.
- Art. 2. (Entrata in vigore sul piano internazionale) 1. Piena ed intera esecuzione e' data agli Atti internazionali indicati nell'articolo 1 a decorrere dalla data della loro entrata in vigore, in conformita' a quanto rispettivamente disposto da ciascuno di essi.
- Art. 3. (Peculato, concussione, corruzione e istigazione alla corruzione di membri degli organi delle Comunita' europee e di funzionari delle Comunita' europee e di Stati esteri) 1. Dopo l' articolo 322 del codice penale sono inseriti i seguenti:
"Art. 322-bis. - (Peculato, concussione, corruzione e istigazione alla corruzione di membri degli organi delle Comunita' europee e di funzionari delle Comunita' europee e di Stati esteri). - Le disposizioni degli articoli 314, 316, da 317 a 320 e 322, terzo e quarto comma, si applicano anche:
1) ai membri della Commissione delle Comunita' europee, del Parlamento europeo, della Corte di Giustizia e della Corte dei conti delle Comunita' europee;
2) ai funzionari e agli agenti assunti per contratto a norma dello statuto dei funzionari delle Comunita' europee o del regime applicabile agli agenti delle Comunita' europee;
3) alle persone comandate dagli Stati membri o da qualsiasi ente pubblico o privato presso le Comunita' europee, che esercitino funzioni corrispondenti a quelle dei funzionari o agenti delle Comunita' europee;
4) ai membri e agli addetti a enti costituiti sulla base dei Trattati che istituiscono le Comunita' europee;
5) a coloro che, nell'ambito di altri Stati membri dell'Unione europea, svolgono funzioni o attivita' corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio.
Le disposizioni degli articoli 321 e 322, primo e secondo comma, si applicano anche se il denaro o altra utilita' e' dato, offerto o promesso:
1) alle persone indicate nel primo comma del presente articolo;
2) a persone che esercitano funzioni o attivita' corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio nell'ambito di altri Stati esteri o organizzazioni pubbliche internazionali, qualora il fatto sia commesso per procurare a se' o ad altri un indebito vantaggio in operazioni economiche internazionali.
Le persone indicate nel primo comma sono assimilate ai pubblici ufficiali, qualora esercitino funzioni corrispondenti, e agli incaricati di un pubblico servizio negli altri casi.
Art. 322-ter. - (Confisca). - Nel caso di condanna, o di applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell' articolo 444 del codice di procedura penale , per uno dei delitti previsti dagli articoli da 314 a 320, anche se commessi dai soggetti indicati nell'articolo 322-bis, primo comma, e' sempre ordinata la confisca dei beni che ne costituiscono il profitto o il prezzo, salvo che appartengano a persona estranea al reato, ovvero, quando essa non e' possibile, la confisca di beni, di cui il reo ha la disponibilita', per un valore corrispondente a tale prezzo.
Nel caso di condanna, o di applicazione della pena a norma dell' articolo 444 del codice di procedura penale , per il delitto previsto dall'articolo 321, anche se commesso ai sensi dell'articolo 322-bis, secondo comma, e' sempre ordinata la confisca dei beni che ne costituiscono il profitto salvo che appartengano a persona estranea al reato, ovvero, quando essa non e' possibile, la confisca di beni, di cui il reo ha la disponibilita', per un valore corrispondente a quello di detto profitto e, comunque, non inferiore a quello del denaro o delle altre utilita' date o promesse al pubblico ufficiale o all'incaricato di pubblico servizio o agli altri soggetti indicati nell'articolo 322-bis, secondo comma.
Nei casi di cui ai commi primo e secondo, il giudice, con la sentenza di condanna, determina le somme di denaro o individua i beni assoggettati a confisca in quanto costituenti il profitto o il prezzo del reato ovvero in quanto di valore corrispondente al profitto o al prezzo del reato".
2. Dopo l' articolo 640-ter del codice penale e' inserito il seguente:
"Art. 640-quater. - (Applicabilita' dell'articolo 322-ter). - Nei casi di cui agli articoli 640, secondo comma, numero 1, 640-bis e 640-ter, secondo comma, con esclusione dell'ipotesi in cui il fatto e' commesso con abuso della qualita' di operatore del sistema, si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni contenute nell'articolo 322-ter".