Informazioni sulla legge
| Data d'entrata in vigore : | 26 ottobre 2000 |
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| Data dell'ultima modifica : | 26 ottobre 2000 |
Commentari • 2
- 1. Claudia Ercolini - IUS In Itinerehttps://www.iusinitinere.it/
La c.d. concussione ambientale La concussione ambientale: fattispecie criminosa elaborata dalla giurisprudenza La rilevanza degli interessi in gioco in relazione ai reati contro la P.A. è particolarmente chiara ed evidente, dati i continui interventi legislativi volti a specificare la portata e le peculiarità degli interessi in questione o ad incriminare nuovi aspetti e nuovi fenomeni che si delineano e […] Omissione e rifiuto di atti d'ufficio: due fattispecie a confronto Nell'ambito dei reati contro la PA occorre analizzare una ulteriore e peculiare fattispecie che è stata oggetto di una sorta di “spacchettamento” a seguito della legge n. 86 del 1990, si tratta della ipotesi criminosa …
Leggi di più… - 2. 12 Febbraio 2018 - IUS In Itinerehttps://www.iusinitinere.it/ · 12 febbraio 2018
L'Introduzione in statuto delle clausole di drag along ed il principio maggioritario In ottica di continuità con alcune precedenti pubblicazioni su questa stessa rivista, si intende oggi approfondire un profilo più specifico del tema già trattato in precedenza, vale a dire quello relativo alle modalità di introduzione in statuto di clausole di drag along. A tal fine, pare opportuno brevemente ribadire cosa deve intendersi per clausola di […] DeepFakes: il lato “fake” dell'Intelligenza Artificiale Le nuove tecnologie mettono continuamente alla prova i nostri sensi. L'ultima sfida si chiama DeepFakes, ed è potenzialmente devastante. Questa volta ci troviamo a dover riconoscere dei …
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Giurisprudenza • 1
- 1. Trib. Roma, sentenza 19/10/2022, n. 8612Provvedimento: R.G. 24911/2021 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI ROMA TERZA SEZIONE LAVORO Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Silvia Antonioni ha pronunciato, mediante deposito telematico all'odierna udienza, la seguente SENTENZA nella causa promossa da: elettivamente domiciliato in Roma, via Parte_1 Carlo Poma, 2, presso lo studio dell'avv. Riccardo Leone, che lo rappresenta e difende per procura allegata al ricorso RICORRENTE CONTRO , elettivamente domiciliato in Roma, Piazza delle Cinque Giornate CP_1 3, presso gli uffici dell'Avvocatura Regionale Inail per il Lazio, rappresentato e difeso dall'avv. Anna Rosa Maria De Carlo per procura alle liti …Leggi di più...
- inabilità temporanea·
- indennizzo in capitale·
- spese CTU·
- invalidità permanente·
- CTU·
- art. 13 D.Lgs. 38/2000·
- compensazione spese giudizio·
- danno biologico·
- infortunio sul lavoro
Versioni del testo
- Art. 1. (Ratifica di Atti internazionali) 1. Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare i seguenti Atti internazionali elaborati in base all'articolo K.3 del Trattato sull'Unione europea: Convenzione sulla tutela degli interessi finanziari delle Comunita' europee, fatta a Bruxelles il 26 luglio 1995; suo primo Protocollo fatto a Dublino il 27 settembre 1996; Protocollo concernente l'interpretazione in via pregiudiziale, da parte della Corte di Giustizia delle Comunita' europee, di detta Convenzione, con annessa dichiarazione, fatto a Bruxelles il 29 novembre 1996; nonche' Convenzione relativa alla lotta contro la corruzione nella quale sono coinvolti funzionari delle Comunita' europee o degli Stati membri dell'Unione europea, fatta a Bruxelles il 26 maggio 1997 e Convenzione OCSE sulla lotta alla corruzione di pubblici ufficiali stranieri nelle operazioni economiche internazionali, con annesso, fatta a Parigi il 17 dicembre 1997.
- Art. 2. (Entrata in vigore sul piano internazionale) 1. Piena ed intera esecuzione e' data agli Atti internazionali indicati nell'articolo 1 a decorrere dalla data della loro entrata in vigore, in conformita' a quanto rispettivamente disposto da ciascuno di essi.
- Art. 3. (Peculato, concussione, corruzione e istigazione alla corruzione di membri degli organi delle Comunita' europee e di funzionari delle Comunita' europee e di Stati esteri) 1. Dopo l' articolo 322 del codice penale sono inseriti i seguenti:
"Art. 322-bis. - (Peculato, concussione, corruzione e istigazione alla corruzione di membri degli organi delle Comunita' europee e di funzionari delle Comunita' europee e di Stati esteri). - Le disposizioni degli articoli 314, 316, da 317 a 320 e 322, terzo e quarto comma, si applicano anche:
1) ai membri della Commissione delle Comunita' europee, del Parlamento europeo, della Corte di Giustizia e della Corte dei conti delle Comunita' europee;
2) ai funzionari e agli agenti assunti per contratto a norma dello statuto dei funzionari delle Comunita' europee o del regime applicabile agli agenti delle Comunita' europee;
3) alle persone comandate dagli Stati membri o da qualsiasi ente pubblico o privato presso le Comunita' europee, che esercitino funzioni corrispondenti a quelle dei funzionari o agenti delle Comunita' europee;
4) ai membri e agli addetti a enti costituiti sulla base dei Trattati che istituiscono le Comunita' europee;
5) a coloro che, nell'ambito di altri Stati membri dell'Unione europea, svolgono funzioni o attivita' corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio.
Le disposizioni degli articoli 321 e 322, primo e secondo comma, si applicano anche se il denaro o altra utilita' e' dato, offerto o promesso:
1) alle persone indicate nel primo comma del presente articolo;
2) a persone che esercitano funzioni o attivita' corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio nell'ambito di altri Stati esteri o organizzazioni pubbliche internazionali, qualora il fatto sia commesso per procurare a se' o ad altri un indebito vantaggio in operazioni economiche internazionali.
Le persone indicate nel primo comma sono assimilate ai pubblici ufficiali, qualora esercitino funzioni corrispondenti, e agli incaricati di un pubblico servizio negli altri casi.
Art. 322-ter. - (Confisca). - Nel caso di condanna, o di applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell' articolo 444 del codice di procedura penale , per uno dei delitti previsti dagli articoli da 314 a 320, anche se commessi dai soggetti indicati nell'articolo 322-bis, primo comma, e' sempre ordinata la confisca dei beni che ne costituiscono il profitto o il prezzo, salvo che appartengano a persona estranea al reato, ovvero, quando essa non e' possibile, la confisca di beni, di cui il reo ha la disponibilita', per un valore corrispondente a tale prezzo.
Nel caso di condanna, o di applicazione della pena a norma dell' articolo 444 del codice di procedura penale , per il delitto previsto dall'articolo 321, anche se commesso ai sensi dell'articolo 322-bis, secondo comma, e' sempre ordinata la confisca dei beni che ne costituiscono il profitto salvo che appartengano a persona estranea al reato, ovvero, quando essa non e' possibile, la confisca di beni, di cui il reo ha la disponibilita', per un valore corrispondente a quello di detto profitto e, comunque, non inferiore a quello del denaro o delle altre utilita' date o promesse al pubblico ufficiale o all'incaricato di pubblico servizio o agli altri soggetti indicati nell'articolo 322-bis, secondo comma.
Nei casi di cui ai commi primo e secondo, il giudice, con la sentenza di condanna, determina le somme di denaro o individua i beni assoggettati a confisca in quanto costituenti il profitto o il prezzo del reato ovvero in quanto di valore corrispondente al profitto o al prezzo del reato".
2. Dopo l' articolo 640-ter del codice penale e' inserito il seguente:
"Art. 640-quater. - (Applicabilita' dell'articolo 322-ter). - Nei casi di cui agli articoli 640, secondo comma, numero 1, 640-bis e 640-ter, secondo comma, con esclusione dell'ipotesi in cui il fatto e' commesso con abuso della qualita' di operatore del sistema, si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni contenute nell'articolo 322-ter".