Cass. civ., sez. III, sentenza 23/04/2001, n. 5964
CASS
Sentenza 23 aprile 2001

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Massime1

È devoluta al giudice del merito l'individuazione delle fonti del proprio convincimento e, pertanto, anche la valutazione delle prove, il controllo della loro attendibilità e concludenza, nonché la scelta, fra le risultanze istruttorie, di quelle ritenute idonee ad acclarare i fatti oggetto della controversia, privilegiando in via logica taluni mezzi di prova e disattendendone altri, in ragione del loro diverso spessore probatorio, con l'unico limite della adeguata e congrua motivazione del criterio adottato; conseguentemente, ai fini di una corretta decisione, il giudice non è tenuto a valutare analiticamente tutte le risultanze processuali, ne' a confutare singolarmente le argomentazioni prospettate dalle parti.

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  • 1Insidia stradale: esclusione della responsabilità civile ex art. 2051 c.c. della P.A.Accesso limitato
    Ottavio Carparelli · https://www.altalex.com/ · 6 maggio 2005

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. III, sentenza 23/04/2001, n. 5964
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 5964
Data del deposito : 23 aprile 2001

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