Sentenza 23 aprile 2001
Massime • 1
È devoluta al giudice del merito l'individuazione delle fonti del proprio convincimento e, pertanto, anche la valutazione delle prove, il controllo della loro attendibilità e concludenza, nonché la scelta, fra le risultanze istruttorie, di quelle ritenute idonee ad acclarare i fatti oggetto della controversia, privilegiando in via logica taluni mezzi di prova e disattendendone altri, in ragione del loro diverso spessore probatorio, con l'unico limite della adeguata e congrua motivazione del criterio adottato; conseguentemente, ai fini di una corretta decisione, il giudice non è tenuto a valutare analiticamente tutte le risultanze processuali, ne' a confutare singolarmente le argomentazioni prospettate dalle parti.
Commentario • 1
- 1. Insidia stradale: esclusione della responsabilità civile ex art. 2051 c.c. della P.A.Accesso limitatoOttavio Carparelli · https://www.altalex.com/ · 6 maggio 2005
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 23/04/2001, n. 5964 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 5964 |
| Data del deposito : | 23 aprile 2001 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. GAETANO FIDUCCIA - Presidente -
Dott. VINCENZO SALLUZZO - rel. Consigliere -
Dott. GIULIANO LUCENTINI - Consigliere -
Dott. MARIO FINOCCHIARO - Consigliere -
Dott. ALFONSO AMATUCCI - Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
TE LU, elettivamente domiciliato in ROMA VIA LUCREZIO CARO 62, presso lo studio dell'avvocato FRANCO CICCOTTI, che lo difende, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
OR TI;
- intimato -
avverso la sentenza n. 1224/97 del Tribunale di VERONA, SEZ LAVORO, emessa il 09/05/97 e depositata il 18/06/97 (R.G. 1/97);
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 11/12/00 dal Consigliere Dott. Vincenzo SALLUZZO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Giovanni GIACALONE che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato il 18.6.1993 dinanzi al Pretore di Verona AN LU chiedeva, in applicazione degli artt. 79 e da 12 a 24 Legge n. 392/78, la determinazione del canone mensile dell'appartamento sito in Verona, via Poerio n. 13, da lui condotto in locazione, con la condanna del locatore RE AL, a titolo di restituzione dei canoni pagati in misura superiore a quella legale, al pagamento di L. 15.259.710, oltre gli interessi sul fondo cauzionale non corrisposti e sulla somma capitale fino alla restituzione effettiva.
Instauratosi il contraddittorio il convenuto contestava la domanda sostenendo la inassoggettabilità del contratto al regime ordinario della legge n. 392/78 in quanto transitorio e deducendo in via subordinata la erroneità del conteggio di parte ricorrente. A conclusione della disposta istruttoria il Pretore, con sentenza n. 783/96 del 29.9/9.10.1996, determinava il canone di locazione dell'immobile e condannava il RE al pagamento in favore dello AN della complessiva somma di L. 10.335.366, oltre accessori. Avverso tale decisione proponeva gravame il RE al quale resisteva la AN ed il Tribunale di Verona, con sentenza 9.5/24.6.1997, in parziale accoglimento dell'impugnazione, procedeva alla rideterminazione del canone locativo per il periodo successivo all'1.5.1992 - rigettando la richiesta afferente al periodo precedente - e condannava il RE a rimborsare allo AN la complessiva somma di L.
1.772.000 a tutto il 30.4.1992, a titolo di canoni indebiti, oltre a L. 483.000 a titolo di interessi al 31.12.1992 sul deposito cauzionale, dichiarando che tali somme dovevano conguagliarsi con quanto eventualmente dovuto dallo AN per differenze sui canoni.
Per la cassazione di tale sentenza propone ricorso lo AN affidandone l'accoglimento a due motivi.
Il RE non ha invece svolto in questa sede alcuna attività difensiva.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con i due motivi di ricorso, che in quanto strettamente connessi vanno congiuntamente esaminati, il ricorrente, deducendo "violazione degli artt. 79 e 26 L. n. 392/78, 1414, 1362, 1370, 2697 c.c., 112, 113, 115 e 116 c.p.c.", nonché "omessa e contraddittoria motivazione" avanza una serie di censure.
Si duole così del fatto che il giudice del merito: a) avrebbe ritenuto operante l'esenzione dalla normativa sull'equo canone sulla sola scorta di alcune espressioni letterali usate in contratto (quali quello di "contratto precario" e di "esigenze temporanee della famiglia") e senza tener conto della durata contrattualmente fissata in anni quattro (contrastante con la pretesa temporaneità); b) avrebbe riconosciuto, pur in presenza di un contratto predisposto dal locatore e nell'assenza delle necessarie prove, l'esistenza di esigenze temporanee;
c) avrebbe ignorato la presenza di due prove documentali ed omesso di accogliere la domanda istruttoria di prova avanzata in primo grado e riproposta in appello;
d) non avrebbe ritenuto, di fronte ad una nullità relativa alla sola clausola sulla quantificazione dell'equo canone che essa andava sostituita di diritto dalle norme imperative;
e) andando al di là delle stesse richieste del RE avrebbe operato la compensazione con quanto dovuto dallo AN per differenze su canoni determinati;
f) avrebbe omesso di provvedere sulla sua richiesta di interessi legali sulle somme dovute in restituzione per canoni pagati oltre lo spettante;
g) non avrebbe, nella valutazione ed interpretazione del contenuto del rapporto, tenuto conto anche del comportamento delle parti successivo alla sua conclusione.
E denuncia la totale mancanza di motivazione: 1) sulla richiesta di prova testimoniale da lui avanzata al precipuo fine di dimostrare che l'occupazione dell'immobile da parte di esso AN e della sua famiglia era determinata da motivi di lavoro suoi e della moglie convivente;
2) e su quella di condanna del locatore al pagamento degli interessi sulla somma capitale avanzata con la memoria difensiva d'appello.
Ritiene il Collegio che la più gran parte degli esposti rilievi, eccezion fatta per quelli di cui in f) ed al punto 2), siano destituiti di fondamento e vadano disattesi.
Intanto e su un piano generale, va osservato che, anche laddove prospettano delle "violazioni di legge", essi integrano delle "censure in fatto" con le quali il ricorrente anziché denunciare specifici vizi, opera una propria ricostruzione della vicenda che intenderebbe, in maniera inammissibile, contrappone a quella effettuata, nell'esercizio di quei poteri che istituzionalmente gli appartengono, dal giudice del merito.
Così è sicuramente a dirsi per i rilievi di cui in a) in b), in d) ed in g) che si fondano su degli assiomi ed urtano con la puntuale e motivata ricostruzione del rapporto operata dal Tribunale con specifico riguardo a dati contenutistici ed alla pacifica giurisprudenza sul punto di questa Suprema Corte e non, come si assume, sulla scorta di mere espressioni letterali, di un esame non approfondito del contratto, delle intenzioni espresse dalle parti (assertivamente non coincidenti con i loro effettivi intendimenti) e del comportamento, anche successivo, dalle stesse tenuto. Quanto poi ai rilievi formulati alla lettera f) ed al punto 1) - afferenti alla pretesa erronea valutazione di alcune prove documentali ed immotivata esclusione di quella testimoniale da lui articolata. Va premesso che, come costantemente affermato da questa Corte (v. ex plurimis Cass.
3.10.1998 n. 10896 e Cass.
6.3.1995 n. 9384) "è devoluta al giudice del merito l'individuazione delle fonti del proprio convincimento, e pertanto anche la valutazione delle prove, il controllo della loro attendibilità e concludenza, la scelta, fra le risultanze istruttorie, di quelle ritenute idonee ad acclarare i fatti oggetto della controversia, privilegiando in via logica alcuni mezzi di prova e disattendendo altri, in ragione del loro diverso spessore probatorio, con l'unico limite della adeguata e congrua motivazione del criterio adottato". Ed al lume degli esposti principi non è dubbio che il Tribunale ben poteva attribuire prevalenza a questo o a quell'altro elemento e non ritenere degni di considerazione i documenti - la cui decisività non risulta nemmeno dedotta per altro solo genericamente richiamati dallo AN. Alle superiori considerazioni va inoltre aggiunto che i rilievi in questione sono caratterizzati da estrema genericità e sono pertanto privi dei necessari requisiti della "specificità" ed "autosufficienza" che per pacifica giurisprudenza di questo Corte di Legittimità (cfr. tra le tante Cass. 20.4.1998 m. 4013, Cass. 2 9.1.199 n. 802 e Cass. 12.5.1999 n. 4684) devono connotare i vari motivi di impugnazione ed in modo particolare quelli riguardanti le prove testimoniali (delle quali vanno compiutamente indicate le singole circostanze).
A identica conclusione - di totale infondatezza - deve pervenirsi in ordine alla censura di cui al punto e). Nessun vizio di ultrapetizione è dato infatti ravvisare nella operata parziale compensazione dei reciproci crediti delle parti avendovi il Tribunale provveduto in esecuzione di precisa deduzione dell'appellante, correttamente valutata come eccezione paralizzante la domanda di parte attrice (nei limiti del controcredito del RE). Fondati e meritevoli di accoglimento, non avendo il Tribunale statuito sul punto nonostante espressa richiesta dello AN, sono invece i rilievi di cui alla lettera f) ed al punto 2) con riguardo agli interessi sull'importo riconosciuto per i canoni non dovuti. Al riguardo, non essendo necessari ulteriori accertamenti, può questa Corte, a norma dell'art. 384 c.p.c., decidere nel merito e pronunciare la condanna del RE al pagamento degli interessi sul maggior credito di L.
1.772.000 a decorrere dal 18.6.1993, in favore dello AN.
Sussistono giusti motivi, a norma dell'art. 92, comma 2^ c.p.c., per compensare tra le parti le spese del giudizio di cassazione.
P. Q. M.
La Corte accoglie per quanto di ragione il primo motivo rigettando nel resto il ricorso, visto l'art. 384 c.p.c., pronunciando nel merito, condanna il RE al pagamento degli interessi su L.
1.772.000 a decorrere dal 18 giugno 1993 e compensa tra le parti le spese del giudizio di cassazione.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della sezione terza civile della Corte Suprema di Cassazione, il 11 febbraio 2001. Depositato in Cancelleria il 23 aprile 2001