Sentenza 21 gennaio 1998
Massime • 1
In tema di delitti colposi in generale e di incidenti stradali in particolare l'accertata sussistenza di condotta antigiuridica per violazione di norme specifiche di legge o di precetti generali di comune prudenza non fa presumere rapporto di causalità materiale tra la condotta e l'evento; tale rapporto dev'essere oggetto di indagine e risultare dalla sentenza con motivazione adeguata.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 21/01/1998, n. 3094 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3094 |
| Data del deposito : | 21 gennaio 1998 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. Viola Giuseppe Presidente del 21/1/'98
1. Dott. Nappi Michele Consigliere SENTENZA
2. " IN TE " N. 184
3. " Savino Vito " REGISTRO GENERALE
4. " NI MA " N. 19951/'97
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da BR ER nato a [...] l'1/11/'60. AVVERSO: la sentenza della seconda sezione penale della Corte di Appello di Venezia del 18/3/'97 di conferma di sentenza del Pretore di Vicenza del 16/3/'94 di condanna del BR, per il reato di cui all'art. 589 cpv. CP (concretizzatosi il 12/3/'91), alla pena di mesi tre di reclusione, concesse le attenuanti generiche e l'attenuante del risarcimento del danno ritenute prevalenti sulla contestata aggravante, accordati i benefici degli artt. 163 e 175 CP. Visti gli atti, la sentenza denunziata ed il ricorso, Udita la pubblica udienza la relazione fatta dal Consigliere Dr. Vito Savino.
Udito il Pubblico Ministero in persona del Sost. Proc. Gen. Dr. Edoardo Scardaccione che ha concluso per il rigetto del ricorso. In assenza di difensori del ricorrente.
OSSERVA:
1) La sera del 9/3/'91 in Vivaro di Dueville VA Lojosava, procedendo alla guida di un ciclomotore, urtava contro l'autovettura targata VI/771417 (lasciata in sosta contromano dal proprietario conducente BR ER), rovinava a terra, riportava lesioni;
a causa della gravità delle lesioni riportate decedeva il 12/3/'91. Il BR era rinviato a giudizio per rispondere del reato di cui all'art. 589 cpv. CP. Gli si contestava l'addebito di colpa;
considerato eziologicamente rilevante, di avere lasciato l'auto in sosta contromano in tempo di notte (ore 22,30), senza adottare le cautele opportune atte ad evitare incidenti (per chi proveniva in direzione contraria non erano visibili i catadiottri rossi); nel capo d'imputazione si richiamava espressamente la violazione degli artt. 114 e 115 del codice della strada previgente, applicabile al caso in esame per ragioni temporali.
Il Pretore di Vicenza con sentenza del 16/3/'94 condannava l'imputato alla pena di mesi tre di reclusione, in concorso di attenuanti generiche e dell'attenuante dell'art. 62 n. 6 CP ritenute prevalenti sulla contestata aggravante, con i benefici degli artt. 163 e 175CP. In seconda istanza la Corte di Appello di Venezia con sentenza del 18/3/'97 confermava la decisione di primo grado. 2) Avverso la sentenza della Corte di Appello il prevenuto ha proposto ricorso per cassazione. Chiede l'annullamento del provvedimento impugnato, prospettando tre motivi di doglianza:
- dedotte inosservanza ed erronea applicazione di legge, specificatamente degli artt. 114 e 115 cod. strad. previgente, 538 del relativo regolamento (si sostiene che il codice stradale del '59 nei centri abitati non vietava la sosta sul lato sinistro della strada);
- evidenziate mancanza ed illogicita' di motivazione circa la sussistenza di nesso causale tra presunta violazione del cod. strad. ed evento verificatosi;
- rilevata spiegazione contraddittoria, in concreto, della incidenza eziologica della assunta condotta colposa del prevenuto sul verificatosi sinistro.
3) Il riconoscimento da parte dei giudici di merito della illiceità della sosta dei veicoli sul lato sinistro della strada a doppio senso di circolazione in centro abitato, in vigenza del codice della strada del '59, e' corretto e conforme alle previsioni del codice. La sosta è articolazione più duratura della fermata, causa di ingombro certamente più consistente della stessa fermata. Pertanto se la fermata in centro abitato su strade a doppio senso di circolazione deve essere effettuata sul margine destro della carreggiata (come prevede l'art. 114 cod. strad.), a maggior ragione la stessa regola deve ritenersi valida per la sosta e non è contraddetta dalla previsione del III comma dell'art. 115 cod. strad. previgente, che contiene indicazione di modalità di sosta diversa dalla questione della collocazione die veicoli sul margine destro o sinistro della strada. Inoltre il citato art. 115 III comma, in quanto appunto indicazione che non prende posizione esplicita circa la sosta a destra o a sinistra, è specificato e chiarito dall'art. 538 del regolamento del cod. strad. del '59, che non e' quindi ne' praeter ne' contra legem, il quale prevede espressamente la sosta sulla destra in strade di centri abitati a doppio senso di circolazione.
Con riferimento al caso concreto in esame si osserva poi che non è stata contestata soltanto la violazione della sosta sulla sinistra, ma anche quella della sosta senza cautele (in violazione del I comma dell'art 115 cod. strad. previgente che si collega al disposto dell'art. 101 dello stesso codice) (non visibilità per chi marciava nella direzione della ciclomotorista coinvolta nel sinistro dei catarifrangenti della macchina in sosta, evidenzianti la sagoma, quindi la relativa collocazione, agli utenti della strada che transitavano sulla carreggiata). Si coglie invece difetto di motivazione della sentenza impugnata sul punto del riconoscimento di nesso di causalità, tra le indicate violazioni del cod. strad. ascritte al prevenuto ed al verificatosi incidente stradale, con specifico riferimento ai rilievi critici svolti in proposito con i motivi di appello. In punto di diritto è pacifico che in tema di delitti colposi in generale e di incidenti stradali in particolare, l'accertata sussistenza di condotta antigiuridica per violazione di norme specifiche di legge o di precetti generali di comune prudenza non fa presumere rapporto di causalità materiale tra la condotta ed il verificatosi evento dannoso;
il rapporto deve essere oggetto di indagine e risultare dalla sentenza con motivazione adeguata. Altro principio giuridico non controverso è che nell'ambito degli incidenti stradali, quando una situazione di pericolo sia di tale evidenza da poter essere superata agevolmente con uso di diligenza normale, del determinatosi evento dannoso non può ritenersi responsabile che ponga in essere lo stato di pericolo, perché questo costituisce solo l'occasione dell'incidente che in effetti va addebitato a chi non usi la normale diligenza.
Con l'appello l'imputato ha contestato la sussistenza di qualsiasi rapporto causale tra le infrazioni del cod. strad. di cui si è trattato ed il verificatosi incidente stradale, rilevando che il sinistro era stato cagionato soltanto dalla condotta di guida disattenta della ciclomotorista. Ha osservato che l'ostacolo dell'auto parcheggiata su strada di centro abitato rettilinea, munita di illuminazione pubblica, larga metri 6,20, occupante la carreggiata in larghezza per appena un metro, era visibile a ciclomotorista marciante in condizioni di normalità, ed evitabile con attenzione e diligenza normali, secondo quanto avrebbero attestato i verbalizzanti (i quali d'altronde, a conferma della avvistabilità del veicolo, dopo i rilievi dell'incidente, l'avrebbe lasciatao lì dov'era, non provvedendo alla relativa rimozione); ha aggiunto che l'urto del ciclomotore aveva interessato la parte marginale antero destra della macchina (segno questo indicativo del dato che sarebbe stata sufficiente una lieve deviazione dell'urto, desumibile dalla conseguente rovinosa caduta, fa intendere che la MI non aveva eseguito la minima manovra di scarto prima dell'intervenuta collisione, pur essendo l'auto in sosta avvistabile e pur essendoci spazio a disposizione per transitare senza problemi di sorta;
che la macchina era in sosta da oltre due ore ed erano transitati agevolmente numerosi veicoli, senza alcuna difficoltà. A queste specifiche e dettagliate doglianze non può ritenersi risposta adeguata e logica la seguente testuale sbrigativa argomentazione "Che poi la vettura costituisse un intralcio alla circolazione risulta documentato dalle fotografie allegate alla planimetria dell'incidente: lo spazio erboso all'esterno della carreggiata era assolutamente minimo (tant'è che nemmeno si vede nella foto scattata di notte, ma solo in quella scattata di giorno); inoltre non si era in presenza di una lunga fila di macchine parcheggiate, ma la vettura del BR compariva improvvisamente isolata e restringeva la corsia di percorrenza della VA senza alcun preavviso da circa 310 cm. a 200 cm.".
In relazione al punto evidenziato la sentenza impugnata va perciò annullata, con rinvio per nuovo esame ad altra sezione della Corte di Appello di Venezia.
P.Q.M.
annulla la sentenza impugnata e rinvia per nuovo esame ad altra sezione della Corte di Appello di Venezia.
Così deciso in Roma, il 21 gennaio 1998.
Depositato in Cancelleria il 11 marzo 1998