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Sentenza 16 dicembre 2025
Sentenza 16 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 16/12/2025, n. 1501 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 1501 |
| Data del deposito : | 16 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BRESCIA
Sezione lavoro, previdenza e assistenza obbligatoria
Il Giudice del Lavoro, dr. MA NO – in applicazione presso il Tribunale ordinario di Brescia ex art 3, comma 9 D.L. 117/25 convertito con legge n. 148/25, previo decreto presidenziale n. 87/25 – all'esito del deposito e scambio di note di trattazione scritta ex art. 127 ter cpc, sostitutive dell'udienza del 15 dicembre 2025, ha emesso la seguente
SENTENZA
Nella causa RG n. 1330/2024 vertente
Tra
rappresentato e difeso dall'Avv.to Emanuele Alterio del foro di Parte_1
Salerno
OPPONENTE
c o n t r o in persona del legale rappresentante, rappresentato e difeso dall'avv.to CP_1
SS NE
OPPOSTO
Oggetto: opposizione avverso avviso di addebito
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 3.6.24 parte opponente ha esposto di avere ricevuto in data 23.4.24 notifica dell'avviso di addebito n. 322 2024 00004106 02 000 di importo
1 pari ad € 10.284,30 per mancato versamento di contributivi a titolo di gestione commercianti riferiti alla verifica del reddito dal 01.01.2014 al 31.12.2019, perché produttore di assicurazioni di 3° e 4 ° gruppo e pertanto tenuto ai contributi sul reddito che eccede il minimale.
Parte ricorrente ha dedotto di non aver ricevuto in precedenza alcuna notifica di atti di accertamento prodromici all'avviso e/o relativi alle somme di cui all'avviso di addebito.
Il ricorrente ha allegato che a seguito di un controllo effettuato presso la sede di CP_1
NO e di Castellammare di Stabia aveva verificato il regolare pagamento dei contributi gestione separata dall'anno 2014 all'anno 2019, versando le seguenti somme: CP_1
ANNO 2014 - € 1.651,20 ANNO 2015 - € 2.381,39 ANNO 2016 - € 2.095,00 ANNO
2017 - € 1.559,24 ANNO 2018 - € 1.551,40 ANNO 2019 - € 1.320,00, totale contributi versati € 10.558,23.
Parte ricorrente ha invocato il rigetto nel merito della pretesa contributiva e l'avvenuta decorrenza del termine quinquennale di prescrizione dell'asserito credito contributivo;
il decorso del termine di decadenza del ruolo previsto dall'art. 25 comma 1, lett. a) D. Lgs.
26.02.1999, n. 46.
Nel merito ha allegato l'intervenuto integrale versamento dei contributi previdenziali relativi alle annualità dal 2014 al 2019.
Sulla base di tale premesse ha chiesto l'annullamento degli avvisi di addebito impugnati.
L' ha dedotto che il ricorrente era stato iscritto in data 18.7.2014 alla CP_1
Gestione Commercianti con decorrenza 10/2013 e non aveva mai versato la contribuzione dovuta alla Gestione Commercianti in relazione al periodo oggetto di causa.
Ha allegato n°3 comunicazioni di debito interruttive della prescrizione, ha dedotto la tardività dell'eccezione di decadenza dall'iscrizione al ruolo ex art. 25 Dlgs n. 46/99.
Quanto ai dedotti versamenti presso la Gestione Separata, l' ha evidenziato CP_1
che il ricorrente potrà presentare eventualmente istanza di rimborso di detta
2 contribuzione asseritamente versata alla Gestione Separata, ove sia accertato che i predetti versamenti si riferiscono alla medesima attività e ai medesimi periodi oggetto della presente causa.
Ha concluso per il rigetto del ricorso.
L'opposizione va parzialmente accolta.
In ordine al motivo di impugnazione relativo alla regolarità formale del titolo esecutivo, attinente al decorso del termine di decadenza del ruolo previsto dall'art. 25 comma 1, lett. a) D. Lgs. 26.02.1999, n. 46, l'azione va qualificata come opposizione agli atti esecutivi ex art 617 cpc.
L'azione va proposta entro venti giorni dalla notifica dell'avviso di addebito.
Dagli atti risulta che la notifica sia avvenuta in data 23.4.24 mentre il ricorso è stato depositato in data 3.6.24. ne consegue la sua tardività, in accoglimento dell'eccezione sollevata dall' . CP_1
Il ricorso in parte de quo va dunque dichiarato inammissibile perché tardivo.
Quanto all'eccezione di prescrizione la stessa può trovare accoglimento soltanto relativamente all'annualità 2017 e 2014.
Ed invero sono presenti in atti la comunicazione di debito del 29.1.19, notificata in data
2.2.19 e relativa all'anno 2015; la comunicazione di debito del 25.2.21, notificata in data
3.2.21 relativa all'anno 2016 e la comunicazione di debito del 6.12.23, notificata in data
13.12.23 relativa all'anno 2018. Tali comunicazioni hanno interrotto la prescrizione in relazione ai crediti per le annualità 2015-2016-2018. L'avviso di addebito per cui è causa, notificato in data 23.4.24 ha interrotto la prescrizione relativamente all'annualità
2019.
In ordine al merito della pretesa, il ricorrente ha allegato di aver indebitamente ed erroneamente pagato alla gestione separata i contributi per tutte le annualità dal 2014 al
2019, anziché alla gestione commercianti.
Rileva la circolare n. 45/17 attuativa della L. n. 388/2000. CP_1
3 La legge 23 dicembre 2000, n. 388, all'articolo 116, comma 20, ha disposto che il pagamento della contribuzione previdenziale, effettuato in buona fede ad un ente previdenziale pubblico diverso dal creditore effettivo, ha effetto liberatorio nei confronti del contribuente. Conseguentemente, l'ente che ha ricevuto il pagamento deve provvedere al trasferimento delle somme incassate, senza aggravio di interessi, all'ente titolare della contribuzione.
In applicazione della già menzionata normativa l' ha emanato la circolare n. CP_1
45/17 che individua l'ambito di applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 116, comma 20, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, per tutti gli enti che in forza di disposizioni normative svolgono funzioni di previdenza ed assistenza obbligatoria, assoggettati al controllo ed al finanziamento pubblico, tra cui quelli disciplinati dai decreti legislativi n. 509/94 e n. 103/96.
La ratio della normativa è quella di favorire il debitore ed evitare l'onere di chiedere contestualmente un rimborso per poi effettuare un pagamento della stessa natura e con l'aggravio di sanzioni, subordinandone la possibilità, prevista dal citato comma, alle seguenti condizioni: - il versamento deve essere effettuato erroneamente a beneficio di un ente diverso da quello legittimato a riceverlo;
- la natura del contributo deve essere previdenziale;
- il contributo deve essere certo;
- deve sussistere la buona fede del debitore, che si sostanzia nella convinzione di assolvere un obbligo verso il creditore apparente.
Ne consegue sulla base della normativa e della circolare che risulta possibile effettuare un trasferimento diretto della contribuzione previdenziale indebitamente versata all' a titolo di gestione separata e dovuta a titolo di contributi alla gestione CP_1
commercianti.
Per l'attivazione del meccanismo previsto dalla normativa è necessaria la presentazione da parte del contribuente di una apposita istanza di trasferimento della contribuzione indebitamente versata all' . La domanda, da presentare on-line dovrà indicare: il CP_1
4 periodo di riferimento, la motivazione, l'ente destinatario della contribuzione, l'importo del contributo da trasferire onde consentire all'ente previdenziale l'istaurazione di una corretta procedura per la restituzione delle somme indebite, in quanto non dovute oppure in quanto eccedenti gli importi dovuti.
Orbene, questo Giudice rileva, che in carenza di domanda amministrativa volta al trasferimento dei contributi versati indebitamente alla gestione separata, per essere dovuti alla gestione commercianti, il motivo di l'annullamento dell'avviso di addebito impugnato per intervenuta ed integrale versamento delle somme relative ai contributi previdenziali degli anni 2014-2019 sia inammissibile per carenza di domanda amministrativa finalizzata al trasferimento dei versamenti indebitamente pagati, domanda ritenuta necessaria per consentire all'ente previdenziale di svolgere i dovuti controlli al fine di determinare l'esatto importo dell'indebito e la sovrapponibilità con le annualità di cui all'avviso di addebito.
Risultando indebite le somme versate alla Gestione Separata , ove sia CP_1
accertato che i predetti versamenti si riferiscono alla medesima attività e ai medesimi periodi oggetto della presente causa, il ricorrente potrà agire per la ripetizione dell'indebito
Le spese di lite avuto riguardo alla parziale soccombenza sono compensate per la metà, la restante metà a carico dell' . CP_1
P.Q.M.
Il Tribunale di Brescia, sezione lavoro, nella persona del giudice monocratico dott.
MA NO, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, definitivamente pronunciando:
- dichiara non dovute le somme di cui all'avviso di addebito n. 322 2024 00004106 02
000 relativamente agli anni 2014 e 2017 per prescrizione.
Rigetta il ricorso per il resto.
5 Compensa le spese di lite per metà, condanna l al pagamento della metà delle CP_1
spese di lite che liquida in complessivi euro 1215,00, oltre a rimborso spese generali,
IVA e CPA come per legge, con distrazione al procuratore;
Brescia, 16.12.25
IL GIUDICE DEL LAVORO
MA NO
6
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BRESCIA
Sezione lavoro, previdenza e assistenza obbligatoria
Il Giudice del Lavoro, dr. MA NO – in applicazione presso il Tribunale ordinario di Brescia ex art 3, comma 9 D.L. 117/25 convertito con legge n. 148/25, previo decreto presidenziale n. 87/25 – all'esito del deposito e scambio di note di trattazione scritta ex art. 127 ter cpc, sostitutive dell'udienza del 15 dicembre 2025, ha emesso la seguente
SENTENZA
Nella causa RG n. 1330/2024 vertente
Tra
rappresentato e difeso dall'Avv.to Emanuele Alterio del foro di Parte_1
Salerno
OPPONENTE
c o n t r o in persona del legale rappresentante, rappresentato e difeso dall'avv.to CP_1
SS NE
OPPOSTO
Oggetto: opposizione avverso avviso di addebito
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 3.6.24 parte opponente ha esposto di avere ricevuto in data 23.4.24 notifica dell'avviso di addebito n. 322 2024 00004106 02 000 di importo
1 pari ad € 10.284,30 per mancato versamento di contributivi a titolo di gestione commercianti riferiti alla verifica del reddito dal 01.01.2014 al 31.12.2019, perché produttore di assicurazioni di 3° e 4 ° gruppo e pertanto tenuto ai contributi sul reddito che eccede il minimale.
Parte ricorrente ha dedotto di non aver ricevuto in precedenza alcuna notifica di atti di accertamento prodromici all'avviso e/o relativi alle somme di cui all'avviso di addebito.
Il ricorrente ha allegato che a seguito di un controllo effettuato presso la sede di CP_1
NO e di Castellammare di Stabia aveva verificato il regolare pagamento dei contributi gestione separata dall'anno 2014 all'anno 2019, versando le seguenti somme: CP_1
ANNO 2014 - € 1.651,20 ANNO 2015 - € 2.381,39 ANNO 2016 - € 2.095,00 ANNO
2017 - € 1.559,24 ANNO 2018 - € 1.551,40 ANNO 2019 - € 1.320,00, totale contributi versati € 10.558,23.
Parte ricorrente ha invocato il rigetto nel merito della pretesa contributiva e l'avvenuta decorrenza del termine quinquennale di prescrizione dell'asserito credito contributivo;
il decorso del termine di decadenza del ruolo previsto dall'art. 25 comma 1, lett. a) D. Lgs.
26.02.1999, n. 46.
Nel merito ha allegato l'intervenuto integrale versamento dei contributi previdenziali relativi alle annualità dal 2014 al 2019.
Sulla base di tale premesse ha chiesto l'annullamento degli avvisi di addebito impugnati.
L' ha dedotto che il ricorrente era stato iscritto in data 18.7.2014 alla CP_1
Gestione Commercianti con decorrenza 10/2013 e non aveva mai versato la contribuzione dovuta alla Gestione Commercianti in relazione al periodo oggetto di causa.
Ha allegato n°3 comunicazioni di debito interruttive della prescrizione, ha dedotto la tardività dell'eccezione di decadenza dall'iscrizione al ruolo ex art. 25 Dlgs n. 46/99.
Quanto ai dedotti versamenti presso la Gestione Separata, l' ha evidenziato CP_1
che il ricorrente potrà presentare eventualmente istanza di rimborso di detta
2 contribuzione asseritamente versata alla Gestione Separata, ove sia accertato che i predetti versamenti si riferiscono alla medesima attività e ai medesimi periodi oggetto della presente causa.
Ha concluso per il rigetto del ricorso.
L'opposizione va parzialmente accolta.
In ordine al motivo di impugnazione relativo alla regolarità formale del titolo esecutivo, attinente al decorso del termine di decadenza del ruolo previsto dall'art. 25 comma 1, lett. a) D. Lgs. 26.02.1999, n. 46, l'azione va qualificata come opposizione agli atti esecutivi ex art 617 cpc.
L'azione va proposta entro venti giorni dalla notifica dell'avviso di addebito.
Dagli atti risulta che la notifica sia avvenuta in data 23.4.24 mentre il ricorso è stato depositato in data 3.6.24. ne consegue la sua tardività, in accoglimento dell'eccezione sollevata dall' . CP_1
Il ricorso in parte de quo va dunque dichiarato inammissibile perché tardivo.
Quanto all'eccezione di prescrizione la stessa può trovare accoglimento soltanto relativamente all'annualità 2017 e 2014.
Ed invero sono presenti in atti la comunicazione di debito del 29.1.19, notificata in data
2.2.19 e relativa all'anno 2015; la comunicazione di debito del 25.2.21, notificata in data
3.2.21 relativa all'anno 2016 e la comunicazione di debito del 6.12.23, notificata in data
13.12.23 relativa all'anno 2018. Tali comunicazioni hanno interrotto la prescrizione in relazione ai crediti per le annualità 2015-2016-2018. L'avviso di addebito per cui è causa, notificato in data 23.4.24 ha interrotto la prescrizione relativamente all'annualità
2019.
In ordine al merito della pretesa, il ricorrente ha allegato di aver indebitamente ed erroneamente pagato alla gestione separata i contributi per tutte le annualità dal 2014 al
2019, anziché alla gestione commercianti.
Rileva la circolare n. 45/17 attuativa della L. n. 388/2000. CP_1
3 La legge 23 dicembre 2000, n. 388, all'articolo 116, comma 20, ha disposto che il pagamento della contribuzione previdenziale, effettuato in buona fede ad un ente previdenziale pubblico diverso dal creditore effettivo, ha effetto liberatorio nei confronti del contribuente. Conseguentemente, l'ente che ha ricevuto il pagamento deve provvedere al trasferimento delle somme incassate, senza aggravio di interessi, all'ente titolare della contribuzione.
In applicazione della già menzionata normativa l' ha emanato la circolare n. CP_1
45/17 che individua l'ambito di applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 116, comma 20, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, per tutti gli enti che in forza di disposizioni normative svolgono funzioni di previdenza ed assistenza obbligatoria, assoggettati al controllo ed al finanziamento pubblico, tra cui quelli disciplinati dai decreti legislativi n. 509/94 e n. 103/96.
La ratio della normativa è quella di favorire il debitore ed evitare l'onere di chiedere contestualmente un rimborso per poi effettuare un pagamento della stessa natura e con l'aggravio di sanzioni, subordinandone la possibilità, prevista dal citato comma, alle seguenti condizioni: - il versamento deve essere effettuato erroneamente a beneficio di un ente diverso da quello legittimato a riceverlo;
- la natura del contributo deve essere previdenziale;
- il contributo deve essere certo;
- deve sussistere la buona fede del debitore, che si sostanzia nella convinzione di assolvere un obbligo verso il creditore apparente.
Ne consegue sulla base della normativa e della circolare che risulta possibile effettuare un trasferimento diretto della contribuzione previdenziale indebitamente versata all' a titolo di gestione separata e dovuta a titolo di contributi alla gestione CP_1
commercianti.
Per l'attivazione del meccanismo previsto dalla normativa è necessaria la presentazione da parte del contribuente di una apposita istanza di trasferimento della contribuzione indebitamente versata all' . La domanda, da presentare on-line dovrà indicare: il CP_1
4 periodo di riferimento, la motivazione, l'ente destinatario della contribuzione, l'importo del contributo da trasferire onde consentire all'ente previdenziale l'istaurazione di una corretta procedura per la restituzione delle somme indebite, in quanto non dovute oppure in quanto eccedenti gli importi dovuti.
Orbene, questo Giudice rileva, che in carenza di domanda amministrativa volta al trasferimento dei contributi versati indebitamente alla gestione separata, per essere dovuti alla gestione commercianti, il motivo di l'annullamento dell'avviso di addebito impugnato per intervenuta ed integrale versamento delle somme relative ai contributi previdenziali degli anni 2014-2019 sia inammissibile per carenza di domanda amministrativa finalizzata al trasferimento dei versamenti indebitamente pagati, domanda ritenuta necessaria per consentire all'ente previdenziale di svolgere i dovuti controlli al fine di determinare l'esatto importo dell'indebito e la sovrapponibilità con le annualità di cui all'avviso di addebito.
Risultando indebite le somme versate alla Gestione Separata , ove sia CP_1
accertato che i predetti versamenti si riferiscono alla medesima attività e ai medesimi periodi oggetto della presente causa, il ricorrente potrà agire per la ripetizione dell'indebito
Le spese di lite avuto riguardo alla parziale soccombenza sono compensate per la metà, la restante metà a carico dell' . CP_1
P.Q.M.
Il Tribunale di Brescia, sezione lavoro, nella persona del giudice monocratico dott.
MA NO, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, definitivamente pronunciando:
- dichiara non dovute le somme di cui all'avviso di addebito n. 322 2024 00004106 02
000 relativamente agli anni 2014 e 2017 per prescrizione.
Rigetta il ricorso per il resto.
5 Compensa le spese di lite per metà, condanna l al pagamento della metà delle CP_1
spese di lite che liquida in complessivi euro 1215,00, oltre a rimborso spese generali,
IVA e CPA come per legge, con distrazione al procuratore;
Brescia, 16.12.25
IL GIUDICE DEL LAVORO
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