Sentenza 9 maggio 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 09/05/2002, n. 6665 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 6665 |
| Data del deposito : | 9 maggio 2002 |
Testo completo
Aula 'B' REPUBBLICA ITALIANA IN NOME0 6 6 6 5 / 0 265 LA CORTE SUPRIMA DICASSAZIONE Oggetto SEZIONE LAVORO Lavoro Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Ettore MERCURIO Presidente R.G. N. 8886/99 Cron.15013 Dott. Pietro CUOCO Rel. Consigliere Dott. Attilio CELENTANO Consigliere Rep. Dott. Alessandro DE RENZIS Consigliere Ud. 29/01/02 Dott. Camillo FILADORO Consigliere ha pronunciato la seguente S ENT ENZA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO COPIE sul ricorso proposto da: Richiesta copia studio dal Sig. IL SOLE 24 ORE BOZ GASTONE, elettivamente domiciliato in ROMA VIA per diritti € 1,55 9. MAG. 2002 PRESTINARI 13, presso lo studio dell'avvocato RAMADORI IL CANCELLIERE GIUSEPPE, rappresentato e difeso dall'avvocato LANZINGER GIANNI, giusta delega in atti;
ricorrente €0,77 L.1500 CANCELLERN
contro
POSTE ITALIANE SPA;
intimato J120562 avverso la sentenza n. 889/98 del Tribunale di €0,77 L.1500 CANCELLER BOLZANO, depositata il 10/12/98 - R.G. N. 1099/98; 2002 udita la relazione della causa svolta nella pubblica 401 udienza del 29/01/02 dal Consigliere Dott. Pietro J120563 -1- CUOCO;
udito l'Avvocato LANZINGER GIANNI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Renato FINOCCHI GHERSI che ha concluso per l'accoglimento del ricorso. -2- Svolgimento del processo Con ricorso del 28 maggio 1997 Gastone Boz chiese che il RE di Bolzano in funzione di giudice del Lavoro. accertata l'illegittimità dell'accordo integrativo del contratto collettivo nazionale di lavoro stipulato il 26 novembre 1994, nella parte che prevedeva la risoluzione automatica del rapporto dei confronti del lavoratore al raggiungimento della massima anzianità contributiva. dichiarasse la nullità del recesso effettuato dall'ENTE POSTE ITALIANE nei suoi confronti. RU Il RE accolse la domanda. Con sentenza del 10 dicembre 1998 il Tribunale di Bolzano, accogliendo l'appello. respinse la domanda. Premettendo che l'art. 6 sesto comma del decreto legislativo n. 487 del 1993 convertito nella legge n. 71 del 1994 previde la protrazione dei trattamenti al tempo vigenti fino alla stipulazione d'un nuovo contratto. Alla scadenza di questo periodo. poiché la disciplina del rapporto è devoluta alla contrattazione collettiva. sarebbe contraddittorio ritenere che le cause di estinzione del rapporto continuino ad essere previste dalla legislazione statale. Il rinvio alle “norme previste per il personale statale" attiene solo a modi e quantità del trattamento pensionistico. In tal modo, con l'accordo integrativo del c.c.n.l. 26 novembre 1994 è stata prevista la possibilità della risoluzione automatica del rapporto al raggiungimento della massima anzianità contributiva. Il Tribunale deduce la legittimità di questa clausola da un complesso di ragioni. In primo luogo la clausola. essendo di natura contrattuale e configurando la concordata cessazione del rapporto al verificarsi d'una condizione obiettiva, è estranea allo spazio dell'art. 2118 cod. civ., che 3 attiene ad un atto unilaterale nell'ambito d'un contratto a tempo indeterminato. Diversa è anche la ragione che è a fondamento delle due ipotesi di cessazione;
il recesso determina la necessità d'un nuovo rapporto di lavoro, la risoluzione prevista dalla clausola contrattuale in esame consente al lavoratore il conseguimento del massimo trattamento pensionistico. La stessa giurisprudenza di legittimità aveva poi riconosciuto la Cuve legittimità della clausola di risoluzione automatica apposta ad un contratto di lavoro a tempo indeterminato, con esonero anche dall'obbligo datorile del preavviso, a condizione che la clausola abbia forma espressa e contenuto non equivoco. La clausola in esame non introduce inoltre un termine contrattuale in violazione della legge 18 aprile 1962 n. 230, poiché la cessazione non è sottoposta a termine, bensì a condizione. Per la cassazione di questa sentenza ricorre NO IL. percorrendo le linee di tre motivi: la POSTE ITALIANE S.p.a. non si è costituita in giudizio. Motivi della decisione Con il primo motivo, denunciando per l'art. 360 nn. 3 e 5 cod. proc. civ. violazione degli artt. 1418, 2118 e 2119 cod. civ. nonché omessa motivazione, il ricorrente sostiene che la clausola non delinea un'ipotesi di risoluzione consensuale attraverso una volontà delle parti espressa a mezzo delle rappresentanze sindacali. L'estensione dell'accordo a lavoratori non aderenti alle organizzazioni stipulanti violerebbe i principi di libertà e di associazione sindacale, senza trovare bilanciamento in valori di eguale livello. Poiché il rapporto è di natura privatistica, può risolversi solo per le cause previste dalla disciplina privatistica (licenziamento, dimissioni, mutuo consenso). Pertanto la clausola è nulla all'origine. Con il secondo motivo, denunciando per l'art. 360 nn. 3 e 5 cod. proc. civ. violazione e falsa applicazione dell'art. 2118 cod. civ. nonché Нино omessa e contraddittoria motivazione, il ricorrente sostiene che, anche sul piano della ratio, la clausola, a differenza di quanto ritenuto dalla sentenza. è illegittima. in quanto, da un lato la volontà collettiva non può sostituirsi alla volontà individuale di protrarre il rapporto fino al limite anagrafico ed indipendentemente dagli aspetti pensionistici: d'altro canto, la risoluzione anticipata del rapporto rispetto all'età anagrafica conserva aspetti di negatività, per le conseguenze personali, nonché sul piano economico. Con il terzo motivo. denunciando per l'art. 360 nn. 2. 3 e 5 cod. proc. civ. violazione e falsa applicazione degli artt. 2118. 1353 e 1354 cod. civ. e della legge 18 aprile 1962 n. 230 nonché omessa e contraddittoria motivazione. il ricorrente sostiene che anche l'argomentazione della sentenza, con cui il Tribunale ritiene che la clausola integri una condizione. è errata. Da un canto. l'evento previsto non è una condizione bensì un termine;
d'altro canto, ove integrasse una condizione. questa non opererebbe automaticamente. bensì con la necessità della comunicazione scritta: ed in terzo luogo la condizione risolutiva sarebbe pur sempre nulla ex art. 1354 cod. civ.. essendo in contrasto con norme imperative. 5 I motivi, che per la loro interconnessione devono essere congiuntamente esaminati, sono fondati. Come affermato da questa Corte, a seguito della privatizzazione dei rapporti di lavoro dei dipendenti del servizio postale. disposta dall'art. 6 del decreto legge n. 487 del 1993. convertito dalla legge n. 71 del 1994. ed a seguito della stipulazione del primo contratto collettivo, ai rapporti stessi si applicano le norme del codice civile e delle leggi che regolano il lavoro subordinato nell'impresa, comprese le norme, di cui all'art. 6 primo comma della legge n. 407 del 1990 ed all'art. 1 secondo comma del decreto legislativo 30 dicembre 1992 n. 503, in base al quale il lavoratore ha il diritto di optare per la prosecuzione del rapporto di lavoro, dopo il raggiungimento della massima anzianità contributiva fino al compimento del sessantacinquesimo anno di età (norme che, a seguito dell'entrata in vigore del detto contratto collettivo, hanno assunto rilievo automaticamente. senza obbligo del lavoratore di alcuna comunicazione al datore di lavoro). Ne consegue data l'imperatività delle norme attribuenti ai lavoratori detto diritto l'invalidità della previsione dell'accordo integrativo del contratto collettivo nazionale di lavoro del 26 novembre 1994 sulla risoluzione dei rapporti anche prima del sessantacinquesimo anno di età al conseguimento della massima anzianità contributiva, mentre deve escludersi che con il contratto collettivo possa essere stata efficacemente disposta (in difetto di un preventivo specifico mandato da parte dei lavoratori) la risoluzione automatica dei singoli rapporti di lavoro (e plurimis. Cass. 28 luglio 2000 n. 9958). Nella suddetta ipotesi, ove il rapporto sia di fatto cessato per effetto dell'illegittima clausola di risoluzione, il diritto del lavoratore al ripristino scaturisce dall'applicazione non già della disciplina del licenziamento illegittimo, ex art. 18 legge 20 maggio 1970 n. 300, bensì di quella comune in materia di responsabilità contrattuale (Cass. 19 ottobre 2000 n. 13851. 17 novembre 2000 n. 14882). Il ricorso deve essere pertanto accolto. E la causa deve essere rinviata a contiguo giudice di merito. che applicherà i predetti principi provvedendo anche alla disciplina delle spese del giudizio di legittimità.
PQM
La Corte accoglie il ricorso: cassa la sentenza impugnata: e rinvia alla Corte d'Appello di Trento, anche per le spese del giudizio di legittimità. Così deciso in Roma, il 29 gennaio 2002. Il Consigliere estensore Jietro Cueco со IL PRESIDENTE айMronfer о п С толь ко IL CANCELLIERE Depositato in Cancelleria Loggi -9. MAG. 2002 IL CANCELLIERE Za 7