CASS
Sentenza 17 settembre 2025
Sentenza 17 settembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VII, sentenza 17/09/2025, n. 31228 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 31228 |
| Data del deposito : | 17 settembre 2025 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: VI OR, nata a [...] il [...] avverso la sentenza del 19/11/2024 della Corte d'appello di Palermo dato avviso alle parti;
letta la memoria dell'Avv. FRANCESCO LA VELA, difensore di TA ED, con la quale lo stesso Avvocato ha proposto due motivi nuovi;
udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE NICASTRO. RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza del 19/11/2024, la Corte d'appello di Palermo, in parziale riforma della sentenza del 17/04/2023 del Tribunale di Marsala, riduceva a otto mesi di reclusione ed C 250,00 di multa la pena irrogata a ED TA per il reato di truffa aggravata (ex art. 61, n. 5, cod. pen.) in concorso (con altro soggetto rimasto ignoto) ai danni di TO DO, confermando la condanna della TA per tale reato. 2. Avverso la menzionata sentenza del 19/11/2024 della Corte d'appello di Palermo, ha proposto ricorso per cassazione, per il tramite del proprio difensore avv. Francesco La Vela, ED TA, affidato a due motivi. 2.1. Con il primo motivo, la ricorrente lamenta, in relazione all'art. 606, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., l'inosservanza di norme processuali con riguardo al rigetto del motivo di appello con il quale aveva chiesto la rinnovazione Penale Sent. Sez. 7 Num. 31228 Anno 2025 Presidente: AGOSTINACCHIO LUIGI Relatore: NICASTRO GIUSEPPE Data Udienza: 15/07/2025 dell'istruzione dibattimentale per non avere avuto effettiva conoscenza della pendenza del processo che si era svolto in sua assenza. 2.2. Con il secondo motivo, la ricorrente lamenta, in relazione all'art. 606, comma 1, lett. d), cod. proc. pen., la mancata assunzione di una prova decisiva, con riguardo al motivo di appello con il quale aveva avanzato «richiesta di rinnovazione dell'istruzione dibattimentale a seguito dell'avvenuta conoscenza, da parte dell'odierna imputata, del processo successivamente al suo dibattimento in primo grado avanti al Tribunale di Marsala ed inoltre a seguito della scoperta che a perpetrare i reati per cui è stata condannata era stato il fratello della sig.ra TA, ovvero il sig. TA MA AB che all'epoca dei fatti era convivente con la stessa ed in punto di morte gli ha confessato il delitto perpetrato» (così il ricorso). 3. La ricorrente ha presentato due motivi nuovi. 3.1. Con il primo motivo nuovo, lamenta, in relazione all'art. 606, comma 1, lett. e) , cod. proc. pen., la mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione per avere la Corte d'appello di Palermo «ignorato il primo motivo di gravame e [...] motivato erroneamente l'infondatezza di quest'ultimo facendo invece riferimento al secondo motivo di gravame, tant'è vero che in nessuna parte della predetta sentenza viene fatto riferimento alla effettiva mancata conoscenza del processo di primo grado da parte della TA». 3.2. Con il secondo motivo nuovo, la ricorrente lamenta, in relazione all'art. 606, comma 1, lett. e) , cod. proc. pen., la contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione per avere la Corte d'appello di Palermo «errato nel ritenere le prove assunte in primo grado come prove conducenti all'individuazione della colpevolezza della Sig.ra TA e ritenendo corretta la sentenza di primo grado». CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il Collegio ritiene che il primo motivo di ricorso non sia manifestamente infondato, con la conseguenza che si deve rilevare che, successivamente alla pronuncia dell'impugnata sentenza della Corte d'appello di Palermo, è maturata, il 17/01/2025, la prescrizione del reato. Infatti, poiché, ai sensi del primo comma dell'art. 157 cod. pen., il tempo necessario a prescrivere è pari al massimo della pena edittale e, comunque, a un tempo non inferiore a sei anni, considerato che il reato di truffa aggravata ex art. 61, n. 5), cod. pen., è punito con la pena massima di cinque anni di reclusione, il tempo necessario a prescrivere lo stesso reato è di sei anni. Risultando l'esistenza di atti interruttivi, si deve peraltro rilevare che tale interruzione della prescrizione, a norma dell'art. 161, secondo comma, cod. pen., richiamato anche dall'art. 160, terzo comma, dello stesso codice, non può 2 comportare l'aumento di più di un quarto del tempo necessario a prescrivere, con la conseguenza che, nel caso di specie, tale tempo è pari a sette anni e sei mesi. Poiché il reato di truffa aggravata ascritto alla TA è stato commesso il 17/07/2017, non risultando sospensioni del corso della prescrizione, lo stesso reato si è quindi prescritto il 17/01/2025. Pertanto, ai sensi dell'art. 620, comma 1, lett. a), cod. proc. pen., la sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio per essere il reato estinto per prescrizione.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il reato è estinto per prescrizione. Così deciso in Roma, il 15 luglio 2025.
letta la memoria dell'Avv. FRANCESCO LA VELA, difensore di TA ED, con la quale lo stesso Avvocato ha proposto due motivi nuovi;
udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE NICASTRO. RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza del 19/11/2024, la Corte d'appello di Palermo, in parziale riforma della sentenza del 17/04/2023 del Tribunale di Marsala, riduceva a otto mesi di reclusione ed C 250,00 di multa la pena irrogata a ED TA per il reato di truffa aggravata (ex art. 61, n. 5, cod. pen.) in concorso (con altro soggetto rimasto ignoto) ai danni di TO DO, confermando la condanna della TA per tale reato. 2. Avverso la menzionata sentenza del 19/11/2024 della Corte d'appello di Palermo, ha proposto ricorso per cassazione, per il tramite del proprio difensore avv. Francesco La Vela, ED TA, affidato a due motivi. 2.1. Con il primo motivo, la ricorrente lamenta, in relazione all'art. 606, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., l'inosservanza di norme processuali con riguardo al rigetto del motivo di appello con il quale aveva chiesto la rinnovazione Penale Sent. Sez. 7 Num. 31228 Anno 2025 Presidente: AGOSTINACCHIO LUIGI Relatore: NICASTRO GIUSEPPE Data Udienza: 15/07/2025 dell'istruzione dibattimentale per non avere avuto effettiva conoscenza della pendenza del processo che si era svolto in sua assenza. 2.2. Con il secondo motivo, la ricorrente lamenta, in relazione all'art. 606, comma 1, lett. d), cod. proc. pen., la mancata assunzione di una prova decisiva, con riguardo al motivo di appello con il quale aveva avanzato «richiesta di rinnovazione dell'istruzione dibattimentale a seguito dell'avvenuta conoscenza, da parte dell'odierna imputata, del processo successivamente al suo dibattimento in primo grado avanti al Tribunale di Marsala ed inoltre a seguito della scoperta che a perpetrare i reati per cui è stata condannata era stato il fratello della sig.ra TA, ovvero il sig. TA MA AB che all'epoca dei fatti era convivente con la stessa ed in punto di morte gli ha confessato il delitto perpetrato» (così il ricorso). 3. La ricorrente ha presentato due motivi nuovi. 3.1. Con il primo motivo nuovo, lamenta, in relazione all'art. 606, comma 1, lett. e) , cod. proc. pen., la mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione per avere la Corte d'appello di Palermo «ignorato il primo motivo di gravame e [...] motivato erroneamente l'infondatezza di quest'ultimo facendo invece riferimento al secondo motivo di gravame, tant'è vero che in nessuna parte della predetta sentenza viene fatto riferimento alla effettiva mancata conoscenza del processo di primo grado da parte della TA». 3.2. Con il secondo motivo nuovo, la ricorrente lamenta, in relazione all'art. 606, comma 1, lett. e) , cod. proc. pen., la contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione per avere la Corte d'appello di Palermo «errato nel ritenere le prove assunte in primo grado come prove conducenti all'individuazione della colpevolezza della Sig.ra TA e ritenendo corretta la sentenza di primo grado». CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il Collegio ritiene che il primo motivo di ricorso non sia manifestamente infondato, con la conseguenza che si deve rilevare che, successivamente alla pronuncia dell'impugnata sentenza della Corte d'appello di Palermo, è maturata, il 17/01/2025, la prescrizione del reato. Infatti, poiché, ai sensi del primo comma dell'art. 157 cod. pen., il tempo necessario a prescrivere è pari al massimo della pena edittale e, comunque, a un tempo non inferiore a sei anni, considerato che il reato di truffa aggravata ex art. 61, n. 5), cod. pen., è punito con la pena massima di cinque anni di reclusione, il tempo necessario a prescrivere lo stesso reato è di sei anni. Risultando l'esistenza di atti interruttivi, si deve peraltro rilevare che tale interruzione della prescrizione, a norma dell'art. 161, secondo comma, cod. pen., richiamato anche dall'art. 160, terzo comma, dello stesso codice, non può 2 comportare l'aumento di più di un quarto del tempo necessario a prescrivere, con la conseguenza che, nel caso di specie, tale tempo è pari a sette anni e sei mesi. Poiché il reato di truffa aggravata ascritto alla TA è stato commesso il 17/07/2017, non risultando sospensioni del corso della prescrizione, lo stesso reato si è quindi prescritto il 17/01/2025. Pertanto, ai sensi dell'art. 620, comma 1, lett. a), cod. proc. pen., la sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio per essere il reato estinto per prescrizione.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il reato è estinto per prescrizione. Così deciso in Roma, il 15 luglio 2025.