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Sentenza 28 giugno 2023
Sentenza 28 giugno 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 28/06/2023, n. 28188 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 28188 |
| Data del deposito : | 28 giugno 2023 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto nell'interesse di BR TO, nato a [...] il [...], contro la sentenza della Corte di appelllo di Napoli del 22.1.2022; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere dott. Pierluigi Cianfrocca;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale ET Molino, che ha concluso per l'annullamento della sentenza impugnata limitatamente alla ritenuta aggravante delle "più persone riunite" e per la inammissibilità del ricorso nel resto;
udito l'Avv. Maria Grazia Padula, in difesa di TO BR, che ha concluso per l'esclusione della aggravante e l'accoglimento dei motivi di ricorso. RITENUTO IN l'ATTO Penale Sent. Sez. 2 Num. 28188 Anno 2023 Presidente: ROSI ELISABETTA Relatore: CIANFROCCA PIERLUIGI Data Udienza: 16/05/2023 1. La Corte di appello di Napoli ha confermato la sentenza con cui, in data 17.12.2020, il Tribunale del capoluogo campano, all'esito del giudizio abbreviato, aveva riconosciuto TO BR responsabile del delitto di rapina pluriaggravata, a lui ascritto, e, con la diminuente per il rito, lo aveva condannato alla pena finale di anni 4 e mesi 4 di reclusione ed euro 1.200 di multa, oltre al pagamento delle spese processuali applicando, inoltre, la pena accessoria conseguente alla entità di quella principale;
2. ricorre per cassazione il difensore del BR deduc:endo: 2.1 inosservanza ovvero erronea applicazione di legge o mancanza, contraddittorietà e/o manifesta illogicità della motivazione quanto alla omessa derubricazione del reato: rileva l'erroneità della sentenza che ha confermato la qualificazione giuridica della condotta in termini di rapina, pervenendo a tale conclusione con motivazione contraddittoria rispetto a quanto riferito dallo stesso BR il quale aveva affermato che l'orologio era venuto via facilmente dal polso della vittima;
sottolinea come l'assenza di violenza indirizzata alla persona risulti dalla ripresa dell'episodio registrato nel DVD in atti da cui si evince che il ricorrente aveva poggiato la mano sul quadrante dell'orologio di cui si era impossessato senza esercitare alcuna energia fisica sulla persona offesa che, dal canto suo, non aveva opposto alcuna resistenza;
2.2 erronea applicazione della legge penale o mancanza, contraddittorietà e/o manifesta illogicità della motivazione quanto alla omessa esclusione della aggravante di cui all'art. 61 n. 7 cod. pen.: rileva che, con la sentenza che aveva riguardato i correi ha escluso tale aggravante che è stata invece ritenuta nei confronti dell'odierno ricorrente esclusivamente sulla scorta delle dichiarazioni della persona offesa giudicate sul punto pienamente attendibili laddove, tuttavia, il mancato rinvenimento dell'orologio non aveva consentito di apprezzarne il modello, lo stato d'uso e di usura al momento del fatto;
sottolinea, in ogni caso, come il valore del bene sottratto debba essere apprezzato con criterio di natura oggettiva;
2.3 inosservanza ed erronea applicazione della legge penale o mancanza, contraddittorietà e/o manifesta illogicità della motivazione quanto alla omessa esclusione della aggravante di cui all'art. 628, comma 2, n. 1, cod. pen.: rileva che la Corte di appello ha affermato la sussistenza della aggravante delle più persone riunite considerando la fase antecedente la condotta tipica della sottrazione dell'orologio che venne realizzata esclusivamente dall'odierno ricorrente;
2 (ce 2.4 inosservanza ed erronea applicazione della legge penale o mancanza, contraddittorietà e/o manifesta illogicità delia motivazione quanto alla omessa concessione delle circostanze attenuanti generiche prevalenti o, quantomeno, equivalenti alle contestate aggravanti ed alla recidiva;
alla omessa esclusione della recidiva o al minimo aumento per la stessa;
alla omessa riduzione della pena nei mini edittali: rileva che la motivazione con cui la Corte di appello ha escluso le attenuanti generiche è scarna e contraddittoria avendo i giudici di secondo grado fatto riferimento ai precedenti penali non considerandone, tuttavia, la risalenza nel tempo omettendo di valutarne la concreta idoneità ad esprimere una maggiore pericolosità ed attitudine criminale. CONSIDERATO IN DIRITTO Il ricorso è inammissibile in quanto articolato su censure o manifestamente infondate o, comunque, non consentite in questa sede. 1. Il primo motivo muove delle doglianze che si pongono al di fuori del perimetro all'interno del quale può essere svolto il sindacato di legittimità proprio di questa Corte. La difesa, infatti, pur deducendo vizio di motivazione e violazione di legge, contesta in realtà l'approdo decisionale cui sono pervenuti i giudici di merito nell'affermare la penale responsabilità dell'imputato finendo per sottoporre alla Corte doglianze che si risolvono nella formulazione di una diversa ed alternativa ricostruzione dei fatti rispetto a quella posta a fondamento della decisione;
si tratta, in definitiva, di censure inammissibili in questa sede considerato che l'obbligo di motivazione è stato esaustivamente soddisfatto nella sentenza impugnata con valutazione critica degli elementi offerti dall'istruttoria dibattimentale e con indicazione, pienamente coerente sotto il profilo logico- giuridico, degli argomenti posti a sostegno dell'affermazione di responsabilità dell'imputato. Non è inutile, infatti, ribadire che sono precluse al giudice di legittimità la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione impugnata e l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, anche qualora indicati dal ricorrente come maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa rispetto a quelli adottati dal giudice del merito (cfr., Sez. 6 - , n. 5465 del 04/11/2020, F., Rv. 280601; SeZ. 6, n. 47204 del 07/10/2015, Musso, Rv. 265482; Sez. 1, n. 42369 del 16/11/2006, De Vita, Rv. 235507; cfr., ancora, Sez. 6, n. 22256 del 26/04/2006, Bosco, Rv. 234148, in cui 3 la Corte ha affermato che il controllo del giudice di legittimità, pur dopo la novella dell'art. 606 cod. proc. pen. ad opera della L... n. 46 del 2006, si dispiega, pur a fronte di una pluralità di deduzioni connesse a diversi atti del processo e di una correlata pluralità di motivi di ricorso, in una valutazione necessariamente unitaria e globale, che attiene alla reale "esistenza" della motivazione ed alla "resistenza" logica del ragionamento del giudice di merito, essendo preclusa al giudice di legittimità la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione o l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti). Tanto premesso, va rilevato che, nel ricostruire l'episodio, la Corte di appello ha puntualmente richiamato le parole del figlio della vittima il quale aveva riferito agli inquirenti che "... un uomo ... ha strappato con violenza l'orologio a mio padre" e, vagliando il motivo sulla qualificazione giuridica del fatto, ha disatteso la prospettazione difensiva: ha spiegato, infatti, che "... l'imputato faceva pressione sul polso della vittima e violenza sulle mani del turista per appropriarsi del suo orologio ..." tanto che "... le foto scattate dagli inquirenti documentano le lacerazioni della vittima" tanto che dalle immagini del DVD ... si vede chiaramente che, nell'impossessarsi del prezioso oggetto l'imputato vinceva la resistenza della vittima facendogli fare una torsione" (cfr., pagg. 3-4) dando conto, perciò, dei presupposti fattuali in forza dei quali ha potuto ritenere corretta la qualificazione giuridica della condotta ascritta al ricorrente coerentemente con i principi da sempre ribaditi dalla giurisprudenza di questa Corte (cfr., per tutte, Sez. 2, n. 41464 del 11/11/2010, P., Rv. 248751 - 01). 2. Manifestamente infondato è anche il secondo motivo del ricorso che, a sua volta, si risolve in una argomentazione "di merito" a fronte della motivazione resa dalla Corte d'appello che ha giudicato dettagliato e coerente il racconto della vittima (nemmeno costituitasi parte civile), corroborato anche dalle foto dell'orologio e che ha consentito, sulla scorta dei listini recuperabili dal web, di confermarne la valutazione di mercato che, hanno osservato i giudici di merito, gli stessi autori dell'atto predatorio avevano d'altra parte ben chiara tanto da predisporre una attività di pedinamento e di osservazione organizzata con quattro complici. 3. Il terzo motivo è invece precluso non avendo formato oggetto di censura spesa in appello e non trattandosi di questione rilevabile o conoscibile di ufficio ai sensi dell'art. 609, comma 2, cod. proc. pen.. 4. Manifestamente infondato è, infine, il motivo articolato in punto di trattamento sanzionatorio avendo la Corte di appello in primo luogo rilevato l'errore commesso dal primo giudice nel procedimento di calcolo della pena 4 avvenuto in favor rei e, per altro verso, arciomentato sulla impossibilità di una ulteriore sua mitigazione alla luce della allarmante personalità dell'imputato illustrata dalla presenza di ben tre precedenti per rapina che avevano giustificato la contestazione della recidiva reiterata e specifica (su cui, peraltro, il ricorso è silente). 5. L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., della somma - che si stima equa - di euro 3.000 in favore della Cassa delle Ammende, non ravvisandosi ragione alcuna d'esonero.
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso in Roma, il 16.5.2023
udita la relazione svolta dal consigliere dott. Pierluigi Cianfrocca;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale ET Molino, che ha concluso per l'annullamento della sentenza impugnata limitatamente alla ritenuta aggravante delle "più persone riunite" e per la inammissibilità del ricorso nel resto;
udito l'Avv. Maria Grazia Padula, in difesa di TO BR, che ha concluso per l'esclusione della aggravante e l'accoglimento dei motivi di ricorso. RITENUTO IN l'ATTO Penale Sent. Sez. 2 Num. 28188 Anno 2023 Presidente: ROSI ELISABETTA Relatore: CIANFROCCA PIERLUIGI Data Udienza: 16/05/2023 1. La Corte di appello di Napoli ha confermato la sentenza con cui, in data 17.12.2020, il Tribunale del capoluogo campano, all'esito del giudizio abbreviato, aveva riconosciuto TO BR responsabile del delitto di rapina pluriaggravata, a lui ascritto, e, con la diminuente per il rito, lo aveva condannato alla pena finale di anni 4 e mesi 4 di reclusione ed euro 1.200 di multa, oltre al pagamento delle spese processuali applicando, inoltre, la pena accessoria conseguente alla entità di quella principale;
2. ricorre per cassazione il difensore del BR deduc:endo: 2.1 inosservanza ovvero erronea applicazione di legge o mancanza, contraddittorietà e/o manifesta illogicità della motivazione quanto alla omessa derubricazione del reato: rileva l'erroneità della sentenza che ha confermato la qualificazione giuridica della condotta in termini di rapina, pervenendo a tale conclusione con motivazione contraddittoria rispetto a quanto riferito dallo stesso BR il quale aveva affermato che l'orologio era venuto via facilmente dal polso della vittima;
sottolinea come l'assenza di violenza indirizzata alla persona risulti dalla ripresa dell'episodio registrato nel DVD in atti da cui si evince che il ricorrente aveva poggiato la mano sul quadrante dell'orologio di cui si era impossessato senza esercitare alcuna energia fisica sulla persona offesa che, dal canto suo, non aveva opposto alcuna resistenza;
2.2 erronea applicazione della legge penale o mancanza, contraddittorietà e/o manifesta illogicità della motivazione quanto alla omessa esclusione della aggravante di cui all'art. 61 n. 7 cod. pen.: rileva che, con la sentenza che aveva riguardato i correi ha escluso tale aggravante che è stata invece ritenuta nei confronti dell'odierno ricorrente esclusivamente sulla scorta delle dichiarazioni della persona offesa giudicate sul punto pienamente attendibili laddove, tuttavia, il mancato rinvenimento dell'orologio non aveva consentito di apprezzarne il modello, lo stato d'uso e di usura al momento del fatto;
sottolinea, in ogni caso, come il valore del bene sottratto debba essere apprezzato con criterio di natura oggettiva;
2.3 inosservanza ed erronea applicazione della legge penale o mancanza, contraddittorietà e/o manifesta illogicità della motivazione quanto alla omessa esclusione della aggravante di cui all'art. 628, comma 2, n. 1, cod. pen.: rileva che la Corte di appello ha affermato la sussistenza della aggravante delle più persone riunite considerando la fase antecedente la condotta tipica della sottrazione dell'orologio che venne realizzata esclusivamente dall'odierno ricorrente;
2 (ce 2.4 inosservanza ed erronea applicazione della legge penale o mancanza, contraddittorietà e/o manifesta illogicità delia motivazione quanto alla omessa concessione delle circostanze attenuanti generiche prevalenti o, quantomeno, equivalenti alle contestate aggravanti ed alla recidiva;
alla omessa esclusione della recidiva o al minimo aumento per la stessa;
alla omessa riduzione della pena nei mini edittali: rileva che la motivazione con cui la Corte di appello ha escluso le attenuanti generiche è scarna e contraddittoria avendo i giudici di secondo grado fatto riferimento ai precedenti penali non considerandone, tuttavia, la risalenza nel tempo omettendo di valutarne la concreta idoneità ad esprimere una maggiore pericolosità ed attitudine criminale. CONSIDERATO IN DIRITTO Il ricorso è inammissibile in quanto articolato su censure o manifestamente infondate o, comunque, non consentite in questa sede. 1. Il primo motivo muove delle doglianze che si pongono al di fuori del perimetro all'interno del quale può essere svolto il sindacato di legittimità proprio di questa Corte. La difesa, infatti, pur deducendo vizio di motivazione e violazione di legge, contesta in realtà l'approdo decisionale cui sono pervenuti i giudici di merito nell'affermare la penale responsabilità dell'imputato finendo per sottoporre alla Corte doglianze che si risolvono nella formulazione di una diversa ed alternativa ricostruzione dei fatti rispetto a quella posta a fondamento della decisione;
si tratta, in definitiva, di censure inammissibili in questa sede considerato che l'obbligo di motivazione è stato esaustivamente soddisfatto nella sentenza impugnata con valutazione critica degli elementi offerti dall'istruttoria dibattimentale e con indicazione, pienamente coerente sotto il profilo logico- giuridico, degli argomenti posti a sostegno dell'affermazione di responsabilità dell'imputato. Non è inutile, infatti, ribadire che sono precluse al giudice di legittimità la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione impugnata e l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, anche qualora indicati dal ricorrente come maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa rispetto a quelli adottati dal giudice del merito (cfr., Sez. 6 - , n. 5465 del 04/11/2020, F., Rv. 280601; SeZ. 6, n. 47204 del 07/10/2015, Musso, Rv. 265482; Sez. 1, n. 42369 del 16/11/2006, De Vita, Rv. 235507; cfr., ancora, Sez. 6, n. 22256 del 26/04/2006, Bosco, Rv. 234148, in cui 3 la Corte ha affermato che il controllo del giudice di legittimità, pur dopo la novella dell'art. 606 cod. proc. pen. ad opera della L... n. 46 del 2006, si dispiega, pur a fronte di una pluralità di deduzioni connesse a diversi atti del processo e di una correlata pluralità di motivi di ricorso, in una valutazione necessariamente unitaria e globale, che attiene alla reale "esistenza" della motivazione ed alla "resistenza" logica del ragionamento del giudice di merito, essendo preclusa al giudice di legittimità la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione o l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti). Tanto premesso, va rilevato che, nel ricostruire l'episodio, la Corte di appello ha puntualmente richiamato le parole del figlio della vittima il quale aveva riferito agli inquirenti che "... un uomo ... ha strappato con violenza l'orologio a mio padre" e, vagliando il motivo sulla qualificazione giuridica del fatto, ha disatteso la prospettazione difensiva: ha spiegato, infatti, che "... l'imputato faceva pressione sul polso della vittima e violenza sulle mani del turista per appropriarsi del suo orologio ..." tanto che "... le foto scattate dagli inquirenti documentano le lacerazioni della vittima" tanto che dalle immagini del DVD ... si vede chiaramente che, nell'impossessarsi del prezioso oggetto l'imputato vinceva la resistenza della vittima facendogli fare una torsione" (cfr., pagg. 3-4) dando conto, perciò, dei presupposti fattuali in forza dei quali ha potuto ritenere corretta la qualificazione giuridica della condotta ascritta al ricorrente coerentemente con i principi da sempre ribaditi dalla giurisprudenza di questa Corte (cfr., per tutte, Sez. 2, n. 41464 del 11/11/2010, P., Rv. 248751 - 01). 2. Manifestamente infondato è anche il secondo motivo del ricorso che, a sua volta, si risolve in una argomentazione "di merito" a fronte della motivazione resa dalla Corte d'appello che ha giudicato dettagliato e coerente il racconto della vittima (nemmeno costituitasi parte civile), corroborato anche dalle foto dell'orologio e che ha consentito, sulla scorta dei listini recuperabili dal web, di confermarne la valutazione di mercato che, hanno osservato i giudici di merito, gli stessi autori dell'atto predatorio avevano d'altra parte ben chiara tanto da predisporre una attività di pedinamento e di osservazione organizzata con quattro complici. 3. Il terzo motivo è invece precluso non avendo formato oggetto di censura spesa in appello e non trattandosi di questione rilevabile o conoscibile di ufficio ai sensi dell'art. 609, comma 2, cod. proc. pen.. 4. Manifestamente infondato è, infine, il motivo articolato in punto di trattamento sanzionatorio avendo la Corte di appello in primo luogo rilevato l'errore commesso dal primo giudice nel procedimento di calcolo della pena 4 avvenuto in favor rei e, per altro verso, arciomentato sulla impossibilità di una ulteriore sua mitigazione alla luce della allarmante personalità dell'imputato illustrata dalla presenza di ben tre precedenti per rapina che avevano giustificato la contestazione della recidiva reiterata e specifica (su cui, peraltro, il ricorso è silente). 5. L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., della somma - che si stima equa - di euro 3.000 in favore della Cassa delle Ammende, non ravvisandosi ragione alcuna d'esonero.
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso in Roma, il 16.5.2023