Articolo 1 della Legge 31 luglio 1956, n. 991
Articolo 2
Versione
22 settembre 1956
Art. 1.
Al testo dell' art. 2 della legge 8 gennaio 1952, n. 6 , e' aggiunto il seguente comma:
"Soltanto gli iscritti alla Cassa possono fruire dei benefici che possono essere concessi a norma della presente legge".
Entrata in vigore il 22 settembre 1956
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