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Sentenza 14 febbraio 2025
Sentenza 14 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Civitavecchia, sentenza 14/02/2025, n. 216 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Civitavecchia |
| Numero : | 216 |
| Data del deposito : | 14 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CIVITAVECCHIA così composto: dott. Gianluca Gelso Presidente relatore dott.ssa Silvia Vitelli Giudice dott. Andrea Barzellotti Giudice riunito nella camera di consiglio ha emesso la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile di primo grado iscritta al n. 1934 del ruolo generale degli affari contenziosi civili dell'anno 2024 vertente
TRA
nata a [...] il [...] e residente in [...], Parte_1 rappresentato e difeso dall'Avv. Donatella Giordano, giusta procura speciale in atti;
- ricorrente -
E
nato a [...] il [...], residente in [...], Controparte_1 rappresentata e difesa dall'Avv. Agostino Agaro, giusta procura speciale in atti;
- resistente-
Con l'intervento del Pubblico Ministero.
Oggetto: separazione personale dei coniugi.
Conclusioni
All'udienza del 12.02.2025, le parti hanno aderito all'accordo proposto dal
Giudice la causa è stata rimessa in decisione al Collegio senza l'assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c. per rinuncia dei difensori delle parti.
Svolgimento del processo Con ricorso depositato in data 06.08.2024, ritualmente notificato unitamente al decreto di fissazione d'udienza, ha dedotto: Parte_1
- di aver contratto matrimonio con rito concordatario in Cerveteri il 03.08.1997 con registrato agli atti dello Stato Civile del medesimo Controparte_1
Comune all'anno 1997 atto n. 88, parte 2, Serie A, scegliendo il regime della separazione dei beni;
- che dall'unione tra le parti era nata la figlia (24.12.1997), maggiorenne Per_1 economicamente autosufficiente;
- che il marito era titolare ed amministratore unico della ditta Solclima S.r.l.s.;
- di avere smesso di lavorare per occuparsi della casa e della figlia, d'intesa con il marito e per coadiuvare il marito nella gestione della sua società;
- che nel corso dell'anno 2006 la coppia aveva attraversato una crisi coniugale che li aveva condotti a presentare un ricorso congiunto per la loro separazione
RGNR 3340/2006, definito con decreto di omologa del 13.09.2007;
- che dopo una breve separazione i coniugi si erano riconciliati senza però formalizzare il ricongiungimento dinanzi al Tribunale;
- che in data 10.07.2012 i coniugi decidevano di vendere la casa coniugale e di comprarne un'altra in comproprietà, in cui si trasferivano nel 2017;
- che i coniugi contraevano un mutuo cointestato dell'importo di euro 50.000,00 per la ristrutturazione della casa coniugale, somma poi utilizzata dal CP_1 per far fronte alle esigenze imprenditoriali della società Solclima S.r.l.s;
- che pochi mesi dopo la celebrazione del venticinquesimo anno di matrimonio, la scopriva che il marito si era iscritto a dei siti web di escort, la ricevuta Pt_1 di una prenotazione in barca alle isole Pontine con la sig.ra Persona_2 nonché numerose uscite del marito con altre donne in locali notturni;
- che a seguito delle richieste di spiegazioni da parte della ricorrente, il CP_1 giustificava le proprie azioni adducendo di ritenersi legalmente separato;
- che dall'allontanamento dalla casa familiare, avvenuto nel mese di gennaio 2024, il marito aveva corrisposto un assegno di mantenimento per la moglie di euro
700,00 mensili, poi ridotto nel mese di maggio ad euro 500,00 mensili;
- che la figlia viveva a Roma ed era economicamente autosufficiente. Per_1
Tanto dedotto e rilevato la ricorrente chiedeva che fosse pronunciata la separazione personale dei coniugi chiedendo dichiararsi l'addebito a carico del resistente e disponendo l'assegnazione della casa coniugale alla ricorrente e un assegno di mantenimento a carico del per la moglie di euro 900,00 CP_1 mensili.
Si costituiva in giudizio in data 21.01.2025 il quale Controparte_1 contestava la ricostruzione dei fatti offerta dalla ricorrente e deduceva:
- che il rapporto coniugale era in crisi già prima dell'anno 2006 e i coniugi non si erano mai riconciliati;
- che la ricorrente aveva una relazione sentimentale con la sig.ra Persona_3 con la quale era spesso andata in vacanza;
- che anche dopo la separazione avvenuta nel 2007 la aveva continuato ad Pt_1 avere stati di aggressività non controllati;
- che la figlia si era allontanata da casa appena compiuta la maggiore età Per_1
a causa dell'estrema litigiosità dei propri genitori;
- che con la separazione consensuale del 2007 era stato previsto un assegno di mantenimento a carico del per la moglie di euro 150,00 mensili;
CP_1
- di versare un assegno di mantenimento per la moglie di euro 200,00 mensili dal mese di gennaio 2024;
- che la in passato aveva lavorato per diversi periodi ed effettuava tuttora Pt_1 attività di pulizia presso varie abitazioni;
- di essere amministratore e socio unico della Società Solclima Srls, di versare per il mutuo della casa coniugale la somma di euro 320,00 mensili, per due finanziamenti la somma di euro 1.100,00 circa mensili e di corrispondere un canone mensile per la locazione del locale ove svolge la propria attività di euro
2.500,00 mensili;
Tanto dedotto, il resistente aderiva alla domanda di separazione dei coniugi e richiedeva al Tribunale il rigetto della domanda di assegnazione della casa coniugale alla ricorrente e disporsi l'autonomia economica dei coniugi o, in subordine, un assegno di mantenimento a carico del per la moglie di euro 300,00 CP_1 mensili.
All'udienza del 12.02.2025 comparivano le parti personalmente ed il
Giudice delegato proponeva alle parti la conciliarìzione alle condizioni indicate nel verbale di udienza. Le parti aderivano all'accordo proposto dal Giudice, la ricorrente dichiarava di rinunciare alla richiesta di addebito e il Giudice rimetteva la causa in decisione al Collegio senza l'assegnazione dei termini ex art. 473 bis.
28 c.p.c. per rinuncia dei difensori.
Ritiene il Tribunale che nulla osti all'accoglimento delle condizioni concordate in quanto conformi all'interesse delle parti e della prole.
Ricorrono giustificati motivi, avuto riguardo alla natura e all'oggetto del presente procedimento nonché alle ragioni della decisione e al contegno processuale ed extraprocessuale delle parti, per disporre l'integrale compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando nella causa civile in primo grado iscritta al n. 1934/2024 R.G.A.C., disattesa ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione, così decide: dichiara la separazione personale dei coniugi nata a [...] Parte_1
(NU) il 02.11.1966 e nato a [...] il [...] alle seguenti Controparte_1 condizioni: pone a carico di l'obbligo di contribuire, entro il Controparte_1 giorno 10 di ogni mese, al mantenimento della moglie attraverso la Parte_1 corresponsione mensile della somma di euro 650,00 con decorrenza dal mese di marzo 2025, annualmente rivalutata secondo gli indici Istat dal mese di febbraio
2028.
Nulla sulle spese del giudizio.
Civitavecchia, li 14 febbraio 2025
Il Presidente relatore
Dott. Gianluca Gelso
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CIVITAVECCHIA così composto: dott. Gianluca Gelso Presidente relatore dott.ssa Silvia Vitelli Giudice dott. Andrea Barzellotti Giudice riunito nella camera di consiglio ha emesso la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile di primo grado iscritta al n. 1934 del ruolo generale degli affari contenziosi civili dell'anno 2024 vertente
TRA
nata a [...] il [...] e residente in [...], Parte_1 rappresentato e difeso dall'Avv. Donatella Giordano, giusta procura speciale in atti;
- ricorrente -
E
nato a [...] il [...], residente in [...], Controparte_1 rappresentata e difesa dall'Avv. Agostino Agaro, giusta procura speciale in atti;
- resistente-
Con l'intervento del Pubblico Ministero.
Oggetto: separazione personale dei coniugi.
Conclusioni
All'udienza del 12.02.2025, le parti hanno aderito all'accordo proposto dal
Giudice la causa è stata rimessa in decisione al Collegio senza l'assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c. per rinuncia dei difensori delle parti.
Svolgimento del processo Con ricorso depositato in data 06.08.2024, ritualmente notificato unitamente al decreto di fissazione d'udienza, ha dedotto: Parte_1
- di aver contratto matrimonio con rito concordatario in Cerveteri il 03.08.1997 con registrato agli atti dello Stato Civile del medesimo Controparte_1
Comune all'anno 1997 atto n. 88, parte 2, Serie A, scegliendo il regime della separazione dei beni;
- che dall'unione tra le parti era nata la figlia (24.12.1997), maggiorenne Per_1 economicamente autosufficiente;
- che il marito era titolare ed amministratore unico della ditta Solclima S.r.l.s.;
- di avere smesso di lavorare per occuparsi della casa e della figlia, d'intesa con il marito e per coadiuvare il marito nella gestione della sua società;
- che nel corso dell'anno 2006 la coppia aveva attraversato una crisi coniugale che li aveva condotti a presentare un ricorso congiunto per la loro separazione
RGNR 3340/2006, definito con decreto di omologa del 13.09.2007;
- che dopo una breve separazione i coniugi si erano riconciliati senza però formalizzare il ricongiungimento dinanzi al Tribunale;
- che in data 10.07.2012 i coniugi decidevano di vendere la casa coniugale e di comprarne un'altra in comproprietà, in cui si trasferivano nel 2017;
- che i coniugi contraevano un mutuo cointestato dell'importo di euro 50.000,00 per la ristrutturazione della casa coniugale, somma poi utilizzata dal CP_1 per far fronte alle esigenze imprenditoriali della società Solclima S.r.l.s;
- che pochi mesi dopo la celebrazione del venticinquesimo anno di matrimonio, la scopriva che il marito si era iscritto a dei siti web di escort, la ricevuta Pt_1 di una prenotazione in barca alle isole Pontine con la sig.ra Persona_2 nonché numerose uscite del marito con altre donne in locali notturni;
- che a seguito delle richieste di spiegazioni da parte della ricorrente, il CP_1 giustificava le proprie azioni adducendo di ritenersi legalmente separato;
- che dall'allontanamento dalla casa familiare, avvenuto nel mese di gennaio 2024, il marito aveva corrisposto un assegno di mantenimento per la moglie di euro
700,00 mensili, poi ridotto nel mese di maggio ad euro 500,00 mensili;
- che la figlia viveva a Roma ed era economicamente autosufficiente. Per_1
Tanto dedotto e rilevato la ricorrente chiedeva che fosse pronunciata la separazione personale dei coniugi chiedendo dichiararsi l'addebito a carico del resistente e disponendo l'assegnazione della casa coniugale alla ricorrente e un assegno di mantenimento a carico del per la moglie di euro 900,00 CP_1 mensili.
Si costituiva in giudizio in data 21.01.2025 il quale Controparte_1 contestava la ricostruzione dei fatti offerta dalla ricorrente e deduceva:
- che il rapporto coniugale era in crisi già prima dell'anno 2006 e i coniugi non si erano mai riconciliati;
- che la ricorrente aveva una relazione sentimentale con la sig.ra Persona_3 con la quale era spesso andata in vacanza;
- che anche dopo la separazione avvenuta nel 2007 la aveva continuato ad Pt_1 avere stati di aggressività non controllati;
- che la figlia si era allontanata da casa appena compiuta la maggiore età Per_1
a causa dell'estrema litigiosità dei propri genitori;
- che con la separazione consensuale del 2007 era stato previsto un assegno di mantenimento a carico del per la moglie di euro 150,00 mensili;
CP_1
- di versare un assegno di mantenimento per la moglie di euro 200,00 mensili dal mese di gennaio 2024;
- che la in passato aveva lavorato per diversi periodi ed effettuava tuttora Pt_1 attività di pulizia presso varie abitazioni;
- di essere amministratore e socio unico della Società Solclima Srls, di versare per il mutuo della casa coniugale la somma di euro 320,00 mensili, per due finanziamenti la somma di euro 1.100,00 circa mensili e di corrispondere un canone mensile per la locazione del locale ove svolge la propria attività di euro
2.500,00 mensili;
Tanto dedotto, il resistente aderiva alla domanda di separazione dei coniugi e richiedeva al Tribunale il rigetto della domanda di assegnazione della casa coniugale alla ricorrente e disporsi l'autonomia economica dei coniugi o, in subordine, un assegno di mantenimento a carico del per la moglie di euro 300,00 CP_1 mensili.
All'udienza del 12.02.2025 comparivano le parti personalmente ed il
Giudice delegato proponeva alle parti la conciliarìzione alle condizioni indicate nel verbale di udienza. Le parti aderivano all'accordo proposto dal Giudice, la ricorrente dichiarava di rinunciare alla richiesta di addebito e il Giudice rimetteva la causa in decisione al Collegio senza l'assegnazione dei termini ex art. 473 bis.
28 c.p.c. per rinuncia dei difensori.
Ritiene il Tribunale che nulla osti all'accoglimento delle condizioni concordate in quanto conformi all'interesse delle parti e della prole.
Ricorrono giustificati motivi, avuto riguardo alla natura e all'oggetto del presente procedimento nonché alle ragioni della decisione e al contegno processuale ed extraprocessuale delle parti, per disporre l'integrale compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando nella causa civile in primo grado iscritta al n. 1934/2024 R.G.A.C., disattesa ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione, così decide: dichiara la separazione personale dei coniugi nata a [...] Parte_1
(NU) il 02.11.1966 e nato a [...] il [...] alle seguenti Controparte_1 condizioni: pone a carico di l'obbligo di contribuire, entro il Controparte_1 giorno 10 di ogni mese, al mantenimento della moglie attraverso la Parte_1 corresponsione mensile della somma di euro 650,00 con decorrenza dal mese di marzo 2025, annualmente rivalutata secondo gli indici Istat dal mese di febbraio
2028.
Nulla sulle spese del giudizio.
Civitavecchia, li 14 febbraio 2025
Il Presidente relatore
Dott. Gianluca Gelso