CGT1
Sentenza 27 gennaio 2026
Sentenza 27 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Bari, sez. VIII, sentenza 27/01/2026, n. 128 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Bari |
| Numero : | 128 |
| Data del deposito : | 27 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 128/2026
Depositata il 27/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di BARI Sezione 8, riunita in udienza il 23/01/2026 alle ore
11:00 in composizione monocratica:
PICUNO CARLO, Giudice monocratico in data 23/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 3529/2024 depositato il 22/11/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Bari
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 01420249019205461000 MU 2014
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Parte ricorrente evidenzia che
1)a seguito del decesso del coniuge sig. Nominativo_1, avvenuto in data 3/4/2013, ed aperta la successione legittima dello stesso, con atto notarile del 16/4/2013, registrato in Gioia del Colle il 22/4/2013 al n. 3703, accettava con beneficio di inventario l'eredità ad essa devoluta per legge;
2) in data 3/11/2023, l'Agenzia delle Entrate Riscossione ha notificato alla sig.ra Ricorrente_1 l'intimazione di pagamento n.01420239019631359000, con cui ha chiesto il versamento di € 5.208,18, per Imu per gli anni dal 2014 al 2018;
3) la sig.ra Ricorrente_1 ha impugnato la predetta intimazione con ricorso notificato, in data 29.12.2023, all'Agenzia delle Entrate – Riscossione, ivi rilevando la "Nullita' dell'intimazione di pagamento impugnata, perche' emessa in violazione degli artt. 484 e ss. del codice civile – violazione del divieto di aggredire il patrimonio personale dell'erede che ha accettato l'eredità con beneficio d'inventario – difetto di legittimazione passiva della ricorrente";
4) una volta costituitesi dinanzi codesta C.G.T. di 1° grado, il Collegio adito, preso atto che l'Agenzia delle entrate-Riscossione, a seguito della procedura di reclamo-mediazione ax art.17 bis del D.lgs. n.546/92, vigente ratione temporis, aveva annullato la predetta intimazione di pagamento, ha emesso la sentenza n.975/2024, depositata in data 12.5.2024, con cui ha dichiarato estinto il giudizio per cessata materia del contendere;
5) ciononostante, l'AdER ha notificato, nuovamente, la stessa intimazione di pagamento (cambiandone solo il numero identificativo) con cui ha richiesto, per una seconda volta, e senza motivarlo, lo stesso versamento di € 5.301,73 (aggiungendo i soli interessi), per Imu per gli anni dal 2014 al 2018.
Pertanto impugna l'intimazione in epigrafe per nullita' conseguente all'assenza di motivazione - atteso che detto atto non è altro che la riproposizione di quanto contenuto nell'intimazione n.01420239019631359000, già notificata, in data 3.11.2023, e annullata in sede giudiziale – violazione dell'art.50 del D.P.R. 602/73 - per violazione del termine di un anno dalla notifica della precedente intimazione – e nullità per violazione dell'art.484 c.c. con conseguente difetto di legittimazione passiva – avendo effettuato l'accettazione dell'eredità con beneficio d'inventario . Chiede l'annullamento dell'atto con vittoria di spese e distrazione.
Si è costituita AD chiedendo il rigetto del ricorso con vittoria di spese in quanto , come emerge dalla documentazione versata in atti, l'emissione dell'intimazione impugnata consegue a specifica nota dell'Ente creditore in cui veniva comunicata la non applicabilità dell'istituto del beneficio d'inventario in quanto trattasi di debito d'imposta maturato in data successiva al decesso del de cuius e,pertanto, certamente riferibile all'erede subentrata nella titolarità dei cespiti immobiliari soggetti ad MU .
Parte ricorrente ha depositato memorie insistendo sulla richiesta di annullamento anche alla luce della sentenza n. 1814/2024 che avrebbe definito a favore della parte ricorrente in quel giudizio – coerede dell'odierna ricorrente – analoga questione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Questo GU ritiene che la causa possa decidersi in virtù del principio della ragione più liquida, vale a dire sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione, anche se logicamente subordinata, senza che sia necessario esaminare previamente le altre, imponendosi, a tutela di esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, un approccio interpretativo che comporti la verifica delle soluzioni sul piano dell'impatto operativo piuttosto che su quello della coerenza logico sistematica (cfr. Cass. SS.UU, Sentenza
n. 9936 del 08/05/2014 (Rv. 630490)e da ultimo Cass 5^ sez. -, Sentenza n. 11458 del 11/05/2018 (Rv.
648510, Cass. n. 5804/2017).
Premessa l'infondatezza dell'eccezione relativa alla violazione dell'art. 50 del DPR n. 602/72- non costituendo l'intimazione impugnato avviso previsto dal comma 3 del citato articolo - risulta evidente che l'atto impugnato si riferisce ad un carico tributario maturato successivamente al decesso del de cuius che non può rientrare nella disciplina degli artt. 484 e segg. c.c. . Né efficacia di giudicato esterno alcuno può ricondursi alla sentenza n.975/2024 di questa CGT in quanto avente oggetto altra precedente intimazione oggetto d'intervento di annullamento in autotutela, motivo fondante l'estinzione di quel giudizio – stante il rapporto di autonomia con l'atto oggetto di odierna impugnazione.
Del tutto fuorviante risulta il riferimento agli esiti della sentenza n. 1814/2024 poiché non risulta evincibile da alcun atto del processo – stante anche la mancata evocazione in giudizio dell'Ente emittente gli avvisi di accertamento, cui sarebbe stata onerata parte ricorrente ai sensi del novellato art. del 14 d. Lgs. n. 546 del 1992- che la questione dedotta in quel giudizio sia attinente ai medesimi immobili oggetto del presente giudizio.
Ne deriva il rigetto del ricorso. Il regime delle spese segue la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte di giustizia di I grado, in composizione monocratica, rigetta il ricorso e condanna parte ricorrente alla rifusione delle spese di lite, liquidate in € 1.500,00, oltre accessori, come per legge, se dovuti.
Depositata il 27/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di BARI Sezione 8, riunita in udienza il 23/01/2026 alle ore
11:00 in composizione monocratica:
PICUNO CARLO, Giudice monocratico in data 23/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 3529/2024 depositato il 22/11/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Bari
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 01420249019205461000 MU 2014
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Parte ricorrente evidenzia che
1)a seguito del decesso del coniuge sig. Nominativo_1, avvenuto in data 3/4/2013, ed aperta la successione legittima dello stesso, con atto notarile del 16/4/2013, registrato in Gioia del Colle il 22/4/2013 al n. 3703, accettava con beneficio di inventario l'eredità ad essa devoluta per legge;
2) in data 3/11/2023, l'Agenzia delle Entrate Riscossione ha notificato alla sig.ra Ricorrente_1 l'intimazione di pagamento n.01420239019631359000, con cui ha chiesto il versamento di € 5.208,18, per Imu per gli anni dal 2014 al 2018;
3) la sig.ra Ricorrente_1 ha impugnato la predetta intimazione con ricorso notificato, in data 29.12.2023, all'Agenzia delle Entrate – Riscossione, ivi rilevando la "Nullita' dell'intimazione di pagamento impugnata, perche' emessa in violazione degli artt. 484 e ss. del codice civile – violazione del divieto di aggredire il patrimonio personale dell'erede che ha accettato l'eredità con beneficio d'inventario – difetto di legittimazione passiva della ricorrente";
4) una volta costituitesi dinanzi codesta C.G.T. di 1° grado, il Collegio adito, preso atto che l'Agenzia delle entrate-Riscossione, a seguito della procedura di reclamo-mediazione ax art.17 bis del D.lgs. n.546/92, vigente ratione temporis, aveva annullato la predetta intimazione di pagamento, ha emesso la sentenza n.975/2024, depositata in data 12.5.2024, con cui ha dichiarato estinto il giudizio per cessata materia del contendere;
5) ciononostante, l'AdER ha notificato, nuovamente, la stessa intimazione di pagamento (cambiandone solo il numero identificativo) con cui ha richiesto, per una seconda volta, e senza motivarlo, lo stesso versamento di € 5.301,73 (aggiungendo i soli interessi), per Imu per gli anni dal 2014 al 2018.
Pertanto impugna l'intimazione in epigrafe per nullita' conseguente all'assenza di motivazione - atteso che detto atto non è altro che la riproposizione di quanto contenuto nell'intimazione n.01420239019631359000, già notificata, in data 3.11.2023, e annullata in sede giudiziale – violazione dell'art.50 del D.P.R. 602/73 - per violazione del termine di un anno dalla notifica della precedente intimazione – e nullità per violazione dell'art.484 c.c. con conseguente difetto di legittimazione passiva – avendo effettuato l'accettazione dell'eredità con beneficio d'inventario . Chiede l'annullamento dell'atto con vittoria di spese e distrazione.
Si è costituita AD chiedendo il rigetto del ricorso con vittoria di spese in quanto , come emerge dalla documentazione versata in atti, l'emissione dell'intimazione impugnata consegue a specifica nota dell'Ente creditore in cui veniva comunicata la non applicabilità dell'istituto del beneficio d'inventario in quanto trattasi di debito d'imposta maturato in data successiva al decesso del de cuius e,pertanto, certamente riferibile all'erede subentrata nella titolarità dei cespiti immobiliari soggetti ad MU .
Parte ricorrente ha depositato memorie insistendo sulla richiesta di annullamento anche alla luce della sentenza n. 1814/2024 che avrebbe definito a favore della parte ricorrente in quel giudizio – coerede dell'odierna ricorrente – analoga questione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Questo GU ritiene che la causa possa decidersi in virtù del principio della ragione più liquida, vale a dire sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione, anche se logicamente subordinata, senza che sia necessario esaminare previamente le altre, imponendosi, a tutela di esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, un approccio interpretativo che comporti la verifica delle soluzioni sul piano dell'impatto operativo piuttosto che su quello della coerenza logico sistematica (cfr. Cass. SS.UU, Sentenza
n. 9936 del 08/05/2014 (Rv. 630490)e da ultimo Cass 5^ sez. -, Sentenza n. 11458 del 11/05/2018 (Rv.
648510, Cass. n. 5804/2017).
Premessa l'infondatezza dell'eccezione relativa alla violazione dell'art. 50 del DPR n. 602/72- non costituendo l'intimazione impugnato avviso previsto dal comma 3 del citato articolo - risulta evidente che l'atto impugnato si riferisce ad un carico tributario maturato successivamente al decesso del de cuius che non può rientrare nella disciplina degli artt. 484 e segg. c.c. . Né efficacia di giudicato esterno alcuno può ricondursi alla sentenza n.975/2024 di questa CGT in quanto avente oggetto altra precedente intimazione oggetto d'intervento di annullamento in autotutela, motivo fondante l'estinzione di quel giudizio – stante il rapporto di autonomia con l'atto oggetto di odierna impugnazione.
Del tutto fuorviante risulta il riferimento agli esiti della sentenza n. 1814/2024 poiché non risulta evincibile da alcun atto del processo – stante anche la mancata evocazione in giudizio dell'Ente emittente gli avvisi di accertamento, cui sarebbe stata onerata parte ricorrente ai sensi del novellato art. del 14 d. Lgs. n. 546 del 1992- che la questione dedotta in quel giudizio sia attinente ai medesimi immobili oggetto del presente giudizio.
Ne deriva il rigetto del ricorso. Il regime delle spese segue la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte di giustizia di I grado, in composizione monocratica, rigetta il ricorso e condanna parte ricorrente alla rifusione delle spese di lite, liquidate in € 1.500,00, oltre accessori, come per legge, se dovuti.