Sentenza 8 aprile 2003
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. V trib., sentenza 08/04/2003, n. 5479 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 5479 |
| Data del deposito : | 8 aprile 2003 |
Testo completo
C.C. 78064 05479/03 E N IO I Z A R REPUBB T S I G IN NOME D OPOLO ITALIANO E R A D TE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto E T N SEZIONE TRIBUTARIA E Tributaria S E .ri Magistrati: Composta dagli Ilimi Sigg Dott. Enrico ALCIERI Presidente R.G.N. 15759/01 Consigliere Cron. 12087 Dott. Mario CICALA Dott. Giuseppe FALCONE - Rel. Consigliere Rep - Consigliere Dott. Bruno SPAGNA MUSSO Ud.25/09/02 - Consigliere Dott. Achille MELONCELLI ha pronunciato la seguente CORTE SU REMA LE CAMPION SENTENZA M. 78064 sul ricorso proposto da: MINISTERO DELLE FINANZE, AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Ministro pro tempore, elettivamente domiciliato in RCMA VIA DE I FORTOGEESI 12, presso ]'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATC, che lo rappresenta e difende opc legis;
- ricorrente
contro
NI CA;
- intimato avvergo la sentenza п. 212/00 della Commissione 2002 tributaria regionale di PEROGIA, depositata il 3326 17/04/00; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 25/09/02 dal Consigliere Dott. Giuseppe FALCONE;
udito il F.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Umberto APICE che ha concluso per il rigetto del ricorso. -2- Vize out 13 Zuny. tulla lyn 26/5/4 ESENTE DA REGISTRAZION. Svolgimento del processo IN AR, residente in un Comune colpito dal sisma del 1984, ha impugnato l'iscrizione ruolo effettuata dall'Ufficio IIDD, che ha ritenuto che l'ammontare dell'imposta sospesa in base al d.l. n.159/84, conv. in 1.n.363/84, non poteva essere detratto dall'imponibile. La Commissione di primo grado ha accolto il ricorso e la decisione è stata confermata dalla Commissione Regionale. Ha proposto ricorso il Ministero delle Finanze deducendo un unico motivo. [] contribuente non si è costituito in questa fase del giudizio. Motivi della decisione Il ricorrente ha dedotto violazione e falsa applicazione dell'art. 28 1.n.133/1999, dell'art. 13 quinquies d.l.n.159/84, Conv. in n.363/84, dell'art. 3,comma 2 bis d.l.n.791/85, dell'art. 13,comma 1 1.n.449/97, dell'art. 10 1.0.46/86, dell'art. 2 d.p.r. n.597/73, del d.l. n.202/89, conv.in l.n.263/89 (in relazione all'art. 360, n.3, c.p.c.) sul presupposto che l'art. 28 citato ha chiarito, in via di interpretazione autentica, che le somme dovute a titolo di imposte sospese non costituiscono un onere deducibile ai fini della determinazione del reddito, per cui andavano inserite e conteggiate nella base imponibile. La Corte ha affrontato e risolto il problema di che trattasi in più occasioni, ed ha deciso con un orientamento ormai consolidato, che qui si condivide, che questa doglianza è infondata (cf. Cass. sentenze nn.4945/00, 13189/00, 8659/01, 10237/01 e 11248/01). In particolare, è stato ritenuto che l'art. 3, comma 2 bis citato, in virtù dell'interpretazione autentica di cui all'art. 28 1.n.133/1999, posto in relazione all'art. 11 1.n.28/1999, deve esscre considerato quale norma introduttiva di un'ulteriore agevolazione, consistente nella rideterminazione dell'imponibile, dopo la scadenza della sospensione, al netto dei versamenti sospesi. Poiché non sono stati addotti nuovi e validi elementi, questo orientamento va confermato. Non vi è da provvedere sulle spese di questa fase processuale poiché il contribuente non si è costituito.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso. Così deciso in Roma il giorno 25 settembre 2002 nella camera di consiglio della Sezione Tributaria. [] cons. Tcl. Il Presidente Dr. Enrico Altieri Dr. Falto DEPOSITATO IN CANCELLERIA паль 8. APP 2003 IL CANCELLIERE CY Oggi LD AN Arudete