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Sentenza 5 gennaio 2026
Sentenza 5 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Messina, sez. II, sentenza 05/01/2026, n. 45 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Messina |
| Numero : | 45 |
| Data del deposito : | 5 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 45/2026
Depositata il 05/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di MESSINA Sezione 2, riunita in udienza il 10/09/2025 alle ore 10:30 con la seguente composizione collegiale:
LA TORRE MARIA ENZA, Presidente
VA PP, Relatore
XERRA NICOLO', Giudice
in data 10/09/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 3579/2024 depositato il 02/08/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Messina - Via Santa Cecilia 98100 Messina ME
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TYX07F400652 2024 RITENUTE 2018
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 5449/2025 depositato il
30/09/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente) Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il sig. Ricorrente_1 impugna l'avviso di accertamento n. TYX07F400652/2024, notificato in data 8 maggio 2024 n.q. di amministratore di fatto della società Società_4 S.r.l., P.IVA P.IVA_1, con cui l'Agenzia delle Entrate ha calcolato e richiesto ritenute ai sensi degli art.26, 27 e 41 bis del DPR 600/72 per
€ 412.094,00 e irrogata la sanzione unica di € 453.303,40, e assume l'illegittimità della pretesa sostenendo, in via preliminare, di non essere stato informato dell'esito della una verifica fiscale effettuata dalal Guardia di Finanza di Patti nei confronti della società DO.MI. COSTRUZIONI S.r.l., ai fini di IVA, IRAP e imposte dirette relativi ai periodi di imposta ricompresi dal 01/01/2017 al 31/12/2020, per essendo egli indicato come amministratore di fatto;
nel merito l'illegittimità della attribuzione della qualifica di amministratore di fatto, per avere egli intrattenuto rapporti con la società Società_4 S.r.l., soltanto in qualità di fornitore di beni attraverso la società Società_2 della quale era l'amministratore; che, in ogni caso, non ricorrevano le condizioni affinché, con riferimento ad esso ricorrente, potesse essere riconosciuta la qualifica di amministratore di fatto secondo la normativa civilista, giacché la presunzione di operare come amministratore di fatto, fatta propria dall'Agenzia delle Entrate nell'avviso di accertamento oggetto di impugnativa, sarebbe in realtà infondata in quanto il rapporto del signor Ricorrente_1 con la DOMI S.r.l. concerneva normali operazioni commerciali tra aziende.
Conclude, in accoglimento del ricorso, per l'annullamento dell'atto impugnato con vittoria di spese di giudio.
Si costituisce l'Agenzia delle Entrate che assume l'inammissibilità del ricorso in quanto proposto da soggetto non legittimato sostenendo che gli atti relativi alla società Società_4 sarebbero stati inviati al ricorrente solo per opportuna conoscenza, in quanto indicato nel p.v.c. della Guarda di Finanza quale amministratore di fatto.
Chiede, quindi, in via principale, dichiarare l'inammissibilità del ricorso e la compensazione delle spese di giudizio;
in via subordinata, la cessazione della materia del contendere o l'improcedibilità del ricorso, essendo incontestata tra le parti l'estraneità del ricorrente all'atto impugnato.
All'udienza di trattazione del ricorso, la Corte, come da separato verbale, pone la causa in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Deve essere accolto il ricorso proposto dal sig. Ricorrente_1 volto all'annullamento dell'avviso di accertamento impugnato.
Invero, se anche deve prendersi atto delle deduzioni provenienti dall'Agenzia delle Entrate, vale a dire che la notifica dell'avviso di accertamento al sig. Ricorrente_1 sarebbe stata giustificata solamente dalla indicazione, nel p,v,c, redatto dalla Guardia di Finanza , quale amministrtore di fatto della Società_4 S.r.l., oggetto dell'attività di verifica fiscale, nonchè della precisazione, da parte della stessa Agenzia, che alcuna pretesa sarebbe stata avanzata nei confronti di controparte con la notifica dell'atto impugnato, sia né per quanto riguarda le imposte accertate e sia per quanto concerne le sanzioni irrogate, tanto da avere sollecitato la dichiarazione di inammissibilità del ricorso per carenza di legittimazione del sig. Nominativo_1, ovvero, in alternativa, la cessazione della materia del contender, ritiene il collegio che deve configurarsi, comunque, sussistente l'interesse del ricorrente alla impugnazione e annullamento dell'avviso di accertamento emesso nei suoi confronti.
Invero, per affermazione della Suprema Corte, <
14 d.lgs. n. 546 del 1992 deve indurre ad una lettura estensiva del destinatario dell'atto; in particolare, va considerato tale, non solo il destinatario stricto iure ma anche il destinatario potenziale e mediato. Similmente, il concetto di titolarità del rapporto controverso va esteso fino a comprendere in esso anche la titolarità di un rapporto dipendente o connesso rispetto a quello costituito dall'atto impugnato. Una simile interpretazione consente di ammettere nel processo tributario l'intervento di quei soggetti che, pur non destinatari diretti dell'atto impugnato, potrebbero essere chiamati successivamente ad adempiere in luogo di altri. In queste ipotesi il condebitore non è soggetto passivo di imposta ma è tuttavia considerato, dalla disciplina civile o fiscale, solidalmente responsabile per l'adempimento dell'obbligazione tributaria insieme con il contribuente, come nel caso dei soci di una società di persone, (illimitatamente responsabili per le obbligazioni societarie, comprese quelle tributarie), nel caso dei rappresentanti legali del soggetto passivo di imposta (talora ritenuti solidalmente responsabili con quest'ultimo), oppure nel caso, ricorrente nella specie, del cessionario di azienda o di un ramo di essa, responsabile in solido ex art. 14 d.lgs. n. 472 del 1997. In tutti questi casi non
è configurabile una responsabilità solidale paritetica bensì una solidarietà dipendente (c.d. responsabilità di imposta) che si realizza quando la legge prevede la responsabilità solidale di un soggetto che, pur non avendo realizzato il fatto indice di capacità contributiva risulta collegato al fatto imponibile ovvero al contribuente sulla base di un rapporto al quale il fisco rimane estraneo…> (Cass, Sez. T, ordinanza n. 2754 del 30 gennaio 2023).
Il ricorso va, quindi, accolto, con annullamento dell'avviso di accertamento impugnato.
L'Agenzia delle Entrate - per aver dato causa alla instaurazione del giudizio, nei confronti di soggetto rispetto al quale ha dichiarato di non avanzare alcuna pretesa con l'avviso di accertamento impugnato, e ciò nonostante notificato al sig. Ricorrente_1 in qualità di amministratore di fatto della Società_4 S.r.l., alla cui compagine ed amministrazione risultava essere estraneo - è tenuta al pagamento delle spese di giudizio, liquidate nella misura riportata in dispositivo.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso;
condanna alle spese l'Agenzia delle entrate liquidate in €. 1.500,00.
il giudice estensore
EP EA
il Presidente
MA ZA La OR
Depositata il 05/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di MESSINA Sezione 2, riunita in udienza il 10/09/2025 alle ore 10:30 con la seguente composizione collegiale:
LA TORRE MARIA ENZA, Presidente
VA PP, Relatore
XERRA NICOLO', Giudice
in data 10/09/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 3579/2024 depositato il 02/08/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Messina - Via Santa Cecilia 98100 Messina ME
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TYX07F400652 2024 RITENUTE 2018
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 5449/2025 depositato il
30/09/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente) Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il sig. Ricorrente_1 impugna l'avviso di accertamento n. TYX07F400652/2024, notificato in data 8 maggio 2024 n.q. di amministratore di fatto della società Società_4 S.r.l., P.IVA P.IVA_1, con cui l'Agenzia delle Entrate ha calcolato e richiesto ritenute ai sensi degli art.26, 27 e 41 bis del DPR 600/72 per
€ 412.094,00 e irrogata la sanzione unica di € 453.303,40, e assume l'illegittimità della pretesa sostenendo, in via preliminare, di non essere stato informato dell'esito della una verifica fiscale effettuata dalal Guardia di Finanza di Patti nei confronti della società DO.MI. COSTRUZIONI S.r.l., ai fini di IVA, IRAP e imposte dirette relativi ai periodi di imposta ricompresi dal 01/01/2017 al 31/12/2020, per essendo egli indicato come amministratore di fatto;
nel merito l'illegittimità della attribuzione della qualifica di amministratore di fatto, per avere egli intrattenuto rapporti con la società Società_4 S.r.l., soltanto in qualità di fornitore di beni attraverso la società Società_2 della quale era l'amministratore; che, in ogni caso, non ricorrevano le condizioni affinché, con riferimento ad esso ricorrente, potesse essere riconosciuta la qualifica di amministratore di fatto secondo la normativa civilista, giacché la presunzione di operare come amministratore di fatto, fatta propria dall'Agenzia delle Entrate nell'avviso di accertamento oggetto di impugnativa, sarebbe in realtà infondata in quanto il rapporto del signor Ricorrente_1 con la DOMI S.r.l. concerneva normali operazioni commerciali tra aziende.
Conclude, in accoglimento del ricorso, per l'annullamento dell'atto impugnato con vittoria di spese di giudio.
Si costituisce l'Agenzia delle Entrate che assume l'inammissibilità del ricorso in quanto proposto da soggetto non legittimato sostenendo che gli atti relativi alla società Società_4 sarebbero stati inviati al ricorrente solo per opportuna conoscenza, in quanto indicato nel p.v.c. della Guarda di Finanza quale amministratore di fatto.
Chiede, quindi, in via principale, dichiarare l'inammissibilità del ricorso e la compensazione delle spese di giudizio;
in via subordinata, la cessazione della materia del contendere o l'improcedibilità del ricorso, essendo incontestata tra le parti l'estraneità del ricorrente all'atto impugnato.
All'udienza di trattazione del ricorso, la Corte, come da separato verbale, pone la causa in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Deve essere accolto il ricorso proposto dal sig. Ricorrente_1 volto all'annullamento dell'avviso di accertamento impugnato.
Invero, se anche deve prendersi atto delle deduzioni provenienti dall'Agenzia delle Entrate, vale a dire che la notifica dell'avviso di accertamento al sig. Ricorrente_1 sarebbe stata giustificata solamente dalla indicazione, nel p,v,c, redatto dalla Guardia di Finanza , quale amministrtore di fatto della Società_4 S.r.l., oggetto dell'attività di verifica fiscale, nonchè della precisazione, da parte della stessa Agenzia, che alcuna pretesa sarebbe stata avanzata nei confronti di controparte con la notifica dell'atto impugnato, sia né per quanto riguarda le imposte accertate e sia per quanto concerne le sanzioni irrogate, tanto da avere sollecitato la dichiarazione di inammissibilità del ricorso per carenza di legittimazione del sig. Nominativo_1, ovvero, in alternativa, la cessazione della materia del contender, ritiene il collegio che deve configurarsi, comunque, sussistente l'interesse del ricorrente alla impugnazione e annullamento dell'avviso di accertamento emesso nei suoi confronti.
Invero, per affermazione della Suprema Corte, <
14 d.lgs. n. 546 del 1992 deve indurre ad una lettura estensiva del destinatario dell'atto; in particolare, va considerato tale, non solo il destinatario stricto iure ma anche il destinatario potenziale e mediato. Similmente, il concetto di titolarità del rapporto controverso va esteso fino a comprendere in esso anche la titolarità di un rapporto dipendente o connesso rispetto a quello costituito dall'atto impugnato. Una simile interpretazione consente di ammettere nel processo tributario l'intervento di quei soggetti che, pur non destinatari diretti dell'atto impugnato, potrebbero essere chiamati successivamente ad adempiere in luogo di altri. In queste ipotesi il condebitore non è soggetto passivo di imposta ma è tuttavia considerato, dalla disciplina civile o fiscale, solidalmente responsabile per l'adempimento dell'obbligazione tributaria insieme con il contribuente, come nel caso dei soci di una società di persone, (illimitatamente responsabili per le obbligazioni societarie, comprese quelle tributarie), nel caso dei rappresentanti legali del soggetto passivo di imposta (talora ritenuti solidalmente responsabili con quest'ultimo), oppure nel caso, ricorrente nella specie, del cessionario di azienda o di un ramo di essa, responsabile in solido ex art. 14 d.lgs. n. 472 del 1997. In tutti questi casi non
è configurabile una responsabilità solidale paritetica bensì una solidarietà dipendente (c.d. responsabilità di imposta) che si realizza quando la legge prevede la responsabilità solidale di un soggetto che, pur non avendo realizzato il fatto indice di capacità contributiva risulta collegato al fatto imponibile ovvero al contribuente sulla base di un rapporto al quale il fisco rimane estraneo…> (Cass, Sez. T, ordinanza n. 2754 del 30 gennaio 2023).
Il ricorso va, quindi, accolto, con annullamento dell'avviso di accertamento impugnato.
L'Agenzia delle Entrate - per aver dato causa alla instaurazione del giudizio, nei confronti di soggetto rispetto al quale ha dichiarato di non avanzare alcuna pretesa con l'avviso di accertamento impugnato, e ciò nonostante notificato al sig. Ricorrente_1 in qualità di amministratore di fatto della Società_4 S.r.l., alla cui compagine ed amministrazione risultava essere estraneo - è tenuta al pagamento delle spese di giudizio, liquidate nella misura riportata in dispositivo.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso;
condanna alle spese l'Agenzia delle entrate liquidate in €. 1.500,00.
il giudice estensore
EP EA
il Presidente
MA ZA La OR