Sentenza 10 febbraio 2004
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. V trib., sentenza 10/02/2004, n. 2522 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2522 |
| Data del deposito : | 10 febbraio 2004 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. RIGGIO Ugo - Presidente -
Dott. D'ALONZO Michele - Consigliere -
Dott. FICO Nino - Consigliere -
Dott. BOTTA Raffaele - Consigliere -
Dott. MARINUCCI Giuseppe - rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
L'AMMINISTRAZIONE DELLE FINANZE DELLO STATO, in persona del Ministro in carica, difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, e presso la sua sede in Roma, Via dei Portoghesi 12, legalmente domiciliata;
- ricorrente -
contro
IVG COLBACHINI S.P.A., in persona del legale rappresentante p.t.;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 1776 pronunciata dalla Corte di Appello di Venezia, Sez. 1^ Civ., depositata il 21 dicembre 1999 e non notificata.
Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 16/09/03 dal Relatore Cons. Dott. Giuseppe Marinucci;
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Apice Umberto, che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione notificato il 29.04.1995, la IVG COLBACHINI spa conveniva in giudizio, davanti al Tribunale di Venezia, l'Amministrazione finanziaria dello Stato, chiedendo la restituzione delle somme percepite a titolo di tassa annuale di concessione governativa sulle società, oltre alla rivalutazione e agli interessi dalla data del pagamento al saldo.
Il Tribunale adito, con sentenza depositata il 14 dicembre 1995, condannava l'Amministrazione convenuta a rifondere alla società la somma di lire 25.000.000 oltre agli interessi legali dalla domanda al saldo.
Avverso detta sentenza proponeva appello il Ministero eccependo, tra l'altro, l'incompetenza territoriale del Tribunale di Venezia, l'inammissibilità dell'azione della società appellata, e la non contrarietà all'ordinamento comunitario della normativa nazionale. L'appellata si costituiva in giudizio proponendo appello incidentale in ordine alla liquidazione della somma da restituire (25 milioni anziché 53 milioni come da documentazione prodotta), alla compensazione delle spese di prime cure ed alla decorrenza degli interessi legali.
La Corte di Appello di Venezia, con sentenza 1776 depositata il 21 dicembre 1999, condannava l'appellante principale a rimborsare alla società appellata la somma di lire 48.000.000, ritenendo quest'ultima incorsa in decadenza per il diritto al rimborso del tributo versato nell'anno 1985. Sugli interessi, in assenza di doglianza sul punto da parte dell'Amministrazione, riteneva la statuizione del Giudice di prime cure coperta dal giudicato interno. Contro detta sentenza l'Amministrazione ricorreva per Cassazione con un unico motivo.
Resisteva l'intimata società con controricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il motivo del ricorso il Ministero ha denunciato "ius superveniens: applicazione dell'art. 11 della L. 23 dicembre 1998 n. 448 (Misure di Finanza pubblica per la stabilizzazione e lo sviluppo.
Rimborso della tassa sulle concessioni governative per l'iscrizione nel registro delle imprese). Art. 360, n. 3 c.p.c). Il Ministero deduce l'operatività dello ius superveniens introdotto dall'art. 11 della L. 23 dicembre 1998 n. 48, nel quale la tassa per l'iscrizione dell'atto costitutivo è fissata in lire 500.000 per ogni tipo di società, ed altra tassa, variabile secondo il tipo di società, è stabilita per l'iscrizione di altri atti sociali. Nel comma terzo dello stesso articolo si dispone anche che sulle somme da rimborsare siano dovuti gli interessi al tasso legale vigente alla data di entrata in vigore della legge e quindi al tasso del 2, 50% con decorrenza dalla data della domanda di rimborso. A parere dell'Amministrazione, pertanto, dall'importo riconosciuto a titolo di rimborso (pari a lire 48.000.000) andrebbero dedotti l'importo della tassa di iscrizione dell'atto costitutivo (lire 500.000) e l'importo della tassa per l'iscrizione degli altri atti sociali (lire 3.000.000 in ragione di lire 750.000 all'anno trattandosi di S.p.A.). Su detta somma spetterebbero interessi di mora al tasso del 2,50% a decorrere dalla data della domanda di rimborso.
Il ricorso è infondato.
Al riguardo è principio ormai pacifico che in tema di tassa d'iscrizione delle società nel registro delle imprese, la legge n. 448 del 1998 - che ha fissato nuove misure di tale tassa e di quella di mantenimento dell'iscrizione per gli anni successivi, riconoscendo alle società contribuenti il diritto al rimborso della differenza per gli anni pregressi - è conforme alla Direttiva CE n. 335.69 limitatamente al primo anno (ovvero anno d'iscrizione della società nel registro), in quanto la tassa in questione è prevista a fronte di un servizio reso. Permane, invece, il contrasto con la menzionata direttiva quanto alla tassa forfettariamente stabilita per gli anni successivi o di mantenimento, sicché tale normativa va disapplicata, con diritto del contribuente al rimborso della tassa indebitamente pagata, senza che possa essere opposto in compensazione l'importo dell'analoga tassa stabilito per gli anni successivi al primo (ex plurimis, Cass. 12 maggio 2003 n. 7207 - Cass. 28 novembre 2001 n. 15081, nonché la recente sentenza della C. Giust. CE 10.09.2002 in procedimenti riuniti C. 216/99 e 222/99). La richiesta del Ministero ricorrente è pertanto illegittima, atteso che non c'è alcun nesso fra il costo del servizio e la tassa come dovuta per la sola esistenza in vita della società (ex plurimis, Cass. 12 maggio 2003 n. 7207 cit.). D'altro canto, dalla sentenza si evince che la tassa di iscrizione inerisce a periodi precedenti a quelli che ne occupano e per i quali è intervenuta la decadenza. In ordine alla determinazione degli interessi si rileva che non è stata censurata la statuizione relativa alla formazione del giudicato interno e che, comunque, è in contrasto con i principi fondamentali dell'ordinamento comunitario una norma nazionale che prevede sulle somme da rimborsare per tasse e tributi che lo Stato abbia riscossi indebitamente, in base a norma contrastante con la norma comunitaria, un tasso di interesse diverso e minore rispetto a quello vigente per i rimborsi derivanti da altre cause di indebita percezione (cfr. recente sentenza C. Giust. CE 10.09.2002, in procedimenti riuniti C. 216/99 e 222/99, cit.; Cass. 12 maggio 2003 n. 7236). La Corte pertanto rigetta il ricorso.
Condanna la ricorrente al pagamento a favore della resistente delle spese del presente giudizio determinate nella misura di euro 750, 00 (settecentocinquanta), di cui euro 700, 00 (settecento) per onorari.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso. Condanna la ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio che vengono determinate in E. 750,00 (settecentocinquanta/00), di cui E. 700,00 (settecento/00) per onorari.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Tributaria, il 16 settembre 2003.
Depositato in Cancelleria il 10 febbraio 2004