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Sentenza 29 settembre 2025
Sentenza 29 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bergamo, sentenza 29/09/2025, n. 1287 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bergamo |
| Numero : | 1287 |
| Data del deposito : | 29 settembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 4389/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BERGAMO
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Maria Concetta Elda Caprino Presidente dott.ssa Raffaella Cimminiello Giudice Relatore est. dott.ssa Angiola Arancio Giudice Onorario ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. r.g. 4389/2024 promossa da:
(C.F. ), nato a [...] il [...], Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso dall'Avv. LIDIA ZAGARI e dall'Avv. MARIA MINNECI RICORRENTE contro
(C.F. , nato a [...] il [...], Controparte_1 C.F._2 rappresentato e difeso dall'Avv. LAURA CLEMENTINA ROSSONI RESISTENTE con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO
OGGETTO: Modifica delle condizioni di divorzio
CONCLUSIONI
Per parte ricorrente: come da note scritte depositate telematicamente in data 10/09/2025.
Per parte resistente: come da note scritte depositate telematicamente in data 10/09/2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE Con ricorso depositato in data 23/07/2024, il ricorrente, chiedeva al Tribunale la Parte_1 revisione delle condizioni di divorzio, revocando il contributo al mantenimento ordinario del figlio a carico del padre (ponendolo invece a carico della madre), riducendo la misura del contributo Per_1
pagina 1 di 5 al mantenimento ordinario a carico del ricorrente per i figli e e modificando i tempi Per_2 Per_3 delle frequentazioni dei figli con il padre. Lo stesso ricorrente chiedeva inoltre di “accertare le gravi inadempienze, gli atti ostativi all'affido condiviso dei figli minori e all'esercizio della responsabilità genitoriale e le violazioni alle prescrizioni ad essi inerenti, commessi da e per Controparte_1
l'effetto” infliggere a quest'ultima le sanzioni di cui all' ex art. 473 bis.39 c.p.c.
La resistente, costituendosi in giudizio, chiedeva il rigetto delle domande di controparte in quanto infondate.
All'esito dell'udienza ex art. 473 bis.21 c.p.c. tenutasi in data 16/01/2025 il Giudice relatore d., tenuto conto della opportunità di attendere il rientro del figlio minore – avendo egli in corso l'anno Per_2 scolastico negli USA – nonché di quanto già emerso e considerato nell'ordinanza in calce al verbale di udienza del 18/04/2023 resa nell'ambito del procedimento di revisione delle condizioni di divorzio rubricato al n. RG n. 521/2023 VG, non fossero i presupposti per disporre la revisione delle condizioni economiche allora vigenti. Il Giudice disponeva quindi di procedersi all'audizione dei minori Per_2 nato a [...] il [...], e di , nato a [...] il [...], fissando Per_3
l'udienza del 1/07/2024.
All'esito dell'ascolto dei figli, il Giudice invitava le parti a valutare la possibilità di addivenire ad una composizione bonaria della presente controversia nel superiore interesse della prole, formulando una proposta conciliativa e rinviato all'udienza cartolare del 15/07/2025.
Lette le note scritte depositate dalle parti, il Giudice formulava una nuova proposta conciliativa, cui le parti aderivano come da note scritte depositate in data 10/09/2025. Di conseguenza, il Giudice recepiva in via temporanea e urgente le condizioni di cui alla proposta formulata con ordinanza del 16/09/2025, rimettendo la causa al Collegio per la decisione.
Le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici concordate dalle parti sulla base della proposta conciliativa del Giudice relatore appaiono rispondenti all'interesse dei figli – tenuto anche conto delle dichiarazioni rese da e da – e a norme imperative, potendo pertanto essere poste a base Per_2 Per_3 della presente decisione.
Stante l'accordo delle parti sul punto, va dichiarata la compensazione integrale delle spese di giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale, in conformità alle conclusioni congiunte rassegnate dalle parti come indicate in epigrafe, così provvede:
1. PRENDE ATTO della rinuncia alle domande ex art. 473 bis punto 39) da parte del ricorrente e dell'accettazione da parte della resistente;
2. PRENDE ATTO dell'accordo per cui viene confermato il calendario previsto in sede di divorzio pagina 2 di 5 ad eccezione del mercoledì sera durante l'estate quando rientrerà a casa della mamma Per_3 entro le ore 21.00;
3. REVOCA i contributi economici per , ormai maggiorenne ed economicamente Per_1 indipendente;
4. DISPONE il contributo al mantenimento ordinario mensile a carico del padre per i due figli e di €516,00 mensili (€ 258,00 per ciascun figlio), annualmente rivalutabile Per_2 Per_3 secondo indici ISTAT, con suddivisione al 50% a carico di ciascun genitore delle spese straordinarie secondo il seguente schema: spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo:
a) visite specialistiche prescritte dal medico di assistenza primaria;
b) cure dentistiche, ortodontiche, e oculistiche presso strutture pubbliche;
c) accertamenti e trattamenti sanitari erogati o meno dal Servizio Sanitario Nazionale purché prescritti dal medico di assistenza primaria;
d) tickets sanitari, e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico se prescritti dallo specialista, previo invio da parte del medico di assistenza primaria;
f) farmaci, terapie ( ivi comprese cure termali e fisioterapiche) e test particolari ritenuti necessari, prescritti dal medico di assistenza primaria o dallo specialista dal primo indicato, anche se non coperti dal Servizio
Sanitario Nazionale, g) apparecchio funzionale (o apparecchio ortopedico) per uso non cosmetico;
spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: tutti quegli accertamenti, terapie, trattamenti, sanitari, farmaci, terapie e test particolari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale e/o non prescritti dal medico di assistenza primaria;
spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) spese di iscrizione e frequenza scolastica e universitaria, ivi incluse assicurazione ed eventuale fondo cassa//contributo volontario per l'istituto, richiesti da istituti pubblici;
b) libri di testo;
c) materiale di corredo scolastico di inizio anno;
d) materiale di corredo scolastico pendente l' anno, nonché ivi compresa la dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica, purché richiesto per iscritto dall'istituto frequentato o necessario al corso universitario prescelto;
e) dotazione informatica (pc/tablet) richiesta per iscritto dalla scuola ovvero connessa al programma di studio differenziato (BES e DSA); f) gite scolastiche o uscite didattiche senza pernottamento;
g) trasporto pubblico sino all'istituto scolastico e ritorno;
h) corsi di recupero ove suggeriti per iscritto dall'istituto frequentato;
i) mensa;
spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: pagina 3 di 5 a) spese di iscrizione e frequenza scolastica e universitaria, ivi incluse assicurazione ed eventuale fondo cassa e contributo volontario, richiesti da istituti privati;
b) corsi di specializzazione/master e corsi post-universitari in Italia e all'estero; c) gite scolastiche con pernottamento;
d) corsi di recupero e lezioni private non suggerite dall'istituto frequentato;
e) alloggio presso la sede universitaria;
spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo:
a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo e/o gruppo estivo
(oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali o da associazioni sportive locali, parrocchie, oratori, o enti analoghi - da contenersi entro una somma pari ad €
200 complessivi annui per ciascun figlio); c) spese vive per sostenere l'esame teorico della patente presso la Motorizzazione Civile e le guide obbligatorie previste per legge presso l'autoscuola); d) spese di manutenzione ordinaria, bollo e assicurazione relative a mezzi di locomozione acquistati in accordo fra le parti;
spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di istruzione, attività sportive, attività ricreative, musicali, artistiche e ludiche e pertinenti attrezzature inclusive dell'abbigliamento; b) spese di custodia, di accudimento (baby sitter), centro ricreativo estivo e/o gruppo estivo (oratorio, grest, campus) non menzionati nel punto precedente;
c) viaggi e vacanze;
d) spese per il conseguimento della patente presso autoscuole private (comprensivo di corso e lezioni pratiche) e) spese per l'acquisto di mezzi di locomozione e per la manutenzione straordinaria degli stessi.
Modalità di concertazione ex ante delle spese
Avuto riguardo alle spese straordinarie da concordare, il genitore, a fronte di una richiesta scritta dell'altro, dovrà manifestare un motivato dissenso per iscritto nell'immediatezza della richiesta (massimo 10 gg.) o fornire un preventivo alternativo;
in difetto il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta.
Modalità di documentazione e rimborso spese
Il genitore anticipatario delle spese dovrà inviare (a mezzo raccomandata o ogni mezzo che ne provi l'avvenuta ricezione per iscritto) all'altro genitore la documentazione comprovante l'esborso sostenuto entro 30 giorni. Per le spese senza concertazione, anche i documenti attestanti la necessità delle stesse.
Il rimborso dovrà avvenire entro i 15 giorni successivi alla richiesta o con il primo pagamento utile dell'assegno di mantenimento, ove previsto, con indicazione espressa della causale del pagamento. pagina 4 di 5 Deducibilità fiscale e varie
La detrazione delle spese straordinarie ai fini Irpef sarà operata da entrambi i genitori nella stessa proporzione della quota di riparto delle spese stesse;
a tal fine ciascun genitore, anche ai fini del rimborso, si procurerà idonea documentazione fiscale intestata al minore o ad esso inequivocabilmente riferibile. Gli eventuali rimborsi e/o sussidi disposti dallo Stato e/o da qualsiasi altro Ente pubblico o privato per spese scolastiche e/o sanitarie relative alla prole vanno a beneficio di entrambi i genitori nella stessa proporzionale quota di riparto delle spese straordinarie.
Eventuali sussidi, integrazioni, aiuti disposti dallo Stato e/o da qualsiasi altro Ente Pubblico per spese scolastiche e/o sanitarie e/o sportive relative alla prole, anche se richiesti ed ottenuti da uno solo dei genitori, vanno a beneficio di entrambi i genitori e possono essere eccepiti in compensazione pro quota di eventuali somme allo stesso titolo dovute dal genitore non convivente in ragione della percentuale di suddivisione delle spese extra concordate.
5. PRENDE ATTO dell'accordo per cui l'assegno unico e universale INPS sia percepito al 50% alle parti (salva la possibilità di percezione diretta dell'auu da parte dei figli maggiorenni);
6. COMPENSA le spese di lite.
Così deciso in Bergamo, nella camera di consiglio del 25/09/2025
Il Presidente
Maria Concetta Elda Caprino
Il Giudice relatore estensore
Raffaella Cimminiello
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BERGAMO
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Maria Concetta Elda Caprino Presidente dott.ssa Raffaella Cimminiello Giudice Relatore est. dott.ssa Angiola Arancio Giudice Onorario ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. r.g. 4389/2024 promossa da:
(C.F. ), nato a [...] il [...], Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso dall'Avv. LIDIA ZAGARI e dall'Avv. MARIA MINNECI RICORRENTE contro
(C.F. , nato a [...] il [...], Controparte_1 C.F._2 rappresentato e difeso dall'Avv. LAURA CLEMENTINA ROSSONI RESISTENTE con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO
OGGETTO: Modifica delle condizioni di divorzio
CONCLUSIONI
Per parte ricorrente: come da note scritte depositate telematicamente in data 10/09/2025.
Per parte resistente: come da note scritte depositate telematicamente in data 10/09/2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE Con ricorso depositato in data 23/07/2024, il ricorrente, chiedeva al Tribunale la Parte_1 revisione delle condizioni di divorzio, revocando il contributo al mantenimento ordinario del figlio a carico del padre (ponendolo invece a carico della madre), riducendo la misura del contributo Per_1
pagina 1 di 5 al mantenimento ordinario a carico del ricorrente per i figli e e modificando i tempi Per_2 Per_3 delle frequentazioni dei figli con il padre. Lo stesso ricorrente chiedeva inoltre di “accertare le gravi inadempienze, gli atti ostativi all'affido condiviso dei figli minori e all'esercizio della responsabilità genitoriale e le violazioni alle prescrizioni ad essi inerenti, commessi da e per Controparte_1
l'effetto” infliggere a quest'ultima le sanzioni di cui all' ex art. 473 bis.39 c.p.c.
La resistente, costituendosi in giudizio, chiedeva il rigetto delle domande di controparte in quanto infondate.
All'esito dell'udienza ex art. 473 bis.21 c.p.c. tenutasi in data 16/01/2025 il Giudice relatore d., tenuto conto della opportunità di attendere il rientro del figlio minore – avendo egli in corso l'anno Per_2 scolastico negli USA – nonché di quanto già emerso e considerato nell'ordinanza in calce al verbale di udienza del 18/04/2023 resa nell'ambito del procedimento di revisione delle condizioni di divorzio rubricato al n. RG n. 521/2023 VG, non fossero i presupposti per disporre la revisione delle condizioni economiche allora vigenti. Il Giudice disponeva quindi di procedersi all'audizione dei minori Per_2 nato a [...] il [...], e di , nato a [...] il [...], fissando Per_3
l'udienza del 1/07/2024.
All'esito dell'ascolto dei figli, il Giudice invitava le parti a valutare la possibilità di addivenire ad una composizione bonaria della presente controversia nel superiore interesse della prole, formulando una proposta conciliativa e rinviato all'udienza cartolare del 15/07/2025.
Lette le note scritte depositate dalle parti, il Giudice formulava una nuova proposta conciliativa, cui le parti aderivano come da note scritte depositate in data 10/09/2025. Di conseguenza, il Giudice recepiva in via temporanea e urgente le condizioni di cui alla proposta formulata con ordinanza del 16/09/2025, rimettendo la causa al Collegio per la decisione.
Le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici concordate dalle parti sulla base della proposta conciliativa del Giudice relatore appaiono rispondenti all'interesse dei figli – tenuto anche conto delle dichiarazioni rese da e da – e a norme imperative, potendo pertanto essere poste a base Per_2 Per_3 della presente decisione.
Stante l'accordo delle parti sul punto, va dichiarata la compensazione integrale delle spese di giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale, in conformità alle conclusioni congiunte rassegnate dalle parti come indicate in epigrafe, così provvede:
1. PRENDE ATTO della rinuncia alle domande ex art. 473 bis punto 39) da parte del ricorrente e dell'accettazione da parte della resistente;
2. PRENDE ATTO dell'accordo per cui viene confermato il calendario previsto in sede di divorzio pagina 2 di 5 ad eccezione del mercoledì sera durante l'estate quando rientrerà a casa della mamma Per_3 entro le ore 21.00;
3. REVOCA i contributi economici per , ormai maggiorenne ed economicamente Per_1 indipendente;
4. DISPONE il contributo al mantenimento ordinario mensile a carico del padre per i due figli e di €516,00 mensili (€ 258,00 per ciascun figlio), annualmente rivalutabile Per_2 Per_3 secondo indici ISTAT, con suddivisione al 50% a carico di ciascun genitore delle spese straordinarie secondo il seguente schema: spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo:
a) visite specialistiche prescritte dal medico di assistenza primaria;
b) cure dentistiche, ortodontiche, e oculistiche presso strutture pubbliche;
c) accertamenti e trattamenti sanitari erogati o meno dal Servizio Sanitario Nazionale purché prescritti dal medico di assistenza primaria;
d) tickets sanitari, e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico se prescritti dallo specialista, previo invio da parte del medico di assistenza primaria;
f) farmaci, terapie ( ivi comprese cure termali e fisioterapiche) e test particolari ritenuti necessari, prescritti dal medico di assistenza primaria o dallo specialista dal primo indicato, anche se non coperti dal Servizio
Sanitario Nazionale, g) apparecchio funzionale (o apparecchio ortopedico) per uso non cosmetico;
spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: tutti quegli accertamenti, terapie, trattamenti, sanitari, farmaci, terapie e test particolari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale e/o non prescritti dal medico di assistenza primaria;
spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) spese di iscrizione e frequenza scolastica e universitaria, ivi incluse assicurazione ed eventuale fondo cassa//contributo volontario per l'istituto, richiesti da istituti pubblici;
b) libri di testo;
c) materiale di corredo scolastico di inizio anno;
d) materiale di corredo scolastico pendente l' anno, nonché ivi compresa la dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica, purché richiesto per iscritto dall'istituto frequentato o necessario al corso universitario prescelto;
e) dotazione informatica (pc/tablet) richiesta per iscritto dalla scuola ovvero connessa al programma di studio differenziato (BES e DSA); f) gite scolastiche o uscite didattiche senza pernottamento;
g) trasporto pubblico sino all'istituto scolastico e ritorno;
h) corsi di recupero ove suggeriti per iscritto dall'istituto frequentato;
i) mensa;
spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: pagina 3 di 5 a) spese di iscrizione e frequenza scolastica e universitaria, ivi incluse assicurazione ed eventuale fondo cassa e contributo volontario, richiesti da istituti privati;
b) corsi di specializzazione/master e corsi post-universitari in Italia e all'estero; c) gite scolastiche con pernottamento;
d) corsi di recupero e lezioni private non suggerite dall'istituto frequentato;
e) alloggio presso la sede universitaria;
spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo:
a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo e/o gruppo estivo
(oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali o da associazioni sportive locali, parrocchie, oratori, o enti analoghi - da contenersi entro una somma pari ad €
200 complessivi annui per ciascun figlio); c) spese vive per sostenere l'esame teorico della patente presso la Motorizzazione Civile e le guide obbligatorie previste per legge presso l'autoscuola); d) spese di manutenzione ordinaria, bollo e assicurazione relative a mezzi di locomozione acquistati in accordo fra le parti;
spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di istruzione, attività sportive, attività ricreative, musicali, artistiche e ludiche e pertinenti attrezzature inclusive dell'abbigliamento; b) spese di custodia, di accudimento (baby sitter), centro ricreativo estivo e/o gruppo estivo (oratorio, grest, campus) non menzionati nel punto precedente;
c) viaggi e vacanze;
d) spese per il conseguimento della patente presso autoscuole private (comprensivo di corso e lezioni pratiche) e) spese per l'acquisto di mezzi di locomozione e per la manutenzione straordinaria degli stessi.
Modalità di concertazione ex ante delle spese
Avuto riguardo alle spese straordinarie da concordare, il genitore, a fronte di una richiesta scritta dell'altro, dovrà manifestare un motivato dissenso per iscritto nell'immediatezza della richiesta (massimo 10 gg.) o fornire un preventivo alternativo;
in difetto il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta.
Modalità di documentazione e rimborso spese
Il genitore anticipatario delle spese dovrà inviare (a mezzo raccomandata o ogni mezzo che ne provi l'avvenuta ricezione per iscritto) all'altro genitore la documentazione comprovante l'esborso sostenuto entro 30 giorni. Per le spese senza concertazione, anche i documenti attestanti la necessità delle stesse.
Il rimborso dovrà avvenire entro i 15 giorni successivi alla richiesta o con il primo pagamento utile dell'assegno di mantenimento, ove previsto, con indicazione espressa della causale del pagamento. pagina 4 di 5 Deducibilità fiscale e varie
La detrazione delle spese straordinarie ai fini Irpef sarà operata da entrambi i genitori nella stessa proporzione della quota di riparto delle spese stesse;
a tal fine ciascun genitore, anche ai fini del rimborso, si procurerà idonea documentazione fiscale intestata al minore o ad esso inequivocabilmente riferibile. Gli eventuali rimborsi e/o sussidi disposti dallo Stato e/o da qualsiasi altro Ente pubblico o privato per spese scolastiche e/o sanitarie relative alla prole vanno a beneficio di entrambi i genitori nella stessa proporzionale quota di riparto delle spese straordinarie.
Eventuali sussidi, integrazioni, aiuti disposti dallo Stato e/o da qualsiasi altro Ente Pubblico per spese scolastiche e/o sanitarie e/o sportive relative alla prole, anche se richiesti ed ottenuti da uno solo dei genitori, vanno a beneficio di entrambi i genitori e possono essere eccepiti in compensazione pro quota di eventuali somme allo stesso titolo dovute dal genitore non convivente in ragione della percentuale di suddivisione delle spese extra concordate.
5. PRENDE ATTO dell'accordo per cui l'assegno unico e universale INPS sia percepito al 50% alle parti (salva la possibilità di percezione diretta dell'auu da parte dei figli maggiorenni);
6. COMPENSA le spese di lite.
Così deciso in Bergamo, nella camera di consiglio del 25/09/2025
Il Presidente
Maria Concetta Elda Caprino
Il Giudice relatore estensore
Raffaella Cimminiello
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