Sentenza 12 luglio 2007
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Pur avendo sostanziale natura civilistica, al procedimento di recupero delle spese processuali anticipate dallo Stato è applicabile la procedura d'incidente d'esecuzione qualora si faccia questione dell'esistenza e della validità del titolo esecutivo.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 12/07/2007, n. 30737 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 30737 |
| Data del deposito : | 12 luglio 2007 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. MOCALI Piero - Presidente - del 12/07/2007
Dott. GIORDANO Umberto - Consigliere - SENTENZA
Dott. GRANERO Francantonio - Consigliere - N. 2868
Dott. SIOTTO Maria Cristina - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. PIRACCINI Paola - Consigliere - N. 022975/2005
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) AR OR N. IL 14/05/1941;
avverso ORDINANZA del 18/04/2005 GIP TRIBUNALE di CAGLIARI;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. GIORDANO UMBERTO;
lette le conclusioni del P.G. Dr. MONETTI che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso.
OSSERVA
Con ordinanza in data 18/4/05 il GIP del Tribunale di Cagliari, deliberando in funzione di giudice dell'esecuzione, ha ritenuto di essere carente di giurisdizione a pronunciarsi sul gravame proposto da ST VA contro l'invito al pagamento della somma di 1016 euro dovuta per spese processuali, invito notificatogli il 4/2/05 ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 212 dall'Ufficio recupero crediti del Tribunale medesimo in relazione alla sentenza 19/9/02 del predetto GIP. Ha ritenuto il giudice che l'invito al pagamento non sia atto autonomamente impugnabile, non essendo prodromico all'esecuzione forzata ma alla riscossione mediante l'iscrizione a ruolo esattoriale ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 213, e, interpretando il gravame dello ST come richiesta di sospensione della riscossione, ha ritenuto che la decisione spettasse alla commissione tributaria. Contro tale provvedimento lo ST ha proposto ricorso per cassazione, integrato da memoria, deducendo in sostanza l'erroneità della declaratoria di difetto di giurisdizione in quanto con il proposto gravame, denominato "ricorso per incidente di esecuzione", aveva in primo luogo sostenuto l'inesistenza del titolo esecutivo su cui è stata fondata l'intimazione di pagamento.
Premesso che la materia di cui si tratta non rientra affatto nei confini della giurisdizione tributaria, come delineati nella sentenza delle Sezioni unite civili di questa Corte 10/8/05 n. 16. 676, rileva il Collegio che, essendo effettivamente nel gravame dello ST contenuta doglianza per asserita inesistenza del titolo esecutivo, il ricorso per cassazione dallo stesso proposto risulta sotto tale profilo, non essendovi stata da parte del GIP alcuna pronuncia al riguardo, accoglibile e l'ordinanza impugnata deve pertanto essere annullata con rinvio.
Questa Sezione ha invero in proposito già avuto occasione di affermare (cfr. la sentenza 2/4/04, Confl. in proc. Lunardon, rv. 227.983) che, se il procedimento concernente il recupero delle spese processuali anticipate ha sostanziale natura civilistica, quando come nel caso di specie si faccia questione sulla esistenza e validità del titolo esecutivo è applicabile la procedura d'incidente di esecuzione regolata dal codice di procedura penale, alla quale in sede di rinvio si dovrà pertanto dare corso.
P.Q.M.
Annulla l'ordinanza impugnata e rinvia per nuovo esame al GIP del Tribunale di Cagliari.
Così deciso in Roma, il 12 luglio 2007.
Depositato in Cancelleria il 27 luglio 2007