Cass. pen., sez. V, sentenza 05/04/2024, n. 20520
CASS
Sentenza 5 aprile 2024

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Sintesi tramite sistema IA Doctrine

Massime1

In tema di diffamazione, ai fini dell'applicabilità dell'esimente prevista dall'art. 598 cod. pen., non rileva la cancellazione delle espressioni diffamatorie disposta dal giudice civile ai sensi dell'art. 89, comma 2, cod. proc. civ., essendo distinti sia i canoni valutativi cui devono conformarsi quest'ultimo e il giudice penale nell'applicazione delle diverse disposizioni, sia la portata delle stesse, atteso che per offese non riguardanti l'oggetto della causa, di cui all'art. 89 cod. proc. civ., devono intendersi quelle "non necessarie alla difesa", pur se ad essa non estranee, mentre per "offese che concernono l'oggetto della causa", di cui all'art. 598 cod. pen., devono intendersi quelle che, benché non necessarie, siano comunque strumentali alla difesa.

Commentario1

  • 1Responsabilità penale del magistrato per diffamazione in un atto giudiziario (Cass. 30525/25)
    https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 24 novembre 2025

    Il provvedimento giurisdizionale può integrare il reato di diffamazione quando le espressioni contenute nella motivazione, pur non essendo estranee al thema decidendum, risultino ultronee rispetto alla trattazione dello stesso e si risolvano in un'aggressione verbale individuale (argumentum ad hominem) diretta alla persona anziché all'attività svolta, avulsa dalle inferenze strettamente attinenti all'adozione dell'atto e non coniugabile con la natura e le finalità proprie dell'esercizio della giurisdizione. La squalificazione personale del soggetto è irrilevante rispetto alle conclusioni sostenute nel dispositivo e costituisce esorbitanza dal perimetro della funzione giudicante. La …

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. V, sentenza 05/04/2024, n. 20520
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 20520
Data del deposito : 5 aprile 2024

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