Sentenza 14 aprile 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 1T, sentenza 14/04/2026, n. 6736 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 6736 |
| Data del deposito : | 14 aprile 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 06736/2026 REG.PROV.COLL.
N. 01569/2026 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Prima Ter)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1569 del 2026, proposto da ID MI, rappresentato e difeso dall'avvocato Matteo Kadim Khalati, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Interno, Questura di Roma, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore , rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, presso la cui sede domiciliano ex lege in Roma, via dei Portoghesi, n. 12;
per l'accertamento dell'illegittimità
del silenzio/rifiuto parziale formatosi sull'istanza di accesso agli atti avanzata dal richiedente presso la Questura di Roma;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno e della Questura di Roma;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 10 aprile 2026 la dott.ssa SI SI e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con il ricorso in epigrafe il sig. MY ID ha agito, ex art. 116 cod. proc. amm., per l'accertamento dell'illegittimità del silenzio/rifiuto parziale formatosi sull'istanza di accesso agli atti avanzata, in data 2 dicembre 2025, presso la Questura di Roma, in relazione al procedimento di rinnovo del suo permesso di soggiorno.
2. In punto di fatto, il ricorrente espone:
- di soggiornare regolarmente in Italia sin dal 2007, di aver svolto attività lavorativa e provveduto al rinnovo del proprio titolo di soggiorno per ben cinque volte;
- di aver presentato l’ultima istanza di rinnovo del permesso di soggiorno in data 7ottobre 2021;
- di essersi recato più volte presso il Commissariato di Pubblica Sicurezza di Tivoli al fine di ottenere informazioni circa l’esito della procedura, senza tuttavia ricevere alcuna informazione. Parimenti, dalla consultazione del portale informatico della Polizia di Stato, risultava solo la dicitura “ il documento di soggiorno non risulta presente in archivio ”;
- di aver presentato una prima volta, in data 4 novembre 2025, formale istanza di accesso agli atti alla Questura di Roma ai sensi degli artt.22 e ss. della L. n. 241/1990, al fine di ottenere copia della documentazione relativa al suddetto procedimento, al fine di verificarne lo stato di avanzamento;
- che con un primo riscontro del 28 novembre 2025, la Questura rappresentava che “...il procedimento amministrativo risulta concluso in data 28/10/2021 con il rilascio del titolo di soggiorno per motivi di lavoro autonomo, valido fino al 27/10/2023... ”, precisando altresì che il titolo rimaneva in giacenza presso il Commissariato di P.S. di Tivoli dal 19 novembre 2021 per la consegna all’interessato e che, alla scadenza, veniva restituito alla Questura e archiviato per mancato ritiro, senza tuttavia indicare né produrre alcuna documentazione attestante l’avvenuta comunicazione o notifica di tali circostanze al ricorrente;
- di aver, dunque, presentato in data 2 dicembre 2025 un’ulteriore istanza di accesso agli atti alla Questura di Roma, chiedendo l’ostensione di tutta la documentazione afferente il procedimento di rinnovo del permesso di soggiorno, ivi compresi i provvedimenti conclusivi e ogni atto attestante l’avvenuta comunicazione o notifica degli stessi all’interessato, evidenziando che “ l'istante non ha mai ricevuto né il titolo di soggiorno né alcuna comunicazione di consegna, giacenza, invito al ritiro o avviso di tentata notifica e, in particolare, non è mai stato reso edotto dell'avvenuta predisposizione del permesso di soggiorno né della sua effettiva disponibilità al ritiro ”;
- che, con nota del 2 gennaio 2026, la Questura di Roma forniva un riscontro parziale alla predetta istanza, limitandosi a dare accesso alla sola documentazione relativa all’invio del kit postale, omettendo l’ostensione dei provvedimenti richiesti e della documentazione comprovante l’avvenuta comunicazione e notifica degli stessi, nonostante la specifica richiesta formulata dal ricorrente, con conseguente lesione del diritto di accesso e del diritto di difesa.
3. Avverso il parziale silenzio-rifiuto formatosi sull’istanza di accesso del 2 dicembre 2025 il ricorrente ha dunque proposto ricorso, deducendone l’illegittimità per violazione e falsa applicazione degli artt. 24 e 97 Cost., artt. 1, 2, 3 22 e ss. L. n. 241/1990, dei principi di trasparenza, efficienza, celerità e buon andamento dell’azione amministrativa. Eccesso di potere per difetto di motivazione e difetto di istruttoria, nonchè per manifesta illogicità, atteso che la documentazione richiesta è strettamente necessaria per la tutela dei diritti del ricorrente, con particolare riferimento alla sua posizione giuridica sul territorio nazionale.
4. In data 2 aprile 2026 si sono costituiti in giudizio il Ministero dell’Interno e la Questura di Roma, depositando una relazione difensiva nella quale si conferma che il 28 ottobre 2021 l'istanza di parte ricorrente era già decretata e validata e che il 19 novembre 2021 il permesso di soggiorno era in consegna presso il Commissariato PS di Tivoli; considerato che il titolo di soggiorno aveva la naturale scadenza nei due anni successivi (27 ottobre 2023), in data 22 ottobre 2024, dunque quasi un anno successivamente alla scadenza, l'iter amministrativo veniva concluso, per non aver il ricorrente provveduto ad attivarsi per il ritiro; che gli interessati possono ottenere informazioni al riguardo, consultando i siti istituzionali (www.portaleimmigrazione.it, www.poliziadistato.it); che non sono previste comunicazioni di notifica o di giacenza del titolo di soggiorno in consegna e che la permanenza sul territorio nazionale in assenza di un permesso di soggiorno valido espone al rischio di espulsione.
5. Con memoria di replica depositata in data 5 aprile 2026 il ricorrente ha ribadito le proprie ragioni.
6. Alla camera di consiglio del 10 aprile 2026 la causa è stata trattenuta in decisione.
7. Il ricorso è fondato e merita di essere accolto.
8. Con l’istanza avanzata in data 4 novembre 2025, parte ricorrente ha chiesto di avere “ accesso alla documentazione e di conoscere la situazione attuale del procedimento di rinnovo del permesso di soggiorno ”; con la successiva istanza del 2 dicembre 2025 il ricorrente ha poi chiesto all’Amministrazione di poter prendere visione ed estrarre copia a fini difensivi: “ 1. dell’intero fascicolo amministrativo relativo al procedimento di rinnovo del permesso di soggiorno, avviato mediante assicurata n. 055958618085; 2. del provvedimento conclusivo adottato in data 28/10/2021; 3. di tutta la documentazione attestante le attività poste in essere dall’Ufficio ai fini della consegna del titolo di soggiorno, ivi incluse eventuali notifiche o tentativi di notifica, avvisi di giacenza, comunicazioni di disponibilità al ritiro, nonché di ogni altro atto o documento prodromico o sotteso a quelli richiesti; 4. degli atti dai quali possano emergere le ragioni dell’omessa consegna del titolo di soggiorno, nonostante il medesimo risulti rilasciato e formalmente valido fino al 27/10/2023 ”.
9. L’istanza del 2 dicembre 2025 risulta quindi reiterativa dell’istanza del 4 novembre 2025, con la puntuale ulteriore richiesta (punti 2-4) di poter accedere alla documentazione relativa all’intervenuta archiviazione per mancato ritiro del titolo di soggiorno, secondo quanto rappresentato dalla Questura con il riscontro (alla prima istanza di accesso) del 28 novembre 2025.
10. All’istanza del 2 dicembre 2025 l’Amministrazione ha risposto rappresentando che, “come già comunicato in data 28/11/2025, il procedimento amministrativo in questione si è concluso con il rilascio del permesso di soggiorno nr I16821940; non sono previsti ulteriori provvedimenti conclusivi. Per quanto concerne la consegna del permesso di soggiorno, gli interessati possono ottenere informazioni al riguardo, consultando i siti istituzionali (www.portaleimmigrazione.it, www.poliziadistato.it); non sono previste comunicazioni di notifica o di giacenza del titolo di soggiorno in consegna ”.
11. Tanto considerato, in linea generale, sussiste in capo al ricorrente un interesse “ diretto, concreto ed attuale ”, ex art. 22, comma 1, lett. b), della legge n. 241 del 1990, alla conoscenza degli atti e dei documenti acquisiti al fascicolo relativo al procedimento che lo riguarda, al fine di acquisire ogni elemento utile per articolare le sue difese e ciò anche in sede di interlocuzione procedimentale con l’amministrazione procedente. La richiesta di accesso riguarda, infatti, elementi istruttori afferenti alla posizione personale del ricorrente, in relazione ai quali, pertanto, non può essere disconosciuta l’esistenza di un diretto interesse conoscitivo da parte dello stesso, attesa l’avvenuta definizione in senso negativo della procedura di rilascio del permesso di soggiorno che lo riguarda e la strumentalità all'esercizio del diritto di difesa nell'ambito dell'eventuale controversia afferente l’intervenuta archiviazione del permesso di soggiorno per mancato ritiro.
12. E neppure si può ritenere soddisfacente la risposta da parte dell’Amministrazione in ordine al fatto che la documentazione relativa al ricorrente, ivi inclusa la disponibilità del permesso di soggiorno per il ritiro, fosse effettivamente presente sui siti istituzionali dalla stessa richiamata, trattandosi tra l’altro di profilo contestato dal ricorrente, secondo la cui prospettazione dalla consultazione del portale informatico della Polizia di Stato sarebbe risultata solo la dicitura “ il documento di soggiorno non risulta presente in archivio” .
13. Il ricorso va quindi accolto e, per l'effetto, va ordinato alla Questura di Roma di esibire la documentazione richiesta dal ricorrente, consentendo altresì l’estrazione di copia previo pagamento dei previsti diritti, entro trenta giorni dalla comunicazione o notificazione, se anteriore, della presente sentenza.
14. In ragione delle peculiarità della vicenda, sussistono giusti motivi per compensare le spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Ter), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e per l'effetto ordina alla Questura di Roma di consentire al ricorrente la consultazione e l'estrazione di copia dei documenti stessi, entro trenta giorni dalla notificazione o comunicazione in via amministrativa della presente sentenza.
Spese compensate.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 10 aprile 2026, con l'intervento dei magistrati:
RO PE, Presidente
SI SI, Referendario, Estensore
Francesco Vergine, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| SI SI | RO PE |
IL SEGRETARIO