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Sentenza 19 settembre 2025
Sentenza 19 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 19/09/2025, n. 9110 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 9110 |
| Data del deposito : | 19 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA TRIBUNALE DI ROMA SEZIONE IV LAVORO IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il giudice del lavoro, dott. Cesare Russo, lette le note di discussione scritta depositate ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
s e n t e n z a
nella causa iscritta al n. 17804/2024 R.G. controversie lavoro promossa
da
, rappresentata e difesa dall'avv. Giuseppe Itri e AR dall'avv. Loredana Gombia per procura allegata al ricorso,
- ricorrente -
contro
in persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentato e CP_1 difeso dall'avv. Roberto De Martino,
- resistente -
OGGETTO: indennizzo o rendita da malattia professionale. CONCLUSIONI: per le parti, come negli atti difensivi e nelle note di udienza.
FATTO E MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in forma telematica in data 8 maggio 2024 la ricorrente in epigrafe ha convenuto in giudizio l in persona del legale CP_1 rappresentante pro-tempore, esponendo:
- di svolgere attività lavorativa subordinata da oltre 17 anni in qualità di autista e barelliere-soccorritore alle dipendenze dell'
[...]
Controparte_2
- di avere, specificamente, prestato servizio sui mezzi di soccorso fino a giugno del 2022, quando è stata trasferita presso la postazione di
[...]
Parte_2
- di essere stata addetta fino al 2022 alla conduzione e alla guida dei mezzi di emergenza (autoambulanza e automedica) e al soccorso di persone malate o colpite da patologie acute o ferite a causa di incidenti, recandosi sul luogo della chiamata per effettuare, a seconda dei casi, gli interventi di primo soccorso (immobilizzazione e stabilizzazione del malato/ferito, rianimazione cardio-respiratoria, massaggio cardiaco, defibrillazione, ricerca di accesso venoso, ecc.) e il trasporto del paziente nel più vicino nosocomio;
- di avere prestato detta attività con un orario articolato su due turni di 12 ore ciascuno, diurno e notturno – mentre fino a circa 6 anni fa i turni erano di 7 ore antimeridiane, 7 ore pomeridiane e 10 ore notturne – per sei giorni a settimana, effettuando una media di 7/8 soccorsi per ogni turno di lavoro, sul territorio di Roma e provincia e, se necessario, anche su territori al di fuori della regione Lazio;
- di avere effettuato nell'intero turno di lavoro e nella maggior parte degli interventi di soccorso operazioni di movimentazione manuale dei pazienti da mobilizzare, sollevare e trasportare, adiuvando l'equipaggio del mezzo di soccorso, che dovrebbe essere composto da tre persone (infermiere, autista e barelliere), ma che normalmente, soprattutto negli ultimi anni, è composto esclusivamente da due persone: infermiere e autista;
- che la movimentazione, il sollevamento e il trasporto dei pazienti avviene mediante le attrezzature in dotazione ai mezzi di soccorso: la barella, che in alcuni casi, arriva a pesare da sola, tra i 35 e i 50 kg;
la sedia portantina con un peso variabile fra 7 e 10 kg, la barella a cucchiaio o spinale, di circa 7/8 kg.; i teli per il trasporto d'emergenza, che vengono utilizzati quando non è possibile servirsi delle barelle (per es. scale o luoghi stretti o impervi) e che sono dotati di sei manici, con un sistema di ancoraggio che va applicato intorno ai polsi;
- che sul luogo dell'intervento è necessario, poi, portare la strumentazione e il materiale sanitario in dotazione, che si compone di bombola di ossigeno, monitor, massaggiatore cardiaco, ventilatore, ecografo, defibrillatore, ecc. contenuto e trasportato in zaini o borsoni (come si vede nelle foto allegate), che possono variare (a seconda della strumentazione occorrente) dai 10 ai 30 kg., oltre alle borse contenenti i farmaci;
- di essersi trovata spesso, nello svolgimento delle mansioni, a dovere effettuare movimenti che richiedono un impegno di forza delle spalle e degli arti superiori (si pensi appunto al trasporto con i teli, nonché alle operazioni di primo soccorso come il massaggio cardiaco e in genere le operazioni di rianimazione cardio-respiratoria), oppure ad assumere posture incongrue, che si rendono necessarie per effettuare le operazioni di emergenza, in condizioni e ambienti diversificati e spesso disagiati (si pensi al soccorso portato a persone coinvolte in incidenti autostradali o ferroviari o al recupero di feriti in luoghi impervi o al trasporto di malati lungo rampe di scale da abitazioni poste ai piani più alti, ecc.);
- che, inoltre, gli autoveicoli adibiti al soccorso d'emergenza, durante la marcia (soprattutto sui fondi stradali della Capitale, notoriamente sconnessi),
2 provocano forti vibrazioni che si trasmettono al corpo intero, sia dell'autista, che dei trasportati;
- di essere affetta da qualche anno da un quadro clinico così sintetizzabile: “Plurispondilodiscopatia lombo-sacrale, con ernia discale L2- L3, L3-L4, L5-S1; con segni clinici di sofferenza neuro-radicolare.”, nonché
“Artropatia GE bilaterale di spalla con lesione del sovraspinato e deficit funzionale secondario”;
- che tali patologie non possono che essere riconducibili all'attività lavorativa svolta e comportano postumi permanenti valutabili a oggi in misura non inferiore al 12% ciascuna, come risulta dai certificati specialistici allegati;
Sulla base di questa premessa fattuale, parte ricorrente ha lamentato di avere riportato un danno biologico da duplice malattia professionale in misura pari a un complessivo 24%, sicché previo accertamento dell'eziologia professionale delle malattie contratte la ricorrente ha chiesto di condannare l' al pagamento della rendita o, in subordine, dell'indennizzo che CP_1 risulteranno dovuti, anche unificando i postumi permanenti delle due malattie denunciate, oltre agli accessori, come per legge. Ritualmente instaurato il contraddittorio, si è costituito in giudizio l' osservando come la malattia denunciata non rientri tra quelle previste CP_1 nelle tabelle allegate al T.U. n. 1124/1965 e successive integrazioni e modificazioni, sicché la prova dell'esistenza della malattia, della presenza del rischio e del nesso di causalità incombe esclusivamente sul lavoratore ricorrente, ai sensi dell'articolo 2697 c.c.; contestata la fondatezza del ricorso, la parte resistente ha concluso pertanto per il suo rigetto, con vittoria di spese. La controversia è stata istruita mediante l'acquisizione della documentazione versata in atti in allegato agli scritti difensivi e con CTU medico-legale. Autorizzato il deposito di note conclusive e disposta contestualmente la sostituzione dell'udienza di discussione con lo scambio di note scritte, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., sulle conclusioni rassegnate dalle parti negli atti difensivi la controversia è stata decisa.
2. Così ricostruito l'iter processuale, va osservato che alla presente controversia si applica, ratione temporis - in considerazione della data, cioè, in cui sarebbero insorte le patologie dedotte in giudizio - l'art. 13 del d. lgs. n. 38/2000, il quale, al secondo comma, circoscrive il proprio ambito di applicazione agli infortuni verificatisi ed alle malattie denunciate dopo l'entrata in vigore del decreto legislativo medesimo, mentre non trovano più applicazione le previgenti previsioni del T.U. n. 1124/1965. Ai sensi del comma 2 dell'art. 13, “l'indennizzo delle menomazioni di grado pari o superiore al 6 per cento ed inferiore al 16 per cento è erogato in capitale”, mentre “dal 16 per cento è erogato in rendita”.
3 3. Nel merito, non sono controverse in punto di fatto le mansioni svolte dalla lavoratrice ricorrente, tanto che le stesse sono state oggetto di valutazione da parte dei sanitari dell'Istituto assicuratore in sede di accertamento amministrativo, condotto al fine di riscontrare, sulla base del medesimo mansionario allegato nell'atto introduttivo del giudizio, il nesso causale con le patologie denunciate (cfr. relazione di servizio del dirigente medico, dott.ssa
, di cui al doc. n. 1 della memoria di costituzione). Persona_1
Trattandosi, tuttavia, di malattia non tabellata, secondo l'insegnamento del Supremo Collegio “In tema di malattia professionale derivante da lavorazione non tabellata o ad eziologia multifattoriale, la prova della causa di lavoro grava sul lavoratore e deve essere valutata in termini di ragionevole certezza, nel senso che, esclusa la rilevanza della mera possibilità dell'origine professionale, questa può essere ravvisata in un rilevante grado di probabilità. A tal fine il giudice, oltre a consentire all'assicurato di esperire i mezzi di prova ammissibili e ritualmente dedotti, è tenuto a valutare le conclusioni probabilistiche del consulente tecnico in tema di nesso causale, facendo ricorso ad ogni iniziativa "ex officio", diretta ad acquisire ulteriori elementi in relazione all'entità dell'esposizione del lavoratore ai fattori di rischio, potendosi desumere, con elevato grado di probabilità, la natura professionale della malattia dalla tipologia della lavorazione, dalle caratteristiche dei macchinari presenti nell'ambiente di lavoro, dalla durata della prestazione stessa, nonché dall'assenza di altri fattori causali extralavorativi alternativi o concorrenti” (cfr. Cass., sez. lav., n. 8773 del 10 aprile 2018).
4. Orbene, visitata la perizianda ed esaminata la documentazione sanitaria prodotta, il CTU medico-legale ha formulato la diagnosi di
“SPONDILODISCOARTROSI CON DISCOPATIEMULTIPLE RACHIDE LOMBARE, TENDINOPATIA DEGENERATIVA DELLE SPALLE BIL”. Riferite nozioni di carattere generale circa l'intensità del fattore morbigeno, il perito ha valutato che: “Le sopra citate considerazioni appaiono attinenti ed assumono specifico riferimento nel caso della sig.ra AR
, caso in cui unitamente ad una indubbia componente endogena
[...] costituzionale, la presenza di fattori lavorativi, qualora adeguatamente provati, ha verosimilmente contribuito a determinare ed aggravare le patologie denunciate. È importante valutare l'esposizione lavorativa al sovraccarico biomeccanico, la durata dell'esposizione e l'età del soggetto al fine di poter formulare un fondato giudizio medico legale in merito al nesso di causalità tra attività lavorativa e le patologie denunciate. Nel caso della sig.ra , considerando l'attività AR lavorativa riferita dal soggetto, è verosimile considerare una frequente produzione di vibrazioni e posture incongrue che hanno verosimilmente influito negativamente sul quadro patologico della OL vertebrale .
4 La patologia documentata a carico delle spalle ( ND GE ) , non appare invece riconducibile all'attività lavorativa riferita. Alla luce di quanto detto e considerando le basi fisiopatologiche della infermità denunciate, appaiono rispettati i parametri per poter classificare il quadro patologico della OL , come malattia professionale, in quanto, come già detto, risulta fondamentale valutare l'esposizione lavorativa al sovraccarico biomeccanico, la durata dell'esposizione e l'età del soggetto. In merito alla quantificazione delle menomazioni, prendendo in considerazioni le tabelle valutative del Decreto Ministeriale del 12 Luglio del 2000 (più specificatamente ai seguenti punti: 193-204 ), si considera che per le menomazioni non direttamente riportate nelle tabelle occorre applicare un criterio analogico con quelle elencate, e che infine non è possibile eseguire una semplice somma delle menomazioni riscontrate ma la sommatoria in difetto di quest'ultime. Nello specifico è possibile valutare orientativamente la menomazione al 10 %, di invalidità permanente.”. Sulla scorta di tali considerazioni, il perito ha concluso la relazione peritale affermando che “Presa visione dei fascicoli processuali, esaminata la documentazione medica, sottoposto la perizianda ai necessari accertamenti e tenuto conto delle infermità denunciate e/o comunque evidenziate nel corso della procedura amministrativa e/o giudiziaria posso, anche sulla base delle considerazioni medico-legali postulate, così rispondere al quesito postomi dal Giudice: La malattia professionale denunciata dalla sig.ra , ha AR determinato sulla stessa un grado di invalidità permanente del 10 % ( dieci per cento) ( riferimento : I.
2.03 M47.8 e M51.2 )”. Le conclusioni cui è pervenuto il C.T.U. vanno condivise, perché immuni da vizi logico-giuridici e sorrette da adeguate e convincenti considerazioni medico-legali, nonché sostenute dalla documentazione sanitaria versata in atti (cfr. relazione di consulenza, in atti).
5. Non possono essere condivise, per contro, le contestazioni svolte da parte ricorrente sulla base della propria perizia di parte, avendo l'ausiliario, in particolare nella nota di chiarimenti depositata su sollecito del Tribunale, ben specificato le ragioni per le quali la patologia alla spalla non assume natura di tecnopatia alla stregua della stessa anamnesi raccolta in sede di visita della lavoratrice e dell'esposizione da questa riferita sul contenuto concreto delle mansioni svolte. Premesso che, in merito al contenuto delle mansioni, la descrizione in ricorso sul tipo di impegno lavorativo nelle varie attività svolte si presenta del tutto generico, l'ausiliario ha così esaurientemente risposto ai rilievi critici contenuti nella c.t.p. “Nel caso in specie è stato determinante la valutazione delll'esposizione lavorativa al sovraccarico biomeccanico, la durata
5 dell'esposizione e l'età del soggetto al fine di poter formulare un fondato giudizio medico legale in merito al nesso di causalità tra attività lavorativa e le patologie denunciate. La patologia documentata a carico delle spalle ( ND GE ) , non appare riconducibile all'attività lavorativa riferita. Per quanto detto si confermano per intero le conclusioni dell'elaborato Peritale”.
6. Conclusivamente, pertanto, l' va condannato a corrispondere alla CP_1 ricorrente l'indennizzo in conto capitale in misura pari al 10%, da calcolare secondo le previsioni contenute nel d. lgs. n. 38/2000, mentre il ricorso va rigettato per il resto. Alla prestazione principale vanno aggiunti gli interessi legali, a norma dell'art. 16, comma 6, della legge n. 412/1991, che, com'è noto, ha escluso il cumulo degli accessori del credito.
7. Le spese di lite vanno liquidate come in dispositivo alla luce della regola generale sulla soccombenza - avendo l'Istituto negato la natura professionale della patologia contratta dalla ricorrente -, nonché delle vigenti tabelle allegate al d.m. n. 147/2022, con riguardo allo scaglione di valore della causa, e debbono essere distratte in favore dei procuratori, dichiaratisi antistatari. Vanno poste definitivamente a carico dell'Istituto assicuratore anche le spese di CTU, liquidate con separato decreto.
P.Q.M.
Lette le note di discussione scritta ex art. 127 ter c.p.c., definitivamente pronunciando, condanna l' in persona del legale rappresentante pro- CP_1 tempore, a corrispondere alla ricorrente l'indennizzo in conto capitale nella misura del 10%, calcolato secondo le previsioni dell'art. 13 del d. lgs. n. 38/2000, con decorrenza dalla domanda amministrativa, oltre alla maggior somma tra interessi legali e rivalutazione monetaria, come per legge. Condanna l' alla refusione delle spese di lite, che liquida in CP_1 complessivi € 2.696, oltre rimborso forfettario spese generali, i.v.a. e c.p.a., come per legge, disponendone il pagamento in favore dei procuratori antistatari. Pone definitivamente a carico dell' le spese di CTU, già liquidate. CP_1
Roma, 18 settembre 2025. Il giudice Cesare Russo
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