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Sentenza 10 dicembre 2025
Sentenza 10 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 10/12/2025, n. 5027 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 5027 |
| Data del deposito : | 10 dicembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI SALERNO
SECONDA SEZIONE CIVILE
R.N.G. 8212/2022
VERBALE DI UDIENZA DEL 10.12.2025
Sono comparsi:
- per parte attrice, l'avv. Corrada Andria;
- per parte convenuta, l'avv. AN Ceschini per delega dell'avv. Portento Assunta.
L'avv. Corrada Andria nell'interesse dell'attore che, nel riportarsi alle difese già in atti, chiede preliminarmente che venga disposto lo stralcio dagli atti di causa della memoria conclusionale depositata dal convenuto , trattandosi di deposito irrituale non autorizzato. Controparte_1
Non accettandosi il contraddittorio rispetto alle deduzioni tutte rassegate da controparte nella ridetta memoria, peraltro attraverso prospettazioni aventi inammissibile carattere di novità e del tutto svincolate dalle emergenze processuali, per scrupolo di difesa ne va rilevata assoluta infondatezza.
Valutando infatti la fattispecie concreta come emersa dalle risultanze probatorie alla luce delle coordinate ermeneutiche tracciate da consolidata giurisprudenza in materia di responsabilità ex art. 2051 c.c. non può negarsi che parte attrice abbia provato sia l'evento sia il danno di cui chiede il risarcimento, allegando al fascicolo processuale le foto del luogo in cui si verificava l'infortunio, caratterizzato dalla presenza sul margine destro della corsia da egli percorsa alla guida del monopattino elettrico di una buca profonda alcuni centimetri in prossimità di un chiusino rotondo sottoposto rispetto al manto stradale e vieppiù non visibile agli utenti , perché coperto da detriti e in una strada, priva di idonea illuminazione. Il testimone oculare dell'infortunio ha dichiarato che il monopattino condotto dall'attore finiva con una ruota in tale buca e l' veniva sbalzato al suolo. La assenza di illuminazione nel tatto di strada è stata Tes_1 pure confermata dal testimone che ha riconosciuto nel rilievo fotografico la scena dell'incidente illuminata solo dalla luce di fari delle auto.
A fronte di tali evidenze probatorie sultano integrati tutti gli elementi costitutivi del titolo di responsabilità di cui all'art. 2051 c.c., mentre nessuna prova è stata fornita dall'Ente al fine di veder esclusa o attenuata la sua responsabilità obiettiva dell'evento. Di nessun rilievo infatti è il richiamo alla relazione del tecnico incaricato di verificare lo stato dei luoghi a distanza di oltre quattro mesi dall'evento e limitata ad una panoramica della strada.
Fantasioso e fuori della realtà processuale è poi l'addebito di una responsabilità all'attore sulla apodittica asserzione che egli procedesse alla guida del monopattino sul marciapiede e non sulla carreggiata, per il solo fatto che l'infortunato e il monopattino fossero posizionati ( come nella foto in atti) sul marciapiede. È evidente infatti che l' al momento del sopraggiungere dei Tes_1 soccorsi del 118 ( monto in cui veniva scattata la foto) si trovava ancora con la parte inferiore del corpo sulla carreggiata, mentre il monopattino era stato spostato sul marciapiede allo scopo evidente di non recare intralcio alla circolazione veicolare. Pure erroneo il rinvio da parte della avversa difesa alle nozioni di insidia e trabocchetto e quindi ai correlati concetti di imprevedibilità ed inevitabilità in quanto, elementi estranei all'art. 2051 c.c. ed appartenenti invece della diversa disciplina dell'art. 2043 c.c.. Del tutto inconferente è infine il richiamo a una pronuncia di merito da cui vengono estrapolati passaggi avulsi dal contesto fattuale dell'evento oggetto di quel processo (caduta su strada composta da sampietrini privi di sconnessioni), affatto diverso da quello che ci occupa.
Nulla quaestio in merito alla derivazione casuale dall'evento delle lesioni lamentate dall'attore, valutate dal CTU con quantificazione che non ha formato oggetto di contestazioni da alcuna delle parti. Tanto rilevato si richiamo qui le conclusioni rassegnate nelle note sostitutive dell'udienza del 18/6/2025 chiedendo che la causa venga decisa.
L'avv. AN Ceschini, per delega dell'avvocato Portento, si riporta a tutto quanto dedotto ed eccepito nei propri scritti difensivi contestando le avverse deduzioni;
chiede la decisione della causa.
***
Dopo breve discussione orale, il Giudice si ritira in camera di consiglio per la decisione, autorizzando i difensori ad allontanarsi e avvertendoli che all'esito della camera di consiglio la decisione sarà resa al verbale, per cui anche in loro assenza non sarà data comunicazione.
All'esito della camera di consiglio pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. dandone lettura e depositandola al fascicolo telematico.
Il Giudice
AN IN N.R.G. 8212/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SALERNO
SECONDA SEZIONE CIVILE
In persona del Giudice dott. AN IN, ha pronunciato, ai sensi dell'art. 281
sexies c.p.c., la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al N.R.G. 8212/2022, avente ad oggetto: risarcimento del danno
derivante da cose in custodia
TRA
(c.f. ) rappresentato e difeso, giusta Parte_1 C.F._1
procura alle liti allegata all'atto introduttivo del giudizio, dall'avv. Corrada Andria e dall'avv. Daniela Andria, presso il cui studio, sito in , alla via SS. Martiri CP_1
Salernitani n.24 elettivamente domicilia
ATTORE
E
(P.IVA ), in persona del Sindaco p.t., rappresentato Controparte_1 P.IVA_1
e difeso, giusta procura sottoscritta dal Sindaco su foglio separato ed allegata alla comparsa di costituzione e risposta dall'avv. Assunta Portento, presso il cuo studio sito in Marcianise, alla via G. Siani, n.2, elettivamente domicilia
CONVENUTO Conclusioni: come da verbale di udienza di discussione e decisione del 10.12.2025.
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione ritualmente notificato conveniva in Parte_1
giudizio il esponendo che: Controparte_1
- in data 15.12.2021 alle ore 23:50 circa, in , percorreva con il monopattino CP_1
elettrico di sua proprietà la via Lorenzo Cavaliero:
- giunto all'altezza del ” impattava in una buca posta sul margine destro Pt_2
della corsia di sua pertinenza e determinata dalla presenza di un chiusino sottoposto rispetto al manto stradale;
- la detta buca non era visibile perché coperta da detriti e si trovava in una zona scarsamente illuminata;
- a causa della buca rovinava al suolo e veniva trasportato a mezzo autoambulanza presso il P.S. dell'A.U.O. di , ove gli veniva diagnosticata una lesione CP_1
consistente in “frattura melleolo peronale e terzo malleolo caviglia destra”:
- veniva praticato un intervento chirurgico di “riduzione e sintesi del malleolo
peroneale a destra”;
- si sottoponeva ad ulteriori visite e sedute di fisioterapia (la guarigione clinica veniva accertata in data 06.05.2022), all'esito dei quali residuavano postumi permanenti nella misura del 7%, come da consulenza tecnica di parte allegata, con incidenza media sulla capacità lavorativa specifica;
- derivavano danni patrimoniali e non patrimoniali quantificati in € 18.999,00 per danno non patrimoniale da invalidità permanente;
€ 7.425,00 per invalidità
temporanea nonché € 334,76 per spese mediche;
- formulava specifica richiesta risarcitoria al a mezzo Controparte_1
raccomandata del 01.03.2022 nonché proposta di stipula di convenzione di negoziazione assistita a pezzo pec che si concludeva con esito negativo;
CP_
1.1. Ritenendo sussistente una responsabilità esclusiva dell' convenuto in ordine alla causazione del danno derivante da cose in custodia ai sensi dell'art. 2051 c.c.
concludeva, pertanto, nei seguenti termini: “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito accertare
l'esclusiva responsabilità del nella verificazione del sinistro de Controparte_1
quo e, per l'effetto, condannarlo, in persona del legale rapp.te pro-tempore, al
risarcimento dei danni tutti, di natura patrimoniale e non patrimoniale, subiti da
, così come in premessa indicati e comunque in quella misura che Parte_1
verrà ritenuta di giustizia, oltre rivalutazione secondo i dati ISTAT e interessi legali
sulle somme attribuite, rivalutate dal dì del fatto al soddisfo. Vinte le spese e i
compensi di causa con attribuzione ai sottoscritti avvocati antistatari”
2. Con comparsa di risposta depositata il 12.01.2023 si costituiva il CP_1
, in persona del Sindaco p.t., eccependo, in via preliminare, la carenza di
[...]
legittimazione attiva ed impugnando i documenti redatti in fotocopia.
2.1. In via principale e nel merito, contestava i fatti e la dinamica del sinistro così
come narrati da controparte, sostenendo in particolare che, alla luce del sopralluogo effettuato a cura del tecnico incaricato dal , non si riscontrava Controparte_1
alcuna anomalia come descritta dall'attore sul tratto interessato e che, al contrario, lo stesso verificava le ottime condizioni del piano viario e il regolare funzionamento dell'illuminazione artificiale. Precisava, sul punto, che controparte non presenziava al sopralluogo al fine di meglio identificare esattamente il punto della strada in cui si verificava del sinistro.
2.2. Sosteneva, inoltre, che il dissesto poteva essere prevedibile dal danneggiato, in virtù dei canoni della normale diligenza.
2.3. Contestava, infine, l'eccessività del quantum risarcitorio e concludeva nei seguenti termini: “Affinché l'Ill.mo Giudice adito Voglia emettere i seguenti
provvedimenti di giustizia: NEL MERITO - Rigettare la domanda di risarcimento così
come proposta, siccome totalmente infondata sia in fatto che in diritto, con condanna
al pagamento delle spese, diritti ed onorario di giudizio da attribuirsi al sottoscritto
procuratore antistatario.”
3. Alla prima udienza venivano concessi i termini per le memorie ai sensi dell'art. 183, comma 6, c.p.c. e la causa veniva istruita mediante produzioni documentali,
prove testimoniali e CTU medico-legale.
4. Completata l'istruttoria, la causa veniva assegnata allo scrivente magistrato in servizio a far data dal 22.01.2024 e rinviata per discussione e decisione ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. all'odierna udienza.
***
5. In via preliminare ed in punto di diritto sulla qualificazione della domanda, occorre evidenziare che l'azione è stata correttamente inquadrata ai sensi dell'art. 2051 c.c.,
atteso il riferimento espresso fatto dall'attore alla responsabilità del CP_1
nella sua qualità di custode della strada.
[...]
5.1. Quanto alla responsabilità degli enti proprietari della strada, è ormai consolidato e pacifico l'orientamento giurisprudenziale di legittimità (da ultimo, Cass. civ., sez.
III, n. 13/05/2024, n.12988), che ammette la responsabilità ai sensi dell'art. 2051 c.c.
delle pubbliche amministrazioni per danni connessi alla manutenzione delle strade. Il
presupposto di operatività della fattispecie si ravvisa nella relazione di fatto tra un soggetto e la cosa, che si traduce nel potere effettivo di controllarla, di eliminare le situazioni di pericolo che siano insorte e di escludere i terzi dal contatto con essa:
pertanto, l'esonero da responsabilità richiede una prova rigorosa in ordine alla concreta ed effettiva impossibilità di esercitare sul bene la “signoria di fatto sulla cosa”, da valutare con particolare e determinante riguardo alla natura e alla posizione dell'area teatro del sinistro. In subordine, qualora non sia applicabile la disciplina di cui all'art. 2051 c.c., in quanto resti accertata in concreto l'impossibilità dell'effettiva custodia sul bene demaniale, l'ente pubblico risponde dei danni subiti dall'utente in forza delle regole generali di cui all'art. 2043 c.c.
5.2. In punto di onere della prova in capo al danneggiato la giurisprudenza ha ribadito quanto già consolidato ossia che a carico del soggetto danneggiato sussiste l'onere di provare il fatto, la derivazione del danno dalla cosa e la custodia della stessa da parte del preteso responsabile, non pure la propria assenza di colpa nel relazionarsi con essa.
Sul punto, si legge: “il danneggiato che agisca per il risarcimento dei danni subiti in
conseguenza di una caduta avvenuta, mentre circolava sulla pubblica via alla guida
del proprio ciclomotore” (ma il principio è estensibile ad ogni veicolo a due ruote),
è tenuto alla dimostrazione dell'evento dannoso e del suo rapporto di causalità con
la cosa in custodia, non anche dell'imprevedibilità e non evitabilità dell'insidia o del
trabocchetto, né della condotta omissiva o commissiva del custode, gravando su
quest'ultimo, in ragione dell'inversione dell'onere probatorio che caratterizza la
responsabilità ex art. 2051 cod. civ., la prova di aver adottato tutte le misure idonee
a prevenire che il bene demaniale presentasse, per l'utente, una situazione di pericolo
occulto“ (Cass. civ. sez. III, 08/07/2024, n. 18518, Cass. civ., sez. III, 24/04/2024,
n.11140).
5.3. Come noto, il criterio di imputazione della responsabilità ex art. 2051 c.c. ha carattere oggettivo e determina un'inversione dell'onere della prova. La giurisprudenza ha ribadito, sulla scorta di quanto già consolidato con la pronuncia delle Sezioni Unite, che a carico del soggetto danneggiato sussiste l'onere di provare il fatto, la derivazione del danno dalla cosa e la custodia della stessa da parte del preteso responsabile, non pure la propria assenza di colpa nel relazionarsi con essa,
mentre incombe sul custode la prova liberatoria della sussistenza del caso fortuito.
(Cass. civ. n. 18518/2024; Cass. civ., n. 14228/2023; Cass. sez. un. n. 20943/2022).
5.4. Ai fini della prova liberatoria che quest'ultimo deve fornire per sottrarsi alla propria responsabilità occorre distinguere tra la situazione di pericolo connessa alla struttura ed alla conformazione della strada e delle sue pertinenze e quella dovuta ad una repentina e imprevedibile alterazione dello stato della cosa, poiché solo in quest'ultima ipotesi può configurarsi il caso fortuito, in particolare quando l'evento dannoso si sia verificato prima che il medesimo ente proprietario abbia potuto rimuovere, nonostante l'attività di controllo espletata con diligenza per tempestivamente ovviarvi, la straordinaria ed imprevedibile condizione di pericolo determinatasi.
5.5. È infatti consolidato l'orientamento in forza del quale la PA deve dimostrare che l'evento è stato determinato da cause estrinseche ed estemporanee create da terzi, non conoscibili né eliminabili con immediatezza, neppure con la più diligente attività di manutenzione, ovvero che l'evento stesso ha esplicato la sua potenzialità offensiva prima che fosse ragionevolmente esigibile l'intervento riparatore dell'ente custode (ex
multis cft. Cass. civ. sez. III, 24 aprile 2024, n. 11140). Ancor più di recente, la
Suprema Corte ha argomentato precisando che "la responsabilità ex art. 2051 c.c.,
per danni cagionati dalla condizione del manto stradale, prescinde dalla prova della
ricorrenza di una situazione di insidia, essendo sufficiente che il danneggiato dimostri
il nesso causale tra cosa custodita ed evento dannoso e può essere esclusa grazie alla dimostrazione, di cui è onerato il custode, della rilevanza causale, esclusiva o
concorrente, alla produzione del danno delle condotte, anche solo colpose, del
danneggiato o di quelle, imprevedibili, di un terzo" (Cass. civ., sez. III, ord. n. 8450
del 31/03/2025).
Più in generale, si ricorda che la prova liberatoria che il custode è onerato di dare
“dovrà avere ad oggetto la sussistenza di un fatto (fortuito in senso stretto) o di un
atto (del danneggiato o del terzo), che si pone esso stesso in relazione causale con
l'evento di danno, caratterizzandosi, ai sensi dell'art. 41, co.2, c.p., come causa
esclusiva di tale evento.” (cfr. Cass. civ., sez. III, n. 26142/2023).
5.6 L'esistenza di un comportamento colposo dell'utente danneggiato esclude la responsabilità della pubblica amministrazione solo qualora si concretizzi in un comportamento idoneo ad interrompere del tutto il nesso eziologico (art. 1227, co.2,
c.c.) mentre in caso contrario esso integra un concorso di colpa ai sensi dell'art. 1227,
co.1, c.c., con conseguente diminuzione della responsabilità del danneggiante, in proporzione all'incidenza causale del comportamento stesso, valutabile dal giudice alla stregua degli elementi processuali acquisiti (cfr. Cass. civ., sez., III, 20/07/2023,
n.21675).
Sul punto, la giurisprudenza è giunta ad un approdo – che si ritiene di condividere –
secondo il quale non risulta applicabile la ricorrenza del caso fortuito a fronte del mero accertamento di una condotta colposa della vittima concretizzatesi in una mera disattenzione o distrazione, richiedendosi, per l'integrazione del fortuito, che detta condotta presenti anche caratteri di imprevedibilità ed eccezionalità tali da interrompere il nesso causale tra la cosa in custodia e il danno, così da degradare la condizione della cosa al rango di mera occasione dell'evento di danno. (cfr. Cass. civ.,
sez. III, 19 dicembre 2022, n. 37057), con conseguente diminuzione della responsabilità del danneggiante in proporzione all'incidenza causale del comportamento stesso sul danno. A tal proposito, si legga: “della rilevanza causale
del fatto del danneggiato è la colpa, intesa come oggettiva inosservanza del
comportamento di normale cautela correlato alla situazione di rischio percepibile
con l'ordinaria diligenza” (Cfr. Cass. civ., sez. III, n. 18518 del 2024).
5.7. I suddetti canoni interpretativi sono sicuramente applicabili anche nel caso che ci occupa, contraddistinto dall'utilizzo da parte del danneggiato di un monopattino elettrico, espressamente equiparato alle biciclette (ai sensi della legge di bilancio n.
160/2019, principale fonte normativa applicabile ratione temporis, ante novella avvenuta con la Legge n. 177/2024 modificativa del Codice della Strada).
6. Applicando i principi richiamati al caso di specie, la domanda proposta da Parte_1
è fondata e deve essere accolta per quanto di ragione.
[...]
7. In via preliminare, è pacifica la custodia e, per l'effetto, la legittimazione passiva in capo al , alla luce del principio di non contestazione nonché Controparte_1
della documentazione versata in atti, in particolare della relazione “Stato dei luoghi e
ricostruzione redatta ad opera dello su incarico del Parte_3 CP_1
(cfr. allegato alla comparsa di costituzione e risposta della convenuta).
[...]
8. Quanto al fatto, deve ritenersi provato – alla stregua dell'espletata istruttoria – che il giorno 15 dicembre 2021 alle ore 23:50 circa in , alla via Lorenzo Cavallero, CP_1
all'altezza del bar “ l'attore era alla guida del suo monopattino elettrico Pt_2
allorquando rovinava al suolo a causa di una buca presente sul manto stradale e veniva soccorso dall'ambulanza 118 e trasportato presso il Pronto Soccorso dell'Ospedale di per le lesioni riportate. CP_1
8.1 Nel caso di specie si ritiene che gli esiti istruttori abbiano confermato la prospettazione dei fatti descritta dall'attore. In tal senso informano le lineari dichiarazioni, non smentite da alcun elemento contrario, rese dal teste all'udienza del 25.10.2023. Il Tribunale ritiene Tes_2
genuine le dichiarazioni rilasciate dal teste, indifferente, della cui attendibilità non c'è
motivo di dubitare e che aveva già rilasciato dichiarazioni in sede stragiudiziale in occasione della richiesta di risarcimento del danno (cfr. produzione di parte allegata alla prima memoria istruttoria).
8.2. Egli ha premesso di aver assistito al fatto, in quanto al momento dello stesso “mi
trovavo sul posto per acquistare delle sigarette dal distributore automatico ivi
esistente” ed ha confermato che “giunto all'altezza del bar il monopattino Pt_2
finiva con una ruota, non ricordo se fosse quella anteriore, in una buca presente sulla
corsia e il sig. veniva sbalzato al suolo”. (cfr. verbale di udienza del Tes_1
25.10.2023).
8.3 Sullo stato dei luoghi, il teste afferma che “la buca, profonda alcuni centimetri
era in prossimità di un chiusino rotondo dal diametro di circa 8 centimetri, sottoposto
al manto stradale”, che “la buca era ricoperta da detriti e fogliame” e che “la strada
era priva di illuminazione pubblica”. (cfr. verbale di udienza del 25.10.2023).
8.2 Comparando tali risultanze alle ulteriori prove documentali, si rileva innanzitutto che è determinante è la fotografia prodotta in atti, riconosciuta anche dal testimone che l'ha sottoscritta, dalla quale si evince chiaramente la presenza della buca come descritta in citazione, vale a dire un tombino sottoquotato rispetto al manto stradale circostante, situato al margine destro della carreggiata (cfr. allegato n.2 all'atto di citazione).
Sul punto, non risultano dirimenti le prospettazioni svolte dal convenuto che, CP_1
con la produzione delle perizie tecniche di sopralluogo effettuate circa 3 mesi dopo il sinistro intende confutare la tesi attorea circa l'esistenza della buca stessa, giacché le fotografie allegate alla perizia di parte rappresentano la strada nella sua interezza e non si focalizza sul punto in questione.
Il teste, come detto, ha peraltro fornito descrizione della dinamica del sinistro.
Non da ultimo l'impugnazione dei documenti redatti in fotocopia è generica non individuandosi la possibile divergenza con gli originali.
8.4. Il Comune convenuto era perfettamente in grado di individuare l'esatto punto della caduta, stante la descrizione del fatto effettuata da parte attrice nella corrispondenza stragiudiziale (cfr. corrispondenza allegata da parte attrice).
Difatti, la foto allegata agli atti del processo era già stata inoltrata al CP_1
convenuto. Sempre avuto riguardo alla fotografia allegata, essa è sicuramente di data certa in quanto rappresenta l'attore e il soccorritore del 118 giunto sul luogo del sinistro allertati dalle persone presenti (come confermato anche dal teste . Tes_2
8.5. Quanto alla posizione “finale” dell'attore come rappresentata dalle fotografie, si può ragionevolmente ritenere, come confermato anche dai testimoni, che l'attore non stesse circolando sul marciapiede (vietato per i monopattini elettrici ai sensi del comma 75 - undecies legge n. 160/2019) bensì correttamente vicino al margine della carreggiata, nel punto esatto dove era presente la buca;
del resto, non sono emerse evidenze probatorie che consentono una diversa ricostruzione della dinamica ovvero di ritenere che l'attore stesse circolando sul marciapiede.
In particolare, la profondità della buca è compatibile con la posizione in cui si trovano il monopattino e il danneggiato a causa della caduta.
Si tenga conto, inoltre, che, sebbene non si possa avere la certezza sulla velocità di traversata dell'attore con il monopattino, il rapporto tra il limite di velocità previsto dalla normativa su strada urbana (6 km/h) ed il punto in cui l'attore è caduto,
desumibile dalla fotografia, comprova con ragionevole probabilità, che la velocità fosse conforme ai suddetti limiti, come affermato anche dal testimone “credo che il
monopattino procedesse a velocità ridotta”. (Cfr. verbale di udienza del 25.10.2023).
I dati acquisiti consentono, dunque, di reputare fondata la convinzione che la perdita di equilibrio fu, in concreto, provocata dalla suddetta condizione del manto stradale,
e che la stessa si rappresenti quale fattore di interferenza capace di influire sull'incedere del monopattino condotto dall' a due ruote e più complicato da Tes_1
governare.
9. Nel caso di specie, dunque, è provato che:
a) sussiste un oggettivo dinamismo intrinseco della cosa, di fatto conseguente alla presenza di un tombino sottoposto rispetto al manto stradale e lasciato privo di riparazione;
b) sussiste il nesso causale tra il dinamismo della cosa e l'evento dannoso, atteso che ove il custode avesse sostituito la sua attività omissiva con un'azione positiva concreta l'evento dannoso – in forza di un giudizio prognostico altamente attendibile – non si sarebbe verificato (in assenza del dislivello del tombino, in sostanza, l'attore non sarebbe rovinato al suolo).
La detta presunzione potrebbe essere esclusa soltanto se l'ente convenuto dimostrasse di avere posto in essere tutta la normale attività di vigilanza e manutenzione, esigibile in relazione alla specificità della cosa (così provando in via presuntiva che la situazione pericolosa si è originata in modo assolutamente imprevedibile ed inevitabile e, dunque, per caso fortuito).
9.1 Nel caso di specie, tale prova non è stata fornita. Anzi, la responsabilità non può
che gravare in capo al che non ha rimosso né segnalato un ostacolo CP_1
pericoloso, considerando che non è imprevedibile che chi viaggia in sella ad un velocipede o ad un monopattino, possa rovinare al suolo a causa della stessa. L'Ente convenuto - lungi dall'aver posto in essere la normale dovuta attività di manutenzione
- è rimasto inerte pur di fronte all'evidente stato di precarietà della strada: a maggior ragione trattandosi pacificamente di un luogo di frequente passaggio da parte dei motocicli, che avrebbe dovuto presentare i caratteri della transitabilità senza insidie.
10. Venendo, invece, all'analisi del concorso di colpa e del rapporto con il caso fortuito, che, come noto, potrebbe escludere la responsabilità del custode, attese le circostanze con cui è avvenuta la caduta dal monopattino, il Tribunale ritiene che non possa ascriversi all'attore un'esclusiva responsabilità tale da integrare il caso fortuito.
Tuttavia, deve ritenersi che la condotta del danneggiato abbia concorso, in misura tutt'altro che trascurabile, alla produzione dell'evento lesivo. Al medesimo è dunque imputabile un comportamento valutabile ai sensi dell'art. 1227, comma 1, c.c., in conformità al consolidato orientamento giurisprudenziale – che questo Giudice
condivide – secondo cui, quanto più la situazione di pericolo risulti prevedibile ed evitabile mediante l'uso delle ordinarie cautele, tanto più significativa deve considerarsi l'incidenza causale della condotta imprudente del danneggiato nel processo generativo dell'evento dannoso.
10.1 Giova rammentare che l'accertamento del concorso di colpa del danneggiato non costituisce una deroga all'ordinario criterio della responsabilità, bensì l'attuazione del principio di autoresponsabilità che permea il sistema civilistico, in forza del quale ciascun soggetto è tenuto a cooperare, con comportamenti diligenti, alla prevenzione dei pregiudizi prevedibili ed evitabili. Tale principio impone di scrutinare non solo l'esistenza dell'insidia, ma anche la condotta concretamente tenuta dal danneggiato in rapporto alle condizioni del luogo e del mezzo utilizzato.
10.2 Nel caso di specie, emergono più circostanze che avrebbero dovuto indurre l'attore ad adottare un apprezzabile grado di attenzione nell'attraversamento della carreggiata. La circolazione mediante monopattino elettrico – mezzo che, pur di ridotte dimensioni, è qualificabile come veicolo e presenta caratteristiche dinamiche proprie dei mezzi motorizzati – esige un controllo costante dell'ambiente circostante e l'adozione di una condotta maggiormente prudente, calibrata sulle condizioni del traffico e dello stato del manto stradale.
10.3 Osserva il giudicante che il dislivello determinato dal tombino, sebbene di modeste dimensioni e perciò meno evidente, non risultava tuttavia occultato da fogliame, detriti o altre situazioni tali da renderne difficoltosa la percezione. La sua visibilità, pur non immediata, era comunque idonea ad essere colta da un utente della strada che avesse osservato un livello di attenzione adeguato al contesto;
attenzione che, peraltro, deve ritenersi doverosa quando si circola con un mezzo che consente velocità superiori a quelle di un pedone e che, per sua natura, presenta un equilibrio più instabile.
10.4 Tali elementi avrebbero dovuto sollecitare l'attore a tenere una condotta maggiormente prudente, a verificare meglio le condizioni del suolo e, più in generale,
ad adottare quella ragionevole diligenza che costituisce il paradigma comportamentale imposto dall'ordinamento a tutela dell'incolumità propria e altrui. In ciò si riflette il generale dovere di cautela che obbliga ciascun soggetto ad assumere “condotte idonee
a limitare entro limiti di ragionevolezza gli aggravi per i terzi, in nome della
reciprocità degli obblighi derivanti dalla convivenza civile” (Così, Cass. civ. n.
17443/2019).
Si ritiene che la condotta del danneggiato, nella specie, tenuto conto delle circostanze di cui si è dato conto, abbia inciso nella misura del 50% nel verificarsi del danno, il cui risarcimento deve dunque essere proporzionalmente ridotto. 11. Sul danno non patrimoniale ritiene, poi, il giudicante che può ritenersi provato il nesso causale tra la caduta ed il danno e che l'attore abbia riportato: “Esiti anatomo
funzionali ed estetici della frattura del malleolo caviglia destra, operata e con
persistenza dei mezzi di sintesi”. (cfr. pag. 21 CTU a firma del dott. Per_1
.
[...]
Tanto può dirsi alla stregua della documentazione esibita e della espletata consulenza tecnica medica d'ufficio, condivisibile in quanto scientificamente elaborata e frutto dell'attenta disamina della documentazione medica a seguito di esame del periziato.
11.1 È possibile ritenersi accertate a titolo di danno non patrimoniale le seguenti poste,
quantificate dal CTU, che si ritiene di condividere, nei seguenti termini:
- il periodo di inabilità deve essere indicato in giorni 30 (trenta) di I.T.T.; giorni 30
(trenta) di I.T.P. al 75; giorni 30 (trenta) di I.T.P. al 50%; giorni 30 (trenta) di I.T.P.
al 25%;
- una valutazione del “danno biologico permanente” con un tasso del 5%.
12. Ciò posto, il giudicante ritiene opportuno procedere alla quantificazione del danno.
Sul punto si precisa che nel caso di specie, seppur trattandosi di lesioni c.d.
“micropermanenti” (fino al 9%), per la liquidazione dello stesso non si applicano le tabelle indicate nel d.lgs. n. 209/2005, fonte normativa destinata a trovare applicazione unicamente nei casi di "danni alla persona derivanti da sinistri
conseguenti alla circolazione di veicoli a motore e di natanti" ex art. 139 c.a.p.), come recentemente ribadito dalla Corte di Cassazione, con l'ordinanza n. 32373/2023 ma il danno non patrimoniale da invalidità permanente va dunque liquidato applicando le
Tabelle di Milano, come da ultimo aggiornate nell'anno 2024.
15.1 Il danno non patrimoniale da invalidità permanente va dunque così liquidato: Tabella di riferimento: Tribunale di Milano 2024
Età del danneggiato alla data del sinistro: 40 anni
Percentuale di invalidità permanente: 5 %
Punto danno biologico: € 1.741,60
Punto base I.T.T. € 115,00
Giorni di invalidità temporanea totale 30
Giorni di invalidità temporanea parziale al 75% 30
Giorni di invalidità temporanea parziale al 50% 30
Giorni di invalidità temporanea parziale al 25% 30
Danno non patrimoniale risarcibile € 7.010,00
Invalidità temporanea totale € 3.450,00
Invalidità temporanea parziale al 75% € 2.587,50
Invalidità temporanea parziale al 50% € 1.725,00
Invalidità temporanea parziale al 25% € 862,50
Totale danno biologico temporaneo € 8.625,00
Totale generale = € 15.635,00
15.2. Tenuto conto del concorso di colpa al 50%, segue un risarcimento effettivamente liquidabile nella somma di € 7.817,50.
15.3 All'importo così calcolato non può essere applicato né l'incremento per sofferenza soggettiva (già incluso nel suo valore “base” del sistema punto) né
l'ulteriore personalizzazione delle voci di danno, in aumento rispetto alle ordinarie,
stante l'inesistenza dei presupposti per un incremento, non risultando allegati né
provati danni ulteriori, a fronte della prova rigorosa che la giurisprudenza richiede
(Cfr. Cass. civ. n. 6444/2023). Si ricorda, infatti, sul punto, che le tabelle elaborate dal Tribunale di Milano,
ricomprendono e liquidano congiuntamente al biologico anche il c.d. danno morale soggettivo, ossia le sofferenze psichiche, la sofferenza morale determinata dal non poter fare quelle attività, la frazione c.d. morale del danno biologico, del quale ogni sofferenza, fisica o psichica, che per sua natura intrinseca costituisce componente del danno biologico stesso. (Cfr. Cass. Civ., S.U., n. 26972/08).
16. Per quanto attiene al danno da perdita di capacità lavorativa generica, esso non incide immediatamente sul reddito ed è una componente del danno biologico, non autonomamente liquidabile.
16.1. In riferimento, invece, alla compatibilità degli attuali esiti di danno con la precedente attività lavorativa, il CTU risponde: “Si ritiene che tutte le attività
lavorative siano compatibili con gli attuali esiti a carattere permanente.”
17. Quanto alle spese mediche sostenute, l'attore ha documentato allegando all'atto di citazione le fatture relative alle stesse per una somma pari ad € 334,76, che risultano al Tribunale congrue e pertinenti, come sostenuto dal CTU. Tenuto conto del concorso di colpa, segue un risarcimento effettivamente liquidabile nella somma di € 167,38
(334,76 – 167,38).
18. In conclusione, tenuto conto del danno patrimoniale e non patrimoniale e delle spese mediche ammesse a rimborso, in accoglimento della domanda di Parte_1
, il , in persona del legale rappresentante p.t., è
[...] Controparte_1
condannato al pagamento della somma totale di € 7.984,88 (€ 7.817,50 a titolo di risarcimento dei danni non patrimoniali, € 167,38 per spese mediche)
Tale somma, espressa all'attualità, va devalutata alla data del sinistro (15.12.2021) ed anno per anno rivalutata secondo gli indici Istat;
sull'importo come determinato all'attualità sono successivamente dovuti gli ulteriori interessi legali, dalla pubblicazione della presente pronuncia e fino al soddisfo.
19. Sulle spese di lite, si osserva che, atteso l'esito complessivo della controversia,
vanno poste a carico del , in applicazione del principio della Controparte_1
soccombenza, determinate secondo il DM 55/14, calcolate in base ai valori compresi tra minimi e medi sulla base dello scaglione corrispondente all'importo di cui al
decisum come in concreto liquidato.
Parimenti, le spese di consulenza, come liquidate in corso di causa con separato decreto, vanno poste definitivamente e per intero a carico del . Controparte_1
Va disposta, infine, l'attribuzione delle predette spese di lite ai procuratori di parte attrice, avv. Corrada Andria e avv. Daniela Andria, come da dichiarazione di antistatarietà.
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da
, disattesa ogni diversa e/o ulteriore istanza così provvede: Parte_1
1. accerta che il sinistro in oggetto si è verificato per responsabilità concorsuale del
– nella misura del 50% e dell'attore nella misura del 50%; Controparte_1
2. per l'effetto, condanna il , in persona del Sindaco p.t., al Controparte_1
pagamento in favore di della somma complessiva di € 7.984,88, Parte_1
oltre interessi e rivalutazione come indicati in motivazione;
3. condanna il , in persona del Sindaco p.t., alla rifusione delle Controparte_1
spese processuali in favore dell'attore, che liquida in € 264,00 (€ 237 per contributo unificato ed € 27,00 per marca da bollo) a titolo di spese vive ed in € 3.000,00 a titolo di onorari, oltre al rimborso delle spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA
come per legge;
4. pone le spese di CTU, come liquidate in corso di causa con separato decreto,
definitivamente e per intero a carico del;
Controparte_1
5. dispone la distrazione delle predette spese di lite in favore dell'avv. Corrada Andria
e dell'avv. Daniela Andria, dichiaratesi antistatarie.
Così deciso in Salerno, all'esito della discussione orale, in data 10.12.2025
Il giudice
AN IN
SECONDA SEZIONE CIVILE
R.N.G. 8212/2022
VERBALE DI UDIENZA DEL 10.12.2025
Sono comparsi:
- per parte attrice, l'avv. Corrada Andria;
- per parte convenuta, l'avv. AN Ceschini per delega dell'avv. Portento Assunta.
L'avv. Corrada Andria nell'interesse dell'attore che, nel riportarsi alle difese già in atti, chiede preliminarmente che venga disposto lo stralcio dagli atti di causa della memoria conclusionale depositata dal convenuto , trattandosi di deposito irrituale non autorizzato. Controparte_1
Non accettandosi il contraddittorio rispetto alle deduzioni tutte rassegate da controparte nella ridetta memoria, peraltro attraverso prospettazioni aventi inammissibile carattere di novità e del tutto svincolate dalle emergenze processuali, per scrupolo di difesa ne va rilevata assoluta infondatezza.
Valutando infatti la fattispecie concreta come emersa dalle risultanze probatorie alla luce delle coordinate ermeneutiche tracciate da consolidata giurisprudenza in materia di responsabilità ex art. 2051 c.c. non può negarsi che parte attrice abbia provato sia l'evento sia il danno di cui chiede il risarcimento, allegando al fascicolo processuale le foto del luogo in cui si verificava l'infortunio, caratterizzato dalla presenza sul margine destro della corsia da egli percorsa alla guida del monopattino elettrico di una buca profonda alcuni centimetri in prossimità di un chiusino rotondo sottoposto rispetto al manto stradale e vieppiù non visibile agli utenti , perché coperto da detriti e in una strada, priva di idonea illuminazione. Il testimone oculare dell'infortunio ha dichiarato che il monopattino condotto dall'attore finiva con una ruota in tale buca e l' veniva sbalzato al suolo. La assenza di illuminazione nel tatto di strada è stata Tes_1 pure confermata dal testimone che ha riconosciuto nel rilievo fotografico la scena dell'incidente illuminata solo dalla luce di fari delle auto.
A fronte di tali evidenze probatorie sultano integrati tutti gli elementi costitutivi del titolo di responsabilità di cui all'art. 2051 c.c., mentre nessuna prova è stata fornita dall'Ente al fine di veder esclusa o attenuata la sua responsabilità obiettiva dell'evento. Di nessun rilievo infatti è il richiamo alla relazione del tecnico incaricato di verificare lo stato dei luoghi a distanza di oltre quattro mesi dall'evento e limitata ad una panoramica della strada.
Fantasioso e fuori della realtà processuale è poi l'addebito di una responsabilità all'attore sulla apodittica asserzione che egli procedesse alla guida del monopattino sul marciapiede e non sulla carreggiata, per il solo fatto che l'infortunato e il monopattino fossero posizionati ( come nella foto in atti) sul marciapiede. È evidente infatti che l' al momento del sopraggiungere dei Tes_1 soccorsi del 118 ( monto in cui veniva scattata la foto) si trovava ancora con la parte inferiore del corpo sulla carreggiata, mentre il monopattino era stato spostato sul marciapiede allo scopo evidente di non recare intralcio alla circolazione veicolare. Pure erroneo il rinvio da parte della avversa difesa alle nozioni di insidia e trabocchetto e quindi ai correlati concetti di imprevedibilità ed inevitabilità in quanto, elementi estranei all'art. 2051 c.c. ed appartenenti invece della diversa disciplina dell'art. 2043 c.c.. Del tutto inconferente è infine il richiamo a una pronuncia di merito da cui vengono estrapolati passaggi avulsi dal contesto fattuale dell'evento oggetto di quel processo (caduta su strada composta da sampietrini privi di sconnessioni), affatto diverso da quello che ci occupa.
Nulla quaestio in merito alla derivazione casuale dall'evento delle lesioni lamentate dall'attore, valutate dal CTU con quantificazione che non ha formato oggetto di contestazioni da alcuna delle parti. Tanto rilevato si richiamo qui le conclusioni rassegnate nelle note sostitutive dell'udienza del 18/6/2025 chiedendo che la causa venga decisa.
L'avv. AN Ceschini, per delega dell'avvocato Portento, si riporta a tutto quanto dedotto ed eccepito nei propri scritti difensivi contestando le avverse deduzioni;
chiede la decisione della causa.
***
Dopo breve discussione orale, il Giudice si ritira in camera di consiglio per la decisione, autorizzando i difensori ad allontanarsi e avvertendoli che all'esito della camera di consiglio la decisione sarà resa al verbale, per cui anche in loro assenza non sarà data comunicazione.
All'esito della camera di consiglio pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. dandone lettura e depositandola al fascicolo telematico.
Il Giudice
AN IN N.R.G. 8212/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SALERNO
SECONDA SEZIONE CIVILE
In persona del Giudice dott. AN IN, ha pronunciato, ai sensi dell'art. 281
sexies c.p.c., la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al N.R.G. 8212/2022, avente ad oggetto: risarcimento del danno
derivante da cose in custodia
TRA
(c.f. ) rappresentato e difeso, giusta Parte_1 C.F._1
procura alle liti allegata all'atto introduttivo del giudizio, dall'avv. Corrada Andria e dall'avv. Daniela Andria, presso il cui studio, sito in , alla via SS. Martiri CP_1
Salernitani n.24 elettivamente domicilia
ATTORE
E
(P.IVA ), in persona del Sindaco p.t., rappresentato Controparte_1 P.IVA_1
e difeso, giusta procura sottoscritta dal Sindaco su foglio separato ed allegata alla comparsa di costituzione e risposta dall'avv. Assunta Portento, presso il cuo studio sito in Marcianise, alla via G. Siani, n.2, elettivamente domicilia
CONVENUTO Conclusioni: come da verbale di udienza di discussione e decisione del 10.12.2025.
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione ritualmente notificato conveniva in Parte_1
giudizio il esponendo che: Controparte_1
- in data 15.12.2021 alle ore 23:50 circa, in , percorreva con il monopattino CP_1
elettrico di sua proprietà la via Lorenzo Cavaliero:
- giunto all'altezza del ” impattava in una buca posta sul margine destro Pt_2
della corsia di sua pertinenza e determinata dalla presenza di un chiusino sottoposto rispetto al manto stradale;
- la detta buca non era visibile perché coperta da detriti e si trovava in una zona scarsamente illuminata;
- a causa della buca rovinava al suolo e veniva trasportato a mezzo autoambulanza presso il P.S. dell'A.U.O. di , ove gli veniva diagnosticata una lesione CP_1
consistente in “frattura melleolo peronale e terzo malleolo caviglia destra”:
- veniva praticato un intervento chirurgico di “riduzione e sintesi del malleolo
peroneale a destra”;
- si sottoponeva ad ulteriori visite e sedute di fisioterapia (la guarigione clinica veniva accertata in data 06.05.2022), all'esito dei quali residuavano postumi permanenti nella misura del 7%, come da consulenza tecnica di parte allegata, con incidenza media sulla capacità lavorativa specifica;
- derivavano danni patrimoniali e non patrimoniali quantificati in € 18.999,00 per danno non patrimoniale da invalidità permanente;
€ 7.425,00 per invalidità
temporanea nonché € 334,76 per spese mediche;
- formulava specifica richiesta risarcitoria al a mezzo Controparte_1
raccomandata del 01.03.2022 nonché proposta di stipula di convenzione di negoziazione assistita a pezzo pec che si concludeva con esito negativo;
CP_
1.1. Ritenendo sussistente una responsabilità esclusiva dell' convenuto in ordine alla causazione del danno derivante da cose in custodia ai sensi dell'art. 2051 c.c.
concludeva, pertanto, nei seguenti termini: “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito accertare
l'esclusiva responsabilità del nella verificazione del sinistro de Controparte_1
quo e, per l'effetto, condannarlo, in persona del legale rapp.te pro-tempore, al
risarcimento dei danni tutti, di natura patrimoniale e non patrimoniale, subiti da
, così come in premessa indicati e comunque in quella misura che Parte_1
verrà ritenuta di giustizia, oltre rivalutazione secondo i dati ISTAT e interessi legali
sulle somme attribuite, rivalutate dal dì del fatto al soddisfo. Vinte le spese e i
compensi di causa con attribuzione ai sottoscritti avvocati antistatari”
2. Con comparsa di risposta depositata il 12.01.2023 si costituiva il CP_1
, in persona del Sindaco p.t., eccependo, in via preliminare, la carenza di
[...]
legittimazione attiva ed impugnando i documenti redatti in fotocopia.
2.1. In via principale e nel merito, contestava i fatti e la dinamica del sinistro così
come narrati da controparte, sostenendo in particolare che, alla luce del sopralluogo effettuato a cura del tecnico incaricato dal , non si riscontrava Controparte_1
alcuna anomalia come descritta dall'attore sul tratto interessato e che, al contrario, lo stesso verificava le ottime condizioni del piano viario e il regolare funzionamento dell'illuminazione artificiale. Precisava, sul punto, che controparte non presenziava al sopralluogo al fine di meglio identificare esattamente il punto della strada in cui si verificava del sinistro.
2.2. Sosteneva, inoltre, che il dissesto poteva essere prevedibile dal danneggiato, in virtù dei canoni della normale diligenza.
2.3. Contestava, infine, l'eccessività del quantum risarcitorio e concludeva nei seguenti termini: “Affinché l'Ill.mo Giudice adito Voglia emettere i seguenti
provvedimenti di giustizia: NEL MERITO - Rigettare la domanda di risarcimento così
come proposta, siccome totalmente infondata sia in fatto che in diritto, con condanna
al pagamento delle spese, diritti ed onorario di giudizio da attribuirsi al sottoscritto
procuratore antistatario.”
3. Alla prima udienza venivano concessi i termini per le memorie ai sensi dell'art. 183, comma 6, c.p.c. e la causa veniva istruita mediante produzioni documentali,
prove testimoniali e CTU medico-legale.
4. Completata l'istruttoria, la causa veniva assegnata allo scrivente magistrato in servizio a far data dal 22.01.2024 e rinviata per discussione e decisione ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. all'odierna udienza.
***
5. In via preliminare ed in punto di diritto sulla qualificazione della domanda, occorre evidenziare che l'azione è stata correttamente inquadrata ai sensi dell'art. 2051 c.c.,
atteso il riferimento espresso fatto dall'attore alla responsabilità del CP_1
nella sua qualità di custode della strada.
[...]
5.1. Quanto alla responsabilità degli enti proprietari della strada, è ormai consolidato e pacifico l'orientamento giurisprudenziale di legittimità (da ultimo, Cass. civ., sez.
III, n. 13/05/2024, n.12988), che ammette la responsabilità ai sensi dell'art. 2051 c.c.
delle pubbliche amministrazioni per danni connessi alla manutenzione delle strade. Il
presupposto di operatività della fattispecie si ravvisa nella relazione di fatto tra un soggetto e la cosa, che si traduce nel potere effettivo di controllarla, di eliminare le situazioni di pericolo che siano insorte e di escludere i terzi dal contatto con essa:
pertanto, l'esonero da responsabilità richiede una prova rigorosa in ordine alla concreta ed effettiva impossibilità di esercitare sul bene la “signoria di fatto sulla cosa”, da valutare con particolare e determinante riguardo alla natura e alla posizione dell'area teatro del sinistro. In subordine, qualora non sia applicabile la disciplina di cui all'art. 2051 c.c., in quanto resti accertata in concreto l'impossibilità dell'effettiva custodia sul bene demaniale, l'ente pubblico risponde dei danni subiti dall'utente in forza delle regole generali di cui all'art. 2043 c.c.
5.2. In punto di onere della prova in capo al danneggiato la giurisprudenza ha ribadito quanto già consolidato ossia che a carico del soggetto danneggiato sussiste l'onere di provare il fatto, la derivazione del danno dalla cosa e la custodia della stessa da parte del preteso responsabile, non pure la propria assenza di colpa nel relazionarsi con essa.
Sul punto, si legge: “il danneggiato che agisca per il risarcimento dei danni subiti in
conseguenza di una caduta avvenuta, mentre circolava sulla pubblica via alla guida
del proprio ciclomotore” (ma il principio è estensibile ad ogni veicolo a due ruote),
è tenuto alla dimostrazione dell'evento dannoso e del suo rapporto di causalità con
la cosa in custodia, non anche dell'imprevedibilità e non evitabilità dell'insidia o del
trabocchetto, né della condotta omissiva o commissiva del custode, gravando su
quest'ultimo, in ragione dell'inversione dell'onere probatorio che caratterizza la
responsabilità ex art. 2051 cod. civ., la prova di aver adottato tutte le misure idonee
a prevenire che il bene demaniale presentasse, per l'utente, una situazione di pericolo
occulto“ (Cass. civ. sez. III, 08/07/2024, n. 18518, Cass. civ., sez. III, 24/04/2024,
n.11140).
5.3. Come noto, il criterio di imputazione della responsabilità ex art. 2051 c.c. ha carattere oggettivo e determina un'inversione dell'onere della prova. La giurisprudenza ha ribadito, sulla scorta di quanto già consolidato con la pronuncia delle Sezioni Unite, che a carico del soggetto danneggiato sussiste l'onere di provare il fatto, la derivazione del danno dalla cosa e la custodia della stessa da parte del preteso responsabile, non pure la propria assenza di colpa nel relazionarsi con essa,
mentre incombe sul custode la prova liberatoria della sussistenza del caso fortuito.
(Cass. civ. n. 18518/2024; Cass. civ., n. 14228/2023; Cass. sez. un. n. 20943/2022).
5.4. Ai fini della prova liberatoria che quest'ultimo deve fornire per sottrarsi alla propria responsabilità occorre distinguere tra la situazione di pericolo connessa alla struttura ed alla conformazione della strada e delle sue pertinenze e quella dovuta ad una repentina e imprevedibile alterazione dello stato della cosa, poiché solo in quest'ultima ipotesi può configurarsi il caso fortuito, in particolare quando l'evento dannoso si sia verificato prima che il medesimo ente proprietario abbia potuto rimuovere, nonostante l'attività di controllo espletata con diligenza per tempestivamente ovviarvi, la straordinaria ed imprevedibile condizione di pericolo determinatasi.
5.5. È infatti consolidato l'orientamento in forza del quale la PA deve dimostrare che l'evento è stato determinato da cause estrinseche ed estemporanee create da terzi, non conoscibili né eliminabili con immediatezza, neppure con la più diligente attività di manutenzione, ovvero che l'evento stesso ha esplicato la sua potenzialità offensiva prima che fosse ragionevolmente esigibile l'intervento riparatore dell'ente custode (ex
multis cft. Cass. civ. sez. III, 24 aprile 2024, n. 11140). Ancor più di recente, la
Suprema Corte ha argomentato precisando che "la responsabilità ex art. 2051 c.c.,
per danni cagionati dalla condizione del manto stradale, prescinde dalla prova della
ricorrenza di una situazione di insidia, essendo sufficiente che il danneggiato dimostri
il nesso causale tra cosa custodita ed evento dannoso e può essere esclusa grazie alla dimostrazione, di cui è onerato il custode, della rilevanza causale, esclusiva o
concorrente, alla produzione del danno delle condotte, anche solo colpose, del
danneggiato o di quelle, imprevedibili, di un terzo" (Cass. civ., sez. III, ord. n. 8450
del 31/03/2025).
Più in generale, si ricorda che la prova liberatoria che il custode è onerato di dare
“dovrà avere ad oggetto la sussistenza di un fatto (fortuito in senso stretto) o di un
atto (del danneggiato o del terzo), che si pone esso stesso in relazione causale con
l'evento di danno, caratterizzandosi, ai sensi dell'art. 41, co.2, c.p., come causa
esclusiva di tale evento.” (cfr. Cass. civ., sez. III, n. 26142/2023).
5.6 L'esistenza di un comportamento colposo dell'utente danneggiato esclude la responsabilità della pubblica amministrazione solo qualora si concretizzi in un comportamento idoneo ad interrompere del tutto il nesso eziologico (art. 1227, co.2,
c.c.) mentre in caso contrario esso integra un concorso di colpa ai sensi dell'art. 1227,
co.1, c.c., con conseguente diminuzione della responsabilità del danneggiante, in proporzione all'incidenza causale del comportamento stesso, valutabile dal giudice alla stregua degli elementi processuali acquisiti (cfr. Cass. civ., sez., III, 20/07/2023,
n.21675).
Sul punto, la giurisprudenza è giunta ad un approdo – che si ritiene di condividere –
secondo il quale non risulta applicabile la ricorrenza del caso fortuito a fronte del mero accertamento di una condotta colposa della vittima concretizzatesi in una mera disattenzione o distrazione, richiedendosi, per l'integrazione del fortuito, che detta condotta presenti anche caratteri di imprevedibilità ed eccezionalità tali da interrompere il nesso causale tra la cosa in custodia e il danno, così da degradare la condizione della cosa al rango di mera occasione dell'evento di danno. (cfr. Cass. civ.,
sez. III, 19 dicembre 2022, n. 37057), con conseguente diminuzione della responsabilità del danneggiante in proporzione all'incidenza causale del comportamento stesso sul danno. A tal proposito, si legga: “della rilevanza causale
del fatto del danneggiato è la colpa, intesa come oggettiva inosservanza del
comportamento di normale cautela correlato alla situazione di rischio percepibile
con l'ordinaria diligenza” (Cfr. Cass. civ., sez. III, n. 18518 del 2024).
5.7. I suddetti canoni interpretativi sono sicuramente applicabili anche nel caso che ci occupa, contraddistinto dall'utilizzo da parte del danneggiato di un monopattino elettrico, espressamente equiparato alle biciclette (ai sensi della legge di bilancio n.
160/2019, principale fonte normativa applicabile ratione temporis, ante novella avvenuta con la Legge n. 177/2024 modificativa del Codice della Strada).
6. Applicando i principi richiamati al caso di specie, la domanda proposta da Parte_1
è fondata e deve essere accolta per quanto di ragione.
[...]
7. In via preliminare, è pacifica la custodia e, per l'effetto, la legittimazione passiva in capo al , alla luce del principio di non contestazione nonché Controparte_1
della documentazione versata in atti, in particolare della relazione “Stato dei luoghi e
ricostruzione redatta ad opera dello su incarico del Parte_3 CP_1
(cfr. allegato alla comparsa di costituzione e risposta della convenuta).
[...]
8. Quanto al fatto, deve ritenersi provato – alla stregua dell'espletata istruttoria – che il giorno 15 dicembre 2021 alle ore 23:50 circa in , alla via Lorenzo Cavallero, CP_1
all'altezza del bar “ l'attore era alla guida del suo monopattino elettrico Pt_2
allorquando rovinava al suolo a causa di una buca presente sul manto stradale e veniva soccorso dall'ambulanza 118 e trasportato presso il Pronto Soccorso dell'Ospedale di per le lesioni riportate. CP_1
8.1 Nel caso di specie si ritiene che gli esiti istruttori abbiano confermato la prospettazione dei fatti descritta dall'attore. In tal senso informano le lineari dichiarazioni, non smentite da alcun elemento contrario, rese dal teste all'udienza del 25.10.2023. Il Tribunale ritiene Tes_2
genuine le dichiarazioni rilasciate dal teste, indifferente, della cui attendibilità non c'è
motivo di dubitare e che aveva già rilasciato dichiarazioni in sede stragiudiziale in occasione della richiesta di risarcimento del danno (cfr. produzione di parte allegata alla prima memoria istruttoria).
8.2. Egli ha premesso di aver assistito al fatto, in quanto al momento dello stesso “mi
trovavo sul posto per acquistare delle sigarette dal distributore automatico ivi
esistente” ed ha confermato che “giunto all'altezza del bar il monopattino Pt_2
finiva con una ruota, non ricordo se fosse quella anteriore, in una buca presente sulla
corsia e il sig. veniva sbalzato al suolo”. (cfr. verbale di udienza del Tes_1
25.10.2023).
8.3 Sullo stato dei luoghi, il teste afferma che “la buca, profonda alcuni centimetri
era in prossimità di un chiusino rotondo dal diametro di circa 8 centimetri, sottoposto
al manto stradale”, che “la buca era ricoperta da detriti e fogliame” e che “la strada
era priva di illuminazione pubblica”. (cfr. verbale di udienza del 25.10.2023).
8.2 Comparando tali risultanze alle ulteriori prove documentali, si rileva innanzitutto che è determinante è la fotografia prodotta in atti, riconosciuta anche dal testimone che l'ha sottoscritta, dalla quale si evince chiaramente la presenza della buca come descritta in citazione, vale a dire un tombino sottoquotato rispetto al manto stradale circostante, situato al margine destro della carreggiata (cfr. allegato n.2 all'atto di citazione).
Sul punto, non risultano dirimenti le prospettazioni svolte dal convenuto che, CP_1
con la produzione delle perizie tecniche di sopralluogo effettuate circa 3 mesi dopo il sinistro intende confutare la tesi attorea circa l'esistenza della buca stessa, giacché le fotografie allegate alla perizia di parte rappresentano la strada nella sua interezza e non si focalizza sul punto in questione.
Il teste, come detto, ha peraltro fornito descrizione della dinamica del sinistro.
Non da ultimo l'impugnazione dei documenti redatti in fotocopia è generica non individuandosi la possibile divergenza con gli originali.
8.4. Il Comune convenuto era perfettamente in grado di individuare l'esatto punto della caduta, stante la descrizione del fatto effettuata da parte attrice nella corrispondenza stragiudiziale (cfr. corrispondenza allegata da parte attrice).
Difatti, la foto allegata agli atti del processo era già stata inoltrata al CP_1
convenuto. Sempre avuto riguardo alla fotografia allegata, essa è sicuramente di data certa in quanto rappresenta l'attore e il soccorritore del 118 giunto sul luogo del sinistro allertati dalle persone presenti (come confermato anche dal teste . Tes_2
8.5. Quanto alla posizione “finale” dell'attore come rappresentata dalle fotografie, si può ragionevolmente ritenere, come confermato anche dai testimoni, che l'attore non stesse circolando sul marciapiede (vietato per i monopattini elettrici ai sensi del comma 75 - undecies legge n. 160/2019) bensì correttamente vicino al margine della carreggiata, nel punto esatto dove era presente la buca;
del resto, non sono emerse evidenze probatorie che consentono una diversa ricostruzione della dinamica ovvero di ritenere che l'attore stesse circolando sul marciapiede.
In particolare, la profondità della buca è compatibile con la posizione in cui si trovano il monopattino e il danneggiato a causa della caduta.
Si tenga conto, inoltre, che, sebbene non si possa avere la certezza sulla velocità di traversata dell'attore con il monopattino, il rapporto tra il limite di velocità previsto dalla normativa su strada urbana (6 km/h) ed il punto in cui l'attore è caduto,
desumibile dalla fotografia, comprova con ragionevole probabilità, che la velocità fosse conforme ai suddetti limiti, come affermato anche dal testimone “credo che il
monopattino procedesse a velocità ridotta”. (Cfr. verbale di udienza del 25.10.2023).
I dati acquisiti consentono, dunque, di reputare fondata la convinzione che la perdita di equilibrio fu, in concreto, provocata dalla suddetta condizione del manto stradale,
e che la stessa si rappresenti quale fattore di interferenza capace di influire sull'incedere del monopattino condotto dall' a due ruote e più complicato da Tes_1
governare.
9. Nel caso di specie, dunque, è provato che:
a) sussiste un oggettivo dinamismo intrinseco della cosa, di fatto conseguente alla presenza di un tombino sottoposto rispetto al manto stradale e lasciato privo di riparazione;
b) sussiste il nesso causale tra il dinamismo della cosa e l'evento dannoso, atteso che ove il custode avesse sostituito la sua attività omissiva con un'azione positiva concreta l'evento dannoso – in forza di un giudizio prognostico altamente attendibile – non si sarebbe verificato (in assenza del dislivello del tombino, in sostanza, l'attore non sarebbe rovinato al suolo).
La detta presunzione potrebbe essere esclusa soltanto se l'ente convenuto dimostrasse di avere posto in essere tutta la normale attività di vigilanza e manutenzione, esigibile in relazione alla specificità della cosa (così provando in via presuntiva che la situazione pericolosa si è originata in modo assolutamente imprevedibile ed inevitabile e, dunque, per caso fortuito).
9.1 Nel caso di specie, tale prova non è stata fornita. Anzi, la responsabilità non può
che gravare in capo al che non ha rimosso né segnalato un ostacolo CP_1
pericoloso, considerando che non è imprevedibile che chi viaggia in sella ad un velocipede o ad un monopattino, possa rovinare al suolo a causa della stessa. L'Ente convenuto - lungi dall'aver posto in essere la normale dovuta attività di manutenzione
- è rimasto inerte pur di fronte all'evidente stato di precarietà della strada: a maggior ragione trattandosi pacificamente di un luogo di frequente passaggio da parte dei motocicli, che avrebbe dovuto presentare i caratteri della transitabilità senza insidie.
10. Venendo, invece, all'analisi del concorso di colpa e del rapporto con il caso fortuito, che, come noto, potrebbe escludere la responsabilità del custode, attese le circostanze con cui è avvenuta la caduta dal monopattino, il Tribunale ritiene che non possa ascriversi all'attore un'esclusiva responsabilità tale da integrare il caso fortuito.
Tuttavia, deve ritenersi che la condotta del danneggiato abbia concorso, in misura tutt'altro che trascurabile, alla produzione dell'evento lesivo. Al medesimo è dunque imputabile un comportamento valutabile ai sensi dell'art. 1227, comma 1, c.c., in conformità al consolidato orientamento giurisprudenziale – che questo Giudice
condivide – secondo cui, quanto più la situazione di pericolo risulti prevedibile ed evitabile mediante l'uso delle ordinarie cautele, tanto più significativa deve considerarsi l'incidenza causale della condotta imprudente del danneggiato nel processo generativo dell'evento dannoso.
10.1 Giova rammentare che l'accertamento del concorso di colpa del danneggiato non costituisce una deroga all'ordinario criterio della responsabilità, bensì l'attuazione del principio di autoresponsabilità che permea il sistema civilistico, in forza del quale ciascun soggetto è tenuto a cooperare, con comportamenti diligenti, alla prevenzione dei pregiudizi prevedibili ed evitabili. Tale principio impone di scrutinare non solo l'esistenza dell'insidia, ma anche la condotta concretamente tenuta dal danneggiato in rapporto alle condizioni del luogo e del mezzo utilizzato.
10.2 Nel caso di specie, emergono più circostanze che avrebbero dovuto indurre l'attore ad adottare un apprezzabile grado di attenzione nell'attraversamento della carreggiata. La circolazione mediante monopattino elettrico – mezzo che, pur di ridotte dimensioni, è qualificabile come veicolo e presenta caratteristiche dinamiche proprie dei mezzi motorizzati – esige un controllo costante dell'ambiente circostante e l'adozione di una condotta maggiormente prudente, calibrata sulle condizioni del traffico e dello stato del manto stradale.
10.3 Osserva il giudicante che il dislivello determinato dal tombino, sebbene di modeste dimensioni e perciò meno evidente, non risultava tuttavia occultato da fogliame, detriti o altre situazioni tali da renderne difficoltosa la percezione. La sua visibilità, pur non immediata, era comunque idonea ad essere colta da un utente della strada che avesse osservato un livello di attenzione adeguato al contesto;
attenzione che, peraltro, deve ritenersi doverosa quando si circola con un mezzo che consente velocità superiori a quelle di un pedone e che, per sua natura, presenta un equilibrio più instabile.
10.4 Tali elementi avrebbero dovuto sollecitare l'attore a tenere una condotta maggiormente prudente, a verificare meglio le condizioni del suolo e, più in generale,
ad adottare quella ragionevole diligenza che costituisce il paradigma comportamentale imposto dall'ordinamento a tutela dell'incolumità propria e altrui. In ciò si riflette il generale dovere di cautela che obbliga ciascun soggetto ad assumere “condotte idonee
a limitare entro limiti di ragionevolezza gli aggravi per i terzi, in nome della
reciprocità degli obblighi derivanti dalla convivenza civile” (Così, Cass. civ. n.
17443/2019).
Si ritiene che la condotta del danneggiato, nella specie, tenuto conto delle circostanze di cui si è dato conto, abbia inciso nella misura del 50% nel verificarsi del danno, il cui risarcimento deve dunque essere proporzionalmente ridotto. 11. Sul danno non patrimoniale ritiene, poi, il giudicante che può ritenersi provato il nesso causale tra la caduta ed il danno e che l'attore abbia riportato: “Esiti anatomo
funzionali ed estetici della frattura del malleolo caviglia destra, operata e con
persistenza dei mezzi di sintesi”. (cfr. pag. 21 CTU a firma del dott. Per_1
.
[...]
Tanto può dirsi alla stregua della documentazione esibita e della espletata consulenza tecnica medica d'ufficio, condivisibile in quanto scientificamente elaborata e frutto dell'attenta disamina della documentazione medica a seguito di esame del periziato.
11.1 È possibile ritenersi accertate a titolo di danno non patrimoniale le seguenti poste,
quantificate dal CTU, che si ritiene di condividere, nei seguenti termini:
- il periodo di inabilità deve essere indicato in giorni 30 (trenta) di I.T.T.; giorni 30
(trenta) di I.T.P. al 75; giorni 30 (trenta) di I.T.P. al 50%; giorni 30 (trenta) di I.T.P.
al 25%;
- una valutazione del “danno biologico permanente” con un tasso del 5%.
12. Ciò posto, il giudicante ritiene opportuno procedere alla quantificazione del danno.
Sul punto si precisa che nel caso di specie, seppur trattandosi di lesioni c.d.
“micropermanenti” (fino al 9%), per la liquidazione dello stesso non si applicano le tabelle indicate nel d.lgs. n. 209/2005, fonte normativa destinata a trovare applicazione unicamente nei casi di "danni alla persona derivanti da sinistri
conseguenti alla circolazione di veicoli a motore e di natanti" ex art. 139 c.a.p.), come recentemente ribadito dalla Corte di Cassazione, con l'ordinanza n. 32373/2023 ma il danno non patrimoniale da invalidità permanente va dunque liquidato applicando le
Tabelle di Milano, come da ultimo aggiornate nell'anno 2024.
15.1 Il danno non patrimoniale da invalidità permanente va dunque così liquidato: Tabella di riferimento: Tribunale di Milano 2024
Età del danneggiato alla data del sinistro: 40 anni
Percentuale di invalidità permanente: 5 %
Punto danno biologico: € 1.741,60
Punto base I.T.T. € 115,00
Giorni di invalidità temporanea totale 30
Giorni di invalidità temporanea parziale al 75% 30
Giorni di invalidità temporanea parziale al 50% 30
Giorni di invalidità temporanea parziale al 25% 30
Danno non patrimoniale risarcibile € 7.010,00
Invalidità temporanea totale € 3.450,00
Invalidità temporanea parziale al 75% € 2.587,50
Invalidità temporanea parziale al 50% € 1.725,00
Invalidità temporanea parziale al 25% € 862,50
Totale danno biologico temporaneo € 8.625,00
Totale generale = € 15.635,00
15.2. Tenuto conto del concorso di colpa al 50%, segue un risarcimento effettivamente liquidabile nella somma di € 7.817,50.
15.3 All'importo così calcolato non può essere applicato né l'incremento per sofferenza soggettiva (già incluso nel suo valore “base” del sistema punto) né
l'ulteriore personalizzazione delle voci di danno, in aumento rispetto alle ordinarie,
stante l'inesistenza dei presupposti per un incremento, non risultando allegati né
provati danni ulteriori, a fronte della prova rigorosa che la giurisprudenza richiede
(Cfr. Cass. civ. n. 6444/2023). Si ricorda, infatti, sul punto, che le tabelle elaborate dal Tribunale di Milano,
ricomprendono e liquidano congiuntamente al biologico anche il c.d. danno morale soggettivo, ossia le sofferenze psichiche, la sofferenza morale determinata dal non poter fare quelle attività, la frazione c.d. morale del danno biologico, del quale ogni sofferenza, fisica o psichica, che per sua natura intrinseca costituisce componente del danno biologico stesso. (Cfr. Cass. Civ., S.U., n. 26972/08).
16. Per quanto attiene al danno da perdita di capacità lavorativa generica, esso non incide immediatamente sul reddito ed è una componente del danno biologico, non autonomamente liquidabile.
16.1. In riferimento, invece, alla compatibilità degli attuali esiti di danno con la precedente attività lavorativa, il CTU risponde: “Si ritiene che tutte le attività
lavorative siano compatibili con gli attuali esiti a carattere permanente.”
17. Quanto alle spese mediche sostenute, l'attore ha documentato allegando all'atto di citazione le fatture relative alle stesse per una somma pari ad € 334,76, che risultano al Tribunale congrue e pertinenti, come sostenuto dal CTU. Tenuto conto del concorso di colpa, segue un risarcimento effettivamente liquidabile nella somma di € 167,38
(334,76 – 167,38).
18. In conclusione, tenuto conto del danno patrimoniale e non patrimoniale e delle spese mediche ammesse a rimborso, in accoglimento della domanda di Parte_1
, il , in persona del legale rappresentante p.t., è
[...] Controparte_1
condannato al pagamento della somma totale di € 7.984,88 (€ 7.817,50 a titolo di risarcimento dei danni non patrimoniali, € 167,38 per spese mediche)
Tale somma, espressa all'attualità, va devalutata alla data del sinistro (15.12.2021) ed anno per anno rivalutata secondo gli indici Istat;
sull'importo come determinato all'attualità sono successivamente dovuti gli ulteriori interessi legali, dalla pubblicazione della presente pronuncia e fino al soddisfo.
19. Sulle spese di lite, si osserva che, atteso l'esito complessivo della controversia,
vanno poste a carico del , in applicazione del principio della Controparte_1
soccombenza, determinate secondo il DM 55/14, calcolate in base ai valori compresi tra minimi e medi sulla base dello scaglione corrispondente all'importo di cui al
decisum come in concreto liquidato.
Parimenti, le spese di consulenza, come liquidate in corso di causa con separato decreto, vanno poste definitivamente e per intero a carico del . Controparte_1
Va disposta, infine, l'attribuzione delle predette spese di lite ai procuratori di parte attrice, avv. Corrada Andria e avv. Daniela Andria, come da dichiarazione di antistatarietà.
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da
, disattesa ogni diversa e/o ulteriore istanza così provvede: Parte_1
1. accerta che il sinistro in oggetto si è verificato per responsabilità concorsuale del
– nella misura del 50% e dell'attore nella misura del 50%; Controparte_1
2. per l'effetto, condanna il , in persona del Sindaco p.t., al Controparte_1
pagamento in favore di della somma complessiva di € 7.984,88, Parte_1
oltre interessi e rivalutazione come indicati in motivazione;
3. condanna il , in persona del Sindaco p.t., alla rifusione delle Controparte_1
spese processuali in favore dell'attore, che liquida in € 264,00 (€ 237 per contributo unificato ed € 27,00 per marca da bollo) a titolo di spese vive ed in € 3.000,00 a titolo di onorari, oltre al rimborso delle spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA
come per legge;
4. pone le spese di CTU, come liquidate in corso di causa con separato decreto,
definitivamente e per intero a carico del;
Controparte_1
5. dispone la distrazione delle predette spese di lite in favore dell'avv. Corrada Andria
e dell'avv. Daniela Andria, dichiaratesi antistatarie.
Così deciso in Salerno, all'esito della discussione orale, in data 10.12.2025
Il giudice
AN IN