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26 febbraio 2014
26 febbraio 2014
Art. 2. Soppressione e riordino di organismi collegiali 1. Al libro primo del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 , sono apportate le seguenti modificazioni:
a) alla rubrica della sezione II, del capo II del titolo III, del libro primo, le parole: «di coordinamento» sono sostituite dalle seguenti: «commissioni di elevata specializzazione tecnica»;
b) l'articolo 24, e' sostituito dal seguente:
«Art. 24
Organi consultivi
1. Presso il Ministero della difesa operano:
a) il Comitato unico di garanzia per le pari opportunita', la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni, istituito ai sensi dell' articolo 57, comma 01, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 ;
b) il Consiglio interforze sulla prospettiva di genere, quale organo di consulenza del Capo di Stato maggiore della difesa, disciplinato nel regolamento in conformita' alle vigenti disposizioni internazionali.
2. L'attivita' degli organismi di cui al comma 1 e' svolta senza nuovi maggiori oneri per la finanza pubblica, attraverso le strutture esistenti e il personale in servizio a cui comunque non spetta alcuna indennita' o emolumento aggiuntivo, compresi gettoni di presenza. Ai componenti dell'organismo di cui al comma 1, lettera b), non e' corrisposta alcuna forma di rimborso spese.»;
c) dopo l'articolo 24 e' inserito il seguente:
«Art. 24-bis
Commissione interministeriale per l'espressione del parere sulle cause degli incidenti accorsi agli aeromobili di Stato e delle raccomandazioni ai fini di prevenzione
1. Presso il Ministero della difesa - Ispettorato per la sicurezza del volo - opera la Commissione interministeriale sugli incidenti accorsi agli aeromobili di Stato avente i seguenti compiti:
a) esprimere il parere tecnico-amministrativo sulle responsabilita' conseguenti a incidenti di volo occorsi agli aeromobili militari, della Polizia di Stato, del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e del Corpo forestale dello Stato;
b) emettere il giudizio conclusivo sulle cause dei predetti incidenti e le conseguenti raccomandazioni ai fini di prevenzione.
2. La composizione e le modalita' di funzionamento della commissione interministeriale di cui al comma 1, presieduta dall'Ispettore per la sicurezza del volo, sono definiti, annualmente, con decreto del Ministro della difesa, adottato di concerto con gli altri Ministri interessati.
3. Ai componenti della commissione interministeriale non e' dovuto alcun compenso, compresi gettoni di presenza e rimborsi spese.».
Note all'art. 2:
Si riporta il testo della rubrica della sezione II del capo II del titolo III del libro primo del citato decreto legislativo n. 66 del 2010 , come modificato dal presente decreto:
« Sezione II Organi consultivi e commissioni di elevata specializzazione tecnica».
a) alla rubrica della sezione II, del capo II del titolo III, del libro primo, le parole: «di coordinamento» sono sostituite dalle seguenti: «commissioni di elevata specializzazione tecnica»;
b) l'articolo 24, e' sostituito dal seguente:
«Art. 24
Organi consultivi
1. Presso il Ministero della difesa operano:
a) il Comitato unico di garanzia per le pari opportunita', la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni, istituito ai sensi dell' articolo 57, comma 01, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 ;
b) il Consiglio interforze sulla prospettiva di genere, quale organo di consulenza del Capo di Stato maggiore della difesa, disciplinato nel regolamento in conformita' alle vigenti disposizioni internazionali.
2. L'attivita' degli organismi di cui al comma 1 e' svolta senza nuovi maggiori oneri per la finanza pubblica, attraverso le strutture esistenti e il personale in servizio a cui comunque non spetta alcuna indennita' o emolumento aggiuntivo, compresi gettoni di presenza. Ai componenti dell'organismo di cui al comma 1, lettera b), non e' corrisposta alcuna forma di rimborso spese.»;
c) dopo l'articolo 24 e' inserito il seguente:
«Art. 24-bis
Commissione interministeriale per l'espressione del parere sulle cause degli incidenti accorsi agli aeromobili di Stato e delle raccomandazioni ai fini di prevenzione
1. Presso il Ministero della difesa - Ispettorato per la sicurezza del volo - opera la Commissione interministeriale sugli incidenti accorsi agli aeromobili di Stato avente i seguenti compiti:
a) esprimere il parere tecnico-amministrativo sulle responsabilita' conseguenti a incidenti di volo occorsi agli aeromobili militari, della Polizia di Stato, del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e del Corpo forestale dello Stato;
b) emettere il giudizio conclusivo sulle cause dei predetti incidenti e le conseguenti raccomandazioni ai fini di prevenzione.
2. La composizione e le modalita' di funzionamento della commissione interministeriale di cui al comma 1, presieduta dall'Ispettore per la sicurezza del volo, sono definiti, annualmente, con decreto del Ministro della difesa, adottato di concerto con gli altri Ministri interessati.
3. Ai componenti della commissione interministeriale non e' dovuto alcun compenso, compresi gettoni di presenza e rimborsi spese.».
Note all'art. 2:
Si riporta il testo della rubrica della sezione II del capo II del titolo III del libro primo del citato decreto legislativo n. 66 del 2010 , come modificato dal presente decreto:
« Sezione II Organi consultivi e commissioni di elevata specializzazione tecnica».
Commentario • 1
- 1. Giornata nazionale delle Forze Armate: una lettura di genere (e diversity)Anna Zilli · https://www.dirittoantidiscriminatorio.it/ · 4 novembre 2020 · 8.923093
[…] Mentre il CUG rivolge la sua attenzione esclusivamente al personale civile della Difesa, sia esso dirigente o delle aree funzionali, il personale militare che ha come referente il Consiglio interforze sulla prospettiva di genere, istituito ex art. 2, D.lgs. n. 7/2014. […]
Leggi di più…
Giurisprudenza • 6
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