Cass. civ., sez. II, sentenza 18/03/1999, n. 2474
CASS
Sentenza 18 marzo 1999

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Costituisce giudizio di merito, incensurabile dalla Cassazione se congruamente motivato, l'accertamento della pattuizione, ancorché non espressa, di una clausola negoziale, connaturata ed essenziale all'oggetto del contratto e desumibile dall'esecuzione di esso e dal comportamento complessivo delle parti, precedente e successivo alla conclusione del medesimo (nella specie la clausola, implicita e conforme all'art. 2 D.M. 3 marzo 1985, di inamovibilità dalle autovetture dei telemobili, che dovevano esser collaudati e connessi alla rete dopo l'ancoraggio su di esse).

La sospensione dell'esecuzione del contratto, ai sensi dell'art. 1460 cod. civ., non necessita di preventiva diffida ad adempiere e non contrasta con i principi di buona fede e correttezza anche se è formulata per la prima volta in giudizio per contrastare la domanda di adempimento della controparte, e ancorché l'inadempimento di questa concerna un'obbligazione accessoria di quella principale, ma essenziale per l'equilibrio sinallagmatico del rapporto, e di tale gravità da menomare la fiducia sul corretto adempimento del contratto (nella specie l'acquirente di apparecchi telefonici forniti dalla Sip, da installare su autovetture, su cui doveva avvenire il collaudo e la connessione di rete, e perciò senza rimuoverli, aveva immesso nel mercato una valigetta per riporli, così rendendoli utilizzabili come portatili, e la fornitrice aveva sospeso l'esecuzione del contratto).

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. II, sentenza 18/03/1999, n. 2474
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 2474
    Data del deposito : 18 marzo 1999

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