Sentenza 18 marzo 1999
Massime • 2
Costituisce giudizio di merito, incensurabile dalla Cassazione se congruamente motivato, l'accertamento della pattuizione, ancorché non espressa, di una clausola negoziale, connaturata ed essenziale all'oggetto del contratto e desumibile dall'esecuzione di esso e dal comportamento complessivo delle parti, precedente e successivo alla conclusione del medesimo (nella specie la clausola, implicita e conforme all'art. 2 D.M. 3 marzo 1985, di inamovibilità dalle autovetture dei telemobili, che dovevano esser collaudati e connessi alla rete dopo l'ancoraggio su di esse).
La sospensione dell'esecuzione del contratto, ai sensi dell'art. 1460 cod. civ., non necessita di preventiva diffida ad adempiere e non contrasta con i principi di buona fede e correttezza anche se è formulata per la prima volta in giudizio per contrastare la domanda di adempimento della controparte, e ancorché l'inadempimento di questa concerna un'obbligazione accessoria di quella principale, ma essenziale per l'equilibrio sinallagmatico del rapporto, e di tale gravità da menomare la fiducia sul corretto adempimento del contratto (nella specie l'acquirente di apparecchi telefonici forniti dalla Sip, da installare su autovetture, su cui doveva avvenire il collaudo e la connessione di rete, e perciò senza rimuoverli, aveva immesso nel mercato una valigetta per riporli, così rendendoli utilizzabili come portatili, e la fornitrice aveva sospeso l'esecuzione del contratto).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 18/03/1999, n. 2474 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2474 |
| Data del deposito : | 18 marzo 1999 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. Vittorio VOLPE - Presidente -
Dott. Mario SPADONE - Consigliere -
Dott. Michele ANNUNZIATA - Consigliere -
Dott. Francesco CRISTARELLA ORESTANO - Consigliere -
Dott. Giovanni SETTIMJ - Rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
ANTARES S.p.A., in persona dell'Amministratore Unico e legale rappresentante Comm. Germano Armani, elettivamente domiciliata in ROMA PIAZZA CAVOUR, presso la CANCELLERIA della CORTE SUPREMA di CASSAZIONE, difesa dall'avvocato BERTORA ALBERTO, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
SIP Società Italiana per l'esercizio delle Telecomunicazioni p.A. (ora TELECOM ITALIA S.p.A.), elettivamente domiciliata in ROMA VIA V.VENETO 108, presso lo studio dell'avvocato SALVATORE PESCATORE, che la difende unitamente all'avvocato ENRICA SELVATICI, giusta delega in atti;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 1125/95 della Corte d'Appello di BOLOGNA, depositata il 05/10/95;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 05/06/98 dal Consigliere Dott. Giovanni SETTIMJ;
udito l'Avvocato PESCATORE Salvatore, difensore del resistente, che ha chiesto il rigetto del ricorso;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Francesco MELE che ha concluso per il rigetto del ricorso. Oggetto: risoluzione per inadempimento
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione 19.06.89, la SpA Antares conveniva in giudizio innanzi al Tribunale di Bologna la SIP SpA, chiedendone la condanna all'adempimento dei contratti di vendita di apparecchi telefonici in precedenza stipulati, nonché al risarcimento dei danni connessi alla sospensione delle forniture, viceversa effettuate a favore di concorrenti d'essa attrice.
La SIP SpA, costituendosi, chiedeva il rigetto della domanda evidenziando che, poiché il contratto di vendita di apparecchi telefonici prevedeva il loro eclusivo montaggio, a cura della SpA Antares, sulle autovetture dei destinatari del prodotto, le forniture erano state sospese non appena era risultato che la controparte aveva immesso sul mercato una valigetta nella quale il telefono, dopo essere stato collaudato sull'autovettura e successivamente da questa rimosso, veniva collocato e, quindi, trasformato in vero e proprio portatile in violazione del divieto di trasferire dalle autovetture gli apparecchi telefonici;
che tale comportamento importava la revoca dell'autorizzazione ad installare gli apparecchi stessi;
che, pertanto, l'avversa domanda andava respinta. Chiedeva poi in via riconvenzionale, dichiararsi risolti i già stipulati contratti di vendita e condannarsi la controparte al risarcimento dei danni connessi all'evidenziato inadempimento.
Con sentenza 01.12.93, il Tribunale di Bologna rigettava la domanda della SpA Antares, ed, in parziale accoglimento della riconvenzionale avanzata dalla SIP, dichiarava risolti i contratti di vendita degli apparecchi telefonici intercorsi tra le parti, rigettata ogni altra domanda.
Avverso tale decisione proponeva appello la SpA Antares;
resisteva la SIP SpA chiedendo il rigetto dell'impugnazione.
Con sentenza 05.10.95,la Corte d'Appello di Bologna, rilevato come le questioni sollevate dall'appellante s'incentrassero sull'insussistenza, nel contratto, d'una specifica clausola concernente il divieto per essa deducente di manipolare gli apparecchi telefonici fornitile dalla SIP in modo da renderli idonei anche ad un uso diverso da quello agli stessi connaturato, riteneva che non avesse rilevanza la mancanza d'un'epressa pattuizione in tal senso, in quanto di siffatta pattuizione non era necessaria prova scritta;
evidenziava, infatti, come dalle modalità d'esecuzione del contratto quali espressamente stabilite - ed, in particolare, dalla riserva da parte della SIP di sottoporre a collaudo gli apparecchi telefonici, autorizzando la connessione alla rete solo dopo aver verificato tramite i propri tecnici il loro ancoraggio alle autovetture dei rispettivi acquirenti - emergesse implicitamente la volontà dei contraenti e, quindi, anche la consapevolezza da parte dell'Antares, che fosse inibito applicare gli apparecchi in modo da consentirne un'utilizzazione autonoma rispetto a quella, peraltro agli stessi connaturata, prevista dal contratto e consistente nella permanente ed esclusiva possibilità di consentire conversazioni telefoniche solo agli occupanti del veicolo nel quale era avvenuta l'installazione.
Di seguito, la Corte territoriale, considerato che determinate modalità d'adempimento, proprio perché coessenziali alla natura della prestazione, non vengono d'abitudine espressamente specificate dalle parti, richiamava l'esigenza d'applicazione dell'art. 1362 sec. co. C.C. relativamente al comportamento complessivo delle parti anche posteriore alla conclusione del contratto ed, in tale ottica, prendeva in esame i rapporti posti in essere dall'Antares con i propri clienti nonché il testo delle lettere di autorizzazione inviate dalla SIP all'Antares stessa contenente il testuale riferimento, di per sè eloquente, al fissaggio dei telefoni agli autoveicoli.
Concludeva, pertanto, la Corte territoriale che la causola inerente al divieto di diversa utilizzazione dei telefoni radiomobili fosse immanente nel negozio e la gravità dell'inadempimento all'Antares tale da giustificare l'immediato ricorso all'autotutela nella forma della sospensione delle forniture e, successivamente, la richiesta di risoluzione del contratto, evidenziando come siffatto grave inadempimento rendesse, altresì, del tutto inutile il ricorso alla diffida della cui omissione l'Antares s'era lamentata, in quanto, oltre a non essere richiesta dalla violazione di un'obbligazione di contenuto negativo, appariva incompatibile con il mantenimento d'un minimo di fiducia nella controparte. L'appello veniva, dunque, rigettato, con integrale conferma dell'impugnata sentenza.
Avverso tale decisione proponeva ricorso per cassazione l'Antares SpA con quattro motivi e successiva memoria. Resisteva la SIP SpA con controricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo la ricorrente - denunziando violazione degli artt. 1362 ss. CC e dei principi generali in materia d'autonomia contrattuale - si duole che la Corte di merito abbia ravvisato la sussistenza d'una clausola di divieto di modifica del radiomobile installato attraverso il criterio sussidiario di cui all'art. 1362 sec. co. CC in contrasto con la mancanza di clausola siffatta nel testo della scrittura inter partes, così violando il principio per cui in claris non fit interpretatio.
Il motivo non merita accoglimento.
Se è vero, infatti, che, in tema d'interpretazione dei contratti, regola prioritaria per la ricerca della comune intenzione delle parti è il desumere, anzi tutto, la volontà negoziale dal tenore letterale del documento nel quale è stata consacrata, ex art. 1362 pr. co. CC, e limitare, in secondo luogo, l'indagine all'oggetto da tale documento specificamente risultante, ex art. 1364 CC, ciò non di meno le norme menzionate non inibiscono ne' il ricorso al criterio sussidiario d'interpretazione costituito dalla valutazione del comportamento delle parti antecedente e/o successivo alla stipulazione ed agli altri criteri sussidiari, codificati e non, conformi ai principi generali in materia d'ermeneutica contrattuale, nè l'accertamento, del pari secondo le comuni regole dell'interpretazione, dell'estensione della volontà negoziale anche ad un ambito più ampio di quello risultante dalle sole espressioni usate nella redazione del documento.
Per il che, tanto il ricorso alla valutazione del comportamento delle parti, quanto l'accertamento della sussistenza d'una clausola pure non espressamente risultante dal tenore letterale del documento, non rappresentano, di per se stessi, vizi di violazione delle norme legali in materia d'interpretazione dei contratti, richiedendosi, peraltro, che della formazione del proprio convincimento anche mediante l'utilizzazione di siffatti strumenti il giudice del merito fornisca adeguata e coerente motivazione.
Nella specie, la Corte territoriale ha ampiamente dimostrato, con plurime argomentazioni, pertinenti ed immuni da vizi logici, facendo anche corretto riferimento ai criteri sussidiari dell'interpretazione secondo gli usi ed in conformità alla normativa vigente in materia (cfr. lo specifico riferimento all'art. 2 del D.M. 3.3.85), come la clausola d'inamovibilità dell'apparecchio dall'autovettura sulla quale era stato installato rappresentasse un elemento naturale ed essenziale del contratto sebbene non espressamente riportata nella scrittura.
Tale considerazione sarebbe già di per sè sufficiente alla reiezione della censura de qua.
Va, tuttavia, anche osservato come nel motivo di ricorso in esame non si rinvenga alcuna critica diretta e puntuale delle singole argomentazioni poste a base della motivazione della sentenza impugnata, alcun sillogismo inteso a dimostrare i denunziati errori di diritto ed i denunziati vizi di logica e di completezza argomentativa dai quali, secondo l'enunciazione introduttiva, sarebbe stata inficiata la sentenza stessa, così traducendosi, in sostanza, l'intera esposizione in una semplice prospettazione d'interpretazione della volontà contrattuale delle parti in senso difforme da quello inteso dai giudici di merito.
Orbene, come è stato più volte evidenziato da questa Corte, l'interpretazione del contratto, così nel suo complesso come in una sua singola clausola, mirando a determinare una realtà storica ed obiettiva qual è la comune intenzione delle parti contraenti, è tipico accertamento di fatto, istituzionalmente riservato al giudice del merito, che è censurabile in sede di legittimità unicamente per violazione dei canoni legali di ermeneutica contrattuale posti dagli artt. 1362 ss. CC (e per vizi di motivazione, nella specie non denunziati); onde far valere una violazione in tal senso, il ricorrente per cassazione non può limitarsi a fare astrattamente richiamo alle dette regole legali d'interpretazione, ma deve necessariamente indicare, in modo specifico, i canoni in concreto inosservati ed, in particolare, in qual modo e con quali considerazioni il giudice del merito siasi da essi discostato, non essendo idonea, ai fini dell'ammissibilità del motivo di ricorso, la mera critica del risultato raggiunto dal giudice medesimo mediante la contrapposizione d'una difforme interpretazione a quella desumibile dalla motivazione della sentenza impugnata, trattandosi d'argomentazioni che riportano semplicemente al merito della controversia il cui riesame non è consentito in sede di legittimità.
Il che altro non rappresenta se non l'applicazione, all'ipotesi di denunziata violazione delle norme in materia d'interpretazione dei contratti, del principio generale per cui il vizio della sentenza previsto dall'art. 360 n. 3 CPC dev'essere dedotto, a pena d'inammissibilità del motivo, mediante la specifica indicazione delle affermazioni in diritto contenute nella sentenza gravata che si assumono in contrasto con le norme regolatrici della fattispecie o con l'interpretazione delle stesse fornita dalla giurisprudenza di legittimità e/o dalla prevalente dottrina, diversamente non ponendosi la Corte regolatrice in condizione d'adempiere al suo istituzionale compito di verificare il fondamento della lamentata violazione.
Per tali considerazioni la censura de qua, oltre che infondata appare anche inammissibile.
Con il secondo motivo la ricorrente - denunziando violazione dei principi in materia di valutazione delle prove in relazione agli artt. 116 CPC, 2697 e 2727 CC - si duole che la Corte di merito sia pervenuta all'affermazione dell'esistenza della clausola in discussione sollevando la parte interessata dall'onere di fornirne la prova, addossando ad essa controparte l'onere di dimostrarne l'insussistenza, manipolando illegittimamente le risultanze di causa. Il motivo non merita accoglimento.
Sulla desumibilità della sussistenza della clausola in discussione a mezzo dei criteri interpretativi correttamente utilizzati nell'impugnata sentenza e sull'esaustiva dimostrazione ivi datane con riferimento a plurime emergenze processuali, si è già detto ma, soprattutto, si è già evidenziato come debba aver luogo mediante indicazione specifica dei principi di diritto violati la deduzione dei vizi della sentenza impugnata quando si faccia riferimento all'art. 360 n. 3 CPC. La doglianza in esame si sostanzia, per contro, non tanto nella dimostrazione degli errori di diritto indicati nel titolo introduttivo, quanto piuttosto in una generica ed apodittica contestazione, nel complesso, della valutazione operata dai giudici di merito circa l'idoneità delle prove vagliate a suffragare le conclusioni raggiunte e, nel particolare, del grado di decisività d'una tra le prove documentali prese in considerazione nella motivazione dell'impugnata sentenza.
Pertanto - a parte il rilievo che le critiche in ordine alla valutazione d'un singolo elemento di giudizio non possono inficiare un convincimento formatosi sulla base d'un complesso di più emergenze probatorie - il motivo in esame si traduce nella prospettazione d'una valutazione dei mezzi di prova, difforme da quella operata dai giudici del merito e più favorevole alle aspettative della parte, che non ha ingresso nel giudizio di legittimità, attenendo la relativa problematica all'ambito della discrezionalità, nella valutazione delle prove e nell'apprezzamento dei fatti, propria del libero convincimento del giudice e non ai possibili vizi di tale convincimento rilevanti ex art. 360 CPC. Con il terzo motivo la ricorrente - denunziando violazione degli artt. 1176, 1218, 1460, 1175, 1366, 1375 CC - si duole che la Corte di merito, sul non condiviso presupposto dell'inadempimento alla clausola di cui sopra, abbia ritenuto legittimo il comportamento della controparte nel sospendere le forniture e nell'omettere una previa diffida con contestazione dell'addebito.
Il motivo non merita accoglimento.
Nell'impugnata sentenza la gravità dell'inadempimento imputato all'Antares, giudizio di fatto insuscettibile di revisione in sede di legittimità ove adeguatamente e coerentemente motivato, è conclusione cui si perviene con argomentazioni esaustive e del tutto coerenti.
A fronte di siffatto grave inadempimento, correttamente si è ritenuto che la sospensione delle forniture da parte della SIP rappresentasse una forma legittima d'autotutela, giustificata dal principio generale inadimplenti non est adimplendum posto dall'art.1460 CC, e che non necessitasse d'una previa diffida o contestazione dell'inadempimento stesso.
Il richiamato principio, in vero, ben può trovare applicazione anche nel caso d'inadempimento a clausole particolari del contratto o ad obbligazioni accessorie, ove le une o le altre siano da considerare essenziali nell'economia complessiva del rapporto e tali, comunque, per cui la loro violazione comporti un pregiudizio rilevante per la parte in favore della quale dovevano operare e, per altro verso, incida negativamente sul rapporto fiduciario inter partes inducendo in quella lesa il ragionevole dubbio della probabile iterazione del comportamento illecito della controparte, per il che deve ritenersi che il principio stesso, alle considerate condizioni, possa trovare applicazione non solo nell'ipotesi d'integrale inadempimento dell'obbligazione principale ma anche nelle ipotesi di non rite adimpleti contractus.
La vigente normativa in materia non subordina, poi, l'esercizio della facoltà di sospendere l'esecuzione del contratto, a fronte del grave inadempimento della controparte, ad alcuna condizione ed, in particolare, non alla previa intimazione d'una diffida, istituto, questo, previsto e regolato al diverso fine di consentire alla parte interessata di fissare alla controparte inadempiente un termine ad adempiere al cui inutile decorso consegua ipso iure la risoluzione del contratto;
ne' subordina tale esercizio ad alcuna generica previa contestazione dell'inadempimento, nella quale, d'altronde, per difetto dell'essenziale finalità di fissazione del termine per l'adempimento, si risolverebbe anche la diffida nell'ipotesi che l'inadempimento stesso, come nella specie, avesse ad oggetto obbligazioni negative.
Nè può fondatamente dedursi, come dalla ricorrente, che l'esercizio della facoltà di non adempiere o di sospendere l'adempimento in corso senza la previa intimazione d'una diffida o comunicazione d'una contestazione possano integrare gli estremi d'una condotta non conforme al principio della buona fede contrattuale, atteso che questo non può considerarsi violato ove il detto esercizio non contrasti con canoni generali della correttezza e della lealtà e risulti ragionevole e logico, trovando concreta giustificazione nel raffronto tra obbligazioni delle quali si deduca l'inadempimento ed obbligazioni delle quali si rifiuti l'adempimento in relazione ai legami di corrispettività e contemporaneità ed in rapporto alla rilevanza delle medesime nell'ambito non solo dell'economia del contratto ma anche dei riflessi sugli interessi generali delle parti (cfr. Cass. 16.1.96 n. 307, 6.11.81 n. 5865, 13.5.80 n. 3151). Siffatta valutazione ha compiutamente effettuata la Corte di merito - stigmatizzando il comportamento dell'Antares e sottolineando i danni derivatine all'attività della SIP nel settore, passibile d'ulteriore pregiudizio in caso fossero proseguite le consegne degli apparecchi da questa a quella - ed è singolare che proprio la ricorrente abbia a contestare alla controparte comportamenti eccepibili sotto il profilo della buona fede contrattuale. Con il quarto motivo la ricorrente denunzia insufficiente e contraddittoria motivazione su tutti i punti già trattati. Il motivo non merita accoglimento.
Anzi tutto, perché, come già evidenziato proprio nella trattazione dei precedenti motivi, su ciascuna questione esaminata la Corte di merito ha fornito, con argomentazioni nelle quali non è dato ravvisare alcun vizio logico, ampia e convincente ragione delle conclusioni alle quali è pervenuta ed, in secondo luogo, perché sono le stesse censure mosse dalla ricorrente a rivelarsi basate su affermazioni generiche ed apodittiche, sintetizzabili in una interpretazione delle emergenze del giudizio contrapposta a quella sviluppata nell'impugnata sentenza, quando non anche sul travisamento del senso di quest'ultima.
In proposito questa Corte ha ripetutamente evidenziato come il ricorso per cassazione, con il quale si facciano valere vizi di motivazione della sentenza impugnata a norma dell'art. 360 n. 5 CPC, richieda la precisa indicazione di carenze o lacune nelle argomentazioni, ovvero la specificazione di illogicità consistenti nell'attribuire agli elementi di giudizio un significato fuori dal senso comune, od ancora la mancanza di coerenza tra le varie ragioni esposte e quindi l'assoluta incompatibilità razionale degli argomenti e l'insanabile contrasto degli stessi;
come non possa, invece, farsi valere la non rispondenza della ricostruzione dei fatti operata dal giudice del merito al convincimento della parte ed, in particolare, non possa proporsi un preteso migliore e più appagante coordinamento dei molteplici dati acquisiti, atteso che tali aspetti del giudizio, interni all'ambito della discrezionalità di valutazione degli elementi di prova e dell'apprezzamento dei fatti, attengono al libero convincimento del giudice e non ai possibili vizi dell'iter formativo di tale convincimento rilevanti ai sensi della norma in esame, diversamente risolvendosi il motivo di ricorso per cassazione in un'inammissibile istanza di revisione delle valutazioni e dei convincimenti del giudice del merito.
Nè, com'è da tralatizio insegnamento di questa Corte, può imputarsi al giudice del merito d'aver omesso l'esplicita confutazione delle tesi non accolte e/o la particolareggiata disamina degli elementi di giudizio non ritenuti significativi, giacché soddisfa all'esigenza d'adeguata motivazione che il raggiunto convincimento risulti - come nella specie - da un esame logico e coerente di quelli tra gli elementi di giudizio che siano stati ritenuti di per sè idonei e sufficienti a giustificarlo. Nessuno dei motivi esaminati meritando accoglimento, il ricorso va, dunque, respinto.
Le spese seguono la soccombenza.
P. Q. M.
LA CORTE Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente alle spese che liquida in delle quali L 4.172.600 delle quali L 4.000.000 per onorari.
Così deciso in Roma, Camera di Consiglio il 5.6.1998. Depositato in Cancelleria il 18 Marzo 1999