Sentenza 7 marzo 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 07/03/2002, n. 3315 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3315 |
| Data del deposito : | 7 marzo 2002 |
Testo completo
Aula 'A' 3 315/ 02 REPUBBLICA ITALIAN IN NOME DE LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto SEZIONE LAVORO Lavoro Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Ettore MERCURIO Presidente R.G.N. 14840/99 Dott. Donato FIGURELLI Consigliere Cron.7695 Dott. Pietro CUOCO Rel. Consigliere Rep. Dott. Corrado GUGLIELMUCCI - Consigliere Ud. 07/12/01 Dott. Giovanni AMOROSO Consigliere ha pronunciato la seguente S ENT ENZ A sul ricorso proposto da: INPS ISTIUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DELLA FREZZA 17, presso 1'Avvocatura Centrale dell'Istituto, VINCENZOrappresentato e difeso dagli avvocati CERIONI, ANTONIO TODARO, giusta delega in atti;
ricorrente
contro
ALAGGIO RITA, elettivamente domiciliata in ROMA VIA FABIO MASSIMO 60, presso lo studio dell'avvocato CLI 2001 SEDE ROMA, rappresentata e difesa dall'avvocato MARIO 4821 ROTONDO, giusta delega in atti;
-1- - controricorrente avversO la sentenza n. 638/98 del Tribunale di ROSSANO, depositata il 11/09/98 R.G.N. 82/97; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 07/12/01 dal Consigliere Dott. Pietro CUOCO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Alberto CINQUE che ha concluso per l'accoglimento del ricorso. -2- Svolgimento del processo Con ricorso al Pretore di Rossano in funzione di giudice del Lavoro RI GI, sostenendo di essere iscritta negli elenchi nominativi dei braccianti agricoli, chiese la condanna dell'ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE (I.N.P.S.) al pagamento dell'indennità di maternità (per il parto avvenuto il 21 giugno 1993) e dell'indennità di malattia (per il periodo intercorrente fra il 7 gennaio 1994 ed il 28 febbraio 1994). Respingendo l'eccezione di prescrizione e di decadenza, sollevata dall'I.N.P.S., il Pretore accolse la domanda. Con sentenza dell'11 settembre 1998 il Tribunale di Rossano ha respinto l'appello dell'Istituto. Premettendo che, per l'esistenza di idonei atti interruttivi. l'eccezione di prescrizione e di decadenza era infondata, la sentenza afferma che le dichiarazioni dei testi AL Di CO ed ON De AR e l'assenza di relazione ispettiva utilmente valutabile e di contrari elementi probatori idonei a superare la presunzione derivante dall'iscrizione. consentivano di ritenere esistente il rapporto di lavoro quale presupposto del diritto in controversia. Per la cassazione di questa sentenza ricorre II.N.P.S.. percorrendo le linee d'un unico articolato motivo;
RI GI resiste con controricorso. peraltro notificato il 3 settembre 1999 (avverso il ricorso notificato il 21 luglio 1999). Motivi della decisione Con l'unico motivo, denunciando per l'art. 360 nn. 3 e 5 cod. proc. civ. violazione e falsa applicazione dell'art. 15 della legge 30 dicembre 3 1971 n. 1204, dell'art. 13 del d.P.R. 25 novembre 1974 n. 1206, degli artt. 3 e 4 del d.lgs. 9 aprile 1946 n. 212, dell'art. 6 comma 6 della legge 11 gennaio 1943 n. 138, e degli artt. 2697. 2943 e 2945 cod. civ. nonché difetto di motivazione, il ricorrente sostiene che 1. il Tribunale, a seguito delle precise censure proposte dall'Istituto non aveva dato alcuna motivazione sulla ritenuta interruzione della prescrizione: il ricorso dell'11 febbraio 1994, essendo stato effettuato in sede amministrativa, non aveva efficacia permanente: il nuovo periodo di prescrizione annuale, esauritosi 1'11 febbraio 1995, rendeva irrilevante la successiva notifica del ricorso giudiziario del 16 febbraio 1995 (non avendo efficacia interruttiva, nel rito del lavoro, il mero deposito del ricorso). оло 2. il diritto alla prestazione previdenziale non nasce dalla mera м iscrizione. bensì dall'esistenza dei presupposti (ed in particolare il rapporto di lavoro subordinato) previsti dalla legge;
poiché questi presupposti devono essere provati dall'interessato. il Tribunale aveva erroneamente ritenuto esistente a carico dell'Istituto il relativo onere probatorio;
e la prova testimoniale, richiamata dal Tribunale. era assolutamente insufficiente. poiché i testi si erano limitati a dichiarare che l'GI aveva prestato lavoro nell'azienda del suocero, ed il Tribunale non aveva tenuto conto delle contestazioni dell'Istituto, anche in ordine al rapporto di affinità esistente fra datore e lavoratore. Con il controricorso l'GI sostiene che dopo il ricorso amministrativo dell'11 febbraio 1994, il ricorso giudiziario era stato notificato il 21 luglio 1994, determinando una nuova interruzione del corso 4 della prescrizione: aggiunge che i testi hanno confermato l'esistenza del rapporto di lavoro. Poiché il ricorso era stato notificato il 21 luglio 1999, il controricorso, notificato il 3 settembre 1999. e pertanto nell'inosservanza del termine previsto dall'art. 370 n. 1 cod. proc. civ.. è inammissibile. Il ricorso è infondato. Poiché il ricorso giudiziario era stato notificato una prima volta il 21 luglio 1994. il corso della prescrizione si era validamente interrotto. In ordine al merito. dedotto con il secondo aspetto della censura. questa Corte ha affermato che "con riferimento ai lavoratori subordinati a tempo determinato nel settore dell'agricoltura, il diritto dei medesimi alle Eudo prestazioni previdenziali è condizionato, sul piano sostanziale, dall'esistenza di una complessa fattispecie, che è costituita dallo svolgimento di un'attività di lavoro subordinato a titolo oneroso per un numero minimo di giornate in ciascun anno di riferimento, e che deve risultare dall'iscrizione del lavoratore negli elenchi nominativi di cui al R.D. 24 settembre 1940 n. 1949 e successive modificazioni ed integrazioni o dal possesso del c.d. certificato sostitutivo. Pertanto, sul piano processuale, colui che agisce in giudizio per ottenere le prestazioni previdenziali dei lavoratori subordinati a tempo determinato in agricoltura ha l'onere di provare, mediante l'esibizione di un documento che accerti l'iscrizione negli elenchi nominativi od il possesso del certificato sostitutivo (ed eventualmente, in aggiunta. altri mezzi istruttori) gli elementi essenziali della fattispecie dedotta in giudizio, fermo restando che il giudice del merito, a fronte della prova contraria eventualmente fornita dall'ente previdenziale (anche 5 mediante la produzione in giudizio di verbali ispettivi), non può limitarsi a decidere la causa in base al semplice riscontro dell'esistenza dell'iscrizione. e deve pervenire alla decisione della controversia mediante la comparazione ed il prudente apprezzamento di tutti i contrapposti elementi probatori acquisiti alla causa" (Sez. Un. 26 ottobre 2000 n. 1133). Dalla predetta sentenza discende che l'iscrizione nell'elenco nominativo dei lavoratori agricoli è un elemento probatorio, che, pur potendo essere contraddetto attraverso prova contraria fornita “con qualsiasi mezzo può perdere valore solo attraverso la valutazione di contrari elementi probatori;
l'iscrizione determina pertanto un'inversione dell'onere еного probatorio, facendo sorgere a carico dell'Istituto l'onere di fornire la prova o comunque degli elementi di segno contrario. In tal modo, ove l'ente previdenziale fornisca questi elementi. il giudice deve accertare l'esistenza (od inesistenza) del fatto mediante la comparazione ed il prudente apprezzamento degli elementi contrapposti: ove questi elementi non siano in alcun modo forniti, l'iscrizione conserva il suo valore probatorio, che il giudice non può ignorare (Cass. 22 marzo 2001 n. 4168). Nel caso in esame, il giudice, dando rilievo all'iscrizione ed all'assenza di elementi contrari forniti dall'Istituto. ha applicato i predetti principi. Ed invero. 1'Istituto non ha fornito elementi di segno contrario alla stessa iscrizione, che nel caso in esame il Tribunale ritiene confortata dagli elementi testimoniali. In ordine alla contestazione degli elementi testimoniali, formulata dall'istituto, è da premettere che il Tribunale ha dato determinante rilievo 6 all'iscrizione ed all'assenza di elementi contrari forniti dall'Istituto ("l'eccezione d'insussistenza d'un valido rapporto di lavoro non appare fondata, giacché non si rinviene in atti relazione ispettiva utilmente valutabile né l'I.N.P.S. ha prodotto elementi di prova idonei a far venir .... meno la presunzione di legittimità derivante dall'iscrizione"), e solo funzione di riscontro alla prova testimoniale (“e, comunque”). D'altro canto, è da osservare che, come questa Corte ha affermato (S.U. 27 dicembre 1997 n. 13045). "la deduzione di un vizio di tucco motivazione non conferisce al giudice di legittimità il potere di riesaminare il merito della controversia, bensì la sola facoltà di controllo. sotto il profilo della correttezza giuridica e della coerenza logico - formale. delle argomentazioni svolte dal giudice del merito, al quale spetta, in via esclusiva. il compito di individuare le fonti del proprio convincimento, di assumere e valutare le prove, di controllarne l'attendibilità e la concludenza, di scegliere. fra le complessive risultanze del processo, quelle ritenute maggiormente idonee a dimostrare la veridicità dei fatti ad esse sottesi, dando, così, liberamente prevalenza all'uno od all'altro dei mezzi di prova acquisiti. Ne consegue che il vizio di motivazione può dirsi sussistente solo quando, nel ragionamento del giudice di merito, sia rinvenibile traccia evidente del mancato od insufficiente esame di aspetti decisivi della controversia. ovvero quando esista insanabile contrasto fra le argomentazioni complessivamente adottate, tale da non consentire l'identificazione del procedimento logico - giuridico posto a base della decisione". 7 Il ricorso deve essere respinto. E, in assenza di valida resistente attività processuale, nulla è da disporsi in ordine alle spese del giudizio di legittimità.
PQM
La Corte rigetta il ricorso, e nulla dispone in ordine alle spese del giudizio di legittimità. Così deciso in Roma, il 7 dicembre 2001. Il Consigliere estensore Vitu luses Merenzio IL PRESIDENTE елее IL CANCELLIERE Depositato in Cancelleria oggi, - 7 MAR. 2002 IL CANCELLIERE D O 8