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Sentenza 27 novembre 2024
Sentenza 27 novembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 27/11/2024, n. 43181 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 43181 |
| Data del deposito : | 27 novembre 2024 |
Testo completo
SENTENZA sui ricorsi proposti da 1. De CH CO, nato a [...] il [...]; 2. LL UI, nato a [...] il [...]; 3. IA US AN, nato a [...] il [...]; 4. IE LV SO, nato a [...] il [...]; 5. IC AN, nato a [...] il [...]; 6. PE OM, nato a [...] il [...]; 7. OL AR, nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 09/11/2023 della Corte di appello di Napoli visti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi;
udita la relazione svolta dal Consigliere Angelo Capozzi;
Penale Sent. Sez. 6 Num. 43181 Anno 2024 Presidente: APRILE ERCOLE Relatore: CAPOZZI ANGELO Data Udienza: 24/09/2024 udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Raffaele Piccirillo, che ha concluso chiedendo dichiararsi l'inammissibilità dei ricorsi di LL e IC, il rigetto dei ricorsi di De CH, IA, PE e OL;
l'annullamento con rinvio per IE;
uditi i difensori: - Avv. Guido Sciacca in difesa di De CH CO;
- Avv. CO Matrone in difesa di IA US AN;
- Avv. CH Avino in difesa di OL AR;
- Avv. SO LV Annunziata in difesa di IE LV SO;
- Avv. Claudio D'Aniello in difesa di PE OM;
che hanno insistito per l'accoglimento dei rispettivi ricorsi. RITENUTO IN FATTO 1. Con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Napoli, a seguito di gravame - tra gli altri - degli imputati CO De CH, UI LL, US AN IA, LV SO IE, AN IC, OM PE e AR OL avverso la sentenza emessa in data 13 aprile 2022 del Giudice per le indagini preliminari del locale Tribunale in sede di giudizio abbreviato, in parziale riforma della decisione: - per CO De CH, riqualificato il reato sub 32, nella fattispecie di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309, ha rideterminato la pena inflitta in relazione alla responsabilità anche per i reati di cui ai capi 12 (artt. 10, 12, 14 legge n. 497/74) e 15 (artt.110 cod. pen., 73, comma 1, d.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309); - per UI LL, a seguito di accordo tra le parti, ha rideterminato la pena inflitta in relazione al reato di cui al capo 6 (artt. 110 cod. pen., 73, comma 1, d.P.R. n. 309/90, limitatamente agli episodi del 15.2.2017, 18.2.2017 e 4.3.2017); - per US AN IA ha confermato la decisione in relazione alla responsabilità in ordine ai reati di cui ai capi 12 (artt. 10, 12, 14 legge n. 497/74) e 15 (artt.110 cod. pen., 73, connma 1, d.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309); - Per LV SO IE ha confermato la decisione in relazione alla responsabilità in ordine ai reati di cui ai capi 4 (art. 74 d.P.R. n. 309/90, 416-bis.1 cod. pen.) quale partecipe, 15, 19 (artt. 110 cod. pen., 73, comnna 1, d.P.R. n. 24 309/90, 416-bis.
1. cod. pen.) e 26 (artt. 110 cod. pen., 73, comma 1, d.P.R. n. 309/90,416-bis.1 cod. pen.); 2 - per AN IC ha confermato la decisione in relazione alla responsabilità in ordine ai reati di cui ai capi 1(art. 416-bis cod. pen.), 4 ( art. 74 d.P.R. n. 309/90), per entrambi i capi quale partecipe, 17 (artt. 110, 81 cpv., 629, 416-bis.
1. cod. pen.),18 (artt. 110 cod. pen., 73, comma 1, d.P.R. n. 309/90, 416- bis.1 cod. pen.),19 (artt. 110 cod. pen., 73, comma 1, d.P.R. n. 309/90, 416-bis.1 cod. pen.), 20 (artt. 110 cod. pen., 73, comma 1, d.P.R. n. 309/90,416-bis.1 cod. pen.), 21 (artt. 110 cod. pen., 73, comma 1, d.P.R. n. 309/90,416-bis.1 cod. pen.), 23 (artt. 110 cod. pen., 73, comma 1, d.P.R. n. 309/90, 416-bis.1 cod. pen.), 24 (artt. 110 cod. pen., 73, comma 1, d.P.R. n. 309/90, 416-bis.1 cod. pen.), 25(artt. 110 cod. pen., 73, comma 1, d.P.R. n. 309/90, 416-bis.1 cod. pen.) e 26 (artt. 110 cod. pen., 73, comma 1, d.P.R. n. 309/90, 416-bis.1 cod. pen.), riconosciuta la attenuante di cui all'art. 416-bis.1, comma 3, cod. pen.; - per OM PE, escluse le aggravanti di cui all'art. 74, commi 3 e 4, d.P.R. n. 309/90, ha rideterminato la pena inflitta in relazione alla responsabilità in ordine ai reati di cui ai capi 4, quale partecipe, e 27 (artt. 110 cod. pen., 73, comma 1, d.P.R. n. 309/90, escluso l'episodio del 30.01.2017); - per AR OL, ha assolto l'imputato dal reato di cui al capo 29 di cui agli artt. 110 cod. pen., 73, comma 1, d.P.R. n. 309/90 limitatamente all'episodio del 26.01.2017 perché il fatto non sussiste, escluse a suo carico le aggravanti di cui all'art. 74, commi 3 e 4, d.P.R. n. 309/90, rideterminando la pena inflitta in relazione alla responsabilità in ordine ai reati di cui al capo 4, quale partecipe, 28 e 29 per i residui episodi. 2. Avverso la sentenza hanno proposto ricorso per cassazione i predetti imputati con atti a mezzo dei rispettivi difensori. 3. Nell'interesse di CH De CO si deduce manifesta illogicità della motivazione e inosservanza della legge penale e dell'art. 192 cod. proc. pen. in relazione alla responsabilità in ordine ai reati di cui ai capi 12, 15 e 32. Quanto al capo 12, la Corte di appello ha fornito una motivazione del tutto inconferente ripsetto alla doglianza proposta, ritenendo valida l'interpretazione delle captazioni della prima sentenza nonostante la chiara soluzione di continuità tra le due interpretazioni fornite, laddove i due colpi ritenuti in possesso del IA durante la conversazione con il De CH si triplicano quando lo stesso poco dopo insieme al De PP si reca nel Comune di Striano, così essendo destituito di fondamento il riferimento ai proiettili. Inoltre, la Corte ha omesso di fornire una valida spiegazione logica alla dedotta inverosimiglianza della consegna da parte del ricorrente al IA di un'arma, in assenza di espressioni verbali ricollegabili a tale pretesa consegna, riferendosi solo all'attentato verificatosi al bar del IA pochi giorni prima ed a un incontro che quest'ultimo avrebbe dovuto 3 avere con delle persone. Cosicché il proposito del De CH di prodigarsi per contattare persone disposte a cedere un'arma al IA è solo suggestivamente considerato per interpretare le precedenti captazioni, in realtà prive di significato indiziante. Quanto al capo 15, l'attività difensiva aveva dimostrato l'esistenza di una attività di torrefazione del caffè di cui il IA era proprietario e fornito una valida ricostruzione dei rapporti tra il ricorrente e gli altri imputati i quali, clienti del IA, si vedevano recapitare la merce ordinata a quest'ultimo proprio dal De CH, il quale era un lavoratore c.d. "a nero" del IA. A fronte di tale apporto la sentenza si è limitata a dare conferma della convenzionalità dell'uso del termine "cofano" e del riferimento alle cialde di caffè, rigettando senz'altro la spiegazione della difesa sui presunti quantitativi di stupefacente ceduto, ritenendo non plausibile che lo IE chiedesse realmente il confezionamento "su misura" di pacchi di 200 cialde di caffè in luogo di quelli da 150 normalmente in commercio. Quanto al capo 32, la sentenza si limita a ricopiare quella di primo grado, omettendo di spiegare perché dovese essere disatteso il dedotto rapporto di amicizia che legava il ricorrente al NO e senza chiarire perché ogni loro incontro dovesse essere finalizzato a cessioni di stupefacente, nonostante la difesa avesse dedotto che il riferimento al sequestro di 5,5, grammi di stupefacente a carico del NO era del giorno successivo all'incontro ad ora di pranzo tra i due, nel corso del quale non era emersa alcuna cessione. 4. Nell'interesse di UI LL si deduce con unico motivo violazione e falsa applicazione dell'art. 599-bis cod. proc. pen. in relazione all'art. 129 cod. proc. pen. per omessa motivazione circa la sussistenza di cause di non punibilità ex art. 129 cod. proc. pen. 5. Nell'interesse di US AN IA si deduce violazione di legge penale e vizio cumulativo della motivazione in relazione alla affermazione di responsabilità in ordine ai reati di cui ai capi 12 e 15. Quanto al capo 12 le captazioni considerate non possono giustificare la responsabilità in assenza di monitoraggio dei movimenti del ricorrente e di perquisizioni e sequestri, così che non può escludersi la detenzione da parte sua di una pistola c.d. scacciacani. Quanto al capo 15, il IA non ha mai utilizzato il termine "caffè" per riferirsi alla marihuana, non valendo al riguardo le successive conversazioni del RR con lo IE. Cosicché le tre conversazioni del 6 dicembre 2016 tra il ricorrente e CO De CH risultano essere riferite ad una attività 4 commerciale lecita di vendita del caffè, facente capo - come dimostrato dalla difesa - al ricorrente con il quale il De CO lavorava "in nero". Quanto alla esclusione della ipotesi lieve è del tutto irrilevante l'assunto secondo cui il ricorrente fosse stabilmente alla ricerca dello stupefacente, in assenza di indici di peculiare gravità della condotta. 6. Nell'interesse di LV SO IE si deducono i seguenti motivi. 6.1. Con il primo motivo assenza e manifesta illogicità della motivazione in relazione alla affermata responsabilità in ordine al reato di cui al capo 15. Il riferimento alle captazioni successive al fatto non sono pertinenti non solo perché intercorse tra soggetti diversi e riferite a un lasso temporale successivo ma perché il traffico di marihuana nel periodo in esame riguardava NT IE e RI RR, mentre tra il ricorrente e lo IA intercorrevano effettivi rapporti commerciali relativi alla fornitura di caffè, rispetto ai quali, se sussisteva simulazione, questa riguardava una questione fiscale relativa alla denuncia del caffè in grani. Inoltre, oltre la mancanza di valenza indiziante della indicazione del cofano dell'autovettura, la sentenza fa riferimento ad un inesistente accertamento delle forze dell'ordine sull'utilizzo presso il bar "Rockery" di una miscela diversa da quella commercializzata dal IA. 6.2. Con il secondo motivo vizio cumulativo della motivazione in relazione alla affermazione di responsabilità in ordine al reato di cui al capo 19. L'affermazione del presunto avallo da parte del ricorrente della assunzione della De RO quale pusher è frutto del travisamento della prova. Non solo non vi è ragione di ricollegare le captazioni alla persona del ricorrente, il loro contenuto non appare univoco, posto che l'indicazione del "ragioniere" da parte dell'IC non riguardava l'attuale ricorrente e che non vi è ragione per la quale l'IC dovesse dare conto dell'arruolamento della De RO. 6.3. Con il terzo motivo vizio cumulativo della motivazione in relazione alla affermazione di responsabilità in ordine al reato di cui al capo 26, fondata anche su una inversione cronologica dei progressivi n. 4769 e 4496 utilizzati ai fini della decisione, non dandosi conto del motivo per cui gli interlocutori - che pure si allontanerebbero frettolosamente dalla prossimità del bar "Rockery" per la presenza delle forze dell'ordine (prog. 4496) - si diano poi appuntamento nello stesso luogo qualche minuto dopo;
né giustificandosi l'identificazione del ricorrente quale interlocutore dell'IC. In ogni caso, il punto della sorte dello stupefacente non è stato oggetto di considerazione da parte della sentenza, così non potendosi stabilire se il ricorrente lo avesse mai avuto nella sua disponibilità. 6.4. Con il quarto motivo vizio cumulativo della motivazione in relazione alla affermazione di responsabilità in ordine al reato di cui al capo 4. 5 La Corte territoriale omette di indicare le ragioni per le quali le circostanze indicate siano sintomatiche del coinvolgimento dell'imputato, né chiarisce quali potessero essere le condotte alternative che il ricorrente avrebbe dovuto adottare sia in merito alla presenza delle chiavi del garage sia in relazione all'episodio del 8 marzo 2017. Il punto essenziale mai motivato risulta essere quello della pretesa messa a disposizione del bar per l'utilità del sodalizio e, comunque, la sentenza non ha distinto tra le condotte di NT IE e quelle di LV IE, omettendo ogni vaglio critico sulla circostanza che LV IE non avrebbe mai potuto impedire la presenza di determinati soggetti all'interno del bar o addirittura all'esterno. Quanto alla partecipazione alla vita associativa, la considerazione a carico del ricorrente delle captazioni di cui ai prog. 2271 e 2021 non sono giustificate in relazione all'individuazione del ricorrente e al contenuto riferito alla "lettera", invece riguardante una transazione assicurativa. Ancora, contraddittoria è la valutazione della captazione di cui al RIT 3481/16 del 11.03.2017 (v. pg. 123 della prima sentenza) rispetto a quanto emerso dagli atti rispetto alla sorpresa dell'imputato nell'aver rinvenuto un foro di proiettile sulla facciata del bar. Contraddittoria è, inoltre, la valutazione delle captazioni tra AN IC e FR BO sul coinvolgimento dell'imputato nella punizione del PP di non fornirgli la droga, non riguardando il concerto dell'IC l'attuale ricorrente. Anche il riconoscimento delle aggravanti è conseguente ai vizi sopra denunciati. 6.5. Con il quinto motivo si deduce vizio cumulativo della motivazione in relazione al mancato riconoscimento delle attenuanti generiche, facendosi riferimento a questioni alle quali il ricorrente è estraneo e senza che si possa affermare una particolare scaltrezza del ricorrente nelle condotte attribuitegli. Inoltre, la Corte non ha considerato che la condanna ex art. 73 d.P.R. n. 309/90 successiva ai fatti in esame riguarda fatto di cui si è autoaccusato NT IE con missiva in atti, scagionando di fatto il ricorrente. 7. Nell'interesse di AN IC si deducono i seguenti motivi 7.1. Con il primo motivo vizio cumulativo della motivazione e violazione di legge in relazione al mancato riconoscimento nella massima estensione della attenuante di cui all'art. 416-bis.1., comma 3, cod. pen., essendosi addotte argomentazioni estranee ai motivi di appello. 7.2. Con il secondo motivo violazione di legge penale in relazione al mancato riconoscimento delle attenuanti generiche senza considerare le specifiche doglianze difensive. 6 8. Nell'interesse di OM PE di deducono i seguenti motivi. 8.1. Con il primo motivo violazione degli artt. 267 cod. proc. pen. e 13 legge 12 luglio 1991 n. 203 in relazione alle intercettazioni di cui ai RIT 3481/16 e 4281/16 in quanto, diversamente da quanto ritenuto dalla Corte di appello, l'abbandono della testa di maiale sulla pubblica via non appare indicativo di per sé di alcuna ipotesi di reato, neanche in itinere e costituisce una circostanza altamente equivoca. 8.2. Con il secondo motivo violazione dell'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/90 e vizio cumulativo della motivazione in relazione alla affermazione di responsabilità e al mancato riconoscimento della ipotesi di lieve entità in ordine al reato di cui al capo 27. Illogica è l'attribuzione al PE della cessione a terzi dello stupefacente sulla base del suo mero acquisto e all'insistenza di volerlo effettuare, con riferimento al 22 dicembre 2016, individuandosi un salto logico del riferimento fatto al successivo 13 gennaio sulla qualità dello stupefacente commercializzato a Natale, senza indicare peraltro il soggetto agente. Analoghe argomentazioni valgono per l'addebitata cessione di marihuana del 29 dicembre fatta dal RR al PE. Quanto all'episodio del 17 gennaio per determinare la destinazione a terzi della detenzione vi sono le sole parole indicative della intenzione di "garbare quattro cinque di loro" Quanto a quello tra il 18 e 26 gennaio 2017 la destinazione a terzi è desunta dal solo conteggio del debito gravante sul PE per acquisiti a credito di marihuana dal RR. Infine, l'episodio del 9 febbraio non vi sono elementi per affermare che effettivamente PE abbia ceduto a terzi la marihuana acquistata. Così il presunto ruolo di spacciatore del PE è desunto dal solo acquisto per sei volte di marihuana in un periodo temporale circoscritto di un mese e 19 giorni. Quanto alla esclusione della ipotesi lieve non si comprende da quale elemento si tragga l'affermazione dell'acquisto anche di 50 grammi di marihuana, considerando - inoltre - che l'ipotesi in parola sussiste anche in caso di sistematicità degli acquisti. 8.3. Con il terzo motivo erronea applicazione della legge penale e vizio cumulativo della motivazione in relazione alla ritenuta partecipazione del ricorrente alla associazione criminale ex art. 74 d.P.R. n. 309/90, desunta dai sei episodi di acquisto di marihuana. Del tutto erronea è la valenza indiziante attribuita alla conversazione captata di cui al prog. 473 del 8.01.2017, oggetto di specifico motivo di appello negletto 7 dalla sentenza, non risultando alcuna decisione condivisa, ma addirittura il contrario rispetto a quanto affermato dallo IE. Ancora, non esiste alcuna conversazione diretta tra il PE e lo IE sulla fornitura di droga al primo da parte del RR e, in ogni caso, che lo IE sapesse di ciò non conforta la ritenuta appartenenza del PE all'associazione. Né conforta a proposito la conoscenza da parte del ricorrente di altri presunti spacciatori che non risultano appartenenti all'associazione, né è decisivo l'aver raccontato di aver detto a questi di "essere la stessa cosa del RR". Non è stata poi considerata la contraddittorietà rispetto alla partecipazione associativa della circostanza secondo la quale il ricorrente non acquistava più marihuana da RR perché la riteneva di cattiva qualità. Né è considerata l'irrilevanza della riferita lamentela del PE con il PP circa la qualità dello stupefacente vendutogli dal Sorrentíno, posto che il PP è stato ritenuto estraneo alla associazione. Errata è la valutazione circa la conoscenza da parte del RR della destinazione dello stupefacente venduto al PE rispetto all'interrogativo emergente nella captazione considerata;
come pure irrilevante è la mera proposta di acquisto (v. pg. 60 della sentenza) da parte del RR, non accettata dal PE, in ordine alla destinazione a terzi dello stupefacente, essendo piuttosto sintomo della sua non partecipazione associativa. Infine, la sentenza omette di valutare le ricadute della assoluzione di Mario PP, ritenuto particolarmente vicino al ricorrente e tramite del RR nei rapporti con il PE, sulla partecipazione associativa dello stesso ricorrente, anche con riguardo alla attendibilità delle dichiarazioni del collaboratore di giustizia IC. 8.4. Con il quarto motivo, in via subordinata, violazione della legge penale e vizio cumulativo della motivazione in relazione al mancato riconoscimento della ipotesi di cui all'art. 74, comma 6, d.P.R. n. 309/90, tenuto conto del fatto che il ricorrente avrebbe spacciato solo marihuana e in un limitato periodo, non potendosi imputargli condotte mai attribuitegli relativamente allo spaccio di cocaina e rapporti con soggetti che si sarebbero associati molto tempo dopo. 9. Nell'interesse di AR OL si deducono i seguenti motivi. 9.1. Con il primo motivo vizio cumulativo della motivazione e inosservanza della legge penale in relazione alla affermazione di responsabilità in ordine ai reati di cui ai capi 28 e 29. Quanto al reato di cui al capo 28 la sentenza non considera alcun elemento di prova conferente al fatto da provare. In particolare: 8 - Nelle conversazioni captate il 4 e il 7 gennaio 2017 non viene mai menzionato il tipo di stupefacente "cocaina" o "marihuana", né elementi per i quali si possa affermare che di tali sostanze i colloquianti stessero parlando;
- Manca in sentenza il passaggio argomentativo che consentirebbe di comprendere l'iter logico seguito dall'interprete partendo dalla conversazione ambientale prog. 341 del 04/01/2017 e passando attraverso la conversazione del 7.1.2017 (prog. 3232) per giungere alla conclusione che tra il 4.1.2017 e il 7.1.2017 il OL avesse detenuto cocaina;
- Non si rinviene il necessario passaggio argomentatívo con cui l'interprete abbia dato conto della conferenza delle captazioni sopra indicate, rispetto alla conclusione per la quale il debito di denaro del OL verso il RR era frutto della illecita commercializzazione di cocaina;
- Manca la trascrizione della conversazione captata in occasione dell'incontro del 7.1.2017 tra RR e OL, così da non potersi apprezzare la gravità indiziaria. Quanto al capo 29 gli elementi di prova indicati in ordine alle ipotizzate cessioni non fanno riferimento testuale alla cocaina, non riferendosi ad altre fonti di prova che conducano a tale assunto. Analoga censura è mossa in relazione alle condotte di cessione desunte da non esplicite espressioni captate, alle quali si aggiungono apprezzamenti immotivati. 9.2. Con il secondo motivo vizio cumulativo della motivazione e inosservanza della legge penale in relazione alla affermazione di responsabilità associativa di cui al capo 4. Il ricorso passa in disamina il compendio probatorio posto a base della affermazione di responsabilità e, in particolare: - La conversazione prog. 341 del 4.1.2017 censurando la mancanza di afferenza della prova al thema probandum;
- La conversazione ambientale prog. n. 846 del 17.1.2017, rispetto alla quale, pur volendo ritenere astrattamente plausibile che i due interlocutori parlassero di sostanza stupefacente, non si comprende perché essi parlassero di cocaina (e non di altra sostanza) e lo facessero nell'interesse e per le finalità proprie del gruppo criminale. - La conversazione prog. n. 2271 del 8.6.2017 di cui si censura il travisamento allorquando individua "Carminiello" nell'attuale ricorrente e non in altro soggetto come desumibile dalla captazione n. 846 delle ore 19.41.07 allegata dalla difesa in appello. - La conversazione ambientale del 27.01.2017, in relazione alla quale manca l'argomentazione circa la pretesa rete di spacciatori messa a disposizione del sodalizio dal OL. 9 - SMS del 3.2.2017 che il OL invia a sé medesimo quale promemoria la cui valenza è priva di concordanza con altri elementi e di inferenza rispetto al tema associativo. Cosicché la Corte territoriale non ha individuato elementi che potessero giustificare sotto il profilo oggettivo e soggettivo la partecipazione del ricorrente al sodalizio criminale, rispetto alla quale insufficiente è la commissione dei due reati sub 28 e 29. 9.3. Con il terzo motivo vizio cumulativo della motivazione e inosservanza della legge penale in relazione alla mancata qualificazione dei fatti sub 28 e 29 ai sensi dell'art. 73, connma 5, d.P.R. n. 309/90. Ribadite le censure sulla mancanza di motivazione in ordine alla commissione dei reati in parola, esula dalla esclusione della ipotesi lieve sia la partecipazione associativa, sia il ruolo di "tagliatore" dello stupefacente, non tenendosi conto del limitato numero di reati scopo e del limitato contesto soggettivo in cui sono realizzati. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. I ricorsi sono inammissibili. 2. Il ricorso di CH De CO. 2.1. Quanto alla affermazione di responsabilità in ordine al reato di cui al capo 12 il motivo è inammissibile in quanto reitera le questioni in fatto proposte in appello alle quali la Corte ha dato incensurabile risposta (v. pg. 34 e sg.) considerando l'antefatto generativo della esigenza da parte dello Gíugliano di armarsi e delle due captazioni del 25.4.2017: dalla prima evince la consegna (in prestito) della pistola da parte del De CH e dalla seconda, appena successiva, il suo collaudo da parte del IA;
l'interpretazione delle due captazioni trova ulteriore conferma da quella del 29.4.2017 nella quale, in modo esplicito, il De CH comunica al Gíugliano di aver trovato una persona disposta a vendergli una pistola particolare dotata di munizioni 9X19 corte, al prezzo di 1500/1600 euro. 2.2. Anche le censure in ordine alla responsabilità in ordine al reato sub 15 sono inammissibili in quanto reiterative e in fatto rispetto al doppio conforme accertamento. La sentenza rinvia (v. pg. 36) a quanto già detto in relazione alla posizione del IA (v. pg. 30 ess.), aggiungendo la considerazione secondo la quale il riferimento alla tenuta nel "cofano" delle "cialde" non era incompatibile con l'accusa. 1 0 Nel trattare la posizione del IA la sentenza avalla la prima decisione, secondo la quale non solo il dato captativo era incongruo rispetto alle deduzioni difensive che facevano leva sui rapporti commerciali tra il IA, titolare di una torrefazione, e lo IE, titolare di una società commerciale, ma che i presunti rapporti commerciali inerenti forniture di caffè tra il IA e i titolari del bar "Rockery" erano prive di dimostrazione e, anzi, smentite dalle verifiche condotte dalla polizia giudiziaria che hanno consentito di accertare che presso il bar dello IE veniva utilizzato un caffè diverso da quello venduto dal IA, peraltro in grani e non in cialde, laddove le fatture prodotte dalla difesa attengono ad acquisti di caffè (normale) risalenti all'anno 2015. A ciò, non illogicamente, si aggiunge l'utilizzo, in conversazioni antecedenti e successive, dell'espressione "caffè" secondo un uso convenzionale volto a coprire i traffici illeciti, incontestabil mente documentati da esplicite conversazioni. Del resto, la vicenda è dettagliatamente esaminata dalla prima sentenza a pg. 231 e ss.: già il primo Giudice esamina dettagliatamente il compendio captativo, coglie non illogicamente la natura criptica del contenuto e affronta analiticamente le deduzioni difensive poi riproposte con l'atto di appello. In particolare, con tale atto non solo non si contesta l'accertamento della p.g. - richiamato dal primo Giudice - sull'utilizzo di un diverso caffè presso il bar "Rockery", ma si sostiene che il caffè venduto dallo IA avesse destinazione domestica (ancorché fatturato all'attività commerciale degli IE), così facendo venir meno la decisività della stessa censura. 2.3. Infine, anche in relazione alle censure relative alla responsabilità in ordine al reato di cui al capo 32, deve affermarsi la inammissibilità perché generiche e in fatto. La sentenza impugnata risponde al pertinente motivo di appello, senza incorrere in vizi logici e giuridici, valorizzando la cripticità degli appuntamenti tra il ricorrente e il NO, l'emergenza captativa riguardante la richiesta di consegna, da parte del NO al ricorrente, di "uno più grande", le proteste del padre del NO nei confronti del ricorrente di cedere droga al figlio - seguite dal racconto del ricorrente al IA della vicenda non negando le consegne, seppur per "passaggi di mano" - e, infine, il rinvenimento indosso al NO, dopo un incontro con il ricorrente, di 5,5 grammi di cocaina. 3. Il ricorso di UI LL è inammissibile perché proposto per ragioni non consentite rispetto all'intervenuto concordato in appello sulla pena, con rinuncia agli ulteriori motivi di impugnazione (v. pg. 27 della sentenza impugnata), secondo il consolidato orientamento, affermato in fattispecie analoga, per il quale, a seguito della reintroduzione del c.d. patteggiamento in appello ad opera dell'art. 1, connma 56, della legge n. 103 del 2017, il giudice di secondo grado, 11 nell'accogliere la richiesta formulata a norma del nuovo art. 599-bis cod. proc. pen., non deve motivare sul mancato proscioglimento dell'imputato per una delle cause previste dall'art. 129 cod. proc. pen., né sull'insussistenza di cause di nullità assoluta o di inutilizzabilità delle prove, in quanto, a causa dell'effetto devolutivo proprio dell'impugnazione, una volta che l'imputato abbia rinunciato ai motivi di appello, la cognizione del giudice è limitata ai motivi non oggetto di rinuncia (Sez. 5, n. 15505 del 19/03/2018, Bresciani, Rv. 272853). 4. Il ricorso di US AN IA. 4.1. Quanto alle censure relative alla responsabilità in ordine ai reati di cui ai capi 12 e 15, stante la loro sovrapponibilità a quelle mosse nell'interesse del coimputato De CH, si rinvia a quanto detto a loro proposito. 4.2. Quanto alla esclusione della ipotesi lieve, la censura è genericamente proposta in fatto rispetto alla ineccepibile giustificazione da parte della sentenza impugnata in base al contesto in cui si è posto il ricorrente mostrando capacità di approvvigionamento di consistenti quantità correlate a gruppi criminali organizzati. 5. Il ricorso di LV SO IE. 5.1. Quanto al primo motivo, stante la sovrapponibilità delle censure a quelle mosse nell'interesse del coimputato De CH in ordine alla responsabilità in relazione al reato di cui al capo 15, si rinvia a quanto detto a proposito. 5.2. Il secondo motivo è generico ed in fatto. La sentenza impugnata (v. pg. 39 e sg.), senza incorrere in vizi logici e giuridici, in relazione alla affermazione di responsabilità in ordine al reato di cui al capo 19, valorizza il coinvolgimento da parte dell'IC, per conto del gruppo, della De RO quale spacciatrice di marihuana in Poggiomarino - zona curata dalla frangia dell'IC - e considera la specifica vicenda della consegna, da parte dell'IC, alla De RO del telefono e della scheda per le comunicazioni nonché dello stupefacente, nell'ambito della quale è il ricorrente - presso il bar quale l'IC e i complici si erano fermati - a dare l'incarico allo stesso IC di accedere presso la De RO, dandosi puntuale conto del riconoscimento della voce del ricorrente sia all'andata che al successivo ritorno dalla missione della quale il ricorrente si informava presso l'IC del buon esito. Rispetto alla ricostruzione avallata, del tutto corretta è la ritenuta irrilevanza del riferimento all'avallo del "ragioniere", ossia RI RR, considerando anche la stessa iniziativa dell'IC, ancor prima dell'arresto del D'Avino, di ingaggiare quale pusher la De RO. 5.3. Il terzo motivo è genericamente proposto per ragioni in fatto. 12 La sentenza, senza incorrere in vizi logici e giuridici, ha confermato la responsabilità del ricorrente sulla base delle due captazioni del 14.7.2017, correttamente considerate dal punto di visto della successione cronologica, dalle quali emerge l'incontro, dopo aver preso appuntamento presso il bar, tra lo IE e l'IC, in compagnia del PP, al quale il primo commissiona l'acquisto di 5 grammi di cocaina. E' poi verificato l'acquisto di 15 grammi di cocaina da parte dell'IC e del PP, i quali, nonostante fossero stati intercettati dalle forze dell'ordine, riuscivano ad evitare il ritrovamento della droga rientrandone in possesso. La sentenza - da un lato - dà conto della sollecitazione da parte dell'imputato all'IC di allontanarsi sollecitamente dal posto alla vita degli appartenenti alle forze dell'ordine e dell'intenzione dell'IC di rientrare dalla strada nel bar;
dall'altro, afferma del pari correttamente l'irrilevanza della materiale ricezione della droga da parte dello IE che l'aveva ordinata, così acquistandola, in conformità all'orientamento consolidato secondo il quale la consumazione del reato di acquisto di sostanze stupefacenti non richiede la cessione e la conseguente ricezione della droga, perfezionandosi la compravendita con il solo incontro delle volontà del compratore e del venditore. (Sez. 4, n. 3950 del 11/10/2011, dep. 2012, Conti, Rv. 251736). 5.4. Anche il quarto motivo è proposto per inaccessibili rivalutazioni in fatto del compendio probatorio. La sentenza, senza incorrere in vizi logici e giuridici, ha ritenuto che la partecipazione associativa sub capo 4 del ricorrente al gruppo capeggiato da ROrio IA, AL MA e RI RR sia dimostrata (v. pg. 43 e sg.) dai seguenti elementi di prova: - il bar "Rockery", gestito dal ricorrente e dal fratello, è risultato essere punto di ritrovo del gruppo per la pianificazione delle attività illecite, come desunto dagli accessi dei sodali e dagli incontri monitorati ai quali partecipa il ricorrente, concordati e preordinati, nonché dalla conversazione tra il ricorrente e RI RR il giorno dopo l'attentato al bar dello IA, in cui il primo invitava il secondo a "ritirarsi" un attimo e recarsi presso il suo bar;
- la custodia presso il bar delle chiavi del garage dove era stoccato lo stupefacente del gruppo, desunta dalle conversazioni tra NT IE e RI RR in occasione della perquisizione e del sequestro della droga avvenuto il 8.3.2017, a riprova della centralità del bar gestito da entrambi i fratelli nei traffici illeciti;
- l'interessamento da parte del ricorrente del reperimento di una nuova pusher (vedi quanto sopra detto in ordine al capo 19); - i numerosi dialoghi in cui il ricorrente - direttamente o attraverso il riferimento a lui degli interlocutori - si mostra interessato al traffico illecito, quale 13 il suo riferimento al cattivo taglio della cocaina fatto dal OL, la critica per non aver l'IC ricevuto il denaro per onorare gli impegni del gruppo per l'illecita attività, dandosi conto della effettiva natura della "lettera" quale proveniente dal capo clan ROrio IA dal carcere sulle modalità di gestione delle illecite attività; ancora, i rapporti tra il ricorrente e il PP, dal primo "allontanato" per la sua inaffidabilità. Ritiene questa Corte che le valutazioni poste a base degli individuati elementi di prova non possano essere inficiate dalla inaccessibile rivalutazione del contenuto delle captazioni proposte e del collegamento probatorio delle singole emergenze, proposta dal ricorso, in assenza di profili di illogicità o carenza della motivazione, tenuto conto del doppio conforme accertamento di merito. Quanto alla censura sul riconoscimento delle aggravanti, essa risulta generica anche rispetto alla rilevata inammissibilità del pertinente motivo di appello in relazione alla aggravante mafiosa (v. pg. 45). 5.5. Il quinto motivo costituisce generica censura in fatto al corretto esercizio dei poteri discrezionali demandati al giudice di merito (v. pg. 47) che ha escluso la ricorrenza delle attenuanti cd. generiche sulla base degli indici espressivi della non comune capacità criminale del ricorrente, segnata dal "radicamento" sul territorio di Poggiomarino, operando con la "protezione" del boss IA, e tenuto conto della assenza di resipiscenza, non solo in ragione della prosecuzione della attività criminosa dopo il sequestro dello stupefacente presso il garage, ma anche alla stregua della successiva condanna per fatto specifico, la cui valenza negativa non può essere superata dalle ammissioni del fratello. 6. Il ricorso di AN IC. 6.1. Il primo motivo è generico rispetto al riconoscimento della attenuante speciale nella massima estensione della metà già da parte del Giudice di primo grado (v. pg 555), che la sentenza impugnata ha confermato. In ogni caso, è genericamente proposto anche rispetto alla specifica motivazione offerta, scevra da vizi logici e giuridici, sullo spessore del contributo - non particolarmente decisivo - dato dal ricorrente. 6.2. Il secondo motivo costituisce generica censura al corretto esercizio dei poteri discrezionali demandati al giudice di merito (v. pg. 53) che ha rigettato la pertinente deduzione difensiva sul rilievo della ostativa gravità dei fatti per i quali si procede, risultando il ricorrente sodale del gruppo di stampo mafioso facente capo a ROrio IA e della compagine sub 4, di cui si dimostra particolarmente attivo. 7. Il ricorso di OM PE. 14 7.1. Il primo motivo è inammissibile in quanto proposto per motivi in fatto volti a rivalutare la sufficienza indiziaria posta a base della autorizzazione alle captazioni (v. pg. 55), non necessitando - secondo costante orientamento - che la stessa si appunti su uno specifico soggetto. 7.2. Il secondo motivo è inammissibile. In particolare, quanto alla responsabilità: - In relazione all'episodio del 22.12.2016 la censura è manifestamente generica rispetto alla considerazione di quanto avvenuto prima dell'incontro del RR con il ricorrente. - In relazione all'episodio del 29 dicembre è parimenti generica (v. pg. 56) rispetto alla consegna al ricorrente di una busta contenente marihuana per cessione a terzi (ibidem); - In relazione all'episodio del 17.1.2017 la censura è generica rispetto alla considerazione del precedente prelievo dello stupefacente presso il deposito del gruppo e l'inequivoco riferimento ai terzi destinatari;
- In relazione all'episodio tra il 18 e il 26 gennaio, la censura non si confronta con la rilevata genericità del motivo di appello e, comunque, dello specifico contenuto della conversazione considerata;
- In relazione all'episodio del 9 febbraio la censura è generica rispetto al considerato successivo rinvenimento della parte eliminata da quella di 50 grammi consegnata. Quanto alla esclusione della ipotesi lieve la censura è genericamente proposta per ragioni in fatto (v. pg. 58) rispetto alla ineccepibile valutazione che, in conformità al consolidato orientamento di legittimità che richiede la valutazione complessiva degli elementi a disposizione, ha valorizzato i quantitativi trattati e la stabile dedizione alla commercializzazione della droga proveniente dall'esponente apicale RR, delineando correttamente un contesto incompatibile con la tenuità del fatto. 7.3. Anche il terzo motivo sulla partecipazione associativa è genericamente versata in fatto. La sentenza ha convalidato la partecipazione associativa del ricorrente sulla base della ricostruzione in fatto secondo la quale egli era stabilmente dedito alla cessione a terzi della droga che riceveva dal gruppo, tramite RI RR con il quale intratteneva un rapporto fiduciario verificato in un apprezzabile lasso temporale, emergendo una contabilità che consentiva al ricorrente il pagamento del corrispettivo dello stupefacente acquistato, dopo lo smercio da parte sua;
tale rapporto era palesato a terzi quando si faceva riferimento all'essere "la stessa cosa" di RR;
risultava essere in rapporti con altri sodali quali NT IE, essendo al corrente delle modalità operative del gruppo (v. pg. 59). 15 Quanto alle ragioni della richiamata ricostruzione fattuale, incensurabile è la valutazione del dato captativo sulla quale si fonda. Rispetto a questa, inaccessibile è la censura in ordine alla interpretazione della conversazione n. 473 tra il RR e PP, nella quale quest'ultimo fa riferimento alla condivisione da parte dello IE della decisione del ricorrente di non cedere stupefacente ad un acquirente "ROrio" ritenuto non affidabile;
del pari generica è la dedotta assenza di prova di cessioni tra il RR e il ricorrente rispetto al contenuto della captazione n. 655 del 13.1.2017 sulle lamentele del PE con il RR, alla presenza di NT IE, della qualità dello stupefacente ricevuto, dei conteggi relativi alla merce ricevuta dallo stesso PE e della consegna da parte sua di denaro in corrispettivo al PP;
generica, ancora, è la censura sul contenuto della captazione n. 1608 del 9.2.2017 dalla quale la sentenza evince che il PE riceve "cinquanta cosi" dal RR il quale gli indica anche a chi consegnare la droga;
come pure, infine, generica è la censura in ordine alla captazione n. 822 del 17.1.2017 nella quale il RR proponeva al ricorrente la vendita di "cinquanta cosi" indicando anche il margine di guadagno del complice ("io a cinque e tu a sei"). Generica, infine - rispetto al ricostruito quadro probatorio - è la censurata omessa considerazione della incidenza della intervenuta assoluzione del PP in appello dal reato associativo, posto che non è la partecipazione associativa del PP alla base della valutazione del dato captativo considerato, quanto piuttosto l'obiettiva valenza dei fatti desunti dalle conversazioni. 7.4. Il quarto motivo è genericamente proposto per ragioni in fatto rispetto alla partecipazione ad un contesto associativo in grado di rifornirsi ampiamente e smerciare quantitativi di stupefacente di duplice tipologia, non potendosi riconoscere condotte tutte qualificabili all'interno della ipotesi lieve secondo il condiviso orientamento per il quale la fattispecie associativa prevista dall'art. 74, comma 6, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, è configurabile a condizione che i sodali abbiano programmato esclusivamente la commissione di fatti di lieve entità, predisponendo modalità strutturali e operative incompatibili con fatti di maggiore gravità e che, in concreto, l'attività associativa si sia manifestata con condotte tutte rientranti nella previsione dell'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990 (Sez. 6, n. 1642 del 09/10/2019 dep. 2020, Degli Angioli, Rv. 278098) 8. Il ricorso di AR OL. 8.1. Il primo motivo è inammissibile. Quanto alla affermazione di responsabilità in ordine al reato di cui al capo 28, la sentenza dà incensurabilmente conto - attraverso la complessiva valutazione delle conversazioni tra il ricorrente e il RR captate il 4 (n. 314), 7 (n.3232) e 17 gennaio 2017 (n.846) - della correlazione del debito del OL nei confronti 16 del RR con il traffico di droga rispetto al quale il ricorrente era coinvolto - la conversazione n. 314 faceva espresso riferimento a due cessioni - documentandosi la ricerca da parte dei colloquianti di stupefacente di buona qualità - che altrimenti non si facevano affari - con l'intenzione del RR comunicata al ricorrente di provare a tagliare diversamente la droga, come altrove aveva funzionato. Che il OL, che si mostrava disponibile alla operazione, fosse dedito alle operazioni di taglio dello stupefacente è correttamente desunto sia dal riferimento allo sms (D.Mannosio) che il OL si inviava sul proprio cellulare riferito proprio alla nota sostanza da taglio, sia dal dire di IC e LV SO IE avente ad oggetto le lamentele sulla miscela preparata da "AR". Alla ricostruzione operata dalla doppia conforme decisione, il ricorrente oppone una parcellizzata diversa interpretazione delle captazioni che non può trovare accesso in questa sede. Quanto al reato di cui al capo 29, la censura è genericamente proposta per ragioni in fatto rispetto alla incensurabile valutazione del compendio captativo, intervenuto tra il ricorrente e il Fiore, non illogicamente considerato allorquando - in relazione all'episodio del 26.01.2017 - desume l'assicurazione data dal primo al secondo della disponibilità dello stupefacente, alla quale fa seguito l'accesso del Fiore a casa del OL per riceversi lo stupefacente;
analoga dinamica - letta alla luce del consueto tono criptico delle conversazioni - è riscontrata con riferimento all'episodio del 4.02.2017. 8.2. Il secondo motivo è inammissibile. La sentenza, senza incorrere in vizi logici e giuridici, ha considerato le seguenti emergenze a fondamento della partecipazione associativa del ricorrente: - Conversazione n. 341 che documenta la comunicazione del OL al RR, esponente apicale, non solo del credito maturato da "Gennaro" per poter chiudere i conti, ma anche le sue preoccupazioni per la qualità dello stupefacente che il RR gli proponeva di acquistare, non illogicamente valutato quale indizio del legame associativo;
- Conversazione n. 846, svolta nella autovettura ambientalizzata del RR, che manifesta i rapporti con il gruppo criminale del OL quale acquirente dello stupefacente destinato a terzi esprimendo n OL le sue preoccupazioni per la qualità dello stupefacente che poteva cagionare una perdita di clientela, emergendo il proposito di inserire stabilmente nel gruppo un soggetto che riusciva a vendere droga senza problemi e, ancora, l'utilizzo da parte del OL di un soggetto ("Gennaro") al quale passava la droga che riceveva per la vendita al dettaglio. 17 - Conversazione n. 2271 che riguarda le lamentele dei sodali sul cattivo taglio dello stupefacente operato da "Carmeniello" non illogicamente individuato nell'attuale ricorrente anche attraverso il riferimento fatto dall'IC al RR che, come detto, si interfacciava con il ricorrente in relazione al taglio dello stupefacente;
- Conv. del 27.1.2017 che documenta il dialogo tra RR e OL sulla possibilità di acquistare altra droga in base alla disponibilità di denaro derivante dalla rete di acquirenti del OL ("i miei acquirenti") e all'attività di spaccio demandata allo "Gennaro"; - Sms del OL a sé medesimo come promemoria "D.Mannosio", indicativa proprio della sostanza utilizzata per il "taglio" dello stupefacente. Rispetto alla non illogica valutazione del compendio considerato il motivo è genericamente proposto, anche secondo una parcellizzata considerazione del dato, per inaccessibili ragioni in fatto. 8.3. Il terzo motivo è genericamente proposto per ragioni in fatto, rispetto alla incensurabile valutazione espressa dalla sentenza, in conformità al già citato orientamento, che ha considerato rilevante il coinvolgimento del ricorrente nel traffico di cocaina, non solo nello spaccio ma anche nel taglio della sostanza, all'interno di un gruppo finalizzato allo stabile reperimento della droga e alla sua commercializzazione nel territorio di Poggiomarino. 9. Alla declaratoria di inammissibilità dei ricorsi consegue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma che si stima equo determinare in euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma che si stima equo determinare in euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 24/09/2024.
udita la relazione svolta dal Consigliere Angelo Capozzi;
Penale Sent. Sez. 6 Num. 43181 Anno 2024 Presidente: APRILE ERCOLE Relatore: CAPOZZI ANGELO Data Udienza: 24/09/2024 udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Raffaele Piccirillo, che ha concluso chiedendo dichiararsi l'inammissibilità dei ricorsi di LL e IC, il rigetto dei ricorsi di De CH, IA, PE e OL;
l'annullamento con rinvio per IE;
uditi i difensori: - Avv. Guido Sciacca in difesa di De CH CO;
- Avv. CO Matrone in difesa di IA US AN;
- Avv. CH Avino in difesa di OL AR;
- Avv. SO LV Annunziata in difesa di IE LV SO;
- Avv. Claudio D'Aniello in difesa di PE OM;
che hanno insistito per l'accoglimento dei rispettivi ricorsi. RITENUTO IN FATTO 1. Con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Napoli, a seguito di gravame - tra gli altri - degli imputati CO De CH, UI LL, US AN IA, LV SO IE, AN IC, OM PE e AR OL avverso la sentenza emessa in data 13 aprile 2022 del Giudice per le indagini preliminari del locale Tribunale in sede di giudizio abbreviato, in parziale riforma della decisione: - per CO De CH, riqualificato il reato sub 32, nella fattispecie di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309, ha rideterminato la pena inflitta in relazione alla responsabilità anche per i reati di cui ai capi 12 (artt. 10, 12, 14 legge n. 497/74) e 15 (artt.110 cod. pen., 73, comma 1, d.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309); - per UI LL, a seguito di accordo tra le parti, ha rideterminato la pena inflitta in relazione al reato di cui al capo 6 (artt. 110 cod. pen., 73, comma 1, d.P.R. n. 309/90, limitatamente agli episodi del 15.2.2017, 18.2.2017 e 4.3.2017); - per US AN IA ha confermato la decisione in relazione alla responsabilità in ordine ai reati di cui ai capi 12 (artt. 10, 12, 14 legge n. 497/74) e 15 (artt.110 cod. pen., 73, connma 1, d.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309); - Per LV SO IE ha confermato la decisione in relazione alla responsabilità in ordine ai reati di cui ai capi 4 (art. 74 d.P.R. n. 309/90, 416-bis.1 cod. pen.) quale partecipe, 15, 19 (artt. 110 cod. pen., 73, comnna 1, d.P.R. n. 24 309/90, 416-bis.
1. cod. pen.) e 26 (artt. 110 cod. pen., 73, comma 1, d.P.R. n. 309/90,416-bis.1 cod. pen.); 2 - per AN IC ha confermato la decisione in relazione alla responsabilità in ordine ai reati di cui ai capi 1(art. 416-bis cod. pen.), 4 ( art. 74 d.P.R. n. 309/90), per entrambi i capi quale partecipe, 17 (artt. 110, 81 cpv., 629, 416-bis.
1. cod. pen.),18 (artt. 110 cod. pen., 73, comma 1, d.P.R. n. 309/90, 416- bis.1 cod. pen.),19 (artt. 110 cod. pen., 73, comma 1, d.P.R. n. 309/90, 416-bis.1 cod. pen.), 20 (artt. 110 cod. pen., 73, comma 1, d.P.R. n. 309/90,416-bis.1 cod. pen.), 21 (artt. 110 cod. pen., 73, comma 1, d.P.R. n. 309/90,416-bis.1 cod. pen.), 23 (artt. 110 cod. pen., 73, comma 1, d.P.R. n. 309/90, 416-bis.1 cod. pen.), 24 (artt. 110 cod. pen., 73, comma 1, d.P.R. n. 309/90, 416-bis.1 cod. pen.), 25(artt. 110 cod. pen., 73, comma 1, d.P.R. n. 309/90, 416-bis.1 cod. pen.) e 26 (artt. 110 cod. pen., 73, comma 1, d.P.R. n. 309/90, 416-bis.1 cod. pen.), riconosciuta la attenuante di cui all'art. 416-bis.1, comma 3, cod. pen.; - per OM PE, escluse le aggravanti di cui all'art. 74, commi 3 e 4, d.P.R. n. 309/90, ha rideterminato la pena inflitta in relazione alla responsabilità in ordine ai reati di cui ai capi 4, quale partecipe, e 27 (artt. 110 cod. pen., 73, comma 1, d.P.R. n. 309/90, escluso l'episodio del 30.01.2017); - per AR OL, ha assolto l'imputato dal reato di cui al capo 29 di cui agli artt. 110 cod. pen., 73, comma 1, d.P.R. n. 309/90 limitatamente all'episodio del 26.01.2017 perché il fatto non sussiste, escluse a suo carico le aggravanti di cui all'art. 74, commi 3 e 4, d.P.R. n. 309/90, rideterminando la pena inflitta in relazione alla responsabilità in ordine ai reati di cui al capo 4, quale partecipe, 28 e 29 per i residui episodi. 2. Avverso la sentenza hanno proposto ricorso per cassazione i predetti imputati con atti a mezzo dei rispettivi difensori. 3. Nell'interesse di CH De CO si deduce manifesta illogicità della motivazione e inosservanza della legge penale e dell'art. 192 cod. proc. pen. in relazione alla responsabilità in ordine ai reati di cui ai capi 12, 15 e 32. Quanto al capo 12, la Corte di appello ha fornito una motivazione del tutto inconferente ripsetto alla doglianza proposta, ritenendo valida l'interpretazione delle captazioni della prima sentenza nonostante la chiara soluzione di continuità tra le due interpretazioni fornite, laddove i due colpi ritenuti in possesso del IA durante la conversazione con il De CH si triplicano quando lo stesso poco dopo insieme al De PP si reca nel Comune di Striano, così essendo destituito di fondamento il riferimento ai proiettili. Inoltre, la Corte ha omesso di fornire una valida spiegazione logica alla dedotta inverosimiglianza della consegna da parte del ricorrente al IA di un'arma, in assenza di espressioni verbali ricollegabili a tale pretesa consegna, riferendosi solo all'attentato verificatosi al bar del IA pochi giorni prima ed a un incontro che quest'ultimo avrebbe dovuto 3 avere con delle persone. Cosicché il proposito del De CH di prodigarsi per contattare persone disposte a cedere un'arma al IA è solo suggestivamente considerato per interpretare le precedenti captazioni, in realtà prive di significato indiziante. Quanto al capo 15, l'attività difensiva aveva dimostrato l'esistenza di una attività di torrefazione del caffè di cui il IA era proprietario e fornito una valida ricostruzione dei rapporti tra il ricorrente e gli altri imputati i quali, clienti del IA, si vedevano recapitare la merce ordinata a quest'ultimo proprio dal De CH, il quale era un lavoratore c.d. "a nero" del IA. A fronte di tale apporto la sentenza si è limitata a dare conferma della convenzionalità dell'uso del termine "cofano" e del riferimento alle cialde di caffè, rigettando senz'altro la spiegazione della difesa sui presunti quantitativi di stupefacente ceduto, ritenendo non plausibile che lo IE chiedesse realmente il confezionamento "su misura" di pacchi di 200 cialde di caffè in luogo di quelli da 150 normalmente in commercio. Quanto al capo 32, la sentenza si limita a ricopiare quella di primo grado, omettendo di spiegare perché dovese essere disatteso il dedotto rapporto di amicizia che legava il ricorrente al NO e senza chiarire perché ogni loro incontro dovesse essere finalizzato a cessioni di stupefacente, nonostante la difesa avesse dedotto che il riferimento al sequestro di 5,5, grammi di stupefacente a carico del NO era del giorno successivo all'incontro ad ora di pranzo tra i due, nel corso del quale non era emersa alcuna cessione. 4. Nell'interesse di UI LL si deduce con unico motivo violazione e falsa applicazione dell'art. 599-bis cod. proc. pen. in relazione all'art. 129 cod. proc. pen. per omessa motivazione circa la sussistenza di cause di non punibilità ex art. 129 cod. proc. pen. 5. Nell'interesse di US AN IA si deduce violazione di legge penale e vizio cumulativo della motivazione in relazione alla affermazione di responsabilità in ordine ai reati di cui ai capi 12 e 15. Quanto al capo 12 le captazioni considerate non possono giustificare la responsabilità in assenza di monitoraggio dei movimenti del ricorrente e di perquisizioni e sequestri, così che non può escludersi la detenzione da parte sua di una pistola c.d. scacciacani. Quanto al capo 15, il IA non ha mai utilizzato il termine "caffè" per riferirsi alla marihuana, non valendo al riguardo le successive conversazioni del RR con lo IE. Cosicché le tre conversazioni del 6 dicembre 2016 tra il ricorrente e CO De CH risultano essere riferite ad una attività 4 commerciale lecita di vendita del caffè, facente capo - come dimostrato dalla difesa - al ricorrente con il quale il De CO lavorava "in nero". Quanto alla esclusione della ipotesi lieve è del tutto irrilevante l'assunto secondo cui il ricorrente fosse stabilmente alla ricerca dello stupefacente, in assenza di indici di peculiare gravità della condotta. 6. Nell'interesse di LV SO IE si deducono i seguenti motivi. 6.1. Con il primo motivo assenza e manifesta illogicità della motivazione in relazione alla affermata responsabilità in ordine al reato di cui al capo 15. Il riferimento alle captazioni successive al fatto non sono pertinenti non solo perché intercorse tra soggetti diversi e riferite a un lasso temporale successivo ma perché il traffico di marihuana nel periodo in esame riguardava NT IE e RI RR, mentre tra il ricorrente e lo IA intercorrevano effettivi rapporti commerciali relativi alla fornitura di caffè, rispetto ai quali, se sussisteva simulazione, questa riguardava una questione fiscale relativa alla denuncia del caffè in grani. Inoltre, oltre la mancanza di valenza indiziante della indicazione del cofano dell'autovettura, la sentenza fa riferimento ad un inesistente accertamento delle forze dell'ordine sull'utilizzo presso il bar "Rockery" di una miscela diversa da quella commercializzata dal IA. 6.2. Con il secondo motivo vizio cumulativo della motivazione in relazione alla affermazione di responsabilità in ordine al reato di cui al capo 19. L'affermazione del presunto avallo da parte del ricorrente della assunzione della De RO quale pusher è frutto del travisamento della prova. Non solo non vi è ragione di ricollegare le captazioni alla persona del ricorrente, il loro contenuto non appare univoco, posto che l'indicazione del "ragioniere" da parte dell'IC non riguardava l'attuale ricorrente e che non vi è ragione per la quale l'IC dovesse dare conto dell'arruolamento della De RO. 6.3. Con il terzo motivo vizio cumulativo della motivazione in relazione alla affermazione di responsabilità in ordine al reato di cui al capo 26, fondata anche su una inversione cronologica dei progressivi n. 4769 e 4496 utilizzati ai fini della decisione, non dandosi conto del motivo per cui gli interlocutori - che pure si allontanerebbero frettolosamente dalla prossimità del bar "Rockery" per la presenza delle forze dell'ordine (prog. 4496) - si diano poi appuntamento nello stesso luogo qualche minuto dopo;
né giustificandosi l'identificazione del ricorrente quale interlocutore dell'IC. In ogni caso, il punto della sorte dello stupefacente non è stato oggetto di considerazione da parte della sentenza, così non potendosi stabilire se il ricorrente lo avesse mai avuto nella sua disponibilità. 6.4. Con il quarto motivo vizio cumulativo della motivazione in relazione alla affermazione di responsabilità in ordine al reato di cui al capo 4. 5 La Corte territoriale omette di indicare le ragioni per le quali le circostanze indicate siano sintomatiche del coinvolgimento dell'imputato, né chiarisce quali potessero essere le condotte alternative che il ricorrente avrebbe dovuto adottare sia in merito alla presenza delle chiavi del garage sia in relazione all'episodio del 8 marzo 2017. Il punto essenziale mai motivato risulta essere quello della pretesa messa a disposizione del bar per l'utilità del sodalizio e, comunque, la sentenza non ha distinto tra le condotte di NT IE e quelle di LV IE, omettendo ogni vaglio critico sulla circostanza che LV IE non avrebbe mai potuto impedire la presenza di determinati soggetti all'interno del bar o addirittura all'esterno. Quanto alla partecipazione alla vita associativa, la considerazione a carico del ricorrente delle captazioni di cui ai prog. 2271 e 2021 non sono giustificate in relazione all'individuazione del ricorrente e al contenuto riferito alla "lettera", invece riguardante una transazione assicurativa. Ancora, contraddittoria è la valutazione della captazione di cui al RIT 3481/16 del 11.03.2017 (v. pg. 123 della prima sentenza) rispetto a quanto emerso dagli atti rispetto alla sorpresa dell'imputato nell'aver rinvenuto un foro di proiettile sulla facciata del bar. Contraddittoria è, inoltre, la valutazione delle captazioni tra AN IC e FR BO sul coinvolgimento dell'imputato nella punizione del PP di non fornirgli la droga, non riguardando il concerto dell'IC l'attuale ricorrente. Anche il riconoscimento delle aggravanti è conseguente ai vizi sopra denunciati. 6.5. Con il quinto motivo si deduce vizio cumulativo della motivazione in relazione al mancato riconoscimento delle attenuanti generiche, facendosi riferimento a questioni alle quali il ricorrente è estraneo e senza che si possa affermare una particolare scaltrezza del ricorrente nelle condotte attribuitegli. Inoltre, la Corte non ha considerato che la condanna ex art. 73 d.P.R. n. 309/90 successiva ai fatti in esame riguarda fatto di cui si è autoaccusato NT IE con missiva in atti, scagionando di fatto il ricorrente. 7. Nell'interesse di AN IC si deducono i seguenti motivi 7.1. Con il primo motivo vizio cumulativo della motivazione e violazione di legge in relazione al mancato riconoscimento nella massima estensione della attenuante di cui all'art. 416-bis.1., comma 3, cod. pen., essendosi addotte argomentazioni estranee ai motivi di appello. 7.2. Con il secondo motivo violazione di legge penale in relazione al mancato riconoscimento delle attenuanti generiche senza considerare le specifiche doglianze difensive. 6 8. Nell'interesse di OM PE di deducono i seguenti motivi. 8.1. Con il primo motivo violazione degli artt. 267 cod. proc. pen. e 13 legge 12 luglio 1991 n. 203 in relazione alle intercettazioni di cui ai RIT 3481/16 e 4281/16 in quanto, diversamente da quanto ritenuto dalla Corte di appello, l'abbandono della testa di maiale sulla pubblica via non appare indicativo di per sé di alcuna ipotesi di reato, neanche in itinere e costituisce una circostanza altamente equivoca. 8.2. Con il secondo motivo violazione dell'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/90 e vizio cumulativo della motivazione in relazione alla affermazione di responsabilità e al mancato riconoscimento della ipotesi di lieve entità in ordine al reato di cui al capo 27. Illogica è l'attribuzione al PE della cessione a terzi dello stupefacente sulla base del suo mero acquisto e all'insistenza di volerlo effettuare, con riferimento al 22 dicembre 2016, individuandosi un salto logico del riferimento fatto al successivo 13 gennaio sulla qualità dello stupefacente commercializzato a Natale, senza indicare peraltro il soggetto agente. Analoghe argomentazioni valgono per l'addebitata cessione di marihuana del 29 dicembre fatta dal RR al PE. Quanto all'episodio del 17 gennaio per determinare la destinazione a terzi della detenzione vi sono le sole parole indicative della intenzione di "garbare quattro cinque di loro" Quanto a quello tra il 18 e 26 gennaio 2017 la destinazione a terzi è desunta dal solo conteggio del debito gravante sul PE per acquisiti a credito di marihuana dal RR. Infine, l'episodio del 9 febbraio non vi sono elementi per affermare che effettivamente PE abbia ceduto a terzi la marihuana acquistata. Così il presunto ruolo di spacciatore del PE è desunto dal solo acquisto per sei volte di marihuana in un periodo temporale circoscritto di un mese e 19 giorni. Quanto alla esclusione della ipotesi lieve non si comprende da quale elemento si tragga l'affermazione dell'acquisto anche di 50 grammi di marihuana, considerando - inoltre - che l'ipotesi in parola sussiste anche in caso di sistematicità degli acquisti. 8.3. Con il terzo motivo erronea applicazione della legge penale e vizio cumulativo della motivazione in relazione alla ritenuta partecipazione del ricorrente alla associazione criminale ex art. 74 d.P.R. n. 309/90, desunta dai sei episodi di acquisto di marihuana. Del tutto erronea è la valenza indiziante attribuita alla conversazione captata di cui al prog. 473 del 8.01.2017, oggetto di specifico motivo di appello negletto 7 dalla sentenza, non risultando alcuna decisione condivisa, ma addirittura il contrario rispetto a quanto affermato dallo IE. Ancora, non esiste alcuna conversazione diretta tra il PE e lo IE sulla fornitura di droga al primo da parte del RR e, in ogni caso, che lo IE sapesse di ciò non conforta la ritenuta appartenenza del PE all'associazione. Né conforta a proposito la conoscenza da parte del ricorrente di altri presunti spacciatori che non risultano appartenenti all'associazione, né è decisivo l'aver raccontato di aver detto a questi di "essere la stessa cosa del RR". Non è stata poi considerata la contraddittorietà rispetto alla partecipazione associativa della circostanza secondo la quale il ricorrente non acquistava più marihuana da RR perché la riteneva di cattiva qualità. Né è considerata l'irrilevanza della riferita lamentela del PE con il PP circa la qualità dello stupefacente vendutogli dal Sorrentíno, posto che il PP è stato ritenuto estraneo alla associazione. Errata è la valutazione circa la conoscenza da parte del RR della destinazione dello stupefacente venduto al PE rispetto all'interrogativo emergente nella captazione considerata;
come pure irrilevante è la mera proposta di acquisto (v. pg. 60 della sentenza) da parte del RR, non accettata dal PE, in ordine alla destinazione a terzi dello stupefacente, essendo piuttosto sintomo della sua non partecipazione associativa. Infine, la sentenza omette di valutare le ricadute della assoluzione di Mario PP, ritenuto particolarmente vicino al ricorrente e tramite del RR nei rapporti con il PE, sulla partecipazione associativa dello stesso ricorrente, anche con riguardo alla attendibilità delle dichiarazioni del collaboratore di giustizia IC. 8.4. Con il quarto motivo, in via subordinata, violazione della legge penale e vizio cumulativo della motivazione in relazione al mancato riconoscimento della ipotesi di cui all'art. 74, comma 6, d.P.R. n. 309/90, tenuto conto del fatto che il ricorrente avrebbe spacciato solo marihuana e in un limitato periodo, non potendosi imputargli condotte mai attribuitegli relativamente allo spaccio di cocaina e rapporti con soggetti che si sarebbero associati molto tempo dopo. 9. Nell'interesse di AR OL si deducono i seguenti motivi. 9.1. Con il primo motivo vizio cumulativo della motivazione e inosservanza della legge penale in relazione alla affermazione di responsabilità in ordine ai reati di cui ai capi 28 e 29. Quanto al reato di cui al capo 28 la sentenza non considera alcun elemento di prova conferente al fatto da provare. In particolare: 8 - Nelle conversazioni captate il 4 e il 7 gennaio 2017 non viene mai menzionato il tipo di stupefacente "cocaina" o "marihuana", né elementi per i quali si possa affermare che di tali sostanze i colloquianti stessero parlando;
- Manca in sentenza il passaggio argomentativo che consentirebbe di comprendere l'iter logico seguito dall'interprete partendo dalla conversazione ambientale prog. 341 del 04/01/2017 e passando attraverso la conversazione del 7.1.2017 (prog. 3232) per giungere alla conclusione che tra il 4.1.2017 e il 7.1.2017 il OL avesse detenuto cocaina;
- Non si rinviene il necessario passaggio argomentatívo con cui l'interprete abbia dato conto della conferenza delle captazioni sopra indicate, rispetto alla conclusione per la quale il debito di denaro del OL verso il RR era frutto della illecita commercializzazione di cocaina;
- Manca la trascrizione della conversazione captata in occasione dell'incontro del 7.1.2017 tra RR e OL, così da non potersi apprezzare la gravità indiziaria. Quanto al capo 29 gli elementi di prova indicati in ordine alle ipotizzate cessioni non fanno riferimento testuale alla cocaina, non riferendosi ad altre fonti di prova che conducano a tale assunto. Analoga censura è mossa in relazione alle condotte di cessione desunte da non esplicite espressioni captate, alle quali si aggiungono apprezzamenti immotivati. 9.2. Con il secondo motivo vizio cumulativo della motivazione e inosservanza della legge penale in relazione alla affermazione di responsabilità associativa di cui al capo 4. Il ricorso passa in disamina il compendio probatorio posto a base della affermazione di responsabilità e, in particolare: - La conversazione prog. 341 del 4.1.2017 censurando la mancanza di afferenza della prova al thema probandum;
- La conversazione ambientale prog. n. 846 del 17.1.2017, rispetto alla quale, pur volendo ritenere astrattamente plausibile che i due interlocutori parlassero di sostanza stupefacente, non si comprende perché essi parlassero di cocaina (e non di altra sostanza) e lo facessero nell'interesse e per le finalità proprie del gruppo criminale. - La conversazione prog. n. 2271 del 8.6.2017 di cui si censura il travisamento allorquando individua "Carminiello" nell'attuale ricorrente e non in altro soggetto come desumibile dalla captazione n. 846 delle ore 19.41.07 allegata dalla difesa in appello. - La conversazione ambientale del 27.01.2017, in relazione alla quale manca l'argomentazione circa la pretesa rete di spacciatori messa a disposizione del sodalizio dal OL. 9 - SMS del 3.2.2017 che il OL invia a sé medesimo quale promemoria la cui valenza è priva di concordanza con altri elementi e di inferenza rispetto al tema associativo. Cosicché la Corte territoriale non ha individuato elementi che potessero giustificare sotto il profilo oggettivo e soggettivo la partecipazione del ricorrente al sodalizio criminale, rispetto alla quale insufficiente è la commissione dei due reati sub 28 e 29. 9.3. Con il terzo motivo vizio cumulativo della motivazione e inosservanza della legge penale in relazione alla mancata qualificazione dei fatti sub 28 e 29 ai sensi dell'art. 73, connma 5, d.P.R. n. 309/90. Ribadite le censure sulla mancanza di motivazione in ordine alla commissione dei reati in parola, esula dalla esclusione della ipotesi lieve sia la partecipazione associativa, sia il ruolo di "tagliatore" dello stupefacente, non tenendosi conto del limitato numero di reati scopo e del limitato contesto soggettivo in cui sono realizzati. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. I ricorsi sono inammissibili. 2. Il ricorso di CH De CO. 2.1. Quanto alla affermazione di responsabilità in ordine al reato di cui al capo 12 il motivo è inammissibile in quanto reitera le questioni in fatto proposte in appello alle quali la Corte ha dato incensurabile risposta (v. pg. 34 e sg.) considerando l'antefatto generativo della esigenza da parte dello Gíugliano di armarsi e delle due captazioni del 25.4.2017: dalla prima evince la consegna (in prestito) della pistola da parte del De CH e dalla seconda, appena successiva, il suo collaudo da parte del IA;
l'interpretazione delle due captazioni trova ulteriore conferma da quella del 29.4.2017 nella quale, in modo esplicito, il De CH comunica al Gíugliano di aver trovato una persona disposta a vendergli una pistola particolare dotata di munizioni 9X19 corte, al prezzo di 1500/1600 euro. 2.2. Anche le censure in ordine alla responsabilità in ordine al reato sub 15 sono inammissibili in quanto reiterative e in fatto rispetto al doppio conforme accertamento. La sentenza rinvia (v. pg. 36) a quanto già detto in relazione alla posizione del IA (v. pg. 30 ess.), aggiungendo la considerazione secondo la quale il riferimento alla tenuta nel "cofano" delle "cialde" non era incompatibile con l'accusa. 1 0 Nel trattare la posizione del IA la sentenza avalla la prima decisione, secondo la quale non solo il dato captativo era incongruo rispetto alle deduzioni difensive che facevano leva sui rapporti commerciali tra il IA, titolare di una torrefazione, e lo IE, titolare di una società commerciale, ma che i presunti rapporti commerciali inerenti forniture di caffè tra il IA e i titolari del bar "Rockery" erano prive di dimostrazione e, anzi, smentite dalle verifiche condotte dalla polizia giudiziaria che hanno consentito di accertare che presso il bar dello IE veniva utilizzato un caffè diverso da quello venduto dal IA, peraltro in grani e non in cialde, laddove le fatture prodotte dalla difesa attengono ad acquisti di caffè (normale) risalenti all'anno 2015. A ciò, non illogicamente, si aggiunge l'utilizzo, in conversazioni antecedenti e successive, dell'espressione "caffè" secondo un uso convenzionale volto a coprire i traffici illeciti, incontestabil mente documentati da esplicite conversazioni. Del resto, la vicenda è dettagliatamente esaminata dalla prima sentenza a pg. 231 e ss.: già il primo Giudice esamina dettagliatamente il compendio captativo, coglie non illogicamente la natura criptica del contenuto e affronta analiticamente le deduzioni difensive poi riproposte con l'atto di appello. In particolare, con tale atto non solo non si contesta l'accertamento della p.g. - richiamato dal primo Giudice - sull'utilizzo di un diverso caffè presso il bar "Rockery", ma si sostiene che il caffè venduto dallo IA avesse destinazione domestica (ancorché fatturato all'attività commerciale degli IE), così facendo venir meno la decisività della stessa censura. 2.3. Infine, anche in relazione alle censure relative alla responsabilità in ordine al reato di cui al capo 32, deve affermarsi la inammissibilità perché generiche e in fatto. La sentenza impugnata risponde al pertinente motivo di appello, senza incorrere in vizi logici e giuridici, valorizzando la cripticità degli appuntamenti tra il ricorrente e il NO, l'emergenza captativa riguardante la richiesta di consegna, da parte del NO al ricorrente, di "uno più grande", le proteste del padre del NO nei confronti del ricorrente di cedere droga al figlio - seguite dal racconto del ricorrente al IA della vicenda non negando le consegne, seppur per "passaggi di mano" - e, infine, il rinvenimento indosso al NO, dopo un incontro con il ricorrente, di 5,5 grammi di cocaina. 3. Il ricorso di UI LL è inammissibile perché proposto per ragioni non consentite rispetto all'intervenuto concordato in appello sulla pena, con rinuncia agli ulteriori motivi di impugnazione (v. pg. 27 della sentenza impugnata), secondo il consolidato orientamento, affermato in fattispecie analoga, per il quale, a seguito della reintroduzione del c.d. patteggiamento in appello ad opera dell'art. 1, connma 56, della legge n. 103 del 2017, il giudice di secondo grado, 11 nell'accogliere la richiesta formulata a norma del nuovo art. 599-bis cod. proc. pen., non deve motivare sul mancato proscioglimento dell'imputato per una delle cause previste dall'art. 129 cod. proc. pen., né sull'insussistenza di cause di nullità assoluta o di inutilizzabilità delle prove, in quanto, a causa dell'effetto devolutivo proprio dell'impugnazione, una volta che l'imputato abbia rinunciato ai motivi di appello, la cognizione del giudice è limitata ai motivi non oggetto di rinuncia (Sez. 5, n. 15505 del 19/03/2018, Bresciani, Rv. 272853). 4. Il ricorso di US AN IA. 4.1. Quanto alle censure relative alla responsabilità in ordine ai reati di cui ai capi 12 e 15, stante la loro sovrapponibilità a quelle mosse nell'interesse del coimputato De CH, si rinvia a quanto detto a loro proposito. 4.2. Quanto alla esclusione della ipotesi lieve, la censura è genericamente proposta in fatto rispetto alla ineccepibile giustificazione da parte della sentenza impugnata in base al contesto in cui si è posto il ricorrente mostrando capacità di approvvigionamento di consistenti quantità correlate a gruppi criminali organizzati. 5. Il ricorso di LV SO IE. 5.1. Quanto al primo motivo, stante la sovrapponibilità delle censure a quelle mosse nell'interesse del coimputato De CH in ordine alla responsabilità in relazione al reato di cui al capo 15, si rinvia a quanto detto a proposito. 5.2. Il secondo motivo è generico ed in fatto. La sentenza impugnata (v. pg. 39 e sg.), senza incorrere in vizi logici e giuridici, in relazione alla affermazione di responsabilità in ordine al reato di cui al capo 19, valorizza il coinvolgimento da parte dell'IC, per conto del gruppo, della De RO quale spacciatrice di marihuana in Poggiomarino - zona curata dalla frangia dell'IC - e considera la specifica vicenda della consegna, da parte dell'IC, alla De RO del telefono e della scheda per le comunicazioni nonché dello stupefacente, nell'ambito della quale è il ricorrente - presso il bar quale l'IC e i complici si erano fermati - a dare l'incarico allo stesso IC di accedere presso la De RO, dandosi puntuale conto del riconoscimento della voce del ricorrente sia all'andata che al successivo ritorno dalla missione della quale il ricorrente si informava presso l'IC del buon esito. Rispetto alla ricostruzione avallata, del tutto corretta è la ritenuta irrilevanza del riferimento all'avallo del "ragioniere", ossia RI RR, considerando anche la stessa iniziativa dell'IC, ancor prima dell'arresto del D'Avino, di ingaggiare quale pusher la De RO. 5.3. Il terzo motivo è genericamente proposto per ragioni in fatto. 12 La sentenza, senza incorrere in vizi logici e giuridici, ha confermato la responsabilità del ricorrente sulla base delle due captazioni del 14.7.2017, correttamente considerate dal punto di visto della successione cronologica, dalle quali emerge l'incontro, dopo aver preso appuntamento presso il bar, tra lo IE e l'IC, in compagnia del PP, al quale il primo commissiona l'acquisto di 5 grammi di cocaina. E' poi verificato l'acquisto di 15 grammi di cocaina da parte dell'IC e del PP, i quali, nonostante fossero stati intercettati dalle forze dell'ordine, riuscivano ad evitare il ritrovamento della droga rientrandone in possesso. La sentenza - da un lato - dà conto della sollecitazione da parte dell'imputato all'IC di allontanarsi sollecitamente dal posto alla vita degli appartenenti alle forze dell'ordine e dell'intenzione dell'IC di rientrare dalla strada nel bar;
dall'altro, afferma del pari correttamente l'irrilevanza della materiale ricezione della droga da parte dello IE che l'aveva ordinata, così acquistandola, in conformità all'orientamento consolidato secondo il quale la consumazione del reato di acquisto di sostanze stupefacenti non richiede la cessione e la conseguente ricezione della droga, perfezionandosi la compravendita con il solo incontro delle volontà del compratore e del venditore. (Sez. 4, n. 3950 del 11/10/2011, dep. 2012, Conti, Rv. 251736). 5.4. Anche il quarto motivo è proposto per inaccessibili rivalutazioni in fatto del compendio probatorio. La sentenza, senza incorrere in vizi logici e giuridici, ha ritenuto che la partecipazione associativa sub capo 4 del ricorrente al gruppo capeggiato da ROrio IA, AL MA e RI RR sia dimostrata (v. pg. 43 e sg.) dai seguenti elementi di prova: - il bar "Rockery", gestito dal ricorrente e dal fratello, è risultato essere punto di ritrovo del gruppo per la pianificazione delle attività illecite, come desunto dagli accessi dei sodali e dagli incontri monitorati ai quali partecipa il ricorrente, concordati e preordinati, nonché dalla conversazione tra il ricorrente e RI RR il giorno dopo l'attentato al bar dello IA, in cui il primo invitava il secondo a "ritirarsi" un attimo e recarsi presso il suo bar;
- la custodia presso il bar delle chiavi del garage dove era stoccato lo stupefacente del gruppo, desunta dalle conversazioni tra NT IE e RI RR in occasione della perquisizione e del sequestro della droga avvenuto il 8.3.2017, a riprova della centralità del bar gestito da entrambi i fratelli nei traffici illeciti;
- l'interessamento da parte del ricorrente del reperimento di una nuova pusher (vedi quanto sopra detto in ordine al capo 19); - i numerosi dialoghi in cui il ricorrente - direttamente o attraverso il riferimento a lui degli interlocutori - si mostra interessato al traffico illecito, quale 13 il suo riferimento al cattivo taglio della cocaina fatto dal OL, la critica per non aver l'IC ricevuto il denaro per onorare gli impegni del gruppo per l'illecita attività, dandosi conto della effettiva natura della "lettera" quale proveniente dal capo clan ROrio IA dal carcere sulle modalità di gestione delle illecite attività; ancora, i rapporti tra il ricorrente e il PP, dal primo "allontanato" per la sua inaffidabilità. Ritiene questa Corte che le valutazioni poste a base degli individuati elementi di prova non possano essere inficiate dalla inaccessibile rivalutazione del contenuto delle captazioni proposte e del collegamento probatorio delle singole emergenze, proposta dal ricorso, in assenza di profili di illogicità o carenza della motivazione, tenuto conto del doppio conforme accertamento di merito. Quanto alla censura sul riconoscimento delle aggravanti, essa risulta generica anche rispetto alla rilevata inammissibilità del pertinente motivo di appello in relazione alla aggravante mafiosa (v. pg. 45). 5.5. Il quinto motivo costituisce generica censura in fatto al corretto esercizio dei poteri discrezionali demandati al giudice di merito (v. pg. 47) che ha escluso la ricorrenza delle attenuanti cd. generiche sulla base degli indici espressivi della non comune capacità criminale del ricorrente, segnata dal "radicamento" sul territorio di Poggiomarino, operando con la "protezione" del boss IA, e tenuto conto della assenza di resipiscenza, non solo in ragione della prosecuzione della attività criminosa dopo il sequestro dello stupefacente presso il garage, ma anche alla stregua della successiva condanna per fatto specifico, la cui valenza negativa non può essere superata dalle ammissioni del fratello. 6. Il ricorso di AN IC. 6.1. Il primo motivo è generico rispetto al riconoscimento della attenuante speciale nella massima estensione della metà già da parte del Giudice di primo grado (v. pg 555), che la sentenza impugnata ha confermato. In ogni caso, è genericamente proposto anche rispetto alla specifica motivazione offerta, scevra da vizi logici e giuridici, sullo spessore del contributo - non particolarmente decisivo - dato dal ricorrente. 6.2. Il secondo motivo costituisce generica censura al corretto esercizio dei poteri discrezionali demandati al giudice di merito (v. pg. 53) che ha rigettato la pertinente deduzione difensiva sul rilievo della ostativa gravità dei fatti per i quali si procede, risultando il ricorrente sodale del gruppo di stampo mafioso facente capo a ROrio IA e della compagine sub 4, di cui si dimostra particolarmente attivo. 7. Il ricorso di OM PE. 14 7.1. Il primo motivo è inammissibile in quanto proposto per motivi in fatto volti a rivalutare la sufficienza indiziaria posta a base della autorizzazione alle captazioni (v. pg. 55), non necessitando - secondo costante orientamento - che la stessa si appunti su uno specifico soggetto. 7.2. Il secondo motivo è inammissibile. In particolare, quanto alla responsabilità: - In relazione all'episodio del 22.12.2016 la censura è manifestamente generica rispetto alla considerazione di quanto avvenuto prima dell'incontro del RR con il ricorrente. - In relazione all'episodio del 29 dicembre è parimenti generica (v. pg. 56) rispetto alla consegna al ricorrente di una busta contenente marihuana per cessione a terzi (ibidem); - In relazione all'episodio del 17.1.2017 la censura è generica rispetto alla considerazione del precedente prelievo dello stupefacente presso il deposito del gruppo e l'inequivoco riferimento ai terzi destinatari;
- In relazione all'episodio tra il 18 e il 26 gennaio, la censura non si confronta con la rilevata genericità del motivo di appello e, comunque, dello specifico contenuto della conversazione considerata;
- In relazione all'episodio del 9 febbraio la censura è generica rispetto al considerato successivo rinvenimento della parte eliminata da quella di 50 grammi consegnata. Quanto alla esclusione della ipotesi lieve la censura è genericamente proposta per ragioni in fatto (v. pg. 58) rispetto alla ineccepibile valutazione che, in conformità al consolidato orientamento di legittimità che richiede la valutazione complessiva degli elementi a disposizione, ha valorizzato i quantitativi trattati e la stabile dedizione alla commercializzazione della droga proveniente dall'esponente apicale RR, delineando correttamente un contesto incompatibile con la tenuità del fatto. 7.3. Anche il terzo motivo sulla partecipazione associativa è genericamente versata in fatto. La sentenza ha convalidato la partecipazione associativa del ricorrente sulla base della ricostruzione in fatto secondo la quale egli era stabilmente dedito alla cessione a terzi della droga che riceveva dal gruppo, tramite RI RR con il quale intratteneva un rapporto fiduciario verificato in un apprezzabile lasso temporale, emergendo una contabilità che consentiva al ricorrente il pagamento del corrispettivo dello stupefacente acquistato, dopo lo smercio da parte sua;
tale rapporto era palesato a terzi quando si faceva riferimento all'essere "la stessa cosa" di RR;
risultava essere in rapporti con altri sodali quali NT IE, essendo al corrente delle modalità operative del gruppo (v. pg. 59). 15 Quanto alle ragioni della richiamata ricostruzione fattuale, incensurabile è la valutazione del dato captativo sulla quale si fonda. Rispetto a questa, inaccessibile è la censura in ordine alla interpretazione della conversazione n. 473 tra il RR e PP, nella quale quest'ultimo fa riferimento alla condivisione da parte dello IE della decisione del ricorrente di non cedere stupefacente ad un acquirente "ROrio" ritenuto non affidabile;
del pari generica è la dedotta assenza di prova di cessioni tra il RR e il ricorrente rispetto al contenuto della captazione n. 655 del 13.1.2017 sulle lamentele del PE con il RR, alla presenza di NT IE, della qualità dello stupefacente ricevuto, dei conteggi relativi alla merce ricevuta dallo stesso PE e della consegna da parte sua di denaro in corrispettivo al PP;
generica, ancora, è la censura sul contenuto della captazione n. 1608 del 9.2.2017 dalla quale la sentenza evince che il PE riceve "cinquanta cosi" dal RR il quale gli indica anche a chi consegnare la droga;
come pure, infine, generica è la censura in ordine alla captazione n. 822 del 17.1.2017 nella quale il RR proponeva al ricorrente la vendita di "cinquanta cosi" indicando anche il margine di guadagno del complice ("io a cinque e tu a sei"). Generica, infine - rispetto al ricostruito quadro probatorio - è la censurata omessa considerazione della incidenza della intervenuta assoluzione del PP in appello dal reato associativo, posto che non è la partecipazione associativa del PP alla base della valutazione del dato captativo considerato, quanto piuttosto l'obiettiva valenza dei fatti desunti dalle conversazioni. 7.4. Il quarto motivo è genericamente proposto per ragioni in fatto rispetto alla partecipazione ad un contesto associativo in grado di rifornirsi ampiamente e smerciare quantitativi di stupefacente di duplice tipologia, non potendosi riconoscere condotte tutte qualificabili all'interno della ipotesi lieve secondo il condiviso orientamento per il quale la fattispecie associativa prevista dall'art. 74, comma 6, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, è configurabile a condizione che i sodali abbiano programmato esclusivamente la commissione di fatti di lieve entità, predisponendo modalità strutturali e operative incompatibili con fatti di maggiore gravità e che, in concreto, l'attività associativa si sia manifestata con condotte tutte rientranti nella previsione dell'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990 (Sez. 6, n. 1642 del 09/10/2019 dep. 2020, Degli Angioli, Rv. 278098) 8. Il ricorso di AR OL. 8.1. Il primo motivo è inammissibile. Quanto alla affermazione di responsabilità in ordine al reato di cui al capo 28, la sentenza dà incensurabilmente conto - attraverso la complessiva valutazione delle conversazioni tra il ricorrente e il RR captate il 4 (n. 314), 7 (n.3232) e 17 gennaio 2017 (n.846) - della correlazione del debito del OL nei confronti 16 del RR con il traffico di droga rispetto al quale il ricorrente era coinvolto - la conversazione n. 314 faceva espresso riferimento a due cessioni - documentandosi la ricerca da parte dei colloquianti di stupefacente di buona qualità - che altrimenti non si facevano affari - con l'intenzione del RR comunicata al ricorrente di provare a tagliare diversamente la droga, come altrove aveva funzionato. Che il OL, che si mostrava disponibile alla operazione, fosse dedito alle operazioni di taglio dello stupefacente è correttamente desunto sia dal riferimento allo sms (D.Mannosio) che il OL si inviava sul proprio cellulare riferito proprio alla nota sostanza da taglio, sia dal dire di IC e LV SO IE avente ad oggetto le lamentele sulla miscela preparata da "AR". Alla ricostruzione operata dalla doppia conforme decisione, il ricorrente oppone una parcellizzata diversa interpretazione delle captazioni che non può trovare accesso in questa sede. Quanto al reato di cui al capo 29, la censura è genericamente proposta per ragioni in fatto rispetto alla incensurabile valutazione del compendio captativo, intervenuto tra il ricorrente e il Fiore, non illogicamente considerato allorquando - in relazione all'episodio del 26.01.2017 - desume l'assicurazione data dal primo al secondo della disponibilità dello stupefacente, alla quale fa seguito l'accesso del Fiore a casa del OL per riceversi lo stupefacente;
analoga dinamica - letta alla luce del consueto tono criptico delle conversazioni - è riscontrata con riferimento all'episodio del 4.02.2017. 8.2. Il secondo motivo è inammissibile. La sentenza, senza incorrere in vizi logici e giuridici, ha considerato le seguenti emergenze a fondamento della partecipazione associativa del ricorrente: - Conversazione n. 341 che documenta la comunicazione del OL al RR, esponente apicale, non solo del credito maturato da "Gennaro" per poter chiudere i conti, ma anche le sue preoccupazioni per la qualità dello stupefacente che il RR gli proponeva di acquistare, non illogicamente valutato quale indizio del legame associativo;
- Conversazione n. 846, svolta nella autovettura ambientalizzata del RR, che manifesta i rapporti con il gruppo criminale del OL quale acquirente dello stupefacente destinato a terzi esprimendo n OL le sue preoccupazioni per la qualità dello stupefacente che poteva cagionare una perdita di clientela, emergendo il proposito di inserire stabilmente nel gruppo un soggetto che riusciva a vendere droga senza problemi e, ancora, l'utilizzo da parte del OL di un soggetto ("Gennaro") al quale passava la droga che riceveva per la vendita al dettaglio. 17 - Conversazione n. 2271 che riguarda le lamentele dei sodali sul cattivo taglio dello stupefacente operato da "Carmeniello" non illogicamente individuato nell'attuale ricorrente anche attraverso il riferimento fatto dall'IC al RR che, come detto, si interfacciava con il ricorrente in relazione al taglio dello stupefacente;
- Conv. del 27.1.2017 che documenta il dialogo tra RR e OL sulla possibilità di acquistare altra droga in base alla disponibilità di denaro derivante dalla rete di acquirenti del OL ("i miei acquirenti") e all'attività di spaccio demandata allo "Gennaro"; - Sms del OL a sé medesimo come promemoria "D.Mannosio", indicativa proprio della sostanza utilizzata per il "taglio" dello stupefacente. Rispetto alla non illogica valutazione del compendio considerato il motivo è genericamente proposto, anche secondo una parcellizzata considerazione del dato, per inaccessibili ragioni in fatto. 8.3. Il terzo motivo è genericamente proposto per ragioni in fatto, rispetto alla incensurabile valutazione espressa dalla sentenza, in conformità al già citato orientamento, che ha considerato rilevante il coinvolgimento del ricorrente nel traffico di cocaina, non solo nello spaccio ma anche nel taglio della sostanza, all'interno di un gruppo finalizzato allo stabile reperimento della droga e alla sua commercializzazione nel territorio di Poggiomarino. 9. Alla declaratoria di inammissibilità dei ricorsi consegue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma che si stima equo determinare in euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma che si stima equo determinare in euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 24/09/2024.