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Sentenza 27 novembre 2025
Sentenza 27 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 27/11/2025, n. 3475 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 3475 |
| Data del deposito : | 27 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Lecce - Sezione Seconda Civile - composta dai magistrati:
1) Dott.ssa Cinzia MONDATORE - Presidente
2) Dott. Gianluca FIORELLA - Giudice rel.
3) Dott.ssa Agnese DI BATTISTA - Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA NON DEFINITIVA nella causa civile iscritta al n. 1284 del Ruolo Generale delle cause dell'anno 2025,
TRA
(c.f.: ), rappresentata e difesa dall'avv. Parte_1 C.F._1
RO RU, come da mandato in atti;
- RICORRENTE -
E
(c.f.: ), rappresentato e difeso Controparte_1 C.F._2 dall'avv. Salvatore Mazzotta, come da mandato in atti;
- RESISTENTE -
OGGETTO: separazione giudiziale
All'udienza del 13/10/2025 svoltasi mediante trattazione scritta, le parti hanno depositato note scritte, chiedendo la pronuncia della separazione personale alle condizioni tra loro concordate e specificate in atti.
Il P.M., a cui gli atti sono stati trasmessi per il rituale intervento, nulla ha opposto.
RAGIONI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 21/02/2025, ha esposto: di aver contratto Parte_1 matrimonio con il 6/03/2020, in Carmiano (LE); che dalla loro Controparte_1 unione sono nati due figli: il 22/12/2022 e , il 31/08/2020; che Per_1 Per_2
l'unione matrimoniale è entrata in crisi per incompatibilità caratteriali ed incomprensioni insanabili che hanno fatto venir meno l'affectio coniugalis. Ha chiesto, pertanto, che venga dichiarata la separazione personale dei coniugi.
1 , con ricorso depositato in data 26/02/2025, ha instaurato Controparte_1 autonomo giudizio – R.G. n. 1403/2025 - al fine di ottenere la pronuncia di separazione e, nel rispetto dei termini di legge, quella di divorzio.
Con provvedimento del Presidente di Sezione, il giudizio introdotto dal resistente
è stato assegnato all'odierno Relatore, stante la connessione oggettiva e soggettiva sussistente tra i due procedimenti.
Il Giudice delegato su istanza dei difensori di entrambe le parti ha, pertanto, disposto la riunione dei due giudizi.
Tanto premesso, i difensori dei coniugi, per l'udienza di comparizione, hanno depositato le memorie di cui all'art. 473bis.17 c.p.c. specificando le rispettive posizioni e formulando le relative richieste istruttorie.
All'udienza del 22/09/2025, sono comparse le parti le quali, dopo una breve discussione, hanno chiesto un rinvio al fine di valutare la possibilità di una soluzione concordata della controversia.
Per l'udienza del 13/10/2025, svoltasi mediante il deposito di note scritte, le parti hanno dichiarato di aver raggiunto medio tempore un accordo per definire consensualmente il procedimento alle seguenti condizioni:
a) autorizzare i coniugi a vivere separatamente;
b) disporre l'affidamento congiunto dei due figli minori e Persona_3
, nel rispetto della vigente normativa, con collocazione Persona_4 presso l'abitazione in cui risiede la madre;
c) assegnare la quota di Assegno Unico Familiare di € 266,00 – finora interamente incassato dal marito – a favore della Sig.ra Parte_1
d) disporre il versamento a carico del Sig. di un assegno a Controparte_1 favore dei minori ed ammontante ad euro 560,00, pari ad euro 280,00 per ed euro 280,00 per , a titolo di mantenimento, da versarsi Per_1 Per_2 entro e non oltre il giorno 5 di ogni mese sul conto Postepay della ricorrente, oltre al rimborso del 50% delle spese mediche, sportive e di studio, meglio evidenziate nel vigente Protocollo del Tribunale di Lecce cui si rinvia;
e) disporre a carico del Sig. ed in favore della Sig.ra un CP_1 Pt_1 contributo per il pagamento del canone di locazione che si determina in euro 40,00:
2 f) disporre il diritto di visita del padre ai figli minori nei seguenti termini:
- nei giorni di martedì e giovedì dalle 17:00 alle 20:00, salvo diverso accordo tra i genitori, nel rispetto degli impegni lavorativi degli stessi e di studio dei minori;
- 15 giorni consecutivi durante l'estate in periodo da concordarsi tra i genitori entro il 31 maggio di ogni anno, salvo diversa ed ulteriore intesa fra i coniugi;
- dopo la fine della scuola e al di fuori dei soggiorni di vacanze fuori sede, proseguirà la suddivisione dei giorni del periodo scolastico, salvo attribuire a ciascun genitore le ore che sarebbero state di scuola;
- per 5 giorni durante le vacanze natalizie, comprendenti ad anni alterni il giorno di Natale o quello di Capodanno, salvo diverso accordo tra i genitori;
- per due giorni durante le vacanze pasquali, comprendenti ad anni alterni il giorno di Pasqua o quello di Pasquetta, salvo diverso accordo tra i genitori;
- per tutte le ulteriori feste si seguirà il criterio dell'alternanza (es. 25 aprile col padre – 01 maggio con la madre, con rotazione per gli anni successivi);
- quando i figli sono con uno dei genitori, l'altro potrà telefonare e/o videochiamare;
- nell'ipotesi in cui per impegni di lavoro/familiari improrogabili e improvvisi, il genitore che dovrebbe prendere in custodia i figli non possa provvedervi, il compito passerà prioritariamente all'altro e, in subordine, ai nonni o altri conoscenti stretti;
g) i figli minori, per l'anno corrente, potranno continuare a frequentare le scuole primarie di Carmiano, dove sono già stati iscritti e dove conserveranno la residenza;
Ritiene il Tribunale che la domanda volta alla pronuncia della separazione possa trovare accoglimento.
Ed invero, le concordi dichiarazioni dei coniugi in ordine alla perdurante disgregazione dell'unità familiare confermano che è irrevocabilmente venuta meno la comunione morale e materiale, presupposto irrinunciabile del
3 matrimonio. L'intollerabilità della convivenza tra le parti può ritenersi, quindi, circostanza pacifica e conclamata e nessun elemento processuale consente di prospettare come concreta o semplicemente probabile una ipotesi di ricostruzione dell'unione familiare.
Va dichiarata, pertanto, la separazione personale tra i coniugi.
Quanto alla regolamentazione dei rapporti tra le parti, le condizioni concordate sono conformi ai criteri di legge e appaiono adeguate agli interessi delle parti e della prole, sicché non vi è ragione per discostarsene.
La regolamentazione indicata può dunque essere posta a base della presente decisione.
Si provvede con separata ordinanza per il prosieguo, ai fini dell'ulteriore pronuncia di divorzio richiesta con l'atto introduttivo del giudizio R.G. n. 1403/2025 riunito al presente.
La pronuncia sulle spese è riservata alla sentenza definitiva.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lecce, non definitivamente pronunciando nel giudizio introdotto con ricorso depositato il 21/02/2025 da nei confronti di , con l'intervento Parte_1 Controparte_1 del Pubblico Ministero, così provvede:
1) dichiara la separazione personale dei coniugi e , Parte_1 Controparte_1 che hanno contratto matrimonio in Carmiano (LE), il 6/03/2020 (trascritto nei registri di matrimonio di quel Comune al n. 1, parte I, anno 2020), alle condizioni tra loro concordate e riportate in motivazione;
2) spese al definitivo;
3) dispone che la presente sentenza, dopo il suo passaggio in giudicato, sia trasmessa all'Ufficiale dello stato civile territorialmente competente per gli adempimenti previsti dall'art. 69 D.P.R. 396/2000;
4) provvede come da separata ordinanza in ordine al prosieguo del giudizio.
Così deciso in Lecce, nella camera di consiglio del 10/11/2025.
Il Relatore La Presidente
dott. Gianluca Fiorella dott.ssa Cinzia Mondatore
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IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Lecce - Sezione Seconda Civile - composta dai magistrati:
1) Dott.ssa Cinzia MONDATORE - Presidente
2) Dott. Gianluca FIORELLA - Giudice rel.
3) Dott.ssa Agnese DI BATTISTA - Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA NON DEFINITIVA nella causa civile iscritta al n. 1284 del Ruolo Generale delle cause dell'anno 2025,
TRA
(c.f.: ), rappresentata e difesa dall'avv. Parte_1 C.F._1
RO RU, come da mandato in atti;
- RICORRENTE -
E
(c.f.: ), rappresentato e difeso Controparte_1 C.F._2 dall'avv. Salvatore Mazzotta, come da mandato in atti;
- RESISTENTE -
OGGETTO: separazione giudiziale
All'udienza del 13/10/2025 svoltasi mediante trattazione scritta, le parti hanno depositato note scritte, chiedendo la pronuncia della separazione personale alle condizioni tra loro concordate e specificate in atti.
Il P.M., a cui gli atti sono stati trasmessi per il rituale intervento, nulla ha opposto.
RAGIONI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 21/02/2025, ha esposto: di aver contratto Parte_1 matrimonio con il 6/03/2020, in Carmiano (LE); che dalla loro Controparte_1 unione sono nati due figli: il 22/12/2022 e , il 31/08/2020; che Per_1 Per_2
l'unione matrimoniale è entrata in crisi per incompatibilità caratteriali ed incomprensioni insanabili che hanno fatto venir meno l'affectio coniugalis. Ha chiesto, pertanto, che venga dichiarata la separazione personale dei coniugi.
1 , con ricorso depositato in data 26/02/2025, ha instaurato Controparte_1 autonomo giudizio – R.G. n. 1403/2025 - al fine di ottenere la pronuncia di separazione e, nel rispetto dei termini di legge, quella di divorzio.
Con provvedimento del Presidente di Sezione, il giudizio introdotto dal resistente
è stato assegnato all'odierno Relatore, stante la connessione oggettiva e soggettiva sussistente tra i due procedimenti.
Il Giudice delegato su istanza dei difensori di entrambe le parti ha, pertanto, disposto la riunione dei due giudizi.
Tanto premesso, i difensori dei coniugi, per l'udienza di comparizione, hanno depositato le memorie di cui all'art. 473bis.17 c.p.c. specificando le rispettive posizioni e formulando le relative richieste istruttorie.
All'udienza del 22/09/2025, sono comparse le parti le quali, dopo una breve discussione, hanno chiesto un rinvio al fine di valutare la possibilità di una soluzione concordata della controversia.
Per l'udienza del 13/10/2025, svoltasi mediante il deposito di note scritte, le parti hanno dichiarato di aver raggiunto medio tempore un accordo per definire consensualmente il procedimento alle seguenti condizioni:
a) autorizzare i coniugi a vivere separatamente;
b) disporre l'affidamento congiunto dei due figli minori e Persona_3
, nel rispetto della vigente normativa, con collocazione Persona_4 presso l'abitazione in cui risiede la madre;
c) assegnare la quota di Assegno Unico Familiare di € 266,00 – finora interamente incassato dal marito – a favore della Sig.ra Parte_1
d) disporre il versamento a carico del Sig. di un assegno a Controparte_1 favore dei minori ed ammontante ad euro 560,00, pari ad euro 280,00 per ed euro 280,00 per , a titolo di mantenimento, da versarsi Per_1 Per_2 entro e non oltre il giorno 5 di ogni mese sul conto Postepay della ricorrente, oltre al rimborso del 50% delle spese mediche, sportive e di studio, meglio evidenziate nel vigente Protocollo del Tribunale di Lecce cui si rinvia;
e) disporre a carico del Sig. ed in favore della Sig.ra un CP_1 Pt_1 contributo per il pagamento del canone di locazione che si determina in euro 40,00:
2 f) disporre il diritto di visita del padre ai figli minori nei seguenti termini:
- nei giorni di martedì e giovedì dalle 17:00 alle 20:00, salvo diverso accordo tra i genitori, nel rispetto degli impegni lavorativi degli stessi e di studio dei minori;
- 15 giorni consecutivi durante l'estate in periodo da concordarsi tra i genitori entro il 31 maggio di ogni anno, salvo diversa ed ulteriore intesa fra i coniugi;
- dopo la fine della scuola e al di fuori dei soggiorni di vacanze fuori sede, proseguirà la suddivisione dei giorni del periodo scolastico, salvo attribuire a ciascun genitore le ore che sarebbero state di scuola;
- per 5 giorni durante le vacanze natalizie, comprendenti ad anni alterni il giorno di Natale o quello di Capodanno, salvo diverso accordo tra i genitori;
- per due giorni durante le vacanze pasquali, comprendenti ad anni alterni il giorno di Pasqua o quello di Pasquetta, salvo diverso accordo tra i genitori;
- per tutte le ulteriori feste si seguirà il criterio dell'alternanza (es. 25 aprile col padre – 01 maggio con la madre, con rotazione per gli anni successivi);
- quando i figli sono con uno dei genitori, l'altro potrà telefonare e/o videochiamare;
- nell'ipotesi in cui per impegni di lavoro/familiari improrogabili e improvvisi, il genitore che dovrebbe prendere in custodia i figli non possa provvedervi, il compito passerà prioritariamente all'altro e, in subordine, ai nonni o altri conoscenti stretti;
g) i figli minori, per l'anno corrente, potranno continuare a frequentare le scuole primarie di Carmiano, dove sono già stati iscritti e dove conserveranno la residenza;
Ritiene il Tribunale che la domanda volta alla pronuncia della separazione possa trovare accoglimento.
Ed invero, le concordi dichiarazioni dei coniugi in ordine alla perdurante disgregazione dell'unità familiare confermano che è irrevocabilmente venuta meno la comunione morale e materiale, presupposto irrinunciabile del
3 matrimonio. L'intollerabilità della convivenza tra le parti può ritenersi, quindi, circostanza pacifica e conclamata e nessun elemento processuale consente di prospettare come concreta o semplicemente probabile una ipotesi di ricostruzione dell'unione familiare.
Va dichiarata, pertanto, la separazione personale tra i coniugi.
Quanto alla regolamentazione dei rapporti tra le parti, le condizioni concordate sono conformi ai criteri di legge e appaiono adeguate agli interessi delle parti e della prole, sicché non vi è ragione per discostarsene.
La regolamentazione indicata può dunque essere posta a base della presente decisione.
Si provvede con separata ordinanza per il prosieguo, ai fini dell'ulteriore pronuncia di divorzio richiesta con l'atto introduttivo del giudizio R.G. n. 1403/2025 riunito al presente.
La pronuncia sulle spese è riservata alla sentenza definitiva.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lecce, non definitivamente pronunciando nel giudizio introdotto con ricorso depositato il 21/02/2025 da nei confronti di , con l'intervento Parte_1 Controparte_1 del Pubblico Ministero, così provvede:
1) dichiara la separazione personale dei coniugi e , Parte_1 Controparte_1 che hanno contratto matrimonio in Carmiano (LE), il 6/03/2020 (trascritto nei registri di matrimonio di quel Comune al n. 1, parte I, anno 2020), alle condizioni tra loro concordate e riportate in motivazione;
2) spese al definitivo;
3) dispone che la presente sentenza, dopo il suo passaggio in giudicato, sia trasmessa all'Ufficiale dello stato civile territorialmente competente per gli adempimenti previsti dall'art. 69 D.P.R. 396/2000;
4) provvede come da separata ordinanza in ordine al prosieguo del giudizio.
Così deciso in Lecce, nella camera di consiglio del 10/11/2025.
Il Relatore La Presidente
dott. Gianluca Fiorella dott.ssa Cinzia Mondatore
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