Sentenza 30 aprile 2014
Massime • 1
Non è configurabile il reato di esecuzione di opere nella fascia di rispetto del demanio marittimo, in assenza di autorizzazione (art. 1161 cod. nav.), quando è stata presentata la domanda per realizzarle a norma dell'art. 55 cod. nav. ed è poi decorso il termine di 90 giorni senza che il capo del compartimento del demanio marittimo competente si sia pronunciato, perché la tabella C allegata al regolamento approvato con d.P.R. n. 300 del 1992, concernente le iniziative private sottoposte al regime giuridico di cui agli artt. 19 e 20 della legge n. 241 del 1990, espressamente prevede, in tale ipotesi, la formazione del silenzio-assenso.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 30/04/2014, n. 39868 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 39868 |
| Data del deposito : | 30 aprile 2014 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. MANNINO Saverio F. - Presidente - del 30/04/2014
Dott. AMORESANO Silvio - Consigliere - SENTENZA
Dott. ORILIA Lorenzo - Consigliere - N. 1166
Dott. ACETO Aldo - rel. Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. SCARCELLA Alessio - Consigliere - N. 12401/2014
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
LE AL, nato a [...] il [...]:
avverso la sentenza del 28/10/2013 della Corte di appello di Messina;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Aldo Aceto;
Udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale D'AMBROSIO Vito che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso;
udito per l'imputato l'avv. Rugolo Gaudio, che ha concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. Con sentenza del 28/10/2013 la Corte di appello di Messina, nel rigettare il gravame interposto dall'imputato, ha confermato la sentenza del 01/04/2010 con la quale il Tribunale di quella stessa città aveva dichiarato il sig. LE AL colpevole del reato di cui agli artt. 55 e 1161 c.n., e lo aveva condannato alla pena di un mese di arresto, oltre al pagamento delle spese processuali, perché, in zona demaniale marittima ed in assenza di autorizzazione, aveva realizzato un muro di recinzione in cemento armato e rete metallica, un battuto in cemento armato, una cuccia per cani in legno e un locale adibito a ufficio in legno.
2. Ricorre per cassazione l'imputato articolando i seguenti due motivi di ricorso.
2.1. Con il primo eccepisce, ai sensi dell'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b), inosservanza o comunque erronea applicazione dell'art. 55 c.n., in relazione alla L. n. 142 del 1990, artt. 19 e 20, e relativo regolamento di attuazione.
2.2. Con il secondo eccepisce, ai sensi dell'art. 606 c.p.p., lett. e), nullità della sentenza per carenza e manifesta illogicità della motivazione.
CONSIDERATO IN DIRITTO
3. Il ricorso è fondato.
3.1.Risulta, dalle sentenze di merito, che il LE chiese l'autorizzazione alla realizzazione delle opere di cui alla rubrica alla competente Capitaneria di Porto che, tuttavia, omise di pronunciarsi nel termine di 90 giorni dalla presentazione dell'istanza.
3.2.La Corte territoriale affronta l'argomento respingendo la tesi propugnata dal ricorrente, negando, in particolare, che il silenzio- assenso possa applicarsi alle opere di cui all'art. 55 c.n., e richiamando una risalente pronuncia di questa Corte secondo la quale "il reato di esecuzione di nuove opere nella fascia di rispetto del demanio marittimo in assenza di autorizzazione (art. 1161 cod. nav.) non può essere dichiarato estinto per il rilascio dell'autorizzazione a seguito di silenzio-assenso, in quanto tale autorizzazione - in base al disposto dell'art. 55 cod. nav. - deve intendersi negata se entro novanta giorni l'amministrazione non abbia accolto la domanda dell'interessato e non rileva il successivo rilascio dell'autorizzazione a mantenere le opere in precedenza abusivamente realizzate" (Sez. 3, n. 41268 del 21/09/2004, Deri, Rv. 230312). Tale pronuncia è stata più recentemente confermata da Sez. 3, n. 7782 del 21/01/2014, De Flavis, Rv. 258698).
3.3.Il Collegio ritiene di dover modificare tale indirizzo alla luce delle considerazioni che seguono.
3.4.A norma dell'art. 55 c.n., commi 1 e 3, "1. la esecuzione di nuove opere entro una zona di trenta metri dal demanio marittimo o dal ciglio dei terreni elevati sul mare è sottoposta all'autorizzazione del capo del compartimento;
3. L'autorizzazione si intende negata se entro novanta giorni l'amministrazione non ha accolta la domanda dell'interessato".
3.5.L'autorizzazione consta di una dichiarazione di nulla osta del capo del compartimento, salvo sempre il rilascio dell'atto di concessione per i casi nei quali vengano recate limitazioni all'uso del demanio marittimo (art. 22 regol. cod. nav.).
3.6. Ai sensi della L. 7 agosto 1990, n. 241, art. 20, nella sua versione vigente all'epoca del fatto (30 aprile 2009), "1. (...) nei procedimenti ad istanza di parte per il rilascio di provvedimenti amministrativi il silenzio dell'amministrazione competente equivale a provvedimento di accoglimento della domanda, senza necessità di ulteriori istanze o diffide, se la medesima amministrazione non comunica all'interessato, nel termine di cui all'art. 2, comma 2 o comma 3, il provvedimento di diniego, ovvero non procede ai sensi del comma 2; 2. L'amministrazione competente può indire, entro trenta giorni dalla presentazione dell'istanza di cui al comma 1, una conferenza di servizi ai sensi del capo 4, anche tenendo conto delle situazioni giuridiche soggettive dei controinteressati;
3. Nei casi in cui il silenzio dell'amministrazione equivale ad accoglimento della domanda, l'amministrazione competente può assumere determinazioni in via di autotutela, ai sensi degli artt. 21- quinquies e 21-nonies;
4. Le disposizioni del presente articolo non si applicano agli atti e procedimenti riguardanti il patrimonio culturale e paesaggistico, l'ambiente, la difesa nazionale, la pubblica sicurezza e l'immigrazione, la salute e la pubblica incolumità, ai casi in cui la normativa comunitaria impone l'adozione di provvedimenti amministrativi formali, ai casi in cui la legge qualifica il silenzio dell'amministrazione come rigetto dell'istanza, nonché agli atti e procedimenti individuati con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per la funzione pubblica, di concerto con i Ministri competenti"".
3.7. Il Regolamento concernente le attività private sottoposte alla disciplina della L. 7 agosto 1990, n. 241, artt. 19 e 20 approvato con D.P.R. 26 aprile 1992, n. 300, disciplina, ai sensi degli articoli 19 e 20 della legge, i casi in cui l'esercizio di un'attività privata può essere intrapreso sulla base della denuncia di inizio dell'attività stessa, da parte dell'interessato, all'amministrazione competente e quelli in cui la domanda di un atto di consenso, cui sia subordinato lo svolgimento di un'attività privata, si considera accolta qualora non venga comunicato all'interessato il provvedimento di diniego entro il termine fissato per categorie di atti.
3.8.Le attività in questione, con l'indicazione della fonte normativa e dell'amministrazione competente, sono elencate nelle tabelle A, B e C, allegate al regolamento e ne costituiscono parte integrante.
3.9.In particolare, sono elencate nella tabella A le attività alle quali può darsi inizio immediatamente dopo la presentazione della denuncia;
nella tabella B le attività cui può darsi inizio una volta decorso il termine indicato dalla medesima tabella per ciascun tipo di attività; nella tabella C le attività al cui svolgimento si applica il silenzio-assenso ai sensi dell'art. 20, comma 1, della legge.
3.10.La tabella C allegata al decreto contempla espressamente l'esecuzione di nuove opere in prossimità del demanio marittimo di cui all'art. 55 cod. nav., assegnando al Capo del compartimento, competente ad esprimersi ai sensi dell'art. 22 regol. es. cod. nav., il termine di 90 giorni, scaduto il quale l'attività richiesta si intende autorizzata.
3.11.Il regolamento in questione è stato modificato con D.P.R. 9 maggio 1994, n 407, che ha provveduto ad integrare la tabella C
inserendovi nuove attività ed eliminandone delle altre.
3.12.L'attività di esecuzione di nuove opere di cui all'art. 55 cod. nav. non è stata eliminata dall'elenco di cui alla tabella C che pure ha continuato a subire ulteriori modifiche mediante la soppressione di alcune voci per effetto di leggi successive (ad opera, per esempio, dal D.L. 16 maggio 1994, n. 299, art. 16, convertito con modificazioni dalla L. 19 luglio 1994, n. 451 e dal D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 114, artt. 26 e 30).
3.13.Dunque, a fronte del mero dato letterale dell'art. 55 c.n., comma 3, valorizzato dalle due sentenze di questa Corte sopra citate,
sta la normativa successiva che prevede, invece, in maniera espressa, il meccanismo della formazione del silenzio assenso in caso di mancata pronuncia sulla domanda presentata ai sensi dell'art. 55 cit., nel termine di 90 giorni dalla sua presentazione.
3.14.Si è verificato, dunque, un fenomeno di successione di leggi ordinarie con abrogazione, per incompatibilità espressa, della norma precedente.
3.15.Ne consegue che, in virtù della normativa sopravvenuta, la realizzazione delle opere in questione deve ritenersi tacitamente autorizzata, con quanto ne consegue in termini di insussistenza del reato.
P.Q.M.
Annulla, senza rinvio, la sentenza impugnata perché il fatto non sussiste.
Così deciso in Roma, il 30 aprile 2014.
Depositato in Cancelleria il 26 settembre 2014