Sentenza 18 dicembre 2007
Massime • 1
Qualora non sia stata impugnata l'ordinanza con la quale il giudice dell'esecuzione, ai sensi dell'art. 670, comma terzo, cod. proc. pen., abbia disposto la restituzione nel termine per l'impugnazione della sentenza di condanna, ciò non impedisce al giudice di tale impugnazione, in virtù del combinato disposto dell'art. 175, comma quinto, cod. proc. pen. (per il quale l'ordinanza che concede la restituzione nel termine - a differenza di quella che la nega - può essere impugnata solo con la sentenza che decide sull'impugnazione) e dell'art. 670, comma secondo, cod. proc. pen.. (per il quale la decisione del giudice dell'esecuzione non pregiudica quella del giudice dell'impugnazione), di disattendere il suddetto provvedimento, in quanto ritenuto affetto da nullità, e di dichiarare inammissibile per tardività il gravame che, in forza del medesimo, sia stato proposto.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 18/12/2007, n. 4449 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 4449 |
| Data del deposito : | 18 dicembre 2007 |
Testo completo
4449 /08 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
QUINTA SEZIONE PENALE
UDIENZA PUBBLICA
DEL 18/12/2007
SENTENZA
N. 3030/ Composta dagli Ill.mi Sigg.:
Dott. NARDI DOMENICO PRESIDENTE
1. Dott. PIZZUTI GIUSEPPE REGISTRO GENERALE CONSIGLIERE
" N. 027562/2007 2.Dott.ROTELLA MARIO
11 3. Dott. BRUNO PAOLO ANTONIO
4.Dott.DIDONE ANTONIO
ha pronunciato la seguente
SENTENZA / ORDINANZA
sul ricorso proposto da :
N. IL 07/11/1943 1) ST GIANNI
avverso SENTENZA del 19/02/2007
CORTE APPELLO di FIRENZE
visti gli atti, la sentenza ed il ricorso udita in PUBBLICA UDIENZA la relazione fatta dal Consigliere
DIDONE ANTONIO
2016. سے
Udito, per la parte civile, l'Avv. Рападнові на ко
Udit i difensor Avv. Mercatali Gianna in sost. dell'avu. Lucibello P.M.
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Motivi della decisione
Con scntenza del Tribunale di Firenze in data 25 marzo 2003 AL AN è stato condannato alla pena ritenuta di giustizia e al risarcimento del danno alla parte civile per i reati di cui all'art. 660 cod. pen, e per il reato di ingiuria. Con ordinanza del 2 febbraio 2005 il Tribunale di Firenze, provvedendo su istanza di incidente di esecuzione della difesa di AN AL, ha rilevato che la notifica dell'estratto contumaciale della sentenza del
Tribunale di Firenze in data 25 marzo 2003 non era stata eseguita, come quel giudice ha ritenuto dovesse essere eseguita nelle forme di cui agli articoli 157 e 159 cod. proc. pen., e conseguentemente ha disposto, in applicazione dell'art. 670 cod. proc. pen., la non esccutività della predetta sentenza e la rinnovazione della notifica dell'estratto contumacialc con le forme di cui agli articoli 157 e 159 cod. proc. pen. A seguito di questo provvedimento, l'estratto contumaciale della sentenza è stato notificato a AN AL il 12 aprile 2005 nel domicilio dallo stesso eletto presso il difensore con atto in data 16 febbraio 2005, depositato in Cancelleria il 24 febbraio 2005.
Con atto in data 18 luglio 2005, depositato nella Cancelleria del Tribunale di Firenze il 22 luglio successivo, oltre il termine stabilito dall'art. 585, comma 1, lett. e) cod. proc. pen. decorrente dal giorno in cui era stata eseguita la notificazione dell'avviso di deposito con l'estratto del provvedimento, il difensore dell'imputato ha proposto appello avverso la predetta sentenza.
Con successiva istanza di restituzione nel termine ai sensi dell'alt. 175 cod. proc. pen. il difensore di AN AL, nominato per quell'atto e per gli atti relativi al procedimento penale, ha chiesto al Tribunale di Firenze la restituzione in termini affinchè fosse rinnovata all'imputato la notifica dell'estratto contumaciale relativo a quella scntenza.
Con ordinanza del 26 novembre 2005 il Tribunalc, quale giudice dell'esecuzione, rilevato che il precedente difensore dell'imputato aveva omesso di comunicarc al AL l'avvenuta notifica dell'estratto contumaciale e che tale circostanza poteva qualificarsi come un'ipotesi di caso fortuito che aveva impedito all'imputato di rispettare il termine stabilito dal codice di procedura penale per presentare appello avverso la sentenza di primo grado, ha disposto la remissione del AL nel termine per impugnare così come richiesto dal suo difensorc.
A seguito di questo provvedimento il difensore di AN AL ha proposto nuovo appello avverso la predetta sentenza.
Con la sentenza impugnata per cassazione la Corte di appello di Firenze ha dichiarato inammissibile l'appello proposto il 16 febbraio 2005 perché tardivo, ritenendo nullo il secondo provvedimento di restituzione nel termine perché emesso da giudice privo di competenza. Il ricorrente denuncia: 1) violazione degli artt. 175 e 177 c.p.p. deducendo che la Corte di merito avrebbe erroneamente dichiarato la nullità della seconda ordinanza di restituzione nel termine, posto che nessuna norma sancisce la nullità per inosservanza del quarto comma dell'art. 175 c.p.p. Deduce che la possibilità di concedere la restituzione nel termine non è preclusa al giudice dell'esecuzione il cui provvedimento, nella concreta fattispecie, non è stato impugnato dal Pubblico ministero e si è formato il giudicato interno sull'ordinanza dichiarata nulla.
La nullità per incompetenza non è assoluta e non poteva essere dichiarata d'ufficio e al riguardo non rileva che la parte civile non avesse fatto acquiescenza al secondo provvedimento di restituzione nel termine né può csscrc imputato al ricorrente l'omessa partecipazione della parte civile nel procedimento incidentalc di esecuzione avente ad oggetto la restituzione nel termine. La parte civile avrebbe potuto proporre appello incidentale per sollevare la questionc. 2) violazione dell'art. 185 c.p.p. perché in ogni caso - pur ritenendone la nullità - la Corte di appello avrebbe dovuto rinnovare l'ordinanza pronunciando sulla richiesta di restituzione nel termine ovvero disporre la regressione del procedimento al giudice dell'esecuzione. La circostanza che quest'ultimo non si sia dichiarato incompetente ordinando la trasmissione degli atti alla Corte di appello non può incidere negativamente sui diritti dell'imputato. Osserva la Corte che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile perché proposto per motivi manifestamente infondati.
Il ricorrente, infatti, invoca una sorta di giudicato che si sarebbe formato sulla restituzione nel termine concessa dal giudice dell'esecuzione.
Per contro va rilevato, da un lato che prima della proposizione del secondo incidente di esecuzione l'interessato aveva già proposto impugnazione, talché trova applicazione il principio sancito dall'art. 670, comma 2, c.p.p. secondo cui la decisione del giudice dell'esecuzione non pregiudica quella del giudice dell'impugnazione o dell'opposizione>> c, dall'altro, che a mente dell'art. 175, comma 5, c.p.p. disposizione che detta la disciplina spccifica per la restituzione ncl termine - l'ordinanza che concede la restituzione nel termine per la proposizione della impugnazione o della opposizione può esserc impugnata solo con la sentenza che decide sulla impugnazione o sulla opposizione>>; norma, quest'ultima, applicabile certamente al provvedimento positivo del giudice dell'esecuzione in virtù della lettura combinata con quella di cui all'art. 670, comma 2, c.p.p. Talché, in nessun caso la decisione del giudice dell'esecuzione che conceda la restituzione del termine vincola il giudice della cognizione competente a conoscere dell'impugnazione, al quale l'art. 175, comma 4, c.p.p. attribuisce la competenza a decidere sull'istanza di restituzione nel termine.
Per le ragioni innanzi esposte non può essere condiviso il diverso principio enunciato da Sez. I, scnt. n. 17 886 del 2003, che postula una definitività del provvedimento positivo in mancanza di impugnazione non prevista dalla legge e ciò in quanto la disciplina della restituzione nel termine è dettata in via generale dall'art. 175 c.p.p. mentre l'art. 670 c.p.p. prevede solo una competenza in ipotesi particolare del giudice dell'esecuzione a provvedere a norma dell'articolo 175>>. E' quest'ultima disposizione dunque
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espressamente richiamata dall'art. 670 c.p.p., quella che disciplina la non impugnabilità del provvedimento positivo separatamente dalla sentenza che decide sull'impugnazione, anche se emesso dal giudice dell'esecuzione nelle limitate ipotesi previste dall'art. 670 c.p.p. (cfr. Sez. VI, sent. n. 843 del 1995). Pertanto, la norma di cui al comma di quest'ultima disposizione - secondo la quale se l'interessato, ncl proporre richiesta perchè sia dichiarata la non esecutività del provvedimento, cccepisce che comunque sussistono i presupposti e le condizioni per la restituzione nel termine a norma dell'articolo 175, e la relativa richiesta non è già stata proposta al giudice dell'impugnazione, il giudice dell'esecuzionc, se non deve dichiarare la non esecutività del provvedimento, decide sulla restituzione>> - va interpretata nel senso che il provvedimento negativo del giudice dell'esecuzione è impugnabile (anche perché in tal caso, la richiesta di restituzione nel termine non può essere riproposta al giudice dell'impugnazione>>) mentre quello positivo può essere impugnato soltanto con la sentenza che decide sull'impugnazione. Correttamente, dunque, la Corte territorialc ha ritenuto nulla l'ordinanza di restituzione nel termine - peraltro pronunciata in ipotesi di negligenza del difensore che non costituisce caso fortuito ai fini dell'art. 175 c.p.p. (Scz. un., sent. n. 14991 del 2006) e, inoltre, in violazione del comma 3 del cit. articolo secondo cui la restituzione non può essere concessa più di una volta per ciascuna parte in ciascun grado del procedimento>> e, decidendo con picna cognizione, ha dichiarato inammissibile l'appello proposto tardivamente.
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P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 1.000,00 in favore della Cassa delle Ammende, nonché alla rifusione delle spese sostenute dalla parte civile in questo grado del giudizio che liquida in complessivi euro 3.200,00 comprensivi di onorari difensivi oltre accessori come per legge.
Così deciso in Roma il 18 dicembre 2007.
Il Presidente Il consigliere estensorc Komenico orach 0 2
DEPOSITATA IN CANCELLERIA
addi 29 GEN. 2008
IL CANCELLIERE CL Carmela Lanzuise