Cass. pen., sez. V, sentenza 18/12/2007, n. 4449
CASS
Sentenza 18 dicembre 2007

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Qualora non sia stata impugnata l'ordinanza con la quale il giudice dell'esecuzione, ai sensi dell'art. 670, comma terzo, cod. proc. pen., abbia disposto la restituzione nel termine per l'impugnazione della sentenza di condanna, ciò non impedisce al giudice di tale impugnazione, in virtù del combinato disposto dell'art. 175, comma quinto, cod. proc. pen. (per il quale l'ordinanza che concede la restituzione nel termine - a differenza di quella che la nega - può essere impugnata solo con la sentenza che decide sull'impugnazione) e dell'art. 670, comma secondo, cod. proc. pen.. (per il quale la decisione del giudice dell'esecuzione non pregiudica quella del giudice dell'impugnazione), di disattendere il suddetto provvedimento, in quanto ritenuto affetto da nullità, e di dichiarare inammissibile per tardività il gravame che, in forza del medesimo, sia stato proposto.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. V, sentenza 18/12/2007, n. 4449
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 4449
    Data del deposito : 18 dicembre 2007

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