Cass. pen., sez. VI, sentenza 27/04/1993, n. 7960
CASS
Sentenza 27 aprile 1993

Fai una domanda sul provvedimento

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

Massime2

La circostanza attenuante speciale prevista dal comma settimo dell'art. 73 d.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309 sussiste anche quando l'imputato si sia efficacemente prodigato per evitare la protrazione della permanenza del reato ed il compimento di successivi reati che del primo integrano il naturale sviluppo. (Nella specie l'attenuante è stata riconosciuta ad una spacciatrice la cui collaborazione dopo l'arresto, aveva consentito l'individuazione dell'appartamento nel quale era celata la droga, nonché l'individuazione dei complici, evitando in tal modo la protrazione del reato ed i suoi successivi sviluppi criminosi).

Il difensore deve esser munito di mandato speciale per poter validamente rinunciare, in assenza dell'imputato e, quindi, di una adesione, quanto meno implicita, di questi, ad un motivo di impugnazione.

Commentari0

    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. VI, sentenza 27/04/1993, n. 7960
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 7960
    Data del deposito : 27 aprile 1993

    Testo completo