Sentenza 27 aprile 1993
Massime • 2
La circostanza attenuante speciale prevista dal comma settimo dell'art. 73 d.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309 sussiste anche quando l'imputato si sia efficacemente prodigato per evitare la protrazione della permanenza del reato ed il compimento di successivi reati che del primo integrano il naturale sviluppo. (Nella specie l'attenuante è stata riconosciuta ad una spacciatrice la cui collaborazione dopo l'arresto, aveva consentito l'individuazione dell'appartamento nel quale era celata la droga, nonché l'individuazione dei complici, evitando in tal modo la protrazione del reato ed i suoi successivi sviluppi criminosi).
Il difensore deve esser munito di mandato speciale per poter validamente rinunciare, in assenza dell'imputato e, quindi, di una adesione, quanto meno implicita, di questi, ad un motivo di impugnazione.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 27/04/1993, n. 7960 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 7960 |
| Data del deposito : | 27 aprile 1993 |
Testo completo
1. 79600
REPUBBLICA ITALIANA Udienza pubblica del 28/4/93 IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE 11 PENALE SENTENZA
N. 727 Composta dagli Ill.mi Sigg.: Dott. Sito Aliano Presidente
Pasquale Troides Consigliere REGISTRO GENER 1. Dott.
L.Maffei N. 31765/9 Giovanni 2. >>>
OS LO 3.
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Luciano Di Noto 4. >>>
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ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da Marcheth Cosette usta a AA Ferrara it 2 quiquo 1970
CORTE SUPREMA DI CASSAZ
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1300 i per diritti avverso la sentenza
|| 19 APR. 1999 IL CANCELL
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Visti gli atti, la sentenza denunziata ed il ricorso,
Udita in pubblica udienza la relazione fatta dal Consigliere CN075475 Mod. 82 A. Spinos: Roma
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Udito, per la parte civile, l'avv.
Udito il Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore
Generale dott. Jauneth
| che ha concluso per Prefetto d'entrem l iricorsi. 1 Udit difensor N
-+ SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza 13 marzo 1992, emessa con il rito abbreviato,
il G.I.P. del Tribunale di Ferrara dichiarò TI Cosetta
del delitto punito dall'art. 73 del D.P.R. n.309 responsabile del 1990, per aver detenuto gr.7,404 di eroina (con un princi-
pio attivo pari a gr.1,106) e, nel concorso della circostanza
attenuante speciale di cui al settimo comma della citata nor-
ma, nonché delle circostanze attenuanti generiche, la condannò
alla pena di anni uno,mesi sei,venti giorni di reclusione ed alla multa di L. 10 milioni.
Proposero appello sia il difensore che il P.M. Il primo chiese che il fatto fosse qualificato di lieve entità a mente
'del applicataquinto comma della citata norma, e che venisse la riduzione massima della pena consentita dalla circostanza attenuante di cui al comma settimo, con il beneficio della so-
spensione condizionale. Il secondo, a sua volta, dedusse l'in-
sussistenza dei presupposti per il riconoscimento di quest'ul-
tima circostanza. La Corte di Appello di Bologna,con sentenza 19 ottobre
1992, confermò integralmente l'impugnata pronunzia.
La Corte osservò che, come era emerso dagli atti, era
stata la stessa TI, al momento dell'arresto, ammettendo di detenere alcuni grammi di droga nell'appartamento di via
Pola, a consentire la sicura individuazione di tale appartamen-
1 to, la perquisizione immediata malgrado l'ora notturna, il se-
questro dell'eroina ed, infine, la scoperta dei complici. Poi-
ché tale appartamento apparteneva ad un terzo ed in esso l'im-
putata era ospitata in via del tutto temporanea, non era per nulla certo che senza la cooperazione prestata dalla TI
tali risultati sarebbero stati conseguiti. Doveva, quindi, ri-
tenersi che l'imputata si era efficacemente adoperata perché
la sua condotta non fosse portata a conseguenze ulteriori. La
Corte rilevò, infine, che il difensore aveva rinunziato al mo-
tivo principale di appello concernente la qualificazione del fatto come di lieve entità.
Contro questa sentenza hanno proposto ricorso per cassa-
zione sia l'imputata che il P.M.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con un unico motivo, incentrato sull'erronea applicazione dell'art. 73, settimo comma, del D.P.R. n. 309 del 1990,il P.M.
ricorrente assume che la Corte, nell'applicare la circostanza
attenuante prevista da questa norma, sul presupposto che la
TI avrebbe consentito l'individuazione dell'appartamen-
to, in cui era nascosta la droga ed il bilancino di precisio-
ne, non aveva considerato che l'imputata era stata già indivi-
spacciatrice, non aveva indicato i compliciduata quale che, inoltre, era da escludere che la stessa si fosse prodiga-
ta per evitare che la sua condotta fosse portata a conseguenze ulteriori, posto che la medesima, ormai, era stata arrestata dalla P.G.
Questa censura è infondata.
Invero questa Corte ha già avuto modo di precisare che la circostanza attenuante speciale in esame sussiste anche quando l'imputato si sia efficacemente prodigato per evitare la pro- trazione della permanenza del reato ed il compimento di suc- cessivi reati che del primo integrano il naturale sviluppo
(cass. VI, ud. 23 settembre 1992 n.1256, D'Amico ed altri).
Nella specie la Corte ha ritenuto che tale situazione si fosse puntualmente verificata, poiché soltanto la collaborazio-
ne della TI aveva consentito l'individuazione dell'ap-
partamento nel quale era celata la droga, nonché l'individua-
zione dei complici, evitando, in tal modo, la protrazione del reato ed i suoi successivi sviluppi criminosi. Trattasi di un di fatto che, in quanto immune fa vizi logici eaccertamento
da errori di diritto, non è sindacabile in sede di legittimi-
tà. Il ricorso del P.M. deve essere, quindi, respinto.
Con la prima censura, incentrata sul difetto di motiva-
zione, la TI si duole che la Corte territoriale non ha pronunziato sul motivo di appello diretto ad ottenere la ridu-
zione massima della pena consentita dalla circostanza atte- nuante ad effetto speciale prevista dal comma settimo del
cit.art.73.
Questa doglianza è infondata, poiché la Corte nell'affer-
3 mare che la circostanza attenuante in esame era stata corret-
tamente applicata, ha, di perciò stesso, ritenuto congrua, te-
nuto conto delle particolari circostanze concrete, la conse-
guente riduzione della pena base apportata dal primo giudice.
Con la seconda censura, si lamenta che la Corte ha omesso decidere sul motivo di appello concernente l'applicazione di della diversa circostanza attenuante di cui al quinto comma
dell'art.73, sul presupposto di una rinunzia del difensore;
insussistente o comunque nulla poiché compiuta dalrinunzia
difensore senza mandato speciale e senza la adesione dell'im-
putata.
Questa censura è meritevole di accoglimento Invero nell'atto di appello il difensore aveva proposto didue motivi: 1) riconoscimento della circostanza attenuante cui al quinto comma dell'art.73 del cit. D.P.R. n.309 del
1990;2) riduzione massima della pena consentita dalla circo-
attenuante di cui al settimo comma. Nel verbale di stanza difensore, udienza la rinunzia al primo motivo, compiuta dal in assenza peraltro dell'imputata, risulta cancellata con le modalità prescritte dall'art. 48 primo comma disp.att, che ha
riprodotto la disposizione di cui all'art. 7, primo comma, del-
le disp.att. del codice di rito abrogato (cfr.Cass., IV 5 giu-
gno 1985 n.5570) per cui tale rinunzia deve ritenersi come non scritta. Inoltre, non risulta che il difensore fosse munito di un mandato speciale a rinunziare al suddetto motivo in assenza
4 e quindi di un'adesione, quanto meno implicita dell'imputato quest'ultimo (Cass., VI 10 febbraio 1990 n.1802; Cass.,I° di
20 dicembre 1974 n. 10108). Ne consegue che la Corte territo-
riale era tenuta a decidere anche sull'applicabilità dell'at-
tenuante di cui al comma quinto del cit.art.73..
Dalle suesposte considerazioni deriva, che l'impugnata sentenza deve essere annullata con rinvio limitatamente all'omessa pronunzia sulla detta circostanza ed alla conse-
guente rideterminazione della pena.
P. Q. M.
con-annulla l'impugnata sentenza limitatamente ai punti cernenti la circostanza attenuante di cui al comma quinto dell'art.73 del D.P.R. n. 309 del 1990 e la determinazione del-
la pena,con rinvio ad altra Sezione della Corte di appello di
Bologna per il giudizio.
Così deciso nella pubblica udienza del 28 aprile 1993.
Il Presidente dott Vito Alianodate. Acon L'estensore dott.Pasquale Trojano людей Depositato in Cancelleria IL COLLABORATORE DI CANCELLERIA
oggi, 24 AGO. 1993 Lidia Scalia
FORTE Il Collaboratore di Cancelleria
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