Sentenza 29 maggio 2015
Massime • 1
Nei casi di revoca obbligatoria e di diritto della sospensione condizionale della pena, previsti dall'art. 168, comma primo, cod. pen., il giudice dell'esecuzione deve provvedervi, a prescindere dal fatto che la sussistenza di detta causa di revoca di diritto del beneficio fosse o meno rilevabile dagli atti in possesso del giudice della cognizione, semplicemente facoltizzato alla revoca.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 29/05/2015, n. 34237 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 34237 |
| Data del deposito : | 29 maggio 2015 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. CORTESE Arturo - Presidente - del 29/05/2015
Dott. TARDIO Angela - Consigliere - SENTENZA
Dott. MAZZEI Antonella - Consigliere - N. 1593
Dott. LOCATELLI Giuseppe - rel. Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. LA POSTA Lucia - Consigliere - N. 33572/2014
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
ARE FAUSTO N. IL 05/12/1970;
avverso l'ordinanza n. 717/2012 TRIBUNALE di ROMA, del 26/02/2014;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. GIUSEPPE LOCATELLI;
lette le conclusioni del PG Dott. SPINACI Sante che ha chiesto di dichiarare inammissibile il ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Con ordinanza del 26.2.2014 il Tribunale di Roma, in funzione di giudice dell'esecuzione, disponeva nei confronti di AR AU la revoca del beneficio della sospensione condizionale della pena concesso con le seguenti sentenze: 1) Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Latina del 6.4.1998, irrevocabile il 17.12.2004; 2) Pretore di Roma del 8.11.1995, irrevocabile il 3.1.1997; 3) Giudice delle indagini preliminari del Tribunale di Roma del 11.7.1996, irrevocabile il 1.10.1996.
Avverso l'ordinanza il difensore propone ricorso per cassazione per i seguenti motivi: 1) con riguardo alla revoca della sospensione condizionale della pena concessa con sentenza indicata al punto 1), deduce erronea applicazione dell'art. 674 cod. proc. pen. in quanto la sentenza del Tribunale di Roma del 26.1.2005, costituente causa di revoca della sospensione condizionale della pena, è stata emessa nella "inevitabile consapevolezza" della precedente pronuncia del Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Latina, irrevocabile il 17.12.2004, che aveva concesso la sospensione condizionale della pena;
pertanto la mancata revoca del beneficio avrebbe dovuto costituire motivo di impugnazione;
2) con riguardo alla revoca del beneficio della sospensione condizionale della pena concesso con le sentenze indicate ai punti 2) e 3), deduce la violazione dell'art. 168 c.p., comma 1, n. 2 secondo cui la revoca deve essere disposta solo se la sentenza avente effetto revocante interviene prima della scadenza del termine di durata della sospensione condizionale stabilito dall'art. 168 cod. pen.. CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è infondato.
1. È pacifico che il Tribunale di Roma, in funzione di giudice dell'esecuzione, ha disposto la revoca della sospensione condizionale della pena concessa con la sentenza 6.4.1998 del Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Latina (di cui al punto 1) ai sensi dell'art. 168, comma 1, n. 2), avendo l'interessato successivamente riportato la condanna, inflitta con sentenza del Tribunale di Roma del 26.1.2005 irrevocabile il 18.1.2009, alla pena di mesi dieci di reclusione per il delitto di ricettazione anteriormente commesso in data 10.2.1996 e 21.2.1996.
L'art. 674 c.p.p., comma 1, che attribuisce al giudice dell'esecuzione la potestà di revoca della sospensione condizionale della pena, è applicabile nei casi di revoca obbligatoria e di diritto del beneficio previsti dall'art. 168 c.p., comma 1, che richiedono una attività meramente ricognitiva e non implicano una valutazione discrezionale, necessaria invece nel caso di revoca facoltativa prevista dall'art. 168 c.p., comma 2, che perciò è preclusa al giudice dell'esecuzione (in tal senso Sez. U, n. 7551 del 08/04/1998, Cerroni, Rv. 210798). Come si evince dall'inciso contenuto nell'art. 674 c.p.p., comma 1, secondo cui il giudice dell'esecuzione dispone la revoca della sospensione condizionale della pena "qualora essa non sia stata disposta con la sentenza di condanna per altro reato", il giudice della cognizione ha facoltà (e non obbligo) di revocare la sospensione condizionale della pena concessa con sentenza di condanna irrevocabile pronunciata in altro giudizio, trattandosi di provvedimenti attinenti alla fase esecutiva ordinariamente rimessi alla competenza del giudice dell'esecuzione. Ne consegue che, ogni qualvolta il giudice della cognizione non abbia provveduto, ai sensi dell'art. 168 c.p., comma 1, alla revoca di diritto della sospensione condizionale della pena concessa in altro giudizio, a tale incombente deve obbligatoriamente provvedere il giudice dell'esecuzione a norma dell'art. 674 c.p.p., comma 1, a prescindere dal fatto che la sussistenza di detta causa di revoca di diritto del beneficio fosse o meno rilevabile dagli atti in possesso del giudice della cognizione, semplicemente facoltizzato alla revoca.
2. Il Tribunale di Roma ha disposto la revoca delle sospensioni condizionali della pena concesse con le sentenze indicati ai nn. 2) e 3) in quanto, nel quinquennio decorrente dal passaggio in giudicato delle predette sentenze, AR AU ha commesso in data 3.7.1997 il delitto di rapina per cui è stato condannato a pena detentiva con sentenza del Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Latina del 6.4.1998, irrevocabile il 17.12.2004; ha osservato che, contrariamente a quanto dedotto dal difensore, la causa di revoca prevista dall'art. 168 c.p., comma 1, n. 1 non richiede che nel termine quinquennale sia avvenuto anche il passaggio in giudicato della sentenza di condanna che ha dato causa alla revoca. La motivazione è giuridicamente corretta e la reiterazione della censura da parte del ricorrente è infondata.
A norma dell'art. 616 cod. proc. pen. il ricorrente deve essere condannato al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 29 maggio 2015.
Depositato in Cancelleria il 5 agosto 2015