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Sentenza 25 settembre 2025
Sentenza 25 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vicenza, sentenza 25/09/2025, n. 999 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vicenza |
| Numero : | 999 |
| Data del deposito : | 25 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VICENZA
Il Tribunale di Vicenza, Sezione Seconda Civile, riunito in camera di consiglio in persona dei Signori
Magistrati: dott.ssa Giovanna Sanfratello Presidente dott. Ludovico Rossi Giudice dott.ssa Francesca Grassi Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 1017 del ruolo generale di volontaria giurisdizione dell'anno 2025, promossa congiuntamente dai coniugi:
, C.F. , nato a [...] il [...], Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso dall'avvocato CERVO LUISA
e
, C.F. , nata a [...] il [...], rappresentata Controparte_1 C.F._2
e difesa dall'avvocato MAZZEO GAETANO
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO, in persona del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Vicenza.
In punto: cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Conclusioni delle parti:
I) Dichiararsi, la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto tra i coniugi e in data 24.07.2002 in Crispiano (TA), trascritto presso i registri del Parte_1 Controparte_1
Comune Crispiano (TA) al n. 25, Parte II, Serie A, Anno 2002, ordinando la trasmissione della sentenza a cura della Cancelleria, in copia autentica, al passaggio in giudicato della stessa, per l'annotazione ai sensi dell'art. 69 lett. D del D.P.R. 396/2000, all'ufficiale di stato civile del Comune di Crispiano (TA), con ulteriore annotazione nei comuni di rispettiva residenza.
II) Assegnarsi l'immobile un tempo adibito a residenza della famiglia, ovvero l'immobile sito in Dueville pagina 1 di 4 (VI), Via Corvo n. 137, alla sig.ra che ne è l'esclusiva proprietaria e che l'abiterà Controparte_1 unitamente alle figlie e . Per_1 Per_2
III) Dichiararsi che i coniugi non hanno reciprocamente nulla a pretendere l'uno dall'altra per il proprio mantenimento, disponendo ognuno di adeguati redditi propri.
IV) Darsi atto che la figlia è economicamente indipendente, mentre la figlia è solo Per_1 Per_2 parzialmente economicamente indipendente svolgendo attività lavorativa presso una pizzeria nei fine settimana, ed al contempo risultando studentessa universitaria.
V) Disporsi conseguentemente che entrambi i genitori si obblighino a contribuire al mantenimento della figlia tramite il rimborso da effettuarsi direttamente alla figlia, nella misura del 50% (cinquanta Per_2 percento) ciascuno, delle spese straordinarie di cui al Protocollo in vigore presso il Tribunale di Vicenza, da intendersi qui richiamato.
Fatta salva, in ogni caso, l'esibizione di idonea documentazione, anche ai fini delle detrazioni fiscali.
I genitori, previa indicazione da parte di , degli importi corredati dai relativi giustificativi delle Per_2 spese straordinarie pagate nel mese precedente, provvederanno al relativo rimborso alla figlia pro quota entro il giorno 10 del mese successivo.
Al fine di permettere eventuali deduzioni fiscali o rimborsi assicurativi, la figlia metterà a disposizione dei genitori i documenti fiscali (fatture e ricevute) relativi alle spese deducibili, così che entrambi possano utilizzarli per la percentuale corrispondente al proprio impegno di spesa.
In merito alle spese medico sanitarie, che non necessitino di essere previamente concordate perché urgenti, permane comunque il rispetto dell'informazione.
Qualora venga ritenuta utile e/o necessaria una spesa che deve essere previamente concordata Per_2 si impegna a comunicarlo per iscritto ai genitori. La mancata o immotivata risposta dei genitori entro dieci giorni comporterà comunque l'obbligo del rimborso pro quota della spesa affrontata.
VI) Disporsi che le deduzioni fiscali per la figlia vengano equamente divise fra madre e padre Per_2 al 50%.
VII) Disporsi che gli assegni familiari, o comunque altre forme assistenziali in favore di , ovvero Per_2
l'assegno unico, vengano richiesti e percepiti, come per legge, sia dal padre che dalla madre al 50% i quali si impegnano a sottoscrivere ogni documentazione necessaria al fine dell'ottenimento dei predetti assegni ed a fornire i documenti che venissero richiesti al fine del perfezionamento delle pratiche.
VIII) Darsi atto che il sig. , conformemente agli accordi di separazione, continuerà a pagare il Parte_1 contratto di finanziamento con Agos, a sé intestato, con rata mensile di Euro 207,50, senza nulla pretendere a qualsivoglia titolo dalla sig.ra . CP_1
pagina 2 di 4 IX) Darsi atto che la sig.ra si obbliga, conformemente agli accordi di separazione, ad accollarsi CP_1 integralmente il pagamento delle rate mensili del finanziamento contratto in data 21.04.2022 con CP_2 per l'acquisto dell'autovettura alla stessa intestata, ovvero la Fiat 500, targata FM172HS, e di cui
[...] il marito è garante e coobbligato, liberando il sig. , che ha accettato, da qualsiasi obbligazione Parte_1 nei confronti del soggetto finanziatore o di soggetti a cui dovesse essere ceduto il credito, anche con riguardo all'importo di rate derivanti da eventuali rinegoziazioni, senza nulla pretendere dal sig.
, neppure a titolo di regresso e/o rivalsa, impegnandosi altresì a tenerlo sollevato ed indenne Parte_1 da ogni pretesa economica dovesse a lui pervenire dal soggetto finanziatore o da soggetti a cui dovesse essere ceduto il credito relativamente al predetto rapporto di finanziamento, anche rinegoziato.
X) Darsi atto che le parti dichiarano di rinunciare all'impugnazione dell'emananda sentenza di divorzio.
XI) Spese e competenze di causa compensate tra le parti con rinuncia dei rispettivi legali alla solidarietà professionale.
Conclusioni del Pubblico Ministero: il PM conclude per l'accoglimento del ricorso.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso congiunto depositato in data 17/03/2025 i coniugi indicati in epigrafe chiedevano all'intestato Tribunale di dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario da essi contratto in Crispiano (TA) in data 24/07/2002.
All'esito dell'udienza del 17/07/2025 dinanzi al Giudice Relatore, sostituita dal deposito di note scritte,
i coniugi hanno insistito entrambi per l'accoglimento delle conclusioni riportate in epigrafe, sulle quali il Pubblico Ministero ha espresso parere favorevole.
Le domande formulate congiuntamente dai coniugi sono meritevoli di accoglimento in quanto:
- è decorso il termine di legge tra la data di comparizione dei coniugi nella procedura di separazione, conclusasi con sentenza n. 534/2024 del 28/10/2024 passata in giudicato, e la data di deposito del ricorso;
- i certificati prodotti in atti, attestanti la diversa residenza dei coniugi, e le dichiarazioni rilasciate da costoro dimostrano chiaramente che la separazione si è protratta, senza interruzioni, per tutto il tempo richiesto dalla legge e che è venuta meno ogni possibilità di ricostruire la comunione spirituale e materiale tra i coniugi stessi;
- risulta dunque verificata una delle ipotesi previste dall'art. 3, n. 2, lett. b) della legge 1° dicembre 1970,
n. 898 e successive modificazioni e, per l'effetto, deve pronunciarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dalle parti, ordinandosi al competente Ufficiale dello Stato Civile di procedere all'annotazione della presente sentenza;
pagina 3 di 4 - concordemente le parti hanno chiesto di contribuire al mantenimento della figlia , maggiorenne Per_2 ma non economicamente autosufficiente, tramite il rimborso da effettuarsi direttamente alla figlia, nella misura del 50% (cinquanta percento) ciascuno, delle spese straordinarie di cui al Protocollo in vigore presso il Tribunale di Vicenza;
ritiene il Tribunale che non vi sia motivo di disattendere quanto convenuto tra le parti, vertendosi in materia di diritti disponibili;
- sussistono i presupposti per disporre l'assegnazione della casa coniugale, sita in Dueville (VI), Via
Corvo n. 137, in favore di quale genitore convivente con la figlia maggiorenne, ma Controparte_1 economicamente non autosufficiente;
Per_2
- quanto alle disposizioni di natura economica, concordemente le parti hanno dichiarato di essere economicamente autosufficienti e di non avere pretese economiche l'una nei confronti dell'altra, avendo già regolato tutti i loro rapporti economici, ed il Collegio non può che statuire conformemente a tale richiesta;
- delle ulteriori dichiarazioni e degli impegni assunti dalle parti il Collegio non può che limitarsi a dare atto, non essendo richiesta sul punto alcuna pronuncia da parte del Tribunale;
- le spese vanno integralmente compensate tra le parti in quanto la domanda è stata proposta dalle parti in forma congiunta.
P. Q. M.
Il Tribunale di Vicenza, Seconda Sezione Civile, definitivamente pronunciando sulla causa in epigrafe, così provvede:
a) dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da e da Parte_1 CP_1
in Crispiano (TA) il 24/07/2002 alle condizioni in epigrafe riportate;
[...]
b) ordina al competente Ufficiale dello Stato Civile di annotare la presente sentenza a margine dell'atto di matrimonio dei coniugi sopra indicati trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di
Crispiano (TA) al n. 25, parte II, serie A, anno 2002;
c) dichiara la compensazione delle spese di lite.
Così deciso in Vicenza, nella camera di consiglio del 23/9/2025.
Il Giudice est. Il Presidente
Dott.ssa Francesca Grassi Dott.ssa Giovanna Sanfratello
pagina 4 di 4
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VICENZA
Il Tribunale di Vicenza, Sezione Seconda Civile, riunito in camera di consiglio in persona dei Signori
Magistrati: dott.ssa Giovanna Sanfratello Presidente dott. Ludovico Rossi Giudice dott.ssa Francesca Grassi Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 1017 del ruolo generale di volontaria giurisdizione dell'anno 2025, promossa congiuntamente dai coniugi:
, C.F. , nato a [...] il [...], Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso dall'avvocato CERVO LUISA
e
, C.F. , nata a [...] il [...], rappresentata Controparte_1 C.F._2
e difesa dall'avvocato MAZZEO GAETANO
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO, in persona del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Vicenza.
In punto: cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Conclusioni delle parti:
I) Dichiararsi, la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto tra i coniugi e in data 24.07.2002 in Crispiano (TA), trascritto presso i registri del Parte_1 Controparte_1
Comune Crispiano (TA) al n. 25, Parte II, Serie A, Anno 2002, ordinando la trasmissione della sentenza a cura della Cancelleria, in copia autentica, al passaggio in giudicato della stessa, per l'annotazione ai sensi dell'art. 69 lett. D del D.P.R. 396/2000, all'ufficiale di stato civile del Comune di Crispiano (TA), con ulteriore annotazione nei comuni di rispettiva residenza.
II) Assegnarsi l'immobile un tempo adibito a residenza della famiglia, ovvero l'immobile sito in Dueville pagina 1 di 4 (VI), Via Corvo n. 137, alla sig.ra che ne è l'esclusiva proprietaria e che l'abiterà Controparte_1 unitamente alle figlie e . Per_1 Per_2
III) Dichiararsi che i coniugi non hanno reciprocamente nulla a pretendere l'uno dall'altra per il proprio mantenimento, disponendo ognuno di adeguati redditi propri.
IV) Darsi atto che la figlia è economicamente indipendente, mentre la figlia è solo Per_1 Per_2 parzialmente economicamente indipendente svolgendo attività lavorativa presso una pizzeria nei fine settimana, ed al contempo risultando studentessa universitaria.
V) Disporsi conseguentemente che entrambi i genitori si obblighino a contribuire al mantenimento della figlia tramite il rimborso da effettuarsi direttamente alla figlia, nella misura del 50% (cinquanta Per_2 percento) ciascuno, delle spese straordinarie di cui al Protocollo in vigore presso il Tribunale di Vicenza, da intendersi qui richiamato.
Fatta salva, in ogni caso, l'esibizione di idonea documentazione, anche ai fini delle detrazioni fiscali.
I genitori, previa indicazione da parte di , degli importi corredati dai relativi giustificativi delle Per_2 spese straordinarie pagate nel mese precedente, provvederanno al relativo rimborso alla figlia pro quota entro il giorno 10 del mese successivo.
Al fine di permettere eventuali deduzioni fiscali o rimborsi assicurativi, la figlia metterà a disposizione dei genitori i documenti fiscali (fatture e ricevute) relativi alle spese deducibili, così che entrambi possano utilizzarli per la percentuale corrispondente al proprio impegno di spesa.
In merito alle spese medico sanitarie, che non necessitino di essere previamente concordate perché urgenti, permane comunque il rispetto dell'informazione.
Qualora venga ritenuta utile e/o necessaria una spesa che deve essere previamente concordata Per_2 si impegna a comunicarlo per iscritto ai genitori. La mancata o immotivata risposta dei genitori entro dieci giorni comporterà comunque l'obbligo del rimborso pro quota della spesa affrontata.
VI) Disporsi che le deduzioni fiscali per la figlia vengano equamente divise fra madre e padre Per_2 al 50%.
VII) Disporsi che gli assegni familiari, o comunque altre forme assistenziali in favore di , ovvero Per_2
l'assegno unico, vengano richiesti e percepiti, come per legge, sia dal padre che dalla madre al 50% i quali si impegnano a sottoscrivere ogni documentazione necessaria al fine dell'ottenimento dei predetti assegni ed a fornire i documenti che venissero richiesti al fine del perfezionamento delle pratiche.
VIII) Darsi atto che il sig. , conformemente agli accordi di separazione, continuerà a pagare il Parte_1 contratto di finanziamento con Agos, a sé intestato, con rata mensile di Euro 207,50, senza nulla pretendere a qualsivoglia titolo dalla sig.ra . CP_1
pagina 2 di 4 IX) Darsi atto che la sig.ra si obbliga, conformemente agli accordi di separazione, ad accollarsi CP_1 integralmente il pagamento delle rate mensili del finanziamento contratto in data 21.04.2022 con CP_2 per l'acquisto dell'autovettura alla stessa intestata, ovvero la Fiat 500, targata FM172HS, e di cui
[...] il marito è garante e coobbligato, liberando il sig. , che ha accettato, da qualsiasi obbligazione Parte_1 nei confronti del soggetto finanziatore o di soggetti a cui dovesse essere ceduto il credito, anche con riguardo all'importo di rate derivanti da eventuali rinegoziazioni, senza nulla pretendere dal sig.
, neppure a titolo di regresso e/o rivalsa, impegnandosi altresì a tenerlo sollevato ed indenne Parte_1 da ogni pretesa economica dovesse a lui pervenire dal soggetto finanziatore o da soggetti a cui dovesse essere ceduto il credito relativamente al predetto rapporto di finanziamento, anche rinegoziato.
X) Darsi atto che le parti dichiarano di rinunciare all'impugnazione dell'emananda sentenza di divorzio.
XI) Spese e competenze di causa compensate tra le parti con rinuncia dei rispettivi legali alla solidarietà professionale.
Conclusioni del Pubblico Ministero: il PM conclude per l'accoglimento del ricorso.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso congiunto depositato in data 17/03/2025 i coniugi indicati in epigrafe chiedevano all'intestato Tribunale di dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario da essi contratto in Crispiano (TA) in data 24/07/2002.
All'esito dell'udienza del 17/07/2025 dinanzi al Giudice Relatore, sostituita dal deposito di note scritte,
i coniugi hanno insistito entrambi per l'accoglimento delle conclusioni riportate in epigrafe, sulle quali il Pubblico Ministero ha espresso parere favorevole.
Le domande formulate congiuntamente dai coniugi sono meritevoli di accoglimento in quanto:
- è decorso il termine di legge tra la data di comparizione dei coniugi nella procedura di separazione, conclusasi con sentenza n. 534/2024 del 28/10/2024 passata in giudicato, e la data di deposito del ricorso;
- i certificati prodotti in atti, attestanti la diversa residenza dei coniugi, e le dichiarazioni rilasciate da costoro dimostrano chiaramente che la separazione si è protratta, senza interruzioni, per tutto il tempo richiesto dalla legge e che è venuta meno ogni possibilità di ricostruire la comunione spirituale e materiale tra i coniugi stessi;
- risulta dunque verificata una delle ipotesi previste dall'art. 3, n. 2, lett. b) della legge 1° dicembre 1970,
n. 898 e successive modificazioni e, per l'effetto, deve pronunciarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dalle parti, ordinandosi al competente Ufficiale dello Stato Civile di procedere all'annotazione della presente sentenza;
pagina 3 di 4 - concordemente le parti hanno chiesto di contribuire al mantenimento della figlia , maggiorenne Per_2 ma non economicamente autosufficiente, tramite il rimborso da effettuarsi direttamente alla figlia, nella misura del 50% (cinquanta percento) ciascuno, delle spese straordinarie di cui al Protocollo in vigore presso il Tribunale di Vicenza;
ritiene il Tribunale che non vi sia motivo di disattendere quanto convenuto tra le parti, vertendosi in materia di diritti disponibili;
- sussistono i presupposti per disporre l'assegnazione della casa coniugale, sita in Dueville (VI), Via
Corvo n. 137, in favore di quale genitore convivente con la figlia maggiorenne, ma Controparte_1 economicamente non autosufficiente;
Per_2
- quanto alle disposizioni di natura economica, concordemente le parti hanno dichiarato di essere economicamente autosufficienti e di non avere pretese economiche l'una nei confronti dell'altra, avendo già regolato tutti i loro rapporti economici, ed il Collegio non può che statuire conformemente a tale richiesta;
- delle ulteriori dichiarazioni e degli impegni assunti dalle parti il Collegio non può che limitarsi a dare atto, non essendo richiesta sul punto alcuna pronuncia da parte del Tribunale;
- le spese vanno integralmente compensate tra le parti in quanto la domanda è stata proposta dalle parti in forma congiunta.
P. Q. M.
Il Tribunale di Vicenza, Seconda Sezione Civile, definitivamente pronunciando sulla causa in epigrafe, così provvede:
a) dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da e da Parte_1 CP_1
in Crispiano (TA) il 24/07/2002 alle condizioni in epigrafe riportate;
[...]
b) ordina al competente Ufficiale dello Stato Civile di annotare la presente sentenza a margine dell'atto di matrimonio dei coniugi sopra indicati trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di
Crispiano (TA) al n. 25, parte II, serie A, anno 2002;
c) dichiara la compensazione delle spese di lite.
Così deciso in Vicenza, nella camera di consiglio del 23/9/2025.
Il Giudice est. Il Presidente
Dott.ssa Francesca Grassi Dott.ssa Giovanna Sanfratello
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