Sentenza 25 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 25/01/2025, n. 320 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 320 |
| Data del deposito : | 25 gennaio 2025 |
Testo completo
Proc. n. 978/2022 r.g.a.c.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Napoli Nord – II Sezione Civile in persona del giudice unico onorario Dott.ssa Carmela Esposito pronunzia la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 978 dell'anno 2022 del ruolo generale degli affari contenziosi civili vertente tra
, (C.F. , nato a [...] il [...] (CF. Parte_1 C.F._1
, residente in [...] ed elettivamente CodiceFiscale_2 domiciliato in Napoli, al Corso Umberto I, n. 228, presso lo studio dell'avv. Gaetano Pilato (CF.
, che lo rappresenta e difende giusta procura in atti. C.F._3
- attore e
(NA) (C.F. Controparte_1
), in persona dell'amministratore p.t. Avv. (C.F.: P.IVA_1 CP_2
), rappresentata e difesa, da sé medesima e anche disgiuntamente dall'Avv. C.F._4
Antonio Cento (C.F. ), in virtù di procura in atti elettivamente domiciliati in C.F._5
Napoli al Centro Direzionale Is. G7 presso lo studio dell'avv. CP_2
- convenuto nonché
, (C.F.: nata a Zhejian il [...] in [...] CP_3 CodiceFiscale_6
Popolare, il 19.09.1969, e residente in [...].
- convenuta contumace
CONCLUSIONI: come in atti da intendersi qui ripetute e trascritte.
Ragioni in fatto e diritto della decisione
25.000,00, nonché all'esecuzione delle opere necessarie alla eliminazione della situazione dannosa, costituita dalle infiltrazioni di acqua provenienti dal terrazzo di proprietà esclusiva della convenuta
. CP_3
Tanto premesso rassegnava le seguenti conclusioni:
“voglia l'adito Tribunale, previa declaratoria della responsabilità, anche solidale, dei convenuti nella determinazione della situazione dannosa descritta in premessa e previo accertamento di ogni
e qualsiasi ragione di danno arrecato agli attori ed all'appartamento di loro proprietà, per tutte le causali innanzi esposte, condannare i predetti, anche in solido tra loro e/o per il rispettivo grado di responsabilità e competenza a) al risarcimento di tutti i danni, subiti e subendi, patrimoniali e non patrimoniali, per danno emergente e lucro cessante, nessuno escluso, che sin d'ora si indicano in non meno di € 25.000,00, e che saranno meglio quantificati in corso di causa anche a mezzo di
C.T.U. ovvero, e salvo gravame, liquidati equitativamente dal Tribunale, con gli interessi e la rivalutazione monetaria;
b) alla realizzazione, anche in danno, di tutte le opere ritenute necessarie alla definitiva eliminazione della situazione dannosa descritta nelle premesse dell'atto di citazione.” Vinte le spese.
Costituitosi il convenuto contestava l'assunto attoreo deducendo di aver intrapreso CP
azione giudiziaria nei confronti della effettiva responsabile delle infiltrazioni, la condomina IG.ra
, per l'uso improprio del terrazzo e per l'assenza di ogni manutenzione, rassegnava le CP_3
seguenti conclusioni:
“IN VIA PRELIMINARE:
a) Dichiarare improcedibile la domanda siccome non preceduta né da istanza di mediazione e né da istanza di negoziazione assistita;
b) Sospendere il giudizio ex art. 295 c.p.c. ovvero ex art. 337 2° comma c.p.c., in attesa della definizione del giudizio principale ove si discute proprio della responsabilità delle dette infiltrazioni, e della competenza ad intervenire, oltre che sulla ripartizione eventuale, stante il rischio di possibile contrasto di giudicati;
stante il principio di economia processuale;
stante la necessità di decidere questioni pregiudiziali.
NEL MERITO
I) Rigettare la domanda attorea, accertando e dichiarando i plurimi inadempimenti della CP_4
[.. al proprio obbligo di custodia e di manutenzione e per l'effetto dichiarare la stessa
[...]
responsabile delle infiltrazioni;
II) Rigettare la domanda attorea, accertando e dichiarando l'uso improprio ed abnorme fatto dalla
dei terrazzi e della piscina;
CP_4
III) Rigettare la domanda attorea, accertando i danneggiamenti arrecati dalla , in CP_4
particolare con la apposizione di piantoni nel solaio e con conseguente foratura dello stesso.
IV) Rigettare la domanda attorea, accertando e dichiarando la esclusiva proprietà e pertinenza di condomino singolo, della piscina, invaso piscina, sottopiscina, impianti annessi, scarichi annessi, griglie, impermeabilizzazione e piastrellatura piscina, piantoni, scale, ecc., e per l'effetto condannare la alla esecuzione di tutti i lavori e le opere di sua esclusiva competenza: CP_4
piscina, sottopiscina, impianti annessi, scarichi annessi, griglie, impermeabilizzazione e piastrellatura piscina, piantoni, scale, ecc.
V) In difetto, autorizzare il alla esecuzione dei soli lavori urgenti per la messa in CP
sicurezza e la impermeabilizzazione addebitando i costi degli stessi alla convenuta, in via integrale ed esclusiva. Gradatamente, nella misura che riterrà equa, ed almeno nella misura del 50%. Non applicando, ed anzi escludendo, pertanto per dette opere private la ripartizione di legge di 1/3 ex art. 1226 c.c.
Con VI) In tal caso, confermare l'ordine alla di consentire al condominio la esecuzione dei CP_4
lavori di cui alle pagg. 18 e 19 della CTU depositata, ovvero almeno di quelli strettamente necessari ed urgenti.
VII) In ogni caso, come chiesto e riconosciuto dalla convenuta, disporre che la esecuzione delle opere ed i costi comunque concernenti il rifacimento del massetto sottostante e le piastrelle, siano a carico esclusivo della convenuta. E ponendo altresì a carico della parte convenuta la esecuzione delle opere, ovvero comunque gli oneri delle opere riguardanti sia la pavimentazione e sia le scale,
e sia ringhiere e piantoni malamente apposti dalla convenuta.
VIII) Accertare e dichiarare la esclusiva responsabilità della nella causazione delle CP_4 infiltrazioni e per l'effetto condannare la stessa al risarcimento di tutti i danni, come richiesti dall'attore.
IX) In subordine, e comunque, ove si intenda ritenere una corresponsabilità del , CP
accollare allo stesso solo una quota parte di tali danni e lavorazioni di natura strettamente condominiale.
X) Ove sempre accolta la domanda, in via di eccezione riconvenzionale in compensazione, detrarre quanto ex art. 1126 c.c. a carico dell'attore, sia come danni che come spese.
3 XI) Condannare l'attore alle spese di giudizio, in subordine con compensazione integrale per le motivazioni addotte.”
Non si costituiva la IG.ra nonostante la ritualità della notifica del 21.1.2022 a mani Parte_2
del figlio . Parte_3
Dopo alcuni rinvii richiesti dalle parti al fine di trovare una definizione bonaria della lite, la redazione di un accordo transattivo in data 28.09.2022 (Doc. 1 note 183 co 6 c.p.c. I termine prod.
sottoposto anche alla ratifica da parte dell'assemblea condominiale in data 17.10.2022 CP
(Doc. 2 note 183 co 6 c.p.c. I termine prod. , le parti chiedevano concedersi i termini CP ex art. 183 co 6 c.p.c. ed all'esito dopo altre istanze di rinvio per una soluzione bonaria della lite, la causa veniva rinviata all'udienza del 19.02.2024 ex art. 127 ter c.p.c. e per mancato deposito di note all'udienza del 4.3.2024.
Mutata la persona fisica del giudicante, alla detta udienza, la difesa di parte attrice chiedeva l'ammissione dei mezzi istruttori articolati, mentre la difesa di parte convenuta dichiarava di essere pronta al pagamento delle spese legali come concordate e con abbandono del giudizio.
Il Tribunale disattendeva le istanze istruttorie e rinviava la causa per la precisazione delle conclusioni all'udienza cartolare del 6.6.2024 e sulla precisazione delle conclusioni a cura delle parti come da note di trattazione tempestivamente depositate, la causa è stata riservata in decisione con ordinanza del 10.7.2024.
Preliminarmente va dichiarata la contumacia della convenuta ritualmente evocata in CP_5
giudizio con citazione notificata a mani del figlio in data 21.1.2022 e non Parte_3
costituitasi.
1. Sulla cessazione della materia del contendere sul capo b) della domanda
Preliminarmente occorre dare atto dell'intervenuta esecuzione dei lavori sia al terrazzo sovrastante l'immobile dell'attore che nell'appartamento del medesimo.
In corso di causa è, pertanto, venuto meno l'interesse ad agire e a contraddire delle parti con riguardo ai diritti vantati di cui al capo b) della domanda.
Invero, per “interesse ad agire” deve intendersi quella “condizione dell'azione” espressamente enunciata dall'art. 100 c.p.c., in forza del quale “per proporre una domanda o per contraddire alla stessa, è necessario avervi interesse”.
L'interesse cui fa riferimento la norma citata non dev'essere inteso in senso economico e tanto meno nel senso di quella generica convenienza implicita in ogni atto umano consapevole, bensì nel senso di interesse per quell'ulteriore e diverso bene che può conseguirsi attraverso l'attività
4 giurisdizionale, ossia la tutela giurisdizionale (cfr.: Cass. Civile 9 dicembre 1980 n. 6371; Cass. civile 02 febbraio1983 n. 901).
L'interesse ad agire consiste nell'affermazione, contenuta nella domanda, dei fatti costitutivi o dei fatti lesivi di un diritto già concreto ed attuale, esso si risolve nella “concreta utilità del provvedimento richiesto al Giudice rispetto alla situazione antigiuridica denunciata”, utilità che deve sussistere non solo al momento della proposizione dell'atto introduttivo del giudizio, bensì anche al momento della decisione del Giudice.
Invero, la cessazione della materia del contendere è istituto non disciplinato dal codice di rito che, tuttavia, può dirsi pienamente esistente nel nostro ordinamento processuale in forza di un ormai consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, quale “diritto vivente”, che la considera forma di definizione del processo a cui ricorre ogni qual volta viene meno la stessa ragion d'essere della lite, per la sopravvenienza di un fatto suscettibile di privare le parti di ogni interesse alla prosecuzione del giudizio e alla sua definizione in punto di merito (cfr. Cass, Civ. Sez. I, 24 ottobre 2012 n. 18195; Cass. Civ. Sez. III, 10 ottobre 2012 n. 17896; Cass. Civ. Sez. II, 14 febbraio
2012 n. 2155: Cass. Civ. Sez. III, 08 settembre 2008 n. 22650; Cass. Civ. Sez. III, 1 giugno 2004, n.
10478; Cass. Sez. Lav., 10 luglio 2001, n. 9332; Cass. S.U., 28 settembre 2000, n. 1048; Cass. Sez.
Lav., 13 marzo 1999, n. 2268; Cass. Civ. Sez. Lav., 7 marzo 1998, n. 2572).
La cessazione della materia del contendere si ha per effetto della sopravvenuta carenza d'interesse della parte alla definizione del giudizio, postulando che siano accaduti nel corso del giudizio fatti tali da determinare il venir meno delle ragioni di contrasto tra le parti e da rendere incontestato l'effettivo venir meno dell'interesse sottostante alla richiesta pronuncia di merito, senza che debba sussistere un espresso accordo delle parti anche sulla fondatezza (o infondatezza) delle rispettive posizioni originarie nel giudizio, perché altrimenti non vi sarebbero neppure i presupposti per procedere all'accertamento della soccombenza virtuale ai fini della regolamentazione delle spese che, invece, costituisce il naturale corollario di un tal genere di pronuncia, quando non siano le stesse parti a chiedere congiuntamene la compensazione delle spese (Cfr.: Cass. Civ.
Sez. 2, Ordinanza n. 30251 del 31/10/2023).
Proprio questa è la situazione che ricorre nel caso di specie sul capo della domanda indicato.
Essendosi, pertanto, le parti date reciprocamente atto dell'intervenuta esecuzione dei lavori oggetto della domanda introduttiva e avendo il insistito nella condanna alle spese dei convenuti, Pt_1
nonché al risarcimento dei danni, deve dichiararsi cessata la materia del contendere sulla domanda di esecuzione delle opere richieste.
2. Sulla domanda risarcitoria di cui al capo a)
5 L'attore ha chiesto il risarcimento del danno non patrimoniale patito per essere stato costretto a vivere dal 2018 nella situazione di fatto rappresentata, quantificando detto danno in € 25.000 e di aver dovuto locare altro appartamento dal 18.4.2023 con conseguente esborso di spese di agenzia, deposito cauzionale e canoni di locazione.
Ritiene questo giudice che tale domanda risarcitoria debba essere accolta, seppure nei limiti che seguono in ordine alla relativa quantificazione.
Come noto, il risarcimento del danno non patrimoniale è ammesso (oltre al caso in cui l'illecito civile costituisca anche reato ed oltre alle ulteriori previsioni legislative espresse) allorché il danno discenda da una lesione di un diritto costituzionalmente garantito della persona, suscettibile di essere qualificato come inviolabile.
La mancata possibilità dì godere (almeno di parte) dell'appartamento in cui si vive, a causa di continue infiltrazioni d'acqua e gocciolamenti, arreca una sofferenza e un disagio che non dipendono dalla lesione del (solo) diritto di proprietà, essendo indubitabile, infatti, che tale pregiudizio possa essere lamentato, per esempio, anche dal conduttore, che pure è titolare di un mero diritto personale di godimento, in queste ipotesi, l'illecito è come si suol dire,
"plurioffensivo", poiché, oltre che sul diritto in base al quale il soggetto dispone del bene (reale pieno, reale limitato, personale di godimento), esso (sia contrattuale o extracontrattuale) incide negativamente anche su un diverso interesse della persona, quello al godimento della casa d'abitazione, caso d'ingiustizia costituzionalmente qualificata, già da tempo individuato dal Giudice delle Leggi, in forza della clausola generale di cui all'art. 2 Cost., (v. tra le altre, Corte Cost., 7 aprile 1988, n. 404), oltre che internazionalmente riconosciuta (dall'art. 8 CEDU e art. 7 della Carta di Nizza).
Sul punto si osserva che in tema di prova del danno da perdita di godimento del bene la Suprema
Corte a Sezioni Unite con sentenza del 15/11/2022, n.33645, ha ammesso la prova presuntiva. Le
Sezioni Unite, con la citata sentenza, hanno optato per una mediazione fra la teoria normativa del danno, emersa nella giurisprudenza della II Sezione Civile, e quella della teoria causale, sostenuta dalla III Sezione Civile. Le Sezioni Unite hanno confermato la linea evolutiva della giurisprudenza della II Sezione Civile, nel senso che la locuzione "danno in re ipsa" va sostituita con quella di
"danno presunto" o "danno normale", privilegiando la prospettiva della presunzione basata su specifiche circostanze da cui inferire il pregiudizio allegato. La sentenza delle Sezioni Unite definisce, altresì, la nozione di danno risarcibile in presenza di violazione del contenuto del diritto di proprietà: esso riguarda non la cosa ma il diritto di godere in modo pieno ed esclusivo della cosa stessa sicché il danno risarcibile è rappresentato dalla specifica possibilità di esercizio del diritto di godere che è andata persa quale conseguenza immediata e diretta della violazione. Il nesso di
6 causalità giuridica si stabilisce così fra la violazione del diritto di godere della cosa, integrante l'evento di danno condizionante il requisito dell'ingiustizia, e la concreta possibilità di godimento che è stata persa a causa della violazione del diritto medesimo, quale danno conseguenza da risarcire. Nel caso in cui la prova sia fornita attraverso presunzioni, l'attore ha l'onere di allegare il pregiudizio subito, anche mediante le nozioni di fatto che rientrano nella comune esperienza. Il principio enunciato dalle Sezioni Unite, riferito alla perdita della disponibilità/godimento dell'immobile per la diversa ipotesi di occupazione senza titolo da parte di un terzo, trova applicazione anche nelle ipotesi in cui la perdita della disponibilità/godimento sia dovuta alla inagibilità dell'immobile in conseguenza dell'attività colposa di terzi (Cfr.: Cass.
Sez. 2 , Sentenza n. 30791 del 02/12/2024).
Tirando le fila di quanto fin qui esposto, deve rilevarsi che nella fattispecie in esame, la gravità delle problematiche lamentate dall'attore emerge da tutta la documentazione prodotta in atti.
Difatti, risulta documentato che a seguito dell'intervento dei VV.FF. del 7.3.2018 veniva inibito all'attore l'uso del locale cucina e letto (Doc. allegato alla citazione il 27.2.2022); le condizioni dell'immobile dell'attore per gli anni successivi anche al ricorso cautelare del Condominio ex art. 1171 c.c. e 700 c.p.c. sfociato nella perizia del 18.12.2018, non potevano essere migliorate, visto il tenore della pec inviata alla legale della IG.ra dalla legale del Condominio in data CP_4
18.1.2022 (Doc. n. 2 memoria ex art. 183 co 6 c.p.c. n. 2 Condominio) dalla quale si evince che a tale data ancora sussistevano perdite e gocciolamenti dal terrazzo di questa, e infine, il contratto di appalto veniva stipulato dal convenuto, solo in data 2.1.2023 con la ditta CP Parte_4 sia per i lavori al terrazzo di copertura che per il risanamento dell'appartamento
[...] dell'attore (Doc. allegato alla memoria ex art. 183 co 6 c.p.c. n. 1).
Pertanto, può agevolmente ritenersi che il IG. abbia continuato ad abitare l'immobile, così Pt_1
come sostenuto dal convenuto con tutti i disagi relativi. Difatti, anche dal verbale di CP
assemblea del 24.3.2023 allegato da parte attrice (Allegato alla memoria ex art. 183 co 6 c.p.c. n. 1 parte attrice) emerge che “il difensore del IG. ha comunicato che se non partono i lavori di Pt_1 ripristino dell'appartamento, essendo lo stesso non più abitabile, dal mese di aprile il suo cliente si trasferirà in altro appartamento ed addebiterà le spese al condominio”, pertanto, deve ritenersi che l'attore abbia continuato ad abitare nell'immobile in una situazione di disagio fino all'esecuzione dei lavori.
In merito alle condizioni dell'appartamento del , dalla perizia redatta dall'Ing. Pt_1 Persona_1
il 18.12.2028, nel procedimento ex art. 1172 c.c. e 700 c.p.c. proc. R.g. 6387/2018 a seguito
[...] dell'accesso nell'abitazione della famiglia , emerge che nel detto immobile “Risultano Pt_1 evidenti, in svariati punti dell'immobile fenomeni di sfondellamento dei solai, nonché un'evidente
7 ossidazione dei ferri d'armatura dei travetti. Questi, a causa dello spicconamento effettuato dai
V.V.F.F. e la mancanza dei relativi copriferri, hanno fatto sì che questi perdessero aderenza dal c.l.s.;
Si segnala la presenza di forme di degrado sulle soffitte. Queste, sulla scorta di un'indagine visiva risultano puntuali “spot”.
Dal verbale di conciliazione intervenuto tra il e la IG.ra incorporato nella CP CP_5
sentenza n. 2767/2023 depositata dal convenuto condominio, che ripete gli accertamenti della menzionata CTU, si rileva che le dette infiltrazioni erano dovute “alla perdurante incuria nella normale manutenzione e conservazione dell'immobile di sua proprietà (della ndr) (con CP_6
particolare riferimento al terrazzo ed alla piscina privata), nei notevoli accumuli di materiali pesanti, scarti e rottami buttati sulle piastrelle, nei distacchi della guaina bituminosa della piscina, nella rottura delle mattonelle nonché nell'uso illecito ed abnorme della piscina stessa come discarica abusiva e, addirittura, come ricovero di animali (pollame ecc.)”.
Tali atti sono pienamente utilizzabili in quanto l'elencazione delle prove civili contenuta nel codice di rito non è tassativa, anche se nel processo civile manca una norma omologa a quella prevista per il processo penale (art. 189 c.p.p.), in cui è prevista espressamente l'ammissibilità delle prove non disciplinate dalla legge. Tuttavia, la dottrina e la giurisprudenza (cfr., tra le tante, Cass. n.
1593/2017; Cass. n. 10825/2016; Cass. n. 3425/2016; Cass. n. 17392/2015; Cass. n. 840/2015;
Cass.n. 12577/2014; Cass. n. 9099/2012; Cass. n. 5440/2010; Cass. n. 5965/2004; Cass. n.
4666/2003;Cass. n. 1954/2003; Cass. n. 12763/2000; Cass. n. 1223/1990) prevalenti ritengono che, in ambito civile, non vi sia un numerus clausus delle prove e, quindi, siano ammissibili le prove atipiche, la cui efficacia probatoria è quella delle presunzioni semplici ex art. 2729 c.c. o degli argomenti di prova. In particolare, la giurisprudenza ritiene che costituisca prova atipica la consulenza tecnica d'ufficio resa in altro procedimento civilistico (Cfr. Cass. n. 22384/2014; Cass.
n. 9843/2014; Cass. n.15714/2010; Cass. n. 15169/2010; Cass. n. 2904/2009; Cass. n. 28855/2008).
L'ingresso delle suddette prove nel processo deve avvenire, però, nel rispetto del contraddittorio tra le parti e soggiace ai limiti temporali posti a pena di decadenza per la loro produzione. Ciò è accaduto nel caso in esame.
Va, rilevato, poi, che nessun concreto intervento risulta essere stato adottato dai convenuti, se non in seguito alla proposizione del presente giudizio, considerata l'entità delle infiltrazioni e la durata dei fenomeni che ha limitato il godimento e la fruibilità dell'immobile, provocando in capo all'attore un serio disagio, protrattosi per svariati anni a causa dell'inerzia dei convenuti.
In merito al disagio patito, parte attrice ha allegato e provato di subire le infiltrazioni da oltre tre anni, al tempo della notifica della citazione, nell'inerzia della proprietaria del terrazzo e del
8 condominio convenuti, nonostante l'intervento dei VVFF del 7.3.2018. È ampiamente documentato il periodo di inizio delle infiltrazioni quanto meno al marzo 2018, la loro gravità e causa, dalla documentazione versata in atti da entrambe le parti: verbale vigili del fuoco;
ricorso ex art. 1171
c.c. e 700 c.p.c. del avverso la proprietaria del terrazzo per l'esecuzione dei lavori, CP perizia dell'Ing. ordinanza cautelare, corrispondenza tra i legali delle parti, verbali di Per_1
conciliazione.
Pertanto, va accolta la domanda risarcitoria avanzata dal sig. . Pt_1
Quanto alla liquidazione del danno, appare congruo riconoscere all'attore, in via equitativa la somma di € 8.000,00 per il periodo compreso dal 2018 alla data dell'esecuzione dei lavori, da ritenersi già rivalutata alla data attuale e sulla quale andranno calcolati gli interessi dalla data della presente pronuncia al saldo.
Non si ritiene, per contro, che sussistano i presupposti per l'accoglimento della domanda relativa al rimborso per spese canone di locazione, agenzia immobiliare, lavori per il nuovo immobile, pure proposta dall'attore, in quanto la documentazione allegata appare insufficiente a sostenere gli esborsi dichiarati, sia per la chiara nullità del contratto di locazione privo di registrazione e dal quale neppure risulta il versamento di somme a titolo di cauzione, sia per l'assenza di fatture.
Orbene, considerato che in tema di condominio negli edifici, qualora l'uso del lastrico solare (o della terrazza a livello) non sia comune a tutti i condomini, dei danni da infiltrazioni nell'appartamento sottostante rispondono sia il proprietario, o l'usuario esclusivo, quale custode del bene ai sensi dell'art. 2051 c.c., sia il condominio in forza degli obblighi inerenti l'adozione dei controlli necessari alla conservazione delle parti comuni incombenti sull'amministratore ex art. 1130, comma 1, n. 4, c.c., nonché sull'assemblea dei condomini ex art. 1135, comma 1, n.4, c.c., tenuta a provvedere alle opere di manutenzione straordinaria;
il concorso di tali responsabilità va di norma risolto, salva la rigorosa prova contraria della specifica imputabilità soggettiva del danno, secondo i criteri di cui all'art. 1126 c.c., che pone le spese di riparazione o di ricostruzione per un terzo a carico del proprietario o dell'usuario esclusivo del lastrico (o della terrazza) e per i restanti due terzi a carico del CP
(Cfr.:Cass.Sez. U, Sentenza n. 9449 del 10/05/2016;Cass. Sez. 2, Sentenza n. 3239 del 07/02/2017).
Essendo risultata dalla perizia più volte citata l'assenza di manutenzione sia ordinaria che straordinaria della terrazza e della piscina, vanno condannati il e la IG.ra CP CP_4
secondo i criteri di cui all'art. 1126 c.c., al pagamento del risarcimento dei danni come liquidati in favore dell'attore, quindi nella misura di 2/3 a carico del e di 1/3 a carico della IG.ra CP
. CP_3
9 Infine, quanto “all'eccezione riconvenzionale in compensazione”, sollevata dal convenuto di detrarre quanto ex art. 1126 c.c. deve essere posto a carico dell'attore, sia come CP
danni che, come spese, deve osservarsi quanto segue.
Secondo la Suprema Corte il che subisca, nella propria unità immobiliare, un danno CP
derivante dall'omessa manutenzione delle parti comuni di un edificio, ai sensi degli artt. 1123,
1124, 1125 e 1126 c.c., assume, quale danneggiato, la posizione di terzo avente diritto al risarcimento nei confronti del , senza tuttavia essere esonerato dall'obbligo - che trova la CP
sua fonte nella comproprietà o nella utilità di quelle e non nella specifica condotta illecita ad esso attribuibile - di contribuire, a propria volta e "pro quota", alle spese necessarie per la riparazione delle parti comuni, nonché alla rifusione dei danni cagionati (Cfr.: Cass.
Sez. 6, Ordinanza n. 18187 del 24/06/2021).
Pertanto, in sede di riparto il condomino dovrà partecipare pro quota ex art. 1126 c.c. e così Pt_1
anche per le spese legali.
3. Sulle spese di lite
In merito alla domanda di esecuzione dei lavori di eliminazione delle infiltrazioni e ripristino dello stato dei luoghi dell'appartamento dell'attore per la quale va dichiarata la cessazione della materia del contendere, deve delibarsi sulle spese e competenze di lite secondo il criterio della soccombenza virtuale.
Ritiene questo giudice che le spese relative al capo della domanda indicato debbano essere regolate secondo un principio di causalità, di cui la soccombenza, anche virtuale, è espressione (Cfr.: Cass.
Sez. I, n. 13229 del 16.6.2011 Cass. 30 marzo 2010, n. 7625), nel senso che le spese, in forza del criterio generale di cui all'art. 91 c.p.c., vanno poste a carico della parte che, azionando una pretesa accertata come infondata o resistendo ad una pretesa fondata, abbia dato causa al processo o alla sua protrazione e che debba qualificarsi tale in relazione all'esito finale della controversia. Causare un processo, tuttavia, significa anche costringere alla proposizione di un'iniziativa giudiziaria che poteva essere evitata grazie ad un comportamento esigibile della parte nei cui confronti la domanda
è proposta. Non è, quindi, esente dall'onere delle spese la parte che, con un suo comportamento antigiuridico, dovuto alla trasgressione di norme di diritto sostanziali, abbia provocato la necessità del processo (Cass., S.U, 9 luglio 2009, n. 16092).
Nel caso di specie, a prescindere da ogni considerazione sulla responsabilità nel ritardo nell'esecuzione dei lavori è da ritenere che i convenuti con la loro condotta colpevolmente inerte a fronte della situazione verificatasi già nel marzo 2018, abbiano dato causa all'instaurarsi del processo e debbano, quindi, sopportarne le relative spese.
10 Esse complessivamente sono regolate come in dispositivo e seguono la soccombenza dei convenuti e IG.ra , in relazione Controparte_1 CP_3 all'attività effettivamente svolta con applicazione dei parametri di cui al D.M. n. 55/2014 come aggiornati dal D.M. 147/2022, non potendosi tenere in alcun conto dell'accordo transattivo del
28.9.2022 che non risulta sottoscritto dalle parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli Nord II Sezione Civile in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da nei confronti di Parte_1 [...]
e la IG.ra , ogni altra domanda o eccezione Controparte_1 CP_3
disattesa, così provvede:
- 1 dichiara la contumacia della IG.ra ; CP_5
- 2 dichiara cessata la materia del contendere in relazione alla domanda di cui al capo b) di condanna dei convenuti alla realizzazione delle opere ritenute necessarie alla definitiva eliminazione delle infiltrazioni;
- 3 accoglie la domanda risarcitoria per quanto di ragione e, per l'effetto, condanna il
[...]
e la IG.ra al pagamento in favore del Controparte_1 CP_3
IG. della somma di € 8.000,00 oltre interessi dalla data della domanda fino al Parte_1
soddisfo da ripartirsi ex art. 1126 c.c. per un terzo a carico della IG.ra e 2/3 a carico del CP_3
nel riparto interno, tutte dette spese del Condominio, comprese le Controparte_1
spese di lite, vanno suddivise secondo i criteri di cui all'art. 1126 c.c. con partecipazione dell'attore;
- 4 condanna i convenuti in solido al pagamento in favore di parte attrice, IG. , delle Parte_1 spese di lite, che liquida nel complessivo importo di €. 545,00 per spese ed € 5.261,00 per compensi ed oltre spese generali, IVA e CA come per legge.
Così deciso in Aversa, 25/01/2025
Il Giudice Onorario
Dott.ssa Carmela Esposito
L'originale di questo provvedimento è un documento informatico sottoscritto con firma digitale (artt. 1, lett. s, 21 e 24 D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82) e depositato telematicamente nel fascicolo informatico ai sensi degli artt. 15 e 35, co. 1,
D.M. 21 febbraio 2011, n. 44, come modificato dal D.M. 15 ottobre 2012 n. 209.
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